Sentenza 25 settembre 2014
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali - previsto dall'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo modificato dall'art. 2, comma 22 della 15 luglio 2009, n. 94, tuttora applicabile ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - consente di applicare la confisca anche in assenza di richieste di misure di prevenzione personali e prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura, ma richiede che detta pericolosità sia comunque accertata con riferimento al momento dell'acquisto del bene, oggetto della richiesta ablatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2014, n. 46068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46068 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 25/09/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO C. - rel. Consigliere - N. 1432
Dott. BASSI A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 10225/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI;
nei confronti di:
DI AS ON N. IL 23/02/1970;
IN MA N. IL 20/01/1970;
avverso il decreto n. 11/2014 CORTE APPELLO di BARI, del 06/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo per l'annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Risulta dal provvedimento impugnato che in data 18.2.2004 il Tribunale di Foggia aveva disposto il sequestro e la confisca, in danno di Di IA NA destinatario di misura ex legibus n. 575 del 1965 e n. 55 del 1990 (emessa il 5.12.2003 e all'epoca non ancora eseguita) e della moglie SA TA, di numerosi beni,tra cui 12 appezzamenti di terreno in agro di Cerignola, via Padula, località Pozzomaggiore. Tale decreto era divenuto definitivo il 10.4.2008.
A seguito prima della successiva segnalazione dell'Agenzia del Demanio, che su quei terreni confiscati vi erano manufatti edilizi non dichiarati al catasto e intestati alla SA, con richiesta di estensione della confisca, e, poi, del decreto 4.2.2011 con cui il presidente del Tribunale specificava che il decreto di confisca era relativo ai soli terreni, con decreto 9.11.2012 il Tribunale di Foggia accoglieva la richiesta della parte pubblica di estensione della già disposta confisca, in particolare (per quanto qui rileva) in relazione a un autoparco composto da 62 box auto, a un locale adibito a ufficio, a una vasta area centrale pavimentata con conglomerato bituminoso destinata a parcheggio, e ad una villa a due piani fuori terra.
Con provvedimento del 6.2.2014 la Corte d'appello di Bari revocava tale ultimo decreto. Giudicava infatti che i due provvedimenti di confisca erano autonomi, non trattandosi di estensione della prima ai beni indicati nella seconda (dovendosi escludere che si fosse proceduto ad una mera operazione meccanica di aggiunta di elementi che necessariamente dovevano far parte del primo, provvedimento). Ciò perché "dal decreto di questa Corte in data 18.1.2007 risulta che l'esistenza di manufatti sui suoli confiscati era già nota in quanto si fa riferimento ad essi in un inciso di pag. 2 e a pag. 3 ed era comunque stata evidenziata nella relazione peritale esaminata dalla corte, e pure su essi non venne disposta la confisca". Trattandosi allora di autonomo, e quindi nuovo, provvedimento di confisca, secondo la Corte barese doveva constatarsi l'assorbente cessazione dell'esecuzione della misura personale (a seguito di revoca con decreto del 4.7.2008), intervenuta prima sia dell'adozione del nuovo decreto che della stessa pertinente richiesta del pubblico ministero (23.5.2011): ciò ai sensi della L. n. 575 del 1965, art.
2- ter, comma 6 (secondo i Giudici d'appello da ritenersi tuttora vigente per la parziale riproduzione nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28 e per la sua mancata espressa indicazione nel relativo art. 120).
Secondo la Corte territoriale, il confronto giurisprudenziale sulle varie discipline succedutesi "non avrebbe comunque posto in discussione l'impossibilità di applicazione della misura patrimoniale a soggetto sottoposto ad una misura personale già eseguita e terminata"; ne' doveva giudicarsi rilevante la giurisprudenza sul principio di accessione, perché "comunque l'applicazione della confisca ai manufatti non può che seguire ad un regolare procedimento di applicazione della misura patrimoniale e, tale non può ritenersi quello iniziato una volta terminata la misura personale".
2. Ricorre il procuratore generale di Bari, enunciando unico motivo di violazione di legge che contesta l'avvenuta applicazione della L. n. 575 del 1965, art.
2-ter comma 6 alla fattispecie. Tale norma si riferirebbe ai casi in cui risulti già pendente un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali L. n. 1423 del 1956, ex art. 3 ovvero l'esecuzione della stessa misura non sia ancora cessata. Nel caso di specie, invece, trattandosi (secondo la stessa qualificazione giuridica della domanda, quale operata dalla Corte barese) di nuova ed autonoma proposta di confisca dei fabbricati insistenti su terreni già confiscati del tutto svincolata dal procedimento che aveva disposto la misura di prevenzione personale, avrebbe dovuto trovare applicazione la L. n. 575 del 1965, art.
2-bis, comma 6-bis come modificato dalla L. n. 94 del 2009.
2.1 Il procuratore generale in sede ha concluso per l'annullamento del decreto con rinvio per nuovo esame.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. La questione di diritto che il ricorso pone è se un'autonoma richiesta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale, proposta in data 23.5.2011 e relativa al patrimonio di persona destinataria di misura di prevenzione personale già definita, sia soggetta al requisito della pendenza del procedimento ovvero dell'esecuzione in atto della corrispondente misura di prevenzione personale, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art.
2-ter comma 6 e successive modifiche.
La risposta è negativa ed il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
4. Correttamente la parte pubblica ricorrente ha rilevato che la Corte di Bari non si è confrontata con la norma di cui alla L. n. 575 del 1965, art.
2-bis comma 6 bis quale introdotto dal D.L. n. 92 del 2008, convertito nella L. n. 125 del 2008 e quindi vigente al momento della presentazione della richiesta di confisca e della deliberazione della Corte d'appello.
Le due norme (della L. n. 575 del 1965, art.
2-ter, comma 6 e successive modifiche;
della L. n. 575 del 1965, art.
2-bis, comma 6- bis quale introdotto dal D.L. n. 92 del 2008, convertito nella L. n. 125 del 2008) debbono trovare applicazione al caso concreto, ma non in virtù di una loro mancata abrogazione.
È erroneo in proposito l'assunto in diritto della Corte di Bari sull'attuale efficacia della prima norma (unica tenuta in considerazione nel decreto impugnato) in ragione di una presunta mancata abrogazione formale e sostanziale. Infatti, in primo luogo il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 120 ha abrogato l'intera L. n. 575 del 1965, senza eccezione per alcuna delle sue norme. In secondo luogo,
se è vero che l'art. 24 del medesimo D.Lgs. sostanzialmente ripropone, nei suoi commi 1 e 3, il contenuto della L. n. 575 del 1965, art.
2-ter, comma 6 (con la possibilità di applicare la misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di persona nei cui confronti è instaurato il procedimento per l'applicazione di misura personale ovvero essa sia stata applicata), tuttavia contestualmente l'art. 18 del medesimo D.Lgs. conferma anche il principio dell'applicazione disgiunta delle misure di prevenzione personali e patrimoniali (che possono pertanto essere richieste ed applicate disgiuntamente: comma 1), già introdotto nel sistema della prevenzione dalla richiamata L. n. 575 del 1965, art.
2-bis, comma 6- bis quale introdotto dal D.L. n. 92 del 2008, convertito nella L. n. 125 del 2008 (norma richiamata dalla parte pubblica ricorrente e con la quale, come osservato, la Corte di Bari non si è confrontata). Ciò addirittura anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione, e non solo quando la morte intervenga a procedura in corso, bensì pure nel caso in cui la morte del soggetto nei cui confronti potrebbe essere disposta la confisca sia già intervenuta (comma 3).
Non può pertanto concludersi, come pare argomentare il decreto impugnato, per una sorta di conferma sostanziale esclusivamente per il principio di accessorietà della misura di prevenzione patrimoniale alla pendenza di procedura o all'esecuzione in atto di una misura di prevenzione personale.
È invece il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 117 che, disciplinando specificamente la disciplina transitoria, prevede la non applicazione della nuova normativa delle misure di prevenzione ai procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto (13.10.2011) sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tal caso, recita la norma transitoria, continuano ad applicarsi le norme previgenti.
5. Differentemente da quanto argomentato dalla Corte d'appello, diverse sentenze di questa Corte hanno ormai affermato il principio dell'autonomia della misura patrimoniale di prevenzione, spiegando che la differenza tra il caso in cui la richiesta di misura patrimoniale intervenga a procedura in corso per l'applicazione o l'esecuzione della misura personale e quello in cui tale richiesta intervenga a pendenza della misura personale definita (anche, come già rilevato, con la morte del soggetto) è solo processuale, rilevando sulla competenza a provvedere. Così le sentenze Sez. 6 sent. 5579/2011 (non massimata ma di articolata e qui condivisa motivazione) e Sez. 6 sent 484/2012 la cui motivazione esemplare per chiarezza e sintesi appare opportuno qui richiamare espressamente nella parte pertinente: "Questa Corte ha già ricordato (Sez. 6, n. 5579 del 26/01/2011, Greco, non mass.), sulla base di una attenta ricognizione del sistema di prevenzione, che il legislatore, con le novelle legislative del 2008 e del 2009, che hanno modificato taluni aspetti non marginali del sistema normativo della prevenzione, ha inteso affermare il principio della cosiddetta autonomia della misura patrimoniale di prevenzione rispetto a quella personale, stabilendo che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamele (L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 6 bis, introdotto dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito,
con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125). Nella previgente disciplina, le misure di prevenzione personali e quelle patrimoniali formavano invece un binomio tendenzialmente inscindibile, poiché di regola queste ultime potevano essere disposte solo nell'ambito di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale oppure in un momento successivo all'applicazione, ma comunque anteriore alla cessazione della misura di prevenzione personale. Pertanto, la confisca presupponeva l'irrogazione (contemporanea o anteriore) della misura di prevenzione personale. La giurisprudenza di legittimità aveva, peraltro, riconosciuto che la confisca (non ancora divenuta irrevocabile) dei beni rientranti nella disponibilità di soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale - una volta accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto stesso, nel senso della sua appartenenza a un'associazione di tipo mafioso, e di indimostrata legittima provenienza dei beni confiscati - non venisse meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione (Sez. U., n. 18 del 17/07/1996, Simonelli, RV 205262). La nuova disciplina, introdotta dal citato D.L. n. 92 del 2008, art. 10, ha spezzato definitivamente il nesso di necessaria presupposizione tra i due tipi di misure, con la conseguenza che il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere avviato a prescindere da qualsiasi proposta relativa alla adozione di misure personali. Ciò comporta, comunque, che sia accertata in via incidentale l'inquadrabilità del proposto nelle categorie dei soggetti che possono essere destinataci dell'azione di prevenzione, ancorché, come utilmente precisa la L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 22, la applicazione della misura patrimoniale prescinda da ogni valutazione in ordine alla pericolosità "attuale" sociale del suo destinatario (ovvero, come espressamente prevede la citata norma, al momento della richiesta). Coerentemente, la nuova disciplina viene a regolare il paradigmatico caso di scissione tra misura personale e misura patrimoniale di prevenzione, ovvero quello relativo all'ipotesi di morte del soggetto nei cui confronti la misura di prevenzione patrimoniale poteva essere applicata". Si vedano, anche Sez. 1 sent. 5361/2011, 44327/2013 e 41452/2013, nonché Sez. 5 sent. 14044/2012. L'unico precedente conforme alla propria tesi, richiamato dalla Corte barese (Sez. 2, sent. 13493/2013), salta anch'esso il confronto con la disciplina introdotta nel 2008 (la motivazione risolvendosi nel richiamo di precedente deliberato nella vigenza della disciplina anteriore: Sez. 2 sent. 19582/2008, Delib. 9 aprile 2008).
6. In accoglimento del ricorso, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla medesima Corte d'appello di Bari, che si atterrà al principio di diritto dell'autonomia della misura patrimoniale di prevenzione rispetto a quella personale, di cui alla L. n. 575 del 1965, art.
2-bis comma 6-bis, secondo cui "le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste ed applicate disgiuntamente".
Il Giudice del rinvio rimane ovviamente libero di procedere ad ogni valutazione in fatto pertinente la decisione, nell'osservanza dei principi di diritto già affermati da questa Corte in relazione al tema della ricorrenza della pericolosità sociale al momento dell'acquisto dei beni (da accertarsi in via incidentale) e dell'indimostrata loro legittima provenienza (cfr. le già citate:
Sez. 6 sent. 5579/2011, Sez. 1 sentenze 5361/2011, 44327/2013 e 41452/2013, nonché Sez. 5 sent. 14044/2012).
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuova deliberazione alla Corte di appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2014