Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/2004, n. 12657
CASS
Sentenza 8 luglio 2004

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e in caso di motivazione priva di coerenza e logica.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva interpretato la contrattazione collettiva nazionale anteriore al 1989 relativa ai dipendenti dell'Enel, in materia di riduzione settimanale dell'orario di lavoro, escludendo che tale riduzione comportasse automaticamente la riduzione proporzionale delle c.d. "rese" per i lavoratori letturisti.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/2004, n. 12657
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12657
    Data del deposito : 8 luglio 2004

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