Articolo 23 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
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Versione
1 maggio 2004
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Versione
10 ottobre 2023
Articolo 23
Procedure edilizie semplificate 1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, e' possibile il ricorso alla denuncia di inizio attivita', nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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