Sentenza 21 ottobre 1998
Massime • 1
Per il principio della formazione progressiva del giudicato, qualora l'imputato abbia impugnato la sentenza di condanna limitatamente alla misura della pena, l'aspetto relativo all'affermazione della sua responsabilità penale è coperto dal giudicato, sicché nel corso del giudizio di impugnazione non sono più rilevabili sopravvenute cause di estinzione del reato. (Nella specie, l'imputato, condannato in primo grado, aveva proposto appello limitatamente al punto sulla pena, e, nel successivo giudizio di cassazione, il pubblico ministero aveva concluso per la declaratoria di estinzione del reato, stante il compimento del termine di prescrizione del reato, intervenuto successivamente alla pronuncia di secondo grado).
Commentario • 1
- 1. La corte d'appello può revocare il lavoro di pubblica utilità e disporre la sospensione condizionaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2023
La massima Sì. La corte di cassazione ha affermato che, in tema di disciplina della circolazione stradale, il giudice di appello, su conforme richiesta del condannato, può revocare il provvedimento di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità emesso in violazione del divieto di concessione per più di una volta, stabilito dall' art. 186, comma 9-bis, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 , e disporre la sospensione condizionale della pena, dovendosi considerare come inesistente l'originaria richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva e non sussistendo violazione del divieto di reformatio in peius (Cassazione penale , sez. IV , 16/12/2020 , n. 12970). Fonte: Ced Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/1998, n. 13416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13416 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 21.10.98
1. Dott. Luciano Di Noto Consigliere SENTENZA
2. " Luciano Deriu " N. 1389
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo (rel.) " N. 17514//98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da D'RE EP, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza 2.3.1998 della Corte d'Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vincenzo Galgano che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per prescrizione del reato;
Il difensore non è comparso.
Fatto e diritto
EP D'RE, tratto a giudizio dinanzi al Pretore di Palermo, per rispondere - tra l'altro - del delitto di oltraggio aggravato e continuato in danno di due carabinieri, commesso il 21 ottobre 1990, veniva, con sentenza 9.12.1993, dichiarato colpevole e condannato alla pena di mesi sette di reclusione.
La Corte d'Appello di Palermo, investita dal gravame dell'imputato, con sentenza 2.3.1998, riduceva la pena a mesi quattro di reclusione, rilevando, in ordine a uno specifico motivo di appello, che all'imputato erano già state accordate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata. Avverso quest'ultima pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il D'RE, lamentando la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante e all'entità della pena, che, in relazione alla modestia del fatto e al suo comportamento processuale, avrebbe potuto essere contenuta nel minimo edittale. All'odierna udienza pubblica, assente il difensore del ricorrente, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
Il ricorso va rigettato.
Devesi, innanzitutto, precisare che non può essere condivisa la conclusione del P.G. d'udienza, che ha sollecitato l'annullamento senza rinvio della sentenza d'appello per prescrizione del reato. Ed invero, tale conclusione, basata esclusivamente sul rilievo asettico che il termine di prescrizione del reato che ci occupa sarebbe maturato in corso di causa, ed esattamente il 21.4.1998, non tiene conto dell'operatività, nella specie, del principio del c.d. giudicato progressivo, in forza del quale la parte di sentenza relativa all'accertamento del reato e alla responsabilità dell'imputato, se divenuta irrevocabile, com'è accaduto nella specie, prima del compimento del termine di prescrizione, non può più essere posta in discussione.
Nell'ambito dell'ordinamento processuale penale, si ritiene configurabile dalla più autorevole giurisprudenza il giudicato progressivo, concetto questo strettamente legato all'iter processuale attraverso il quale si riduce progressivamente lo spazio del "thema decidendum", con le questioni interne già definite ovvero non impugnate, in direzione dell'accertamento del fatto, della responsabilità dell'autore e della punizione dello stesso. Il processo cioè progredire per fasi e gradi regolati da una serie di norma di contenuto diverso, con previsioni di limitazioni e vincoli connessi al suo sviluppo e in particolare il giudizio d'impugnazione trae origine dall'impulso e dalla disponibilità di parte connessi alle questioni che si intendono devolvere al Giudice Superiore. Da ciò deriva una situazione endoprocessuale che può determinare la preclusione della regiudicata con riferimento al solo accertamento del reato e alla conseguente responsabilità dell'imputato e non anche con riferimento alla pena da irrogare, posto che questa spiega un ruolo autonomo rispetto al reato e non va ad integrarne la struttura. È proprio da questa distinzione o separazione concettuale tra reato e punibilità che discende la configurabilità del giudicato progressivo: possono, infatti, intervenire in momenti distinti l'accertamento della colpevolezza e l'irrogazione della pena, proprio perché questa non è elemento costitutivo del reato;
non è, quindi, al di fuori dell'ordinamento "una definitività decisoria che, attinendo all'accertamento della responsabilità dell'autore del fatto criminoso e ponendo fine all'iter processuale su tale parte, crei una barriera invalicabile alla applicazione di cause estintive del reato", intervenute in un momento successivo a quello in cui il giudicato parziale si sia formato e difetti ancora l'esaustività di una determinata posizione processuale per il permanere del residuo potere del Giudice di conoscere in ordine alla determinazione della pena da irrogare (cfr. Cass. S.U. 26.3.1997 n. 2, Attinà). Nel caso specifico, non v'è dubbio che il giudicato parziale sulla responsabilità si formò sin da quando la sentenza di primo grado non venne impugnata sul punto (anche i motivi di appello si limitarono a censurare soltanto l'entità del trattamento sanzionatorio), con l'effetto che l'irrevocabilità di questa parte della sentenza preclude l'operatività della prescrizione, causa estintiva questa mai maturata. Non sarebbe conforme a giustizia che l'imputato si avvantaggiasse dell'estinzione per prescrizione del reato in ordine al quale è già stato irretrattabilmente giudicato colpevole, solo perché è ancora "sub iudice" l'entità del trattamento sanzionatorio.
Destituita di fondamento è, poi, la censura articolata in ricorso circa il giudizio di comparazione tra concesse attenuanti e aggravante contestata e circa l'entità della pena inflitta, considerato che tale doglianza va ad incidere su una valutazione in fatto, che, in quanto immune da vizi logici, deve rimanere prerogative esclusive del Giudice di merito e non può essere posta in discussione in sede di legittimità.
Di diritto, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1998