Sentenza 6 maggio 2014
Massime • 1
L'applicabilità dell'art. 2 ter, ultimo comma, della legge n. 575 del 1965, laddove prevede presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzioni patrimoniali antimafia, non esclude la possibilità di configurare, eventualmente anche a titolo di concorso, nei confronti dei soggetti che partecipano alle operazioni di trasferimento o di intestazione fittizia, il reato di trasferimento di valori di cui all'art. 12 quinquies della legge n. 352 del 1992, trattandosi di norme relative a situazioni aventi presupposti operativi ad effetti completamente differenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2014, n. 20769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20769 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 06/05/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 818
Dott. APRILE E. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 7657/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo;
nel procedimento nei confronti di:
BA RA RI, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 27/12/2013 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'indagata l'avv. Mangano Roberto, in sostituzione dell'avv. Antonino Caleca, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza del 27/12/2013 il Tribunale di Palermo annullava il provvedimento del 04/12/2013 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto l'applicazione nei confronti di BA RA RI della misura della custodia cautelare in carcere in relazione a due ipotesi di reato di cui all'art. 110 c.p., L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito nella nelle n.
203 del 1991, per avere, al fine di eludere le disposizioni di L. in materia di misure di prevenzione patrimoniali, di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., nonché di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso "cosa nostra":
- in concorso con il marito FI NI, attribuito fittiziamente a sè BA la titolarità di quote del capitale sociale della FI NI s.r.l., per un valore di 80.180 Euro (in Castelvetrano, il 21/12/2007; capo 3) o a);
- in concorso con il marito FI NI e la figlia FI RI, attribuito fittiziamente alla predetta figlia la titolarità di amministratore unico della suddetta società (in Castelvetrano, il 16/03/2010; capo 4) o b).
Rilevava il Tribunale come gli elementi a disposizione - acquisiti nell'ambito di una più ampia indagine finalizzata a contrastare il gruppo mafioso di Castelvetrano facente capo al latitante ME AR TT, cugino del FI;
- avessero escluso la configurabilita oggettiva dei due anzidetti reati, posto che l'attribuzione della mera titolarità di amministratore non rientra nel paradigma della fattispecie incriminatrice contestata e che l'attribuzione fittizia di quote della società alla moglie non aveva comportato la violazione dell'interesse giuridico protetto, dato che le misure di prevenzione patrimoniali sono applicabili, in generale, anche ai beni di cui il proposto dovesse avere la disponibilità per interposta persona e che, più in particolare, per i prossimi congiunti vi è una presunzione di fittizietà della intestazione.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo lamentando la violazione di legge, in relazione al menzionato art. 12 quinquies, posto che l'attribuzione fittizia della titolarità dell'amministrazione di una società è comunque iniziativa idonea ad ostacolare l'applicazione delle misure di prevenzione amministrative di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 10, comportanti l'inibizione del normale svolgimento dell'attività di impresa;
e che l'operatività di presunzioni destinala favorire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia non è da sola circostanza sufficiente a creare una sorta di ambito di non applicazione della norma incriminatrice dettata dal citato art. 12 quinquies.
3. Ritiene la Corte che il ricorso vada solo parzialmente accolto, nei limiti di seguito precisati.
3.1. Il motivo dedotto con riferimento al capo d'imputazione 4) o b) è infondato.
È ben vero che - così come evidenziato dal ricorrente - anche le misure di prevenzione indicate nella L. n. 575 del 1965, art. 10, in quanto comportano l'inibizione del normale svolgimento dell'attività di impresa, implicano una deminutio patrimonì e, pertanto, sono di natura patrimoniale, con la conseguenza che l'intestazione fittizia a terzi della titolarità di beni o altre utilità al fine di eludere tale disposizione parrebbe integrare comunque il reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, convertito nella L. n. 356 del 1992, (in questo senso Sez. 6^, n. 29816 del 06/07/2001, Cutrupi e altro, Rv. 221334): tuttavia, per la configurabilità di tale delitto è in ogni caso necessario che vi sia "l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità", formula questa che, nel rispetto del principio di tassatività vigente in materia penale, non è suscettibile di una interpretazione estensiva o analogica in malam partem, talché, anche in presenza dello scopo illecito sopra riportato, non può farsi rientrare la condotta di chi fittiziamente trasferisce la mera titolarità dei compiti di amministrazione di una società commerciale.
A tale soluzione è correttamente pervenuto il Tribunale del riesame di Palermo che ha escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di BA RA RI per avere concorso con il marito FI NI ad attribuire fittiziamente alla figlia RI il ruolo di amministratore unico della società a responsabilità limitata più volte richiamata.
3.2. A diversa conclusione deve pervenirsi in ordine alla dedotta violazione di legge in relazione alla decisione adottata dal Collegio del riesame per il capo d'imputazione 3) - così indicato nell'ordinanza gravata - o a) - così indicato nel ricorso del P.M.. Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare come la configurabilità del reato di cui al citato art. 12 quinques non è esclusa dal fatto che i beni, la cui titolarità o disponibilità sia stata oggetto di un'attribuzione fittizia, siano stati intestati ad un familiare del soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, trattandosi di condotta comunque capace a mettere in pericolo l'interesse protetto dello Stato, tenuto conto "che l'esistenza di una mera presunzione relativa di elusività nella intestazione di beni ai familiari del proposto (ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter) non è certo elemento idoneo ad escludere ex se l'offensività del contestato delitto di concorso L. n. 356 del 1992, ex art. 12 quinquies, commesso al deliberato scopo di eludere,
appunto attraverso la propria interposizione fittizia, la efficacia di adottande misure di prevenzione patrimoniale" (Sez. 1^, n. 31884 del 06/07/2011, Asaro, non mass.). In altri termini, non bisogna confondere gli elementi integranti la fattispecie incriminatrice in esame con i criteri di giudizio ovvero con le presunzioni iuris tantum previste dalla disciplina delle misure di prevenzione reale ai fini dell'adozione di siffatti provvedimenti di natura ablatoria, anche perché assimilare le due "situazioni", aventi presupposti operativi ed effetti completamente differenti, finirebbe per comportare l'arbitraria, e perciò inammissibile, creazione di una sorta di "zona franca", di una causa di esclusione della punibilità a norma del menzionato art. 12 quinquies.
A tale esito è pervenuta questa Corte anche in altra vicenda, in cui il ricorrente aveva ugualmente sostenuto che la presunzione di fittizietà dell'intestazione di cui all'art.
2 - ter portava ad escludere la concorrente violazione di cui all'art. 12 - quinquies, con riferimento alla quale si è puntualizzato che l'ambito di operatività del predetto art.
2 - ter è squisitamente processuale, poiché la disposizione regolamenta particolari aspetti del procedimento di prevenzione per le misure patrimoniali, mentre quello dell'art. 12 - quinquies è penale sostanziale, poiché la disposizione punisce con la reclusione la fittizia intestazione - comunque commessa - di un bene ad un qualsiasi soggetto terzo, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, con la conseguenza che l'applicazione dell'una non esclude l'applicazione dell'altra (in questo senso Sez. 2^, n. 5595/12 del 27/10/2011, Cuscinà e altro, Rv. 252696). In tal senso non appare condivisibile la tesi secondo la quale, per la sussistenza del reato de quo, non basterebbe la sola fittizietà della intestazione in favore di uno dei suddetti soggetti, ma occorrerebbe la presenza di ulteriori elementi di fatto che siano capaci di concretizzare la capacità elusiva dell'operazione (così Sez. 5^, n. 45145 del 09/07/2013, Femia, non mass.; e Sez. 1^, n. 17064 del 02/04/2012, Ficara, non mass.), in quanto tale esegesi finirebbe per richiedere la sussistenza di elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice non previsti dall'art. 12 quinquies, attribuendo tale veste a elementi fattuali che potrebbero avere solo una rilevanza ai fini della verifica della esistenza del necessario elemento psicologico del delitto. Nè appare oltremodo valorizzabile la circostanza che la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, u.c., - ora sostituito dalla disposizione di analogo contenuto del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26, comma 2, - stabilisce che, fino a prova contraria,
si presumono fittizi i trasferimenti e le intestazioni effettuati nei due anni precedenti alla proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente e del coniuge (così Sez. 1^, n. 4703/13 del 09/11/2012, Lo Giudice, non mass.), anche considerato che questa forma di presunzione iuris tantum, destinata ad operare nell'ambito del già avviato procedimento di prevenzione e solo per un limitato arco temporale, era stato introdotta con il D.L. n. 92 del 2008, convertito nella L. n. 125 del 2008, in epoca di gran lunga successiva alla data di entrata in vigore della disposizione incriminatrice in argomento, per la cui applicabilità, come è noto, non è neppure necessario che un procedimento di prevenzione sia stato avviato: posto che l'oggetto giuridico del delitto di trasferimento fraudolento di valori si indentifica con l'interesse ad evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggetta bili a misure di prevenzione (così Sez. 6^, n. 27666 del 04/07/2011, Barbieri e altri, Rv. 250356). L'ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata limitatamente a tale addebito provvisorio, con rinvio al Tribunale di Palermo che, nel nuovo esame, si atterrà alla regula iuris così come innanzi tratteggiata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di fittizia attribuzione di quote sociali del capo 3) o a) e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2014