Sentenza 27 ottobre 2011
Massime • 1
L'ambito di operatività dell'art. 2-ter l. n. 575 del 1965 è squisitamente processuale (poiché la disposizione regolamenta particolari aspetti del procedimento di prevenzione per le misure patrimoniali), mentre quello dell'art. 12-quinquies l. n. 356 del 1992 è penale sostanziale (poiché la disposizione punisce con la reclusione la fittizia intestazione - comunque commessa - di un bene ad un qualsiasi soggetto terzo, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali); ne consegue che l'applicazione dell'una non esclude l'applicazione dell'altra. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva dedotto che la presunzione di fittizietà dell'intestazione di cui all'art 2-ter portava ad escludere la concorrente violazione di cui all'art. 12-quinquies l. n. 356 del 1992).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/2011, n. 5595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5595 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 27/10/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 1873
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 33416/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CUSCINÀ MADDALENA N. IL 12/06/1977;
2) TI LU N. IL 07/06/1974;
avverso l'ordinanza n. 578/2011 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA, del 01/08/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CUSCINÀ MADDALENA, indagata per la violazione del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, tramite il difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza 1.8.2011 con la quale il Tribunale di Messina ha respinto la istanza di riesame della misura personale e di quella reale disposta nei confronti della stessa. Con separato atto, avverso il medesimo provvedimento, per i soli aspetti cautelari reali, tramite il difensore, ha proposto ricorso per Cassazione TI LU, persona sottoposta ad indagine penale per la violazione della L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies. Entrambi i ricorrenti richiedono l'annullamento del provvedimento impugnato e rispettivamente deducono quanto segue:
CUSCINÀ MADDALENA:
p.1.) violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale del riesame non ha fornito vantazioni argomentativamente adeguate ed idonee a dimostrare che l'indagata avesse la consapevolezza (sub specie il dolo specifico) che l'intestazione dei beni alla propria persona fosse finalizzata alla sottrazione degli stessi ad un eventuale procedimento di prevenzione patrimoniale instaurato nei confronti del proprio coniuge TI IG. Assume la difesa che proprio la rigorosa disciplina prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter e i relativi effetti applicativi, tali da vanificare qualunque intestazione pur anco fittizia, porterebbero ad escludere che la ricorrente fosse animata dal dolo specifico previsto dalla norma incriminatrice.
p.2.) violazione di legge e vizio di motivazione (perché manifestamente illogica) in ordine ai presupposti di cui al combinato disposto dell'art. 321 c.p.p., L. n. 306 del 1992, artt. 12 quinquies e 12 sexies.
In particolare la difesa sostiene che il Tribunale del riesame non avrebbe valutato la circostanza che l'indagata ha giustificato l'acquisto dell'immobile, indicando una fonte reddituale proporzionata e lecita.
p.3) con motivi aggiunti depositati in data 3.10.2011 ex art. 311 c.p.p., la difesa ha denunciato, con riferimento alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, la violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 2 bis e il vizio di carenza di motivazione, perché il Tribunale non ha fornito una giustificazione adeguata in relazione alla misura personale adottata, richiamandosi in modo astratto al pericolo di reiterazione della condotta, non essendosi tenuta nella dovuta considerazione la circostanza che l'indagata, in caso di condanna, è nelle condizioni di fruire del beneficio della sospensione condizionale della pena. TI LU, a sua volta denuncia:
p.1.) violazione di legge, carenza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale perché, ad avviso del ricorrente, la "intestazione fittizia" non può essere ravvisata nell'atto di attribuzione di beni al proprio coniuge, mediante atto pubblico, posto che tale modus operandi è incompatibile con il dolo specifico previsto dalla norma di legge che si assume violata, attesa la evidenza dell'atto di disposizione.
Sostiene ancora il ricorrente che la presunzione di fittizietà dell'intestazione di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter porta ad escludere che la concorrente violazione della L. n. 306 del 1992, dell'art. 12 quinquies.
Esaminando separatamente le varie questioni il collegio preliminarmente osserva che per quanto attiene agli aspetti inerenti all'impugnazione della misura cautelare reale, il sindacato di legittimità previsto dall'art. 325 c.p.p. deve essere limitato alla cognizione delle sole ipotesi di violazione di legge, dovendosi comprendere in tale nozione sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (v. in tal senso Cass. Sez. 5 13.10.2009 n. 43068; Cass. Sez. 5V 25.6.2010 n. 35532), dovendosi ritenere invece escluse le ipotesi di vizio della motivazione riconducibili all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Cass. Sez. 6 21.1.2009 n. 7472). Passando pertanto all'esame del p.1.) motivo del ricorso CUSCINÀ e del p.1.) motivo di ricorso TI (essendo le rispettive argomentazione pienamente sovrapponibili) si rileva che gli stessi ripropongono, in questa sede, la medesima questione che è già stata oggetto di articolata trattazione da parte del Tribunale del riesame (pp. 2 e 3 della ordinanza) e ciò: sia per quanto attiene al rapporto intercorrente tra la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter e L. n.306 del 1992, art. 12 quinquies;
sia per quanto attiene alla valutazione dell'elemento soggettivo del dolo specifico in capo agli indagati. Con riferimento alla prima questione, la decisione del Tribunale, ancorché motivata in modo sintetico, è corretta. È da condividersi infatti, l'assunto per il quale l'oggetto e lo scopo della disciplina della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter sono completamente diversi rispetto a quelli della L. n. 306 del 2002, art. 12 quinquies. La prima disposizione ha la funzione di regolamentare aspetti particolari del procedimento di prevenzione per le misure patrimoniali. L'ultimo comma (lett. a) della norma in esame (evocata dalla difesa a sostegno della propria tesi ad excludendum, quantomeno per il profilo soggettivo la fattispecie penale contestata) detta la regola della presunzione iuris tantum di appartenenza (per effetto di ritenuta fittizietà ex lege) al sottoposto a misura di prevenzione, dei beni trasferiti o intestati anche a titolo oneroso, a determinati soggetti, fra i quali deve annoverarsi, per quanto qui interessa, il coniuge.
La disposizione dispiega suoi effetti sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di intestazioni e trasferimenti (a qualsiasi titolo) di beni a prossimi congiunti, con inversione, ex lege, dell'onere della prova circa una titolarità effettiva e non fittizia (al prossimo congiunto del proposto) dei beni assoggettati o assoggettabili al sequestro di prevenzione. La L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies è, per contro, norma penale sostanziale volta a punire (con la sanzione della reclusione) l'atto di fittizia intestazione (in qualsivoglia modo commessa) di un bene ad un qualsivoglia soggetto terzo, e ciò al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ricorrendo tutti gli altri presupposti in fatto e in diritto della disposizione in esame e qui non oggetto di contestazione.
L'ambito della operatività della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter è pertanto squisitamente processuale, mentre quello della L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies è penale sostanziale. L'applicazione o l'applicabilità di una disposizione non esclude l'altra. Infatti è ben possibile che trovi applicazione, nell'ambito del processo di prevenzione il principio sancito dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter senza che sia stata necessariamente ed automaticamente violata la norma penale qui richiamata. Nè l'applicabilità della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter esclude di per sè che possano essere compiuti atti volti a ledere lo interesse giuridicamente protetto dalla L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, posto che l'apprezzamento del dolo specifico deve essere condotto attraverso la analisi della condotta criminosa, e non già sulla base dell'esito più o meno felice del raggiungimento dello scopo.
Pertanto è infondata la tesi illustrata dalla difesa e qui riproposta, senza peraltro introdurre elementi di novità idonei a confutare in modo specifico quanto asserito dal tribunale di merito, con la conseguenza che i motivi di entrambi ricorrenti devono essere rigettati.
Così risolta la prima questione posta dai ricorrenti, si deve osservare che anche la seconda parte della tesi delle difese (riguardante l'insufficienza della motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato contestato, particolarmente sostenuta dalla CUSCINÀ) è inammissibile.
Tralasciando la constatazione (qui fatta incidenter tantum) che il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti ha reso adeguata motivazione, va detto che la censura mossa riguarda aspetti riconducibili nell'alveo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); il motivo dedotto non può qui essere preso in considerazione in questa sede, perché esula dai già richiamati limiti previsti dalla lettera dell'art. 325 c.p.p.. La doglianza sollevata pertanto dai ricorrenti, in diversa misura, è da considerarsi inammissibile. Per la stessa ragione è da ritenersi inammissibile il secondo motivo di gravame proposto dalla difesa della ricorrente CUSCINÀ. Il Tribunale del riesame si è soffermato (v. pp. 11-14) lungamente sull'aspetto relativo alla mancata giustificazione, da parte degli indagati, della provenienza dei mezzi finanziari con i quali, in ristretto arco di tempo sono state acquisite le disponibilità patrimoniali (mobili ed immobili ed attività), pervenendo alla conclusione che le spiegazioni fornite non sono idonee a far ritenere legittime le acquisizioni in parola. Anche in questo caso la difesa ha formulato censure del tutto generiche, involgenti valutazioni di fatto, riconducibili all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); tali censure non possono essere prese in considerazione. Il terzo motivo di ricorso (introdotto con i motivi aggiunti depositati dalla difesa ex art. 311 c.p.p.) della CUSCINÀ è infondato e va rigettato. Dalla complessiva motivazione dell'ordinanza impugnata, si evince come l'indagata da un lato sia compartecipe della violazione della L. n. 306 del 1992, art. 12 e dall'altro abbia anche ricevuto disponibilità liquide (la cui provenienza appare dubbia sul piano della legittimità) posto che la stessa indagata ha tenuto di questi proventi in denaro liquido un'amministrazione separata che è stata puntualmente esaminata, descritta e valutata dal Tribunale (v. pag. 9/10 della ordinanza). La valutazione di tale circostanza unitamente ad ulteriori elementi di fatto (quali la pluralità dei beni fittiziamente intestati all'indagata) sono stati utilizzati dal Tribunale per valutare la gravita del fatto ascritto e l'intensità del dolo.
In tale contesto la motivazione del Tribunale del riesame, in punto esigenze cautelari, appare adeguata, in relazione ai disposti arresti domiciliari volti a prevenire la reiterazione di condotte illecite come previsto dall'art. 274 c.p.p., lett. c). Tale valutazione non appare manifestamente illogica alla luce delle plurime condotte dell'indagata esaminate e descritte dal Tribunale. Trattasi nella specie di giudizio attinente ad aspetti di merito, come tale non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, data la adeguatezza dell' apparato argomentativo che lo giustifica. Pertanto non può essere accolta la doglianza riferita ad una supposta carenza di motivazione nella illustrazione delle esigenze poste a giustificazione della misura cautelare. Nè parimenti può essere accolta l'ulteriore censura di omessa considerazione del dettato dell'art. 275 c.p.p., comma 2 bis per il quale non può essere disposta la misura della custodia cautelare qualora il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.
Dalla complessiva motivazione del provvedimento impugnato si evince che il Tribunale, implicitamente, ha escluso l'applicabilità della regola sancita dall'art. 275 c.p.p., comma 2 bis. La difesa si duole sul punto, profilando un vizio di carenza di motivazione e ponendo l'accento che lo stesso Tribunale del riesame avrebbe escluso dalla rubrica della imputazione elevata nei confronti della indagata, la aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, con la conseguenza che non avrebbe tenuto conto dell'entità della pena edittale prevista dalla L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies e della personalità dell'indagata, da valutarsi alla luce dei parametri stabiliti dall'art. 133 c.p. e tali dar ritenere la possibile concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La censura è infondata. Premesso che il vizio di motivazione (ivi compresa la ipotesi di carenza) deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato, va detto che nel caso in esame tale difetto non è riscontrabile dalla lettura della ordinanza.
La doglianza della difesa in realtà, sconfina nella proposizione di una diversa valutazione di merito, posto che, in termini del tutto generici, essa si limita al richiamo dei parametri astrattamente previsti dall'art. 133 c.p. con argomenti avulsi dal contesto della motivazione data dal Tribunale ed evocativi in modo altrettanto generico di una futura possibile concedibilità all'indagata del beneficio della sospensione condizionale della pena. La regola posta dall'art. 275 c.p.p., comma 2 bis rimanda alla lettura della disciplina di diritto sostanziale riguardante l'istituto della sospensione condizionale della pena. Il suddetto beneficio può essere concesso a due precise condizioni: 1) che l'imputato sia condannato entro i limiti di una determinata pena (art. 163 c.p.); 2) che il giudice, avuto riguardo alle circostanze previste dall'art. 133 c.p., presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (art. 164 c.p., comma 1). Nel caso in esame il Tribunale del riesame, con la motivazione resa ai fini della giustificazione delle esigenze cautelari attraverso il richiamo dell'art. 274 c.p.p., lett. c), ha implicitamente e negativamente risposto in relazione alla previsione contenuta nell'art. 164 c.p., comma 1 e conseguentemente in merito a quanto previsto dal già richiamato art. 275 c.p.p., comma 2 bis. La motivazione appare adeguata e non manifestamente illogica se relazionata alla restante parte del provvedimento. Il motivo di ricorso, a sua volta, non contiene una specifica censura in ordine alla motivazione del provvedimento, ma profila solo una diversa valutazione di merito, con la conseguenza che la doglianza è infondata.
Per le suddette ragioni entrambi i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2012