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1 maggio 2004
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10 ottobre 2023
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Articolo 23
Procedure edilizie semplificate 1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, e' possibile il ricorso alla denuncia di inizio attivita', nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.
Procedure edilizie semplificate 1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, e' possibile il ricorso alla denuncia di inizio attivita', nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.
Commentari • 68
- 1. Attività “para-normativa” dell’Amministrazione finanziaria e legalità sostanziale nel prisma della giurisprudenza Corte EDUAccesso limitatoAdriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 21 luglio 2026 · 1
Giurisprudenza • +500
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/10/2018, n. 5947Provvedimento: […] L'art. 23, del d.lgs. n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), prevede poi che «Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto».Leggi di più...
- risarcimento del danno·
- art. 28 d.lgs. 42/2004·
- annullamento di atti amministrativi·
- violazione di legge·
- conferenza di servizi·
- autotutela amministrativa·
- tutela dei beni culturali·
- art. 6 d.lgs. 28/2011·
- vincoli archeologici e paesaggistici·
- competenza amministrativa·
- art. 21 nonies l. 241/90·
- eccesso di potere·
- art. 19 l. 241/90·
- procedimenti autorizzativi semplificati (PAS)