Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2014, n. 46068
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Sentenza 25 settembre 2014

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In tema di misure di prevenzione, il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali - previsto dall'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo modificato dall'art. 2, comma 22 della 15 luglio 2009, n. 94, tuttora applicabile ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - consente di applicare la confisca anche in assenza di richieste di misure di prevenzione personali e prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura, ma richiede che detta pericolosità sia comunque accertata con riferimento al momento dell'acquisto del bene, oggetto della richiesta ablatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2014, n. 46068
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46068
    Data del deposito : 25 settembre 2014

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