Sentenza 7 marzo 2014
Massime • 1
In tema di sequestro e confisca di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui all'art. 2 ter, comma 13, legge n. 575 del 1965 (ora art. 26, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011), circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta finalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso proposto nei confronti di provvedimento che aveva confermato la confisca di un immobile intestato alla convivente del proposto ed acquistato sette anni prima che fosse avanzata la richiesta di applicazione della misura di prevenzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2014, n. 17743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17743 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 07/03/2014
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 776
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 30233/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE QU N. IL 12/11/1968;
GO UC N. IL 06/12/1950;
RB IC N. IL 31/01/1948;
RB IA N. IL 23/05/1974;
RB RI N. IL 19/02/1973;
avverso il decreto n. 61/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 18/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UC LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA A. che ha domandato l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato limitatamente alla durata della misura applicate al NZ, fissata in anni tre e mesi sei;
dichiararsi inammissibili i ricorsi nel resto. RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 18.1.2013 la Corte di appello di Milano confermava il provvedimento del Tribunale della stessa sede che aveva applicato a NZ LE la misura di prevenzione personale e patrimoniale. In specie, al predetto era stata applica la misura della sorveglianza speciale della p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre e mesi sei e la cauzione di Euro 30.000, nonché, la confisca di beni ritenuti nella sua disponibilità, dei quali alcuni formalmente intestati alla convivente, LA SI, e la somma di Euro 52.000 ed oggetti vari custoditi nella cassetta di sicurezza presso la Banca popolare di Milano intestata a LA RI e LO Lucia, genitori della predetta.
2. Avverso il decreto della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione il NZ ed i terzi intestatari con atti separati, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale.
2.1. Il proposto con il primo motivo denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius rilevando che con il decreto emesso dal Tribunale di Milano è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre e mesi sei;
detto provvedimento è stato impugnato esclusivamente dal proposto e, tuttavia, la Corte di appello, pur dichiarando di confermare il primo decreto, ne ha aggravato la durata ad anni quattro.
Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine all'attualità della pericolosità sociale e alla sproporzione tra redditi leciti e beni acquistati. Sotto il primo profilo si lamenta la incomprensibilità delle argomentazioni sulle quali la Corte territoriale ha fondato la affermazione della pericolosità. Quanto alla misura patrimoniale, si assume la contraddittorietà dell'affermazione con la quale è stata ritenuta congrua l'entità della cauzione applicata dal giudice di primo grado, tenuto conto della capacità economica del proposto, mentre è stato considerato sproporzionato l'acquisto dell'immobile sito in Legnano mediante accollo di mutuo. Inoltre, si lamenta la omessa motivazione in ordine alla confisca dei buoni postali fruttiferi e delle polizze vita intestate al proposto e alla convivente.
2.2. I terzi LO Lucia, LA RI, LA SI e LA AT, con un unico atto, denunciano la violazione di legge per omessa motivazione in ordine alla prova della disponibilità in capo al proposto dei beni confiscati nella formale titolarità dei predetti terzi. Lamentano, in specie, la insufficienza degli elementi posti a fondamento della ritenuta disponibilità in capo al NZ dei beni rinvenuti all'interno della cassetta di sicurezza intestata ai coniugi LA, ed in specie della somma di denaro contante di Euro 52.000, a fronte della documentata provenienza lecita del danaro che era stato prelevato tra il 2004 ed il 2009 dal conto di MA AL, zia di LO Lucia, a mezzo di assegni emessi dalla predetta, non potendo ritenersi motivazione idonea quella relativa al periodo di tempo intercorso tra la data di riscossione degli assegni e la data di accesso alla cassetta di sicurezza, avendo, peraltro, la Corte di appello omesso qualsiasi valutazione in ordine alla condizione patrimoniale dei coniugi LA.
Del tutto assente è la motivazione in ordine alla confisca dell'immobile intestato a LA SI in relazione al quale sono state ritenute non giustificate le risorse utilizzate senza neppure considerare l'aiuto economico ricevuto dalla predetta da parte dei genitori. Peraltro, tale bene immobile è stato acquistato nel febbraio 2005, quindi ben sette anni prima che fosse avanzata la proposta di applicazione della misura di prevenzione con conseguente esclusione della applicazione della presunzione di fittizia intestazione prevista dalla normativa vigente in relazione ad alcuni soggetti legati da rapporti di parentela con il proposto e con conseguente esclusione dell'inversione dell'onere della prova della riconducibilità del bene al proposto che deve trovare fondamento su circostanze connotate dalla gravità precisione e concordanza, tali da costituire prova indiziaria di tale assunto.
3. In data 7.3.2014 è stata depositata memoria con la quale il NZ ed i terzi intestatari ribadiscono le suddette doglianza alla luce delle conclusioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal NZ è fondato esclusivamente quanto alla durata della misura personale che la Corte di appello ha determinato nella misura di anni quattro, all'evidenza per mero errore materiale avendo statuito la conferma del decreto di primo grado che applicava al NZ la sorveglianza speciale della p.s. per anni tre e mesi. In tale misura, quindi, deve essere rideterminata la durata della misura personale della sorveglianza speciale della p.s..
Sono, infatti, infondati i rilievi in ordine alla valutazione dell'attualità della pericolosità sociale del ricorrente il cui accertamento prescinde dall'affermazione della penale responsabilità e deve fondare sulla sussistenza di elementi di fatto dai quali si possa desumere, tenuto conto delle oggettive condotte di vita del proposto, la pericolosità sociale dello stesso secondo le categorie cui la normativa vigente riconduce l'applicabilità delle misure di prevenzione personali. Pur se il sindacato di legittimità sul provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è limitato alla violazione di legge, il decreto emesso all'esito del procedimento di prevenzione deve indicare in maniera chiara dette circostanze di fatto al fine di consentire di verificare a quali elementi è stata ancorata la valutazione effettuata (Sez. 1, n. 17932, 10/03/2010, De Carlo, rv. 247052).
Invero, la Corte territoriale ha riportato la motivazione del primo giudice, dando atto che il NZ è stato condannato per la partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso e che la sua condotta di vita è stata caratterizzata da attività illecite ininterrotte dal 1999 al 2008; inoltre, ha evidenziato che durante la detenzione e dopo la scarcerazione alla fine del 2009 il proposto non ha manifestato segni di resipiscenza non potendosi ritenere tale lo svolgimento discontinuo di attività lavorativa.
La Corte di appello ha, peraltro, correttamente motivato in ordine alla irrilevanza, ai fini del giudizio in esame, del ridimensionamento della responsabilità del NZ a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio del 4.7.2011 in relazione agli episodi di estorsione ed usura, ferma restando la affermazione di colpevolezza per la fattispecie associativa. Le censure mosse dal ricorrente in ordine alla misura patrimoniale della confisca dei beni nella esclusiva titolarità del NZ (indicati a p. 74-75 decreto primo grado) risultano, all'evidenza, del tutto aspecifiche muovendo una generale critica alla motivazione del provvedimento impugnato ed assumendo la contraddittorietà tra l'imposizione della cauzione di Euro 30.000 e la ritenuta inidoneità del reddito a far fronte al pagamento del mutuo funzionale all'acquisto dell'immobile sito in Legnano. Tale deduzione risulta, altresì, infondata a fronte della congrua motivazione fondata sulla ritenuta impossibilità del proposto di accedere all'acquisto dell'immobile in ragione delle sue capacità di reddito dell'epoca. Ugualmente si deve escludere che la confisca dei buoni postali e delle polizze vita indicati dal ricorrente sia priva di motivazione, tenuto conto di quanto argomentato sul punto specifico nel decreto impugnato (p. 39-40).
2. Passando all'esame delle doglianze dei terzi intestatari ricorrenti deve rammentarsi che la disponibilità dei beni oggetto di confisca in capo al proposto non è riconducibile esclusivamente ad una relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma altresì, a tutte le situazioni nelle quali il bene ricade nella signoria e nella sfera degli interessi economici del proposto, pur esercitati attraverso terzi.
Come è stato più volte affermato, per poter disporre il sequestro e la confisca di prevenzione di beni intestati a terzi - salve le ipotesi di presunzione della fittizia intestazione che non ricorrono nella fattispecie (L. n. 575 del 1965, art.
2 - ter, u.c., ora D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26) - incombe sull'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, sulla base di elementi fattuali, connotati dai requisiti della gravita, precisione e concordanza, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, e, corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei beni nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto (Sez. 2, n. 6977, 09/02/2011, Battaglia, rv. 249364).
Tali elementi vanno unitariamente valutati e possono essere i più diversi, ivi compresa l'accertata incapacità economica del terzo che ben può essere ritenuta fortemente sintomatica della intestazione soltanto formale del bene.
Quanto ai beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi - soggetti nei cui confronti devono essere sempre disposte le indagini, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 575 del 1965, art.
2 - bis, comma 3 (ora D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 19, comma 3) - il rapporto esistente tra detti terzi ed il proposto costituisce, pur fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui al comma tredicesimo dell'art.
2 - ter legge citata (ora D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26, comma 2), circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della apparente formale disponibilità giuridica in capo alle persone di maggior fiducia dei beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, laddove il terzo familiare convivente è sprovvisto di effettiva capacità economica. La motivazione del decreto impugnato richiama esplicitamente le diffuse valutazioni contenute nel provvedimento di primo grado di tutti gli elementi di fatto dai quali è stata tratta la disponibilità dei beni formalmente intestati al coniuge del proposto ed ai suoi familiari facendo corretta applicazione dei principi innanzi ribaditi, sia per quel che riguarda l'immobile nella titolarità di LA SI, sia con riferimento al danaro contenuto nella cassetta di deposito intestata a LA RI e LO Lucia.
Del resto, i ricorrenti non introducono alcun elemento che contraddica la predetta valutazione, bensì, si limitano a ribadire le doglianze già esaminate con la ampia e compiuta argomentazione del primo giudice p fatta propria dalla Corte di appello. In conclusione, quindi, il ricorso proposto dai terzi intestatari deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna degli stessi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento della spese processuali, nonché, ciascuno al versamento della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente alla durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. applicata nei confronti di NZ LE che determina in anni tre e mesi sei. Rigetta nel resto il ricorso di NZ LE. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2014