Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/1998, n. 13416
CASS
Sentenza 21 ottobre 1998

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Massime1

Per il principio della formazione progressiva del giudicato, qualora l'imputato abbia impugnato la sentenza di condanna limitatamente alla misura della pena, l'aspetto relativo all'affermazione della sua responsabilità penale è coperto dal giudicato, sicché nel corso del giudizio di impugnazione non sono più rilevabili sopravvenute cause di estinzione del reato. (Nella specie, l'imputato, condannato in primo grado, aveva proposto appello limitatamente al punto sulla pena, e, nel successivo giudizio di cassazione, il pubblico ministero aveva concluso per la declaratoria di estinzione del reato, stante il compimento del termine di prescrizione del reato, intervenuto successivamente alla pronuncia di secondo grado).

Commentario1

  • 1La corte d'appello può revocare il lavoro di pubblica utilità e disporre la sospensione condizionale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2023

    La massima Sì. La corte di cassazione ha affermato che, in tema di disciplina della circolazione stradale, il giudice di appello, su conforme richiesta del condannato, può revocare il provvedimento di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità emesso in violazione del divieto di concessione per più di una volta, stabilito dall' art. 186, comma 9-bis, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 , e disporre la sospensione condizionale della pena, dovendosi considerare come inesistente l'originaria richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva e non sussistendo violazione del divieto di reformatio in peius (Cassazione penale , sez. IV , 16/12/2020 , n. 12970). Fonte: Ced Cassazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/1998, n. 13416
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13416
Data del deposito : 21 ottobre 1998

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