Sentenza 18 ottobre 2012
Massime • 3
In tema di prevenzione patrimoniale, la presunzione di intestazione fittizia, prevista dal comma 14 dell'art. 2 ter, legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'art. 10, comma primo, lett. d) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in l. 24 luglio 2008, n. 125 non si applica nel caso di una pluralità di atti traslativi, quando il primo di essi sia stato effettuato antecedentemente al biennio dalla proposta della misura di prevenzione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inapplicabile la presunzione in esame nel caso di un bene fittiziamente intestato dal proposto alla moglie oltre 20 anni prima e ceduto da quest'ultima ai figli nel biennio precedente la formulazione della proposta).
In tema di misure di prevenzione antimafia, il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali - previsto dall'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 2, comma 22 della 15 luglio 2009, n. 94 - consente di applicare la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura, ma richiede che essa sia comunque accertata con riferimento al momento dell'acquisto del bene, oggetto della richiesta ablatoria.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 2, comma 22 della 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui consente l'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniale a prescindere dal requisito della pericolosità attuale del proposto, in relazione agli art. 41 e 42 della Costituzione, in quanto i diritti costituzionalmente tutelati di proprietà ed iniziativa economica possono essere limitati rispettivamente in funzione sociale (art. 42, comma secondo, Cost.) e nell'interesse delle esigenze di sicurezza ed utilità generale (art. 41, comma secondo, Cost.) secondo contenuti le cui concrete modulazioni rientrano nella discrezionalità del legislatore, tenuto conto della necessità di perseguire un'esigenza generalmente condivisa di sottrarre i patrimoni accumulati illecitamente alla disponibilità dei soggetti che non possono dimostrarne la legittima provenienza.
Commentario • 1
- 1. Sequestro probatorio, mai esplorativo e sempre proporzionato (Cass. 37639/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2012, n. 10153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10153 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2012 |
Testo completo
7 10 1 5 3/ 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/10/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NICOLA MILO -Presidente SENTENZA N.$442 - Consigliere - Dott. VINCENZO ROTUNDO REGISTRO GENERALE Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Consigliere - N. 6166/2012 - Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) LI GI N. IL 10/07/1952 2) OM NI N. IL 08/06/1972 3) OM AD N. IL 03/03/1974 avverso l'ordinanza n. 13/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del 09/11/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gio AccHiNO IZ20, che ha chiesto il rigetto del mer Udit i difensor Avv.; فورم RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 9 novembre 7 dicembre 2011 la Corte d'appello di Lecce ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Lecce in data 24 settembre - 5 ottobre 2010, rigettando le impugnazioni proposte da OL PA, AN NT e AN EL, nei cui confronti era stata applicata, quali successori di AN IO NT, deceduto il 13 settembre 2008, la misura di prevenzione patrimoniale della confisca ex artt. 4 L. n. 1423/1956, 19 L. n. 152/75 e 2-ter, comma 11, della L. n. 575/1965, in relazione ad una serie di beni, mobili ed immobili, specificamente indicati nella richiesta formulata dal P.M. in data 13 marzo 2009, in ragione del carattere fittizio dei correlativi atti di trasferimento ed intestazione.
2. Il Giudice di primo grado condivideva la richiesta avanzata dal P.M., ove si deduceva, sulla base di vari elementi (precedenti penali e giudiziari, denunce a suo carico, tenore di vita sproporzionato al reddito, ecc.), che il defunto AN IO NT aveva acquisito i beni - fittiziamente intestati e poi pervenuti per successione ai suoi congiunti, cui sarebbero stati confiscabili in forza della previsione di cui all'art.
2-ter, comma 1, della L. n. 575/1965 – in forza di traffici illeciti e di attività delittuose consistenti nella pratica - dell'usura e delle estorsioni in danno di debitori oggetto di procedure di pignoramento immobiliare, costretti a versare somme di denaro con la minaccia che altrimenti egli avrebbe partecipato alle relative aste di aggiudicazione dei beni.
3. Avverso il su indicato decreto della Corte d'appello di Lecce hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori (Avv. Massimo Fasano, Avv. Francesco Fasano e Avv. Luigi Covella), OL PA, AN NT e AN EL, che hanno dedotto al riguardo otto motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente esposto.
3.1. Violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 111, 41, 42, 27 e 3 Cost., per illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lett. c), n. 2, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, come sostituito dalla relativa legge di conversione e modificato dall'art. 2, comma 22, della L. 15 luglio 2009, n. 94, e dall'art. 10, comma 1, lett. d), n. 4, della stessa disciplina, ли 1 cTHETT T- ME TRT MPEELE PHE nonché per illegittimità costituzionale dell'art. 11-ter del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125. Il meccanismo introdotto dal legislatore del 2008 è incostituzionale perché è sufficiente che non venga giustificata dal proposto la legittima provenienza del bene, senza che l'accusa abbia fornito la prova dell'illegittima sua provenienza, per consentirne la definitiva ablazione, senza il riconoscimento di un indennizzo, come imposto dalla Costituzione, e senza che debba essere contestualmente provata la pericolosità sociale del soggetto, in palese violazione del principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 2, Cost. . Scindendo il requisito della pericolosità sociale del proposto da quello della legittima provenienza del bene, inoltre, il patrimonio diventerebbe l'esclusivo fine cui tende il procedimento di prevenzione, con la conseguenza che la novella legislativa snaturerebbe le stesse regole di giudizio che governano il processo de quo e consentirebbe di confiscare un bene a prescindere dalla verifica del coinvolgimento del soggetto proposto con associazioni di tipo mafioso o similari, in palese contrasto con la tutela del diritto di proprietà e con l'art. 3 Cost., laddove introduce una ingiustificata disparità di trattamento tra il soggetto sottoposto al procedimento penale e quello sottoposto al procedimento di prevenzione, poiché la misura di sicurezza di cui all'art. 240 c.p. presuppone in primo luogo l'accertamento della responsabilità penale della persona che ne è destinataria. Sotto altro profilo, poi, dovrebbe considerarsi che, nell'ipotesi dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali anche in caso di morte del proposto, eliminato il presupposto dell'attuale pericolosità sociale di quest'ultimo, il sequestro e la confisca possono essere disposti nei confronti di persone del tutto estranee al circuito criminale, sul presupposto che i beni derivino da pregresse attività illecite del de cuius, la cui pericolosità sociale, peraltro, non rappresenta in alcun modo un presupposto da provare.
3.2. Violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 111, 42, 27 e 3 Cost., con riguardo all'art. 11-ter del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125, risultando possibile, nel nuovo quadro normativo, privare chiunque del proprio patrimonio sulla base di regole sinora riservata alle associazioni mafiose e attraverso la semplice deduzione che il proposto sia dedito alla commissione di delitti comuni. Ne consegue che la legge abrogativa dell'art. 14 della L. n. 55/1990, che limitava l'ambito di ме 2 applicazione delle leggi nn. 575/1965 e 646/1982, dovrebbe essere dichiarata incostituzionale.
3.3. Violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 2220 c.c. 22 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 8, comma 5, della L. 27 luglio 2000, n. 212, in quanto l'indagine finalizzata alla confisca non potrebbe retrocedere ad oltre un decennio dalla proposta del P.M., atteso che non esiste alcun obbligo di conservazione/esibizione documentale con riferimento agli acquisti effettuati oltre dieci anni prima, ed essendo ben possibile che la relativa documentazione fiscale, riferita a periodi anteriori di oltre dieci anni rispetto alla data della verifica, sia stata nel frattempo distrutta, perché scaduti i relativi termini di conservazione sia civilistici che fiscali. Essendo stata la richiesta del P.M. formulata in data 4 marzo 2009, le pretese probatorie, nel caso di specie, potevano spingersi fino al 4 marzo 1999 e non oltre.
3.4. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all'art.
2-ter, comma 11, della L. 31 maggio 1965, n. 575, poiché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, i convenuti avevano rinunziato all'eredità con atto del 9 aprile 2009, ed erano pertanto privi di legittimazione passiva sostanziale nel procedimento, che sarebbe dovuto proseguire con la necessaria instaurazione del contraddittorio nei confronti degli altri successibili sussidiari: i beni dei convenuti, dunque, non potevano essere aggrediti dalla procedura, perché gli stessi sarebbero proprietari iure proprio e non iure successionis. A differenza dell'ipotesi prevista dall'art.
2- bis, comma 6-bis, della L. n. 575/65, che riguarda il caso in cui il procedimento, già iniziato, prosegue nei confronti degli eredi a seguito della morte del proposto nelle more intervenuta, l'ipotesi contemplata dall'art.
2-ter, comma 11, della legge su indicata riguarda il caso in cui il soggetto proponibile sia deceduto ed i suoi beni siano stati devoluti agli eredi che sono succeduti nel suo patrimonio: di qui il termine, utilizzato dal legislatore, di successori a titolo universale o particolare, la cui scelta induce a ritenere che si voglia colpire il fenomeno della devoluzione dei beni intestati al de cuius, posto che per colpire quelli di terzi intestatari fittizi non è necessario il fenomeno della successione. Ne discende che il procedimento avrebbe dovuto essere iniziato verso i successori di IO AN, avendo, sia il coniuge che i figli chiamati a succedere, rinunciato all'eredità, ed 3 ме essendo gli stessi divenuti, ormai, estranei alla sua sfera giuridica. Ne discende, ancora, l'illogicità del ragionamento seguito dalla Corte, poiché se i congiunti del AN fossero stati intestatari fittizi dei suoi beni, non avrebbe avuto alcun senso convenirli come suoi successori, né scomodare l'art.
2-ter, comma 11, della legge sopra indicata, in quanto tale disposizione colpisce il patrimonio del proponibile che si trasferisce mortis causa e non la diversa ipotesi della interposizione fittizia.
3.5. Motivazione inesistente o apparente su un punto prospettato dalla difesa (ex art. 606, lett. b), c.p.p.), riguardo ad un terreno agricolo sito in Parabita, pervenuto alla OL PA nel 1992, sul quale costei aveva realizzato una costruzione, e che il Tribunale aveva sottoposto a confisca senza considerare la rilevanza di tale apporto personale.
3.6. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all'art.
2-ter, commi 13 e 14, non emergendo dagli atti la prova che i beni oggetto di confisca fossero nella disponibilità di IO AN, in quanto l'appartenenza dei beni era talmente datata che non potrebbe indurre a ritenere un'ipotesi di presunta interposizione fittizia, né, peraltro, potrebbe farsi discendere, dal mero rapporto di coniugio o di filiazione, la prova della fittizia intestazione dei beni, posto che la legge richiede per la confisca molto di più del semplice sospetto. La Corte d'appello, inoltre, avrebbe omesso di pronunziare la dichiarazione di nullità degli atti dispositivi.
3.7. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all'art.
2-ter, comma 2, della L. n. 575/1965, per il carattere lacunoso della motivazione della Corte di merito, che non avrebbe tenuto conto delle risultanze processuali circa l'attività economica legittimamente svolta dal AN solo perchè i redditi non erano fiscalmente dichiarati, omissione, questa, che rileverebbe solo in un momento successivo, senza tuttavia determinare l'illiceità del provento e, quindi, del suo reimpiego.
3.8. Violazione di legge, nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 1 e 3 della L. n. 1423/1956 e 125 c.p.p., per quel che attiene al profilo 4 ло !T213ཀ : ་་། ་-116; della ritenuta dedizione di IO AN a traffici illeciti ed attività delittuose, avendo la Corte d'appello omesso di motivare sulla questione concernente gli effetti riespansivi della portata dell'art. 19 della L. n. 15271975, operati dall'abrogazione dell'art. 14 della L. n. 55/1990 per effetto dell'art. 11-ter del D.L. n. 92/2008, convertito nella L. n. 125/2008, sebbene la decisione del Tribunale fosse stata su tale punto espressamente censurata. La Corte d'appello, inoltre, avrebbe omesso di motivare sul problema della dedotta insufficienza degli atti di polizia giudiziaria utilizzati ai fini della dimostrazione della pericolosità sociale del AN.
4. Con motivi nuovi del 1° ottobre 2012, presentati dall'avv. Carlo Federico Grosso nell'interesse di AN NT e AN EL ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p., sono state dedotte ulteriori argomentazioni a sostegno delle eccezioni di illegittimità costituzionale già in ricorso articolate, nonché della prospettata violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p., con riferimento all'errata applicazione sia dell'art.
2-ter, comma 11, della L. n. 575/1965 (come sostituito dall'art. 10, comma 1, del D.L. n. 92/2008, convertito nella L. n. 125/2008), che degli artt.
2-ter, commi 13 e 14, e 2-ter, comma 2, della su citata legge n. 575/65. Si insiste, infine, sull'eccepita inosservanza delle norme concernenti l'obbligo di tenuta delle scritture contabili (ex art. 2220 c.c.), nonché di atti e documenti fiscali o tributari (ex art. 8, comma 5, della L. n. 212/2000). CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti e precisati, per quel che attiene alle posizioni di AN NT e AN EL, mentre deve rigettarsi, in quanto infondato, per quel che inerisce alla posizione di OL PA.
6. Con riferimento ai profili di doglianza articolati nel primo motivo di ricorso (v., supra, il par. 3.1.) deve preliminarmente rilevarsi come questa Corte abbia già posto in evidenza (Sez. 1, n. 5361 del 13/01/2011, dep. 14/02/2011, Rv. 249800, nonché, in motivazione, Sez. 6, n. 484 del 20/10/2011, dep. 11/01/2012, Rv. 251648), sulla base di un'attenta ricognizione del sistema di prevenzione, che il legislatore, con le su citate novelle del 2008 e del 2009, che hanno modificato aspetti non marginali della disciplina normativa della ли prevenzione, ha inteso affermare il principio della cosiddetta "autonomia della misura patrimoniale di prevenzione" rispetto a quella personale, stabilendo che "le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente" (art.
2-bis, comma 6-bis, della L. n. 575 del 1965, introdotto dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125). Nella previgente disciplina, invero, le misure di prevenzione personali e quelle patrimoniali formavano un binomio tendenzialmente inscindibile, poiché di regola queste ultime potevano esser disposte solo nell'ambito di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, oppure in un momento successivo all'applicazione, ma comunque anteriore alla cessazione della misura di prevenzione personale. Pertanto, la confisca presupponeva l'irrogazione (contemporanea o anteriore) di una misura di prevenzione personale. La nuova disciplina, introdotta dall'art. 10 del su citato D.L. n. 92/2008, ha spezzato definitivamente il nesso di necessaria presupposizione tra i due tipi di misure, con la conseguenza che il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere avviato a prescindere da qualsiasi proposta relativa all'adozione di misure personali. Ciò comporta, comunque, che il giudice accerti in via incidentale l'inquadrabilità del proposto nelle categorie dei soggetti che possono essere destinatari dell'azione di prevenzione, ancorché, come precisa la L. 15 luglio 2009, n. 94, ex art. 2, comma 22, l'applicazione della misura patrimoniale prescinda da ogni valutazione in ordine alla "attuale" pericolosità sociale del suo destinatario (ovvero, come espressamente prevede la citata norma, "al momento della richiesta"). Coerentemente con tali presupposti, il nuovo sistema normativo viene a regolare un paradigmatico caso di scissione tra misura personale e misura patrimoniale di prevenzione, ovvero quello relativo all'ipotesi di morte del soggetto nei cui confronti la misura di prevenzione patrimoniale poteva essere applicata. Secondo la novella del 2008, le misure patrimoniali possono essere disposte in caso di morte del soggetto destinatario della loro applicazione, sia che essa sopraggiunga nel corso del procedimento di prevenzione, sia che essa si verifichi ancor prima della instaurazione del procedimento stesso. Tuttavia, diverso è il regime processuale, poiché, nel primo caso, la L. 31 maggio 1965, n. 575, art.
2-bis, comma 6-bis, stabilisce che il procedimento, avviato nei confronti del 6 ли proposto, alla sua morte "prosegua" nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa;
nel secondo caso, invece, che è quello che più direttamente pertiene all'oggetto della regiudicanda, l'art.
2-ter prevede che la proposta di confisca debba essere avanzata nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare del soggetto nei confronti del quale poteva essere disposta, purché entro il termine di cinque anni dal suo decesso. In altri termini, la riforma comporta che la cessazione della pericolosità del soggetto (qualunque sia la ragione che non consenta di applicare la misura di prevenzione, e quindi anche la sua morte) non può avere l'effetto di impedire l'aggressione del bene di colui che lo ha illecitamente acquisito, quando era pericoloso. Per tali ragioni, anche a seguito della morte della persona, quel bene risulta aggredibile, prevalendo, come si vedrà meglio più avanti, le esigenze della sua ablazione sulla terzietà degli aventi causa che ricevono un cespite acquisito illecitamente dal de cuius. In tale ipotesi, peraltro, al fine di evitare che i successori del de cuius, che potrebbero essere del tutto estranei ai circuiti criminali, si trovino esposti sine die alla possibilità dell'aggressione dei beni così acquisiti, il legislatore ha opportunamente previsto un lasso di tempo dal decesso del soggetto, potenzialmente destinatario della misura ablativa, entro il quale l'iniziativa di prevenzione patrimoniale deve essere esercitata nei loro confronti. In questa Sede, del resto, si è già da tempo riconosciuto che la confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso non ha un carattere sanzionatorio di natura penale, ne' quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell'ambito di quel "tertium genus" costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240, comma secondo, cod. pen., con la conseguenza che la confisca dei beni rientranti nella disponibilità di soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale una volta che siano rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto stesso, nel senso della sua appartenenza a un'associazione di tipo mafioso, e di indimostrata legittima provenienza dei beni confiscati - non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione (Sez. Un., n. 18 del 03/07/1996, dep. 17/07/1996, Rv. 205262; Sez. 2, n. 19914 del 31/01/2005, dep. 26/05/2005, Rv. 231873; v., inoltre, Sez. 5, n. 16580 del 20/01/2010, dep. 29/04/2010, Rv. 246863). 7 lu न Lo scopo perseguito dal legislatore con la normativa dettata in materia di misure di prevenzione patrimoniale, infatti, è quello di eliminare dal circuito economico, collegato ad attività e soggetti criminosi, beni dei quali non venga fornita una dimostrazione di lecita acquisizione (Sez. 5, n. 6160 del 14/01/2005, dep. 17/02/2005, Rv. 231173). Si tratta di uno scopo che, proprio con riferimento alla materia disciplinata dalla normativa in esame, la Corte costituzionale ha ritenuto del tutto in linea con il quadro dei principii delineato dalla nostra Costituzione, allorquando, con la pronuncia n. 21/2012, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2-ter, undicesimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, sollevate in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.. Secondo la Corte costituzionale, infatti, ferma restando la ormai acquisita configurazione giurisdizionale del procedimento di prevenzione, che impone in via di principio l'osservanza delle regole (come quelle del contraddittorio) coessenziali al giudizio in senso proprio (sentenza n. 77 del 1995), deve rimarcarsi, per un verso, che «il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti sostanziali» e, per altro verso, che «le forme di esercizio del diritto di difesa [possono] essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione» (sentenza n. 321 del 2004). Entro tale prospettiva, osserva il Giudice delle leggi, le peculiarità del procedimento di prevenzione devono essere valutate alla luce della specifica ratio della confisca in esame, una ratio che, da un lato, «comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al "circuito economico" di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo» e, dall'altro, «a differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso» (sentenza n. 335 del 1996). Ne discende che al successore devono ritenersi assicurati, nel procedimento in questione, i mezzi probatori e i rimedi impugnatori previsti per il de cuius, con la ulteriore conseguenza che "ciò che può mutare è solo il rapporto di conoscenza che lega il 8 ле successore stesso ai fatti oggetto del giudizio e in particolare, nella specie, a quelli integranti i presupposti della confisca", circostanza, questa, che se, in linea astratta, potrebbe incidere sugli specifici profili del procedimento relativi alle varie valutazioni demandate al giudice (sussistenza degli indizi di appartenenza del proposto deceduto ad associazioni mafiose;
verifica della disponibilità da parte di quest'ultimo di beni;
verifica dei presupposti di sproporzione ed illecita provenienza)», di certo non potrebbe influire sulla possibilità di procedere nei confronti dei successori, sì come prevista dalla normativa in materia di prevenzione sottoposta al giudizio della Corte costituzionale. Analoghe questioni di legittimità costituzionale, inoltre, sono state dal Giudice delle leggi recentemente rigettate all'esito dello scrutinio operato sulle disposizioni di cui agli artt.
2- bis, comma 6-bis, e 2-ter, comma 11, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (sentenza n. 216/2012), laddove la Corte ha ritenuto di censurare l'errata impostazione ermeneutica viziata "dall'impropria sovrapposizione dei connotati del procedimento penale a quelli del procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale". Muovendo da tali condivisibili premesse, la Corte costituzionale ha escluso ogni validità dell'assunto secondo cui gli eredi non possono difendersi «dimostrando che il bene non è nella disponibilità indiretta del proposto (che è uno dei presupposti imprescindibili dell'ablazione reale)». Asserzione, questa, che, riferita ai beni pervenuti ai successori prima del decesso del «soggetto nei confronti del quale [la confisca] potrebbe essere disposta», non è stata ritenuta fondata "in quanto non sussiste alcuna ragione giuridica per escludere che, allo scopo di impedire la confisca, i successori possano far valere i propri diritti legittimamente acquisiti e, dunque, il fatto che i beni da confiscare neanche indirettamente appartenevano al de cuius". Ne discende, ad avviso della Corte, che la qualità di successore non preclude la possibilità di far valere il proprio autonomo diritto sul bene oggetto della proposta di confisca, così escludendosi ogni pericolo di vulnus al diritto di difesa e al principio del contraddittorio che deriverebbe da un giudizio formulato con riferimento ad una persona che non può parteciparvi. L'erroneità di opzioni interpretative incentrate su quello che la Corte costituzionale ritiene essere un vizio di "impropria sovrapposizione dei connotati del procedimento penale a quelli del procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale" ли 9 EEH 19 ག emerge, peraltro, anche in relazione al pericolo di possibile “svalutazione della specificità della sede processuale nella quale l'accertamento di determinati fatti si svolge e dei correlati possibili esiti", poiché, come il Giudice delle leggi non manca di evidenziare nella su citata sentenza n. 21/2012, altro è che il relativo accertamento si svolga nella sede penale, dove la configurazione della morte del reo quale causa di estinzione del reato costituisce diretto riflesso del principio di carattere sostanziale - di personalità della - responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.), il quale impedisce che la potestà punitiva dello Stato si eserciti su soggetti diversi dall'autore del fatto criminoso>> (ordinanza n. 289 del 2011), altro è che tale accertamento si svolga in una sede diversa da quella penale, come quella del procedimento di prevenzione, le cui peculiarità, come si è dianzi rilevato, devono essere valutate alla stregua di presupposti, contenuti e finalità del tutto differenti ed egualmente giustificabili nel quadro dei principii costituzionali. Occorre, infine, rilevare che le scelte di politica criminale sottese agli interventi operati dal legislatore con le novelle del 2008 e del 2009 incidono sulla sfera dei diritti, costituzionalmente tutelati, di proprietà e di iniziativa economica, il cui ambito di applicazione, tuttavia, ben può essere limitato nell'interesse delle esigenze di sicurezza e dell'utilità generale (art. 41, secondo comma, Cost.), nonché della funzione sociale della proprietà (art. 42, secondo comma, Cost.), secondo contenuti e finalità le cui concrete modulazioni non possono che definirsi nell'ambito della discrezionalità propriamente riservata al legislatore, tenuto conto dell'esigenza, generalmente condivisa e più volte posta in luce dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (v., ad es., la su citata pronuncia resa da Sez. Un., n. 18 del 03/07/1996), di sottrarre i patrimoni accumulati illecitamente alla disponibilità dei soggetti che non possono dimostrarne la legittima provenienza. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, devono ritenersi manifestamente infondate le dedotte censure di incostituzionalità.
7. Parimenti infondato deve altresì ritenersi il secondo profilo di doglianza (v., supra, il par. 3.2.), ove si consideri, sulla base di un pacifico orientamento in questa Sede ormai da tempo espresso (Sez. 5, n. 26044 del 08/06/2011, dep. 01/07/2011, Rv. 250923), che l'abrogazione della norma speciale di cui all'art. 14 della legge n. 55 del 1990 - che precludeva l'applicazione delle misure di sicurezza patrimoniali in caso di pericolosità 10 Ле ཡ 44;" " 422- Y cosiddetto generica, consentendola solo in caso di pericolosità cosiddetto qualificata - per effetto dell'art. 11-ter del D.L. n. 92 del 2008, convertito in legge n. 125 del 2008, ha determinato la riespansione della norma generale di cui all'art. 19, comma primo, della 1. n. 152 del 1975, in quanto il rinvio da essa enunciato è di ordine formale, nel senso che, in difetto di un'espressa esclusione o limitazione, è da intendersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell'atto-fonte, in sostituzione, modifica o integrazione di quelle originarie. Già nel suo massimo consesso, peraltro, questa Corte (v. Sez. Un., n. 13426 del 25/03/2010, dep. 09/04/2010, Rv. 246272) ha stabilito il principio secondo cui il rinvio enunciato dall'art. 19, comma primo, della L. n. 152 del 1975, non ha carattere materiale o recettizio, ma è di ordine formale, nel senso che, in difetto di una espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell'atto-fonte, in sostituzione, modificazione o integrazione di quelle originarie, con la conseguenza che, accanto alle misure di prevenzione personali, pure quelle patrimoniali del sequestro e della confisca possono essere applicate nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, perché abitualmente dediti a traffici delittuosi, o perché vivono abitualmente anche solo in parte - con i proventi di attività delittuose, a prescindere dalla tipologia dei reati in riferimento. Richiamato, per il profilo qui specificamente evidenziato, l'insieme delle considerazioni svolte nel precedente paragrafo, deve ritenersi, dunque, manifestamente infondato anche il sospetto di violazione del principio di uguaglianza, non essendo affatto irragionevole la scelta discrezionale compiuta dal legislatore nell'estendere il regime delle misure di sicurezza patrimoniali, oltre che di quelle personali, ai casi di pericolosità c.d. generica (Sez. 5, n. 26044 del 08/06/2011, dep. 01/07/2011, Rv. 250924). Né, in definitiva, può ritenersi che il nuovo assetto delle misure di prevenzione patrimoniale disciplinato dal legislatore con le novelle del 2008 e del 2009 arrechi un vulnus al quadro dei principii del giusto processo, poiché, anche nel caso in cui la misura venga proposta entro il termine di cinque anni dal decesso del de cuius, esso consente l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei suoi successori a titolo universale o particolare, che potranno far valere nel processo di prevenzione tutti i diritti, i poteri e le facoltà volti a contestare la sussistenza dei requisiti dalla legge ritenuti necessari per l'adozione del provvedimento ablativo. 11 lle Il sistema introdotto, dunque, presenta una sua intrinseca coerenza, perseguendo l'obiettivo di colpire i patrimoni illecitamente acquisiti, non attraverso l'eliminazione dell'accertamento, sempre necessario, anche se incidentale, della pericolosità del titolare del bene, ma facendo venir meno il nesso di accessorietà tra misura personale e patrimoniale in ragione del fatto che non si ritiene più necessaria la previa applicazione (o esecuzione) della misura personale, che può mancare per carenza, non della pericolosità, ma di un suo ulteriore presupposto (residenza all'estero, morte, cessazione dell'attualità della pericolosità, cessazione della misura). Il bene, pertanto, viene colpito non solo se ricorrono gli ordinari presupposti dell'illecita provenienza, ma anche se è stato acquistato da persona che era, all'epoca, pericolosa. Il mero decorso del tempo, o comunque la cessazione della pericolosità del soggetto (ovvero, qualunque ragione che non consenta di applicare la misura di prevenzione), non possono avere l'effetto positivo di rendere lecito il possesso del bene da parte di colui che lo ha illecitamente acquisito (quando era pericoloso) o ne trae la conseguente utilità, sia pure di riflesso, quale successore a titolo universale o particolare.
8. Nel contesto normativo or ora evidenziato risulta con evidenza la totale infondatezza anche del terzo motivo di doglianza dai ricorrenti prospettato (v., supra, il par. 3.3.), confondendosi, nella sua formulazione, l'onere di conservazione della documentazione entro la scadenza dei relativi termini fissati dalla normativa civile e fiscale con l'onere della prova in merito alla contestazione della effettiva sussistenza dei presupposti di applicabilità della misura patrimoniale oggetto della richiesta, onere, questo, il cui assolvimento non è soggetto ad alcuna restrizione o limitazione di ordine temporale. Ne discende che il fatto di non essere obbligata a conservare il materiale documentale relativo ad atti e rapporti stipulati o instaurati in epoca risalente ad oltre dieci anni dalla proposta dal P.M. formulata, di certo non esonera, in sé e per sé, la parte che vi è tenuta dall'onere, sulla stessa incombente per legge, di contestare, allegando idonei elementi di prova, l'insussistenza dei presupposti di applicabilità della richiesta misura di prevenzione patrimoniale, ricadendo esclusivamente in suo danno il fatto di non essere in condizione di dimostrare, per tale ragione, l'origine lecita delle proprie disponibilità economiche. 12 du 9. Gli ulteriori motivi di ricorso illustrati, supra, nei parr. 3.5., 3.6., 3.7. e 3.8, in quanto articolati su profili di doglianza diversi da quelli consentiti dalla legge, e comunque manifestamente infondati, devono ritenersi inammissibili. Invero, il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione, in coerenza con la natura e la funzione del relativo procedimento, è limitato alla sola violazione di legge (ex art. 4, comma 11, della L. n. 1423/1956) e non si estende al controllo dell'iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto mancante, ipotesi in cui sussisterebbe comunque il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003, dep. 30/03/2004, Rv. 229305; Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, dep. 18/09/2007, Rv. 237277; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, dep. 24/05/2010, Rv. 247514). Nel caso di specie i ricorrenti, pur denunciando formalmente la violazione e l'erronea applicazione di legge, tendono in sostanza a confutare, nell'illustrazione delle relative doglianze, la motivazione del provvedimento impugnato, nella chiara prospettiva di accreditare una diversa interpretazione delle circostanze di fatto emerse e di togliere così valenza agli elementi posti alla base del giudizio di pericolosità sociale formulato nei confronti del de cuius e della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti dei suoi successori conseguentemente adottata. Al riguardo, peraltro, è il caso di sottolineare che la limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata riconosciuta dalla stessa Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321/2004), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale. Le censure nel ricorso articolate, inoltre, si limitano a riproporre le medesime questioni già esaminate e risolte dai Giudici di merito, riformulando sostanzialmente le medesime doglianze in punto di omissioni argomentative nelle quali essi sarebbero incorsi in merito alla verifica della genesi lecita e dell'effettiva disponibilità dei beni oggetto del provvedimento ablativo. Il provvedimento impugnato, di contro, è dettagliatamente motivato ed è sorretto da un apparato argomentativo del tutto congruo ed esaustivo, logicamente correlato alle rappresentate emergenze processuali, che sono state dalla Corte territoriale apprezzate e valutate tenendo conto dei rilievi difensivi - nel caso di specie motivatamente disattesi - e nel pieno rispetto di un quadro di principii esattamente interpretati ed applicati, sicché 13 ли non può sotto alcun profilo parlarsi di una motivazione mancante o apparente riguardo ai punti sopra evidenziati, L'impugnata pronunzia, infatti, ha dato conto delle ragioni giustificative dell'esito decisorio cui è pervenuta, sia attraverso la compiuta individuazione degli elementi dimostrativi della continuativa dedizione del de cuius ad attività delittuose, anche risalenti nel tempo, di natura estorsiva, truffaldina ed usuraria, sia attraverso la specifica indicazione delle diverse fonti di prova valutate ai fini dell'apprezzamento in merito alla sussistenza di ingiustificate disponibilità economiche, siccome ritenute di entità del tutto sproporzionata ai redditi propri, a quelli dichiarati dall'intero nucleo familiare ed alle attività economiche svolte. Nel suo percorso motivazionale, inoltre, l'impugnato provvedimento ha posto in evidenza attraverso una disamina particolareggiata delle singole posizioni dei congiunti destinatari del provvedimento ablativo, ed in particolare della moglie del de cuius, OL PA come gli stessi non risultassero titolari di redditi adeguati e idonei a - giustificare le diverse acquisizioni di beni mobili ed immobili nel tempo operate, con la conseguente progressiva formazione di un cospicuo patrimonio immobiliare i cui cespiti sono stati per lo più intestati alla moglie ed agli altri componenti il nucleo familiare. Deve infine rilevarsi, con specifico riferimento al motivo di doglianza sinteticamente riportato, supra, nel par. 3.6., che l'omessa declaratoria, nella sentenza che dispone la confisca, della nullità degli atti di disposizione dei beni dei quali il giudice abbia accertato la fittizia intestazione o trasferimento a terzi, risulta, a norma dell'art.
2-ter, comma 13, della L. n. 575/1965, sì come aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. d), n. 4, del su citato D.L. n. 92/2008, del tutto sfornita di sanzioni processuali e non è dunque produttiva di vizi rilevanti ai sensi degli artt. 177 ss. c.p.p., trattandosi, peraltro, di un provvedimento di natura dichiarativa che inerisce alla sfera propriamente civilistica delle situazioni considerate. 10. Parzialmente fondate, di contro, devono ritenersi, limitatamente alle posizioni di AN NT e AN EL, le doglianze prospettate nel quarto motivo di ricorso (v., supra, il par. 3.4.). Preliminarmente, deve escludersi che l'azione di prevenzione sia stata proposta nei confronti di soggetti non legittimati passivamente: la stessa, infatti, non solo risulta 14 Lie esperita, ex art.
2-ter, comma 11, della L. n. 575/1965, entro il termine di cinque anni dal decesso del soggetto nei confronti del quale poteva esser disposta la confisca, ma, come puntualmente osservato dai Giudici di merito, è stata correttamente intentata nei riguardi dei suoi successori, stante l'inefficacia della rinunzia dagli stessi tardivamente formulata in data 9 aprile 2009, ossia dopo il decorso di circa sette mesi dal decesso del soggetto proponibile (verificatosi in data 13 settembre 2008) e a seguito della notifica del provvedimento di sequestro dei beni. E' noto che l'onere imposto dall'art. 485 cod. civ. al chiamato all'eredità che si trovi - come nel caso di specie - nel possesso dei beni ereditari di fare l'inventario entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice (Cass. civ., Sez. 2, n. 7076 del 22/06/1995, Rv. 493020; Sez. 3, n. 4845 del 29/03/2003, Rv. 561608; Sez. 2, n. 11018 del 05/05/2008, Rv. 603059). Ne discende che il chiamato acquista la qualità di erede e perde la facoltà di rinunziare se, trovandosi nel possesso reale di beni ereditari, lascia trascorrere il termine di tre mesi dall'apertura della successione senza adempiere quell'onere impostogli dalla legge. Egli, peraltro, prima del compimento dei tre mesi, potrebbe rinunziare all'eredità anche senza compiere l'inventario (Cass. civ., Sez. 2, n. 2067 del 27/07/1964, Rv. 303004). Poiché, tuttavia, il chiamato all'eredità, nell'evenienza sopra considerata, non è più titolare di quel potere, egli compie un atto del tutto irrilevante, se, ciò nonostante, rinunzia all'eredità. Sotto altro, ma connesso profilo, inoltre, non può fondatamente sostenersi che il compendio di beni sottoposti a confisca fosse in possesso dei convenuti iure proprio e non iure successionis, poiché l'assunto sul quale si fonda l'impugnato provvedimento si ricollega direttamente, sia pure entro i limiti e con le precisazioni che più avanti verranno meglio evidenziati, alla nozione di "disponibilità" dei beni in capo al soggetto "proponibile", in forza del combinato disposto di cui ai commi terzo ed undicesimo dell'art.
2-ter della L. n. 575/1965. 15 ме Costituisce, invero, frutto di un pacifico insegnamento giurisprudenziale in questa Sede elaborato il principio secondo cui lo spettro di operatività della confisca investe anche i beni dei quali il soggetto proposto, ovvero quello nei cui confronti essa potrebbe essere disposta, ne abbia, ovvero ne abbia avuto in precedenza, la "disponibilità a qualsiasi titolo", locuzione con la quale la legge ha inteso indubbiamente designare la relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà, in forza dei quali egli può determinarne autonomamente la destinazione, l'impiego e il godimento. La disponibilità coincide, pertanto, con la signoria di fatto sulla res, indipendentemente e al di fuori delle categorie delineate dal diritto privato, con l'ulteriore, logico corollario che, se ad una di tale categorie vuol farsi proprio riferimento, il richiamo più appropriato risulta essere quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l'art. 1140 c.c. (Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, dep. 24/03/2005, Rv. 231390; v., inoltre, Sez. 1, n. 5263 del 25/09/2000, dep. 25/10/2000, Rv. 217187). Nel caso di specie, come già accennato nel precedente paragrafo, la ragione giustificativa dell'impugnato provvedimento di confisca è stata individuata proprio nel fatto che il compendio di beni di cui i congiunti del de cuius risultavano avere la formale titolarità proveniva dall'accumulo di risorse di illecita origine da parte del soggetto proponibile, sì da fondare la presunzione che egli ne fosse stato sino alla morte l'effettivo dominus, disponendone liberamente e consentendone l'uso, direttamente (in favore della moglie) o indirettamente (in favore dei figli), quali fittizi intestatari, in realtà operanti come fiduciari nella detenzione di beni entrati iure successorio nel loro patrimonio a seguito del decesso della persona ad essi evidentemente legata da strettissimi vincoli familiari. Nello stesso sistema del diritto civile, del resto, l'erede succede nel possesso del defunto, che continua nell'erede con effetto dal momento dell'apertura della successione (art. 1146 c.c.) e con i medesimi caratteri che connotavano la signoria di fatto esercitata dal de cuius, con la conseguenza che se il defunto era possessore di mala fede, tale viene reputato l'erede, quand'anche questi ignori di ledere l'altrui diritto. Se, dunque, sotto tale profilo deve ritenersi, in linea generale, corretta l'impostazione seguita dai Giudici di merito, per altro verso occorre considerare, tuttavia, le specifiche implicazioni della nuova normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniale e valutarne attentamente gli effetti in relazione alle caratteristiche del caso di specie, che vede coinvolti i discendenti del de cuius per avere ricevuto in donazione pro indiviso dalla 16 ме madre, in data 8 ottobre 2007 - dunque nel biennio antecedente la formulazione della proposta della misura di prevenzione e, comunque, prima della morte del soggetto "proponibile" - una serie di beni immobili fittiziamente intestati alla madre anni addietro uno di essi, addirittura, acquistato nel 1992 - in conseguenza di attività di compravendita immobiliare nelle quali ella figurava quale mera prestanome del AN, per esservi stati utilizzati capitali e risorse provenienti dalle illecite attività svolte dal coniuge. Al riguardo, l'art.
2-ter, come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 10, comma 1, lett. d), n. 4, e coordinato con la legge di conversione del 24 luglio 2008, n. 125, ha la funzione di regolamentare taluni aspetti particolari del procedimento di prevenzione per le misure patrimoniali. L'ultimo comma della norma in esame, in particolare, detta la regola della presunzione iuris tantum di appartenenza (per effetto della ritenuta fittizietà ex lege), alla persona sottoposta a misura di prevenzione, dei beni trasferiti o intestati, anche a titolo oneroso, a determinati soggetti, fra i quali devono annoverarsi, per quanto specificamente interessa in questa Sede, i discendenti del AN IO NT. La su menzionata disposizione, inoltre, dispiega i suoi effetti sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di intestazioni e trasferimenti (a qualsiasi titolo) di beni a prossimi congiunti, con inversione, ex lege, dell'onere della prova circa una titolarità effettiva, e non fittizia (in capo al prossimo congiunto del proposto), dei beni assoggettati o assoggettabili alle misure di prevenzione. Essa, dunque, riflette la scelta di tipizzare alcuni negozi giuridici che si ritengono, per esplicita volontà normativa, in base ad una presunzione iuris tantum, fittizi sino a prova contraria, ove intercorrenti tra il proposto e determinate categorie di soggetti (coniuge, conviventi ed alcune categorie di parenti del medesimo proposto;
qualsiasi altra categoria di soggetti, se si tratta di trasferimenti a titolo gratuito), stabilendo un limite temporale di operatività della presunzione nei due anni antecedenti la proposta della misura (in motivazione, v. Sez. 1, n. 39799 del 20/10/2010, dep. 11/11/2010, Rv. 248845). Nel caso in esame occorre considerare, pertanto, la rilevanza del doppio passaggio traslativo dei beni immobili oggetto del provvedimento di confisca, in precedenza e, almeno in un caso, in epoca assai risalente intestati alla moglie del soggetto "proponibile" e da costei, successivamente, donati ai figli, in assenza di elementi 17 ме T dimostrativi idonei a rivelare l'oggettiva incidenza di un diretto intervento del primo, poi deceduto anteriormente alla formulazione della proposta e, dunque, ancor prima che i beni colpiti dal provvedimento ablativo divenissero oggetto di interesse nell'ambito del procedimento di prevenzione patrimoniale. Ne discende l'inoperatività del meccanismo presuntivo delineato nel comma quattordicesimo della disposizione di cui all'art.
2-ter della L. n. 575/1965, il cui ambito di applicazione non può automaticamente allargarsi fino a ricomprendere una sequela di atti traslativi la cui causa illecita non emerga sicuramente da un intervento posto in essere, nell'arco temporale ivi considerato, dal soggetto nei confronti del quale la confisca potrebbe essere disposta in forza dell'undicesimo comma della stessa disposizione normativa, se non al prezzo di una pericolosa attenuazione del necessario elemento di collegamento del bene con l'accertamento di pericolosità sociale del soggetto premorto. In relazione al punto or ora evidenziato, tuttavia, il discorso giustificativo sviluppato dalla Corte di merito si fonda su enunciati del tutto apodittici, sforniti di un supporto motivazionale connotato dai necessari requisiti di congruità, coerenza e completezza, al punto da risultare meramente apparente (Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, Rv. 224611), prospettando, in assenza di specifici e convergenti elementi dimostrativi, la preventiva definizione di uno schema simulatorio attraverso il quale i figli avrebbero ricevuto dal padre i beni poi confiscati, poiché egli, verosimilmente a seguito della notizia delle indagini nei suoi confronti avviate, li avrebbe ad essi trasferiti a mezzo di donazioni pro indiviso dalla moglie effettuate in loro favore. A tale specifico riguardo, invero, per giustificare l'asserita esistenza di un rapporto diretto tra il "proponibile" e i donatari, apparentemente schermato dall'intervento del soggetto "donante", non può ritenersi in alcun modo sufficiente il riferimento al vincolo familiare, pur stretto, che lega le persone coinvolte nella vicenda, imponendosi, di contro, un accertamento rigoroso ed approfondito, le cui risultanze consentano al giudice di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, e come tali idonei a dimostrare l'assunto incentrato sul carattere puramente formale del trasferimento e, corrispondentemente, sul permanere di una situazione sostanziale di autonoma ed effettiva disponibilità dei beni in capo ad altra persona poi deceduta (arg., in tal senso, ex Sez. 2, n. 6977 del 09/02/2011, dep. 18 ме 23/02/2011, Rv. 249364; Sez. 2, n. 35628 del 23/06/2004, dep. 27/08/2004, Rv. 229726; Sez. 1, n. 43046 del 15/10/2003, dep. 11/11/2003, Rv. 226610). 11. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l'impugnato provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Lecce, la quale dovrà, con riferimento alle posizioni di AN NT e AN EL, porre rimedio alle su rilevate carenze motivazionali, uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede stabiliti. Il ricorso proposto dalla OL, invece, deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
annulla il decreto impugnato nei confronti di AN NT e AN EL e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Lecce. Rigetta il ricorso di OL PA, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, lì, 18 ottobre 2012 fenteIl Presidente Il Consigliere estensore dr. Gaetano De Amicis dr. Nicola Milo Se tano H DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 MAR 2013 DICAS IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IS PO 19