Sentenza 16 dicembre 2015
Massime • 3
In tema di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dei successori di persona deceduta, le nozioni di erede e di successore a titolo universale o particolare di cui all'art. 18, commi 2 e 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sono solo quelle proprie del cod. civ., non potendosi tale nozione estendere a soggetti terzi che gestiscano in fittizia autonomia beni in realtà riconducibili al defunto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il decreto di sequestro emesso nei confronti dei nipoti del deceduto seppure non diretti successori dello stesso).
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'ordinanza che decide sull'opposizione, proposta, dal terzo intestatario del bene, dinanzi al giudice della prevenzione, presupponendo la pregressa instaurazione del contraddittorio nelle forme del procedimento di esecuzione, è impugnabile mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 666, comma sesto, cod. proc. pen.
Nel procedimento per l'applicazione di misura patrimoniale nei confronti dei successori di persona deceduta, non può essere avanzata richiesta di sequestro in relazione ad ulteriori beni, eventualmente individuati nell'ambito della procedura medesima, ove sia decorso il termine quinquennale, per il tempestivo esercizio della proposta, previsto dall'art. 18, comma terzo del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in ragione della natura perentoria dello stesso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2015, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2015 |
Testo completo
5 7 9 / 1 6 ५९ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. FRANCESCO IPPOLITO N. - Consigliere - 2306 Dott. MAURIZIO GIANESINI N. 6654/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere - Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA IL N. IL 20/11/1943 PA RB N. IL 12/03/1972 PA UL N. IL 19/02/1987 PA ZO RR N. IL 01/08/1973 PA LE N. IL 04/05/1976 avverso il decreto n. 34/2014 TRIBUNALE di PALERMO, del 04/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; 6654/15 RG 1 RITENUTO IN FATTO -sezione misure1. Con ordinanza del 30.10/4.12.14 il Tribunale di Palermo di prevenzione ha rigettato "istanze e opposizioni" proposte nel procedimento nei confronti degli eredi di NC AP, deceduto il 28.3.09. Dal provvedimento si evince che, con riferimento a decreti di sequestro del 24.3.14 e del 26.6.14 (Elcan srl, Kalesa Vega srl, Museum srl): AR AP e UL AP (nipoti di NC AP) hanno chiesto la revoca del sequestro delle quote della SIMSIDER sri ad esse intestate;
FI AP (figlio) ha chiesto la revoca del sequestro delle quote societarie e dei beni immobili a lui intestati: ciò ha fatto con due istanze depositate alle udienze del 25.9.14 e del 30.10.14; -i difensori di NC RR AP e IE AP (nipoti) hanno proposto atti di opposizione avverso i due sequestri, rispettivamente in data 6.6.14 e 25.9.14. Il Tribunale ha qualificato tutti gli atti dei cinque interessati come atti di opposizione ai due sequestri.
1.1 Ritenuta la potenziale irrilevanza dell'acquisto di alcuni dei beni, da parte degli istanti, con atti inter vivos e non iure successionis, stante la lettera e la ratio dell'art. 18.3. d.lgs n. 159/11, il Tribunale ha prima osservato che secondo la prospettiva dell'autorità proponente quanto oggetto dei due sequestri riguarderebbe quote sociali e compendi aziendali di società che, a prescindere dalle formali : intestazioni, sarebbero state nella disponibilità diretta o indiretta di NC AP: quindi eredi dovevano considerarsi coloro i quali avrebbero potuto direttamente beneficiare anche del patrimonio fittiziamente intestato ma riconducibile al proposto deceduto (vuoi perché i beni potevano essere attribuiti iure ereditario vuoi perché potevano transitare dal proposto all'intestatario fittizio, comunque a seguito della morte del primo), pena la vanificazione dell'evidente scopo della disciplina speciale. Ha poi argomentato che allo stato degli atti della procedura cautelare l'affermazione della proposta era supportata dal complesso di elementi su cui era stato fondato il giudizio di pericolosità sociale di NC AP nonché dalla ritenuta sproporzione tra redditi leciti dei familiari e valore di quote sociali e beni ad essi intestati;
quindi ha dato atto che alcune delle attività imprenditoriali oggetto della proposta di confisca erano state formalmente avviate in autonomia da figli e nipoti ma ha spiegato che, ai fini cautelari unici allo stato 9 6654/15 RG 2 rilevanti e riservato l'approfondimento del tema al merito, le stesse dovessero esser ritenute direttamente riconducibili al proposto o frutto del reimpiego di mezzi derivanti da patrimonio illecitamente costituito, nell'ambito di una complessa strategia volta a sganciare formalmente le singole attività dal capostipite, coinvolto in procedimento penale per associazione mafiosa, proprio al fine di sottrarre beni e aziende da possibili sequestri e confische.
1.1.1 Quanto poi ai beni oggetto del sequestro con data 26.6.14 ed all'eccezione di improcedibilità per tardività (sull'assunto che la proposta era stata depositata il 19.6.14, nel contesto di autonomo procedimento iscritto dalla procura della Repubblica e non dalla D.I.A., e quindi oltre i cinque anni dalla morte di NC AP) il Tribunale, ricostruiti i termini in fatto della vicenda (proposta del direttore della D.I.A. depositata il 7.3.14, prima della scadenza dei cinque anni, adozione del decreto di sequestro in data 24.3.14, immissione in possesso dell'amministrazione giudiziario e sua segnalazione della presenza di altre tre società direttamente o indirettamente riconducibili al medesimo gruppo societario asseritamente controllato dal defunto, espletamento dei necessari accertamenti anche formali, richiesta di sequestro basata sui medesimi presupposti oggettivi e soggettivi della prima), argomentava che al di là dell'iscrizione formalmente autonoma questo procedimento risultava oggettivamente e funzionalmente connesso a quello già iniziato, in esito alla stessa attività di immissione in possesso, trovando pertanto applicazione l'art. 22, comma 2, e 17, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/11: tant'è che si era poi proceduto alla immediata riunione dei due procedimenti così superando la mera discrasia formale. Né aveva rilievo che la richiesta del secondo sequestro, finalizzato alla confisca, fosse stata proposta dal procuratore della Repubblica, a ciò legittimato dalla già avvenuta celebrazione della prima udienza (12.6.14), trattandosi appunto di beni ulteriori emersi nel corso del medesimo procedimento.
1.1.2 Da ultimo, il Tribunale ha ritenuto non compatibili con la cognizione : cautelare (tenuto conto del commentato idoneo quadro indiziario) gli approfondimenti propri della fase di merito, relativi alle deduzioni in fatto di NC RR AP (quanto all'effettiva disponibilità in capo a NC AP in ragione delle modalità di acquisizione delle quote TE spa, LI spa ed в alle operazioni Sicilcassa-Finmed e Sicilia 7 srl), AR AP e UL AP.
2. Cinque i ricorsi proposti, con tre atti di impugnazione.
2.1 NC RR AP e IE AP (avv. A. Alessandri e A. Stagno d'Alcontres per il primo, G. Di Benedetto per il secondo) enunciano motivi di: r 6654/15 RG 3 violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata dichiarazione di improcedibilità delle due proposte aventi ad oggetto i beni di proprietà dei due ricorrenti, non essendo gli stessi eredi a titolo né universale né particolare di NC AP, non rilevando alcuna nozione o qualità di 'successore di fatto', invece dovendo farsi riferimento all'esclusiva nozione civilistica, altrimenti versandosi nell'applicazione analogica in malam partem di norma eccezionale (che del resto prevede un limite temporale di cinque anni) fino ad escludere le consapevoli differenze rispetto alla disciplina generale ex art. 20; medesimi vizi in relazione al decreto di sequestro 26.6.14, perché il termine di cinque anni sarebbe perentorio a tutela della garanzia dei rapporti giuridici e determinerebbe la nullità del procedimento, rilevabile d'ufficio (Sez.6 sent. 484/12), rilevando comunque la diversità di iscrizione dei procedimenti e dell'autorità proponente;
medesimi vizi per l'omessa considerazione delle deduzioni difensive a sostegno dell'inesistenza dei presupposti per i provvedimenti di sequestro: precisato che le deduzioni erano state proposte anche nell'interesse di IE AP, i ricorrenti lamentano che il generale rinvio al merito rispetto alle determinanti questioni dedotte (tra cui il giudizio di non pericolosità del deceduto alla data del 2006 affermata con provvedimento del medesimo Tribunale, tale da imporre motivazione sul rapporto temporale tra acquisizione dei beni sequestrati e momento della pericolosità; e il reddito dimostrato dai ricorrenti per il periodo dal 1996 al 2008) costituirebbe mera assenza di motivazione, oltretutto in contesto in cui gli stessi decreti di sequestro si sarebbero limitati ad affermare la pericolosità . del deceduto. :
2.2 AR AP e UL AP (avv. G.Oddo, S. Mondello) enunciano motivo di violazione di legge e vizi alternativi della motivazione in relazione agli artt. 23, comma 3, 18, comma 3 e 24, comma 1, d. lgs. n. 159/11, con riferimento al 50% delle quote di Simsider srl acquistate per atto tra vivi dopo la morte di NC cl. 1922, nel luglio 2013 e con effettiva corresponsione del prezzo (non . sussistendo pertanto la qualità e condizione di eredi, né il dubbio della fittizia intestazione). Il Tribunale avrebbe del tutto eluso tema sottopostogli dell'effettiva titolarità del bene, con un criptico riferimento a testamento attribuito a FI AP, soggetto tuttora in vita e privo di alcuna efficacia dispositiva.
2.3 FI AP (avv. R. Bonsignore) enuncia tre motivi: violazione dell'art. 18, comma 3, d.lgs n. 159/11, per la mancata dichiarazione di improcedibilità per non essere stati i beni sequestrati con decreti 24.3.14 e 26.6.14 acquisiti iure successionis dal padre defunto il 28.3.09 6654/15 RG 4 (trattandosi di società di cui il ricorrente sarebbe titolare dalla costituzione o per successione ereditaria dalla madre, ancora vivente il padre); mancanza assoluta di motivazione sulle ragioni difensive volte ad escludere la sussistenza delle condizioni per i sequestri, in particolare sull'epoca degli acquisti e sulla valenza del testamento predisposto in favore di moglie e figli dopo l'acquisizione di beni per morte della madre, vivente ancora il padre, e delle quote sociali di cui era proprietario;
- violazione degli artt. 18, comma 3, 20 e 22 d.lgs n. 159/11, per la mancata dichiarazione di improcedibilità/nullità del procedimento intrapreso con la proposta 17.6.14 avente ad oggetto anche Museum srl, per superamento del limite tassativo dei cinque anni;
i due procedimenti sarebbero autonomi per diversità dei soggetti proponenti, del numero di registro generale, dei magistrati che hanno deliberato i due sequestri;
né sarebbe pertinente il richiamo all'art. 22, comma 2 ed alla procedura d'urgenza, il provvedimento essendo stato in concreto motivato e adottato secondo la procedura dell'art. 20, trattandosi quindi di proposta nuova e autonoma.
3. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte perché, qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod.proc.pen., gli atti siano trasmessi al Tribunale di Palermo per il giudizio. Sul punto la difesa di NC RR AP e IE AP ha depositato memoria che, richiamando Sez.1 sent. 21691/08, chiede accogliersi il ricorso. Sono pervenute anche memorie degli altri tre ricorrenti, sulla questione in rito ed a sostegno dei motivi dei rispettivi ricorsi. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. La Corte giudica corretta la proposizione dei ricorsi quale mezzo di F impugnazione/contestazione dell'ordinanza emessa il 30.10/4.12.14 dal Tribunale di Palermo, condividendo l'insegnamento di Sez.1 sent. 21691/08 e tenuto conto dell'apprezzamento specifico operato sul punto dal medesimo Tribunale, nei termini che seguono. Come evidenziato, il Tribunale ha qualificato i cinque atti quali opposizione ai due sequestri. Ciò assorbe l'astratta possibilità di distinguere invece, sul piano strettamente formale, le istanze di AR, UL e FI AP da quelle di NC RR e IE AP. 6654/15 RG 5 Ha poi trattato nella pienezza del contraddittorio orale le questioni proposte in ciascuno di essi, dando ogni spazio alla trattazione delle ragioni di merito (sicchè, va osservato incidentalmente ed anche alla luce del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, nessuna ragione di difesa sostanziale potrebbe essere invocata oltretutto in palese contrasto con le diverse specifiche richieste di - tutti gli interessati - per imporre un nuovo passaggio 'di merito' davanti al medesimo collegio). Come avvertito dalla richiamata sentenza 21691/08 siamo pertanto dinanzi ad una opposizione al giudice della prevenzione quale rimedio esperibile avverso i provvedimenti di sequestro (o di confisca) adottati nel medesimo procedimento di confisca (v. anche Sez. 2 sent. 4400/15 e Sez.1 sent. 34048/06). Opposizione che non trova spazi per provvedimenti de plano ed invece si caratterizza per l'immediata instaurazione del contraddittorio, nelle forme mutuate dal procedimento di esecuzione, volto al contrasto del provvedimento cautelare (o ablativo), con procedura che si conclude con ordinanza immediatamente impugnabile col ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen.. Il precedente richiamato dal procuratore generale (Sez.1 sent. 16806/10) non appare immediatamente pertinente, laddove non pare confrontarsi con la giurisprudenza appena richiamata.
5. Quanto alle posizioni dei quattro nipoti, la Corte giudica fondati i comuni rilievi di alcuni dei ricorrenti relativi alle nozioni di erede e di successore a titolo universale o particolare (rilevante nella procedura di prevenzione alla luce dell'art. . 18, commi 2 e 3), nonché all'individuazione del termine di cinque anni dal decesso : (18, comma 3), con le implicazioni che seguono. Va premesso in fatto che dai due decreti di sequestro e dalla documentazione ri-allegata ai ricorsi risulta che: - NC AP cl. 1922 è deceduto il 28.3.09; - eredi di NC AP cl. 1922 sono solo i tre figli: IZ, FI e IO;
-- il decreto di sequestro con data 24.3.14 è stato emesso nei confronti dei tre figli e dei nipoti NC cl. 75, NC RR e IE, tutti indicati (solo) "nella qualità di eredi"; - il decreto di sequestro con data 26.6.14 (relativo appunto a tre società: Elcan, Kalesa Vega, Museum) è stato emesso dal Tribunale in composizione collegiale con riferimento a proposta di applicazione di misura di prevenzione • patrimoniale in data 17.6.14 "a carico degli eredi", dichiaratamente sulla base di ་ : 9 6654/15 RG 6 quanto emerso, a seguito di acquisizioni documentali effettuate presso gli uffici della società Simsider, nelle operazioni di immissioni in possesso del patrimonio posto in sequestro nel procedimento precedente.
6. A giudizio della Corte le nozioni di "erede" e di "successore a titolo universale o particolare", cui fa riferimento l'art. 18, commi 2 e 3, d.lgs. n. 159/11 sono solo quelle proprie del codice civile, senza alcuna possibilità di dar rilievo a nozioni di erede o successore 'di fatto'. L'allargamento dell'ambito temporale della possibile apprensione dei beni, di cui sia titolare, o abbia la disponibilità (anche attraverso interposta persona), colui che decede mentre è in corso la procedura di delibazione della proposta di misura di prevenzione patrimoniale ovvero colui che è deceduto nei cinque anni precedenti, con il coinvolgimento dei suoi eredi e successori a titolo generale o particolare, costituisce una scelta legislativa con i connotati della eccezione. Il venir meno del soggetto proposto, la cui pericolosità sociale pur incidentalmente valutata costituisce comunque il presupposto logico e di fatto della successiva apprensione, determina infatti una situazione caratterizzata da ampi connotati di discrezionalità, propri del ruolo del legislatore e delle scelte di merito/equilibrio/opportunità che a lui solo competono e che, quando immuni da manifesta irrazionalità, si sottraggono pure alla censura di costituzionalità, in definitivo unico effettivo limite giuridico alle autonome e discrezionali scelte del legislatore. Pertanto, l'esito del concreto bilanciamento tra le esigenze di sottrarre comunque al libero mercato beni caratterizzati da un'illiceità originaria di acquisizione (anche se di essi il proposto non potrà più disporre, in qualunque forma diretta o indiretta), di stabilire il momento in cui ciò può accadere (introducendo un limite alle esigenze di certezza proprie delle regole della circolazione dei beni) e di individuare i soggetti, diversi dal proposto/pericoloso, cui : tali beni possono comunque essere sottratti, costituisce soluzione che tendenzialmente vincola l'interprete. In particolare, a fronte del consapevole riferimento che il legislatore opera a termini ed istituti che trovano definizione specifica nella pertinente disciplina civile, tenuto conto del ricordato contesto di potenziale radicale conflitto tra le diverse esigenze tutelate ed alla luce della peculiare natura preventiva della confisca (pure secondo la recente Sez.U. sent. 4880/15 assimilabile alle misure di sicurezza), deve escludersi alcuna interpretazione di tipo analogica, quale quella proposta dal Tribunale. : 6654/15 RG 7 :
6.1 Sul punto giudica opportuno la Corte osservare che il Tribunale pare sovrapporre due aspetti che debbono essere tenuti differenti: quello dell'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali può essere proseguita o intrapresa la proposta procedura di misura di prevenzione patrimoniale;
quello della possibilità che alcuni dei beni che potrebbero rientrare nel patrimonio dei primi siano in concreto impropriamente a disposizione di terzi. Le due problematiche non si risolvono estendendo la nozione di eredi (con l'anomala costruzione della figura dell'erede di fatto) ai secondi, bensì verificando la possibilità di coinvolgere nella procedura, che può essere diretta solo nei confronti degli eredi, successori a titolo universale o particolare che tali siano per il codice civile, soggetti terzi che gestiscano in fittizia autonomia i beni in realtà riconducibili al defunto, in ragione di atti dispositivi (di fittizia intestazione o trasferimento) che ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 159/11 possano essere dichiarati nulli. In altri termini, la proposta deve proseguire o essere iniziata solo nei confronti dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 18, ma all'interno di tale procedura deve ritenersi possano essere trattate posizioni di beni fittiziamente intestati o trasferiti a testi, che dovrebbero invece rientrare nella disponibilità del patrimonio degli eredi per essere poi, ricorrendone le condizioni, confiscati.
6.2 Tenuto conto di come il primo decreto di sequestro è stato concretamente formulato, con l'indicazione specifica della qualità di erede anche per i due nipoti ricorrenti quale ragione legittimante l'azione di prevenzione patrimoniale, le considerazioni che precedono allo stato risultano sufficienti ad imporre il suo annullamento innanzitutto nei confronti di AP NC RR e AP IE, con la conseguente restituzione di quanto a loro sequestrato.
6.3 La medesima conclusione si impone allo stato per le posizioni di AR e UL AP. Vero che le stesse sono nella procedura non perché coinvolte nella proposta in qualità di eredi (che in effetti non sono), bensì per intervento volontario quali soggetti che si qualificano terzi estranei, tuttavia il bene che riguarda la loro posizione è costituito da quote della società Simsider srl, le cui restanti quote risultavano sequestrate a NC RR e IE. Il venir meno del sequestro presupposto assorbe allo stato la questione delle modalità e dei tempi di acquisizione delle quote della società sequestrata da parte di queste due ricorrenti.
7. E' fondata anche la comune censura relativa alla tardività del secondo decreto di sequestro, adottato su proposta formalizzata dopo il decorso del quinquennio dal decesso di NC AP cl. 22. 6654/15 RG 8 In fatto, il dato non è in discussione. Secondo il Tribunale la genesi del secondo sequestro (conseguente a proposta che in concreto avrebbe solo costituito prosecuzione, comunque gemmazione, della prima e certamente tempestiva proposta, con il conseguente primo decreto di sequestro dalla cui applicazione erano emerse le condizioni per procedere al secondo) consentirebbe però di ricondurre anche la seconda iniziativa alla prima, sussumendola nella pertinente tempestività. Le difese, come visto, evidenziano invece i dati, anche formali, che comunque imporrebbero di considerare la seconda parte della richiesta come proposta comunque autonoma, e pertanto sicuramente intempestiva.
7.1 La questione di diritto sottesa alle diverse prospettazioni si risolve nel quesito se, pendendo procedura per l'applicazione di misura di prevenzione patrimoniale nei confronti degli eredi, l'emergenza di ulteriori beni passibili di sequestro e confisca, nel corso dello svolgimento di attività proprie delle funzioni dell'amministratore giudiziario nominato a seguito di un decreto di sequestro emesso nell'ambito di precedente proposta, determini o meno la pendenza di un autonomo distinto procedimento di prevenzione (prescindendo dall'eventuale successiva riunione delle procedure, quando le tematiche oggettive e soggettive siano omogenee), al quale si applichi autonomamente il termine quinquennale. La risposta deve essere positiva. Si è già detto della ragione di legge che fonda l'estensione della possibilità di confisca di beni anche nei confronti degli eredi, evidenziandone il peculiare contenuto di discrezionalità che caratterizza la soluzione normativa prescelta. Le medesime considerazioni debbono essere riproposte quanto al tema dell'individuazione di un termine perentorio entro il quale l'azione/proposta di prevenzione deve essere esercitata ("la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta entro il termine di cinque anni dal decesso": art. 18, comma 3). In definitiva, il legislatore ha ampliato la possibilità di acquisizione dei beni del soggetto già pericoloso, individuando, prima, i soggetti specifici nei confronti dei quali, soli, l'azione/proposta può essere proseguita o iniziata, poi, il termine ultimo entro il quale, in ogni caso, l'azione/proposta può essere esercitata. In particolare, con l'indicazione di tale termine il legislatore ha operato una scelta di valore specifica: quale che sia la fonte di acquisto del singolo bene, il decorso di quel determinato periodo di tempo impedisce alcun intervento su quello stesso bene. F 6654/15 RG 9 Quindi, l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici prevale, una volta consumato quel termine, sull'esigenza pubblicistica dell'impedire la circolazione di beni di provenienza non lecita. Ciò, innanzitutto, comporta che il termine non possa che essere inteso come perentorio, il suo rispetto costituendo condizione di legittimità della stessa azione di prevenzione;
in secondo luogo, impone di apprezzare le implicazioni di tale perentorietà, che non può che essere legata al singolo bene e, quindi, ad un'espressa tempestiva richiesta/proposta che quel singolo bene riguardi.
7.2 Nel nostro caso, il decreto 26.6.14 fa sì riferimento (nella motivazione della sussistenza delle ragioni di cautela) a quanto emerso in sede di immissione nel possesso del patrimonio a seguito del precedente sequestro e dichiara la propria natura di integrazione del precedente decreto, ma è adottato dal Tribunale in composizione collegiale e, dichiaratamente, sulla base della successiva proposta in data 17.6.14: quindi, ai sensi dell'art. 20. Proprio la composizione collegiale ed il generico riferimento alle ragioni del precedente decreto, senza alcun'indicazione ad alcuna particolare urgenza, escludono la sussumibilità del provvedimento in quelli d'urgenza disciplinati dall'art. 22. Né potrebbe ritenersi che il provvedimento collegiale in concreto abbia unito le due fasi (decreto presidenziale e convalida nei dieci giorni successivi): non solo si tratterebbe di procedura del tutto irrituale ed ingiustificata (atteso che in mancanza di una particolare urgenza è necessaria la preventiva proposta relativa a specifici beni), ma nella fattispecie, come ricordato, il decreto collegiale fa espresso e inequivoco riferimento alla ulteriore proposta. Neppure assume rilievo il riferimento specifico che la seconda parte dell'art. 22, comma 2, fa a situazione potenzialmente corrispondente alla nostra ("Analogamente si procede se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca"). Rimangono infatti sempre distinti i due aspetti obiettivamente diversi: quello, cautelare, del concreto pericolo di dispersione/sottrazione/alienazione; quello, contenutistico, della richiesta di applicazione della confisca a quel determinato bene. Tale secondo aspetto mantiene, pur all'interno della peculiare disciplina di urgenza, piena autonomia. Ciò significa che, pur quando nel corso della prima procedura emerga l'esistenza di ulteriori beni suscettibili di confisca, questa deve essere oggetto di motivata e specifica (necessariamente nuova) proposta, non potendo quella precedente estendersi ad ogni bene anche non originariamente indicato, quasi una sorta di proposta 'innominata', avente ad oggetto quel che (eventualmente) si troverà. D'altra parte, sia la misura sostanziale (la confisca) sia 6654/15 RG 10 quella cautelare (il sequestro), si riferiscono necessariamente a beni specifici e debbono essere argomentate in relazione a presupposti specifici (sproporzione, frutto o reimpiego di attività illecite).
7.3 Appare comunque opportuno osservare, da ultimo, che l'interpretazione (apparentemente propugnata dal Tribunale) che sganciasse dal termine perentorio l'individuazione del singolo bene nel caso in cui lo stesso fosse individuato all'interno di procedura di prevenzione patrimoniale originata da tempestiva proposta (relativa pur a beni diversi), si risolverebbe in autonoma violazione della norma. Essa infatti condurrebbe in concreto ad un prolungamento, di tale termine, dalla durata incerta e dall'individuazione discrezionale, non potendosi predeterminare con profili di necessaria certezza anche solo la durata della procedura originata dalla tempestiva proposta, al cui interno ed in relazione a innominati operazioni/accadimenti potrebbero, in ipotesi, individuarsi sempre nuovi : beni. Infatti, anche l'unico fatto di procedimento che, sul piano sistematico, potrebbe apparire idoneo a concretizzare un dato obiettivo e non evanescente (la chiusura del procedimento di prevenzione patrimoniale in primo grado), non potrebbe mai essere idoneo a vincolare l'originario proponente a termini oggettivi e certi, pur se diversi da quello dei cinque anni. In altri termini, si perverrebbe a situazione del tutto incompatibile con quella palesemente scelta dal legislatore nella propria responsabilità funzionale, certo non esposta, nella fattispecie, a censure di palese irrazionalità.
7.4 Deve pertanto concludersi che la proposta 17.6.14, presupposto del decreto di sequestro 26.6.14, sia improcedibile perché formulata oltre perentorio termine quinquennale e, come tale, inidonea a giustificare il decreto di sequestro, che deve pertanto essere annullato, con le consequenziali restituzioni, come da dispositivo.
8. FI AP è erede di NC AP cl. 22. Il suo terzo motivo (relativo al secondo decreto di sequestro) è fondato per le ragioni indicate sub 7/7.4. Primo e secondo motivo sono fondati nei termini che seguono. Il ricorrente lamenta omessa motivazione sulle proprie puntuali deduzioni volte ad escludere che i beni sequestrati anche con il primo decreto di sequestro fossero nella sua disponibilità nella qualità di erede del padre: aveva dedotto che, invece, gli stessi (delle società) erano alcuni a lui pervenuti per successione dalla madre ed altri a lui appartenenti dalla costituzione. r 6654/15 RG 11 omesso alcunaOsserva la Corte che effettivamente il Tribunale ha motivazione specifica sul punto, apparentemente rinviando l'esame di ogni questione di merito al seguito del procedimento dopo avere, con argomentazione generale, e generica (p. 4 e 5 ord.), per tutti i beni sequestrati affermato la diretta riconducibilità al proposto o a frutto del reimpiego di mezzi derivanti da patrimonio illecitamente costituito, precisando che ciò avveniva ai fini esclusivamente cautelari e richiamando il decreto di sequestro. Ora, siffatta metodologia argomentativa costituisce appunto motivazione solo apparente, quando l'interessato abbia svolto rilievi specifici nel merito. Se è infatti vero che l'apprezzamento dei presupposti per l'adozione della misura cautelare reale ha un contenuto più sintetico ed essenziale rispetto a quello che deve caratterizzare la deliberazione che conclude la procedura (disporre o meno la confisca dei singoli beni), anche in ragione del diverso contesto probatorio che generalmente caratterizza le due decisioni, tuttavia anche in sede cautelare sussiste l'obbligo del confronto argomentativo con il nucleo almeno delle deduzioni della parte destinataria del sequestro e con riferimento specifico ai beni cui si riferiscono le deduzioni di tale parte. Non avrebbe altrimenti senso sistematico l'opposizione al decreto di sequestro, quando la decisione della prima si risolvesse nella conferma del secondo a prescindere dall'esame delle questioni anche di fatto dedotte. E' ovviamente ben possibile che il Tribunale, che pur ha emesso il decreto di sequestro, nell'esaminare specificamente le censure dell'opponente richiami le argomentazioni del decreto, quando ritenga di rinvenire in esse anticipate risposte specifiche alle contingenti successive doglianze della parte ovvero ritenga la genericità di queste ultime. Quel che non può fare è, in particolare a fronte di posizioni articolate e complesse per le quali siano svolte deduzioni specifiche e distinte per le varie posizioni, confermare in via generale e complessiva la precedente deliberazione, rinviando ogni risposta sulle distinte posizioni e deduzioni a fase successiva, senza alcuna delibazione e senza spiegare perché, posizione per posizione, le deduzioni proposte in relazione ai singoli beni non presentino caratteristiche tali da imporre la revoca della misura cautelare reale, tenuto conto degli effetti invasivi che la caratterizzano. Quanto alla posizione di FI AP si impone pertanto l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Palermo il 24.3.14, limitatamente ai beni sequestrati a AP NC RR, AP 6654/15 RG 12 IE, AP AR e AP UL, beni dei quali ordina la restituzione agli aventi diritto. Annulla il medesimo decreto, quanto a AP FI e limitatamente ai beni di cui è stata chiesta la revoca del sequestro e rinvia al Tribunale di Palermo per nuovo esame. Annulla senza rinvio il decreto di sequestro emesso il 26.6.14 e dispone la restituzione dei beni agli aventi diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso, il 16.12.2015 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Francesco Ipponito. Carlo Citterio ढ८ 2/1 Lachitter s DEPOSITATO IN CANCELLERIA leggen, EN 2016 L 11 DIC 2015, loi G 11 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIOIL FUNZION Piera Esposito !