Sentenza 13 gennaio 2011
Massime • 1
L'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla legge 15 luglio 2009, n. 94 che lo ha introdotto, fissa il principio di reciproca autonomia tra le misure di prevenzione personali e quelle patrimoniali, con la conseguenza che il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere avviato a prescindere da qualsiasi proposta relativa all'adozione di misure di prevenzione personali, rimettendo al giudice il compito di accertare in via incidentale la riconducibilità del proposto nella categoria dei soggetti che possono essere destinatari dell'azione di prevenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2011, n. 5361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5361 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/01/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 82
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - N. 31287/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LT VI SC N. IL 02/05/1980;
avverso l'ordinanza n. 3/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 29/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONI G. che ha chiesto che il ricorso si dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 29 aprile 2010 la Corte d'appello di Lecce confermava il provvedimento di confisca dell'immobile posto in Brindisi, via SA Barbara n. 63, intestato a ES LL - moglie convivente di FA ZZ, sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. - disposto con decreto del Tribunale di Brindisi del 3 novembre 2009. Il Tribunale, premesso che la proposta di sequestro dell'immobile era stata formulata quando la misura di prevenzione personale a carico di ZZ era ancora in corso di esecuzione, argomentava la sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura ablatoria sulla base degli accertamenti bancari e patrimoniali svolti in merito all'effettivo valore dell'immobile, alle modalità di acquisto dello stesso, ai conti e ai depositi in uso alla ricorrente e agli altri familiari, alle complessive disponibilità finanziarie di LL ES, del coniuge, nonché in merito agli introiti derivanti dall'attività lavorativa e dal trattamento di fine rapporto di SA IA De IS, madre di ES LL.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, ES LL, la quale lamenta: a) violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma - 6 bis, atteso che, una volta concluso il procedimento di applicazione della sorveglianza speciale di P.S. nei confronti di FA ZZ, era preclusa l'adozione della confisca;
b) violazione di legge e carenza della motivazione in ordine ai presupposti legittimanti la disposta confisca.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. In merito alla prima censura il Collegio osserva quanto segue. La L. 15 luglio 2009, n. 94, che ha innovato sotto diversi profili la precedente disciplina, attesa la sua natura di misura di sicurezza patrimoniale, opera retroattivamente, potendosi applicare anche a fatti reato commessi prima della sua introduzione legislativa, in forza del disposto dell'art. 200 c.p., secondo cui "le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione". Il comma 2, di tale norma prevede, poi, che, nel caso di diversità della regolamentazione, si applichi la legge vigente al momento dell'esecuzione della misura, che prevale su quelle vigenti al momento della commissione del fatto e dell'applicazione della misura.
La L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 bis, comma 6 bis, così come da ultimo modificata dalla L. n. 94 del 2009, introduce il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali, con la conseguente applicabilità di queste ultime nei confronti dei successori (a titolo universale o particolare) e la prosecuzione del procedimento nei confronti di costoro nel caso di decesso del proposto.
In altri termini, la L. n. 94 del 2009 ha fatto venire meno la regola generale della accessorietà delle misure patrimoniali al procedimento applicativo delle misure di prevenzione di natura personale e ha spezzato definitivamente il nesso di necessaria presupposizione tra i due tipi di misura, già peraltro oggetto di riflessione critica da parte della giurisprudenza di legittimità e dalla Corte Costituzionale (Sez. 2^, 14 febbraio 1997, n. 12541; Sez. Un. 17 luglio 1996, n. 18; Sez. 2^, 13 novembre 1997, n. 6379; Sez. 1^, 24 novembre 1998, n. 5830; Sez. 1^, 22 settembre 1999, n. 5092;
Sez. 5^, 14 gennaio 2005, n. 6160; Sez. 2^, 31 gennaio 2005, n. 19914; Sez. 1^, 15 giugno 2005, n. 27433; Corte Cost. sent. n. 335 del 1996). La nuova regola è, quindi, quella dell'autonomia tra misure di prevenzione personali e reali;
il procedimento di prevenzione patrimoniale può, pertanto, essere avviato a prescindere da qualsiasi proposta relativa all'adozione di misure di prevenzione personali.
È peraltro indubbio che, anche in caso di proposizione di una misura di prevenzione patrimoniale disgiunta da una richiesta di misura personale, il giudice dovrà accertare invia incidentale l'inquadrabilità del proposto nella categoria dei soggetti che possono essere destinatari dell'azione di prevenzione.
2. Tanto premesso, il primo motivo di doglianza prospettato dalla difesa è, all'evidenza, privo di pregio, atteso che il provvedimento impugnato ha correttamente evidenziato che la proposta di sequestro e successiva confisca è stata formulata quando la misura di prevenzione personale a carico di FA ZZ era ancora in corso di esecuzione e non, come argomentato dalla difesa, a procedimento concluso. In ogni caso, quanch'anche si fosse verificata un'ipotesi del genere, la misura ablatoria avrebbe potuto essere ugualmente disposta, considerata l'autonomia tra misura di sicurezza personale e misure di sicurezza patrimoniale delineata dalla L. n. 94 del 2009, le cui disposizioni sono immediatamente applicabili per le ragioni in precedenza esposte.
2. Manifestamente infondata è anche la seconda censura. Il concetto di "disponibilità" del bene sottoposto a confisca (L. n.575 del 1965, art. 2 ter) comprende una gamma di ipotesi diversificate: diritto di proprietà vero e proprio, intestazione fittizia ad un soggetto terzo (in virtù, ad esempio, di un contratto simulato o fiduciario), situazioni di mero fatto basate su una posizione di mera soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene nei confronti del sottoposto alla misura di prevenzione personale. Ciò che rileva ai fini della confiscabilità dei beni non è la titolarità formale degli stessi, ma piuttosto l'illegittima provenienza che è all'origine della loro acquisizione al patrimonio che è oggetto del provvedimento;
è di conseguenza irrilevante il fatto che il soggetto possieda i beni a titolo personale o solo quale intestatario fittizio (Sez. 5^, 17 marzo 2000, n, 1520). L'indifferenza del bene rispetto alla effettiva titolarità dei relativi diritti si riflette sul profilo della legittimazione all'impugnazione dei provvedimenti di sequestro e di confisca. Essa spetta, indubbiamente, al titolare da un punto di vista formale dei diritti, atteso che tale posizione giuridica è quella immediatamente riconosciuta e tutelata dalla legge in virtù della quale il suddetto titolare può, tra l'altro, opponendosi alla confisca, negare qualunque carattere fittizio del proprio diritto.
La L. n. 575 del 1965, art.
2 - ter, autorizza il sequestro e la confisca dei beni di cui la persona risulta poter disporre direttamente o indirettamente e fra questi rientrano, per presunzione di legge, sia pure relativa, i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi: il legislatore presuppone, infatti, che l'indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso faccia in modo che i beni illecitamente ottenuti appaiano formalmente nella disponibilità giuridica delle persone di maggiore fiducia, ossia i conviventi, su cui grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca.
L'art.
2 - ter, come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art.10, comma 1, lett. d), n. 4, coordinato con la Legge di conversione del 24 luglio 2008, n. 125, tipizza alcuni negozi che si ritengono per legge, in base ad una presunzione iuris tantum, fittizi fino a prova contraria, ove intercorrenti tra il proposto e determinate categorie di soggetti (coniuge, conviventi ed alcune categorie di parenti del medesimo proposto;
qualsiasi altra categoria di soggetti, se si tratta di trasferimenti a titolo gratuito), stabilendo un limite temporale di operatività della presunzione. Il provvedimento impugnato appare rispettoso dei principi sinora enunciati, in quanto, dopo avere sottolineato la qualità personale di ES LL (persona convivente con il ZZ), idonea a far operare la presunzione relativa di cui alla L. n. 575 del 1965, art.
2 - ter, e successive modifiche, ha evidenziato che gravava sulla ricorrente l'onere - rimasto obiettivamente inadempiuto, tenuto conto della genericità delle allegazioni difensive, fondate su documentazione priva di qualsiasi idoneità probatoria - di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene al fine di sottrarlo alla confisca. In questo contesto ha, poi, richiamato le risultanze dei dettagliati accertamenti bancari e patrimoniali univocamente indicativi dell'assoluta sproporzione tra le complessive risorse economiche di cui l'LL poteva disporre anche grazie all'aiuto dei suoi familiari e il valore dell'immobile a lei intestato e nella indiretta disponibilità del convivente.
3. Benché nei motivi di ricorso la difesa non abbia mai fatto riferimento al vizio di manifesta illogicità della motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la maggior parte delle censure mosse dalla ricorrente contro il provvedimento impugnato attiene, in realtà, alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione impugnata e all'adeguatezza logica del ragionamento seguito dalla Corte d'appello e sollecita una non consentita rivalutazione delle circostanze di fatto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011