Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2015, n. 579
CASS
Sentenza 16 dicembre 2015

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In tema di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dei successori di persona deceduta, le nozioni di erede e di successore a titolo universale o particolare di cui all'art. 18, commi 2 e 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sono solo quelle proprie del cod. civ., non potendosi tale nozione estendere a soggetti terzi che gestiscano in fittizia autonomia beni in realtà riconducibili al defunto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il decreto di sequestro emesso nei confronti dei nipoti del deceduto seppure non diretti successori dello stesso).

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'ordinanza che decide sull'opposizione, proposta, dal terzo intestatario del bene, dinanzi al giudice della prevenzione, presupponendo la pregressa instaurazione del contraddittorio nelle forme del procedimento di esecuzione, è impugnabile mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 666, comma sesto, cod. proc. pen.

Nel procedimento per l'applicazione di misura patrimoniale nei confronti dei successori di persona deceduta, non può essere avanzata richiesta di sequestro in relazione ad ulteriori beni, eventualmente individuati nell'ambito della procedura medesima, ove sia decorso il termine quinquennale, per il tempestivo esercizio della proposta, previsto dall'art. 18, comma terzo del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in ragione della natura perentoria dello stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2015, n. 579
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 579
    Data del deposito : 16 dicembre 2015

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