Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2012, n. 10153
CASS
Sentenza 18 ottobre 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In tema di prevenzione patrimoniale, la presunzione di intestazione fittizia, prevista dal comma 14 dell'art. 2 ter, legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'art. 10, comma primo, lett. d) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in l. 24 luglio 2008, n. 125 non si applica nel caso di una pluralità di atti traslativi, quando il primo di essi sia stato effettuato antecedentemente al biennio dalla proposta della misura di prevenzione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inapplicabile la presunzione in esame nel caso di un bene fittiziamente intestato dal proposto alla moglie oltre 20 anni prima e ceduto da quest'ultima ai figli nel biennio precedente la formulazione della proposta).

In tema di misure di prevenzione antimafia, il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali - previsto dall'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 2, comma 22 della 15 luglio 2009, n. 94 - consente di applicare la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura, ma richiede che essa sia comunque accertata con riferimento al momento dell'acquisto del bene, oggetto della richiesta ablatoria.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 2, comma 22 della 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui consente l'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniale a prescindere dal requisito della pericolosità attuale del proposto, in relazione agli art. 41 e 42 della Costituzione, in quanto i diritti costituzionalmente tutelati di proprietà ed iniziativa economica possono essere limitati rispettivamente in funzione sociale (art. 42, comma secondo, Cost.) e nell'interesse delle esigenze di sicurezza ed utilità generale (art. 41, comma secondo, Cost.) secondo contenuti le cui concrete modulazioni rientrano nella discrezionalità del legislatore, tenuto conto della necessità di perseguire un'esigenza generalmente condivisa di sottrarre i patrimoni accumulati illecitamente alla disponibilità dei soggetti che non possono dimostrarne la legittima provenienza.

Commentario1

  • 1Sequestro probatorio, mai esplorativo e sempre proporzionato (Cass. 37639/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2012, n. 10153
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10153
Data del deposito : 18 ottobre 2012

Testo completo