Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2014, n. 17743
CASS
Sentenza 7 marzo 2014

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In tema di sequestro e confisca di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui all'art. 2 ter, comma 13, legge n. 575 del 1965 (ora art. 26, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011), circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta finalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso proposto nei confronti di provvedimento che aveva confermato la confisca di un immobile intestato alla convivente del proposto ed acquistato sette anni prima che fosse avanzata la richiesta di applicazione della misura di prevenzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2014, n. 17743
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17743
    Data del deposito : 7 marzo 2014

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