Articolo 18 del Codice della proprietà industriale
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15 maggio 2005
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27 marzo 2019
Art. 18. Protezione temporanea 1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, puo' essere accordata, mediante ((decreto del Ministero dello sviluppo economico)) , una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o in uno Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento.
2. La protezione temporanea fa risalire la priorita' della registrazione, a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di apertura dell'esposizione.
3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi e' stabilito un termine piu' breve, la domanda di registrazione deve essere depositata entro questo termine.
4. Tra piu' marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o affini presentati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorita' spetta al marchio per il quale e' stata depositata prima la domanda di registrazione.
5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indicate dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Entrata in vigore il 27 marzo 2019
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