Sentenza 8 luglio 2004
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e in caso di motivazione priva di coerenza e logica.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva interpretato la contrattazione collettiva nazionale anteriore al 1989 relativa ai dipendenti dell'Enel, in materia di riduzione settimanale dell'orario di lavoro, escludendo che tale riduzione comportasse automaticamente la riduzione proporzionale delle c.d. "rese" per i lavoratori letturisti.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/2004, n. 12657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12657 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FÒ AL, AN TO, CH MA, LA PP, IZ LC, GI DO, AS MA e AS LE quali eredi di AS ST, IZ LO, UB ZI, AR NN, ER ND, FQ RL, NZ LO, TI EL, ME LO, IC ST, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA N. 85 nello studio dell'Avvocato OLGA GERACI, rappresentati e difesi dagli avvocati EMILIO DOLFI, BRUNO MIRANDA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ENEL DISTRUBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIA FERRANDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
ENEL S.P.A.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 139/01 del Tribunale di MANTOVA, depositata il 13/02/01 - R.G.N. 2897/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/02/04 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
Udito l'Avvocato COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 13 febbraio 2001, il Tribunale di Mantova accoglieva l'appello proposto dall'ENEL avverso la decisione del locale Pretore del 7 agosto 1998 che aveva accolto le domande proposte da alcuni dipendenti addetti alla lettura dei contatori (relative alla richiesta di pagamento di compensi di lavoro straordinario derivante dalla riduzione d'orario da 40 a 38 ore settimanali applicabile anche ai letturisti dell'ENEL in base ai CCNL del 15 luglio 1986 e del 21 febbraio 1989).
I lavoratori avevano richiesto al Pretore di condannare l'ENEL al pagamento di differenze retributive, variamente quantificate, conseguenti al maggior carico di lavoro espletato a seguito delle riduzioni di orario disposte con i due contratti collettivi nazionali sopra richiamati, cui non era seguita, per i letturisti, una proporzionale riduzione delle cosiddette "rese" (concordate nel 1983, quando l'orario di lavoro settimanale per tutti i lavoratori era di 40 ore).
I giudici di appello osservavano che effettivamente l'art. 3 del CCNL 22 aprile 1986 aveva stabilito la riduzione dell'orario settimanale da 40 a 39 ore "per tutti i lavoratori".
Tale clausola, tuttavia, non era applicabile ai letturisti, per i quali la durata della prestazione è commisurata alle rese, vale a dire al numero dei rilevamenti da effettuare in luogo sui contatori. Non poteva, pertanto, condividersi la tesi sostenuta dagli appellati, secondo i quali alla riduzione dell'orario di lavoro avrebbe dovuto conseguire automaticamente la riduzione delle rese. Il numero delle rese varia, del resto, non solo in ragione del tempo impiegato per la lettura, ma anche di una serie di fattori del tutto differenti e tali da rendere non ragionevole la tesi, al fondo della impostazione dei lavoratori, per cui la generale riduzione d'orario significa, quanto ai letturisti, l'automatica, proporzionale diminuzione di rese: l'ubicazione dei contatori, gli strumenti di rilevazione adoperati, le prestazioni accessorie fornite ("consulenze").
Il nuovo numero minimo di rese, necessario solo ove la riduzione dell'orario non trovasse già sufficiente bilanciamento nella velocizzazione delle letture grazie al TEPOLE (nuovo mezzo informatico a supporto delle letture dei contatori) non poteva che risultare da un nuovo accordo sindacale, modificativo dei precedenti, senza che - alla mancanza di questo - potesse supplire il giudice, il cui potere di integrazione del regolamento contrattuale è del tutto eccezionale.
Quanto poi alla ulteriore riduzione dell'orario settimanale da 39 a 38 ore, conseguente alle disposizioni introdotte con il contratto collettivo del 21 febbraio 1989, vi era una precisa nota a verbale con la quale le parti si erano impegnate ad incontrarsi entro il 1 marzo 1990, al fine di esaminare le conseguenze che tale riduzione potrebbe determinare sullo svolgimento delle attività di lettura dei misuratori.
Tale incontro, tuttavia, non aveva portato risultati positivi. Il rinvio a successivi incontri ed accordi della disciplina della suddetta incidenza implicava che le parti ne ammettessero l'attuale insussistenza.
La presenza della nota a verbale era inoltre un segnale del fatto che per le organizzazioni stipulanti il contratto del 1986 intendeva riferirsi esclusivamente a tutti 1 lavoratori la cui prestazione fosse fornita ad orario e solo ad essi.
Avverso tale decisione i ricorrenti hanno proposto ricorso per Cassazione sorretto da tre distinti motivi.
Resiste l'ENEL con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116, 244, 414, 415, 416, 420, 420, 437 codice di procedura civile, 94 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, 2697 codice civile, nonché motivazione omessa, contraddittoria ed insufficiente su punti decisivi della controversia (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile).
Il Tribunale di Mantova aveva rigettato, senza motivazione alcuna, la richiesta di prove testimoniali e la richiesta di produzioni documentali formulate dagli appellati sin dal ricorso introduttivo, già escluse dal primo giudice.
Gli stessi giudici di appello avevano escluso la produzione del documento 15 novembre 1989 (riguardante il numero delle rese giornaliere) perché tardiva ed avevano disatteso la richiesta di ordine di esibizione documentale, perché tendente a supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova.
Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1374, 1175, 1375, 2697 codice civile, 112, 115, 116, 482 codice di procedura civile, degli articoli 12 e 13 delle disposizioni preliminari, nella interpretazione e nell'applicazione dell'accordo quadro dei letturisti dipendenti dell'ENEL del 27 settembre 1983, degli accordi integrativi locali 28 giugno 1984 per la zona di Mantova, dell'art. 3 dei CCNL per i dipendenti dell'ENEL 22 aprile 1986 e 21 febbraio 1989 e del comunicato ENEL del 15 novembre 1986, nonché motivazione omessa, contraddittoria e insufficiente (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). Secondo i ricorrenti, il Tribunale avrebbe omesso lo svolgimento di una indagine unitaria nella interpretazione del senso letterale delle parole e della comune intenzione delle parti, che sarebbe stata necessaria per valutare l'ambito di operatività degli accordi stessi con criterio complessivo, ex art. 1363 codice civile. La quantificazione temporale della prestazione giornaliera obbligatoria lavorativa dei ricorrenti per 40 ore settimanali, suddivise in cinque giorni era avvenuta attraverso l'accordo quadro del 22 settembre 1983, che faceva riferimento alla contrattazione collettiva nazionale ed agli accordi locali, integrativi ed applicativi dell'accordo quadro, che consentono la esatta divisibilità e misurabilità della prestazione del letturista in ragione della sua estensione temporale giornaliera. Attraverso gli accordi locali per la zona di Mantova erano state determinate le rese giornaliere in numero di letture semestrali e mensili, valutando anche i compiti di consulenza richiesti eccezionalmente ed in via straordinaria durante l'orario di lavoro. Le parti collettive non avevano mai inteso pattuire per i letturisti - consulenti una regolamentazione normativa autonoma dai CCNL applicabili a tutti i dipendenti dell'ENEL.
La norma di cui all'art. 1363 codice civile, che pone l'obbligo di interpretare le norme contrattuali complessivamente, le une per mezzo delle altre, non consente di leggere U contenuto dell'accordo quadro del 27 settembre 1983 in modo avulso dalla contrattazione collettiva nazionale.
Del resto ove fosse risultato insufficiente tale criterio, i giudici di appello avrebbero dovuto, comunque, tener conto del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione degli accordi.
La possibile, eventuale, variabilità dei tempi necessari per eseguire la resa giornaliera obbligatoria (parametrata in funzione delle 40 ore settimanali previste per tutti i dipendenti ENEL) non era affatto prevista ne' regolata dall'accordo quadro e dai contratti locali, che non hanno alcuna scadenza: pertanto, la stessa non poteva impedire che le norme contrattuali - che prevedevano la riduzione dell'orario di lavoro anche per i letturisti-consulenti - producesse i suoi effetti anche nei confronti dei ricorrenti. Ne consegue - concludono i ricorrenti- che la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro non poteva che produrre effetti anche nei confronti dei letturisti.
Le comunicazioni interne dell'ENEL che determinavano i criteri di calcolo delle assenze parziali dal lavoro dei letturisti costituivano conferma di ciò ed escludevano che il datore di lavoro potesse unilateralmente modificare i tempi pattuiti sindacalmente per determinare il numero delle rese giornaliere.
La sentenza impugnata, pertanto, avrebbe violato anche il principio di interpretazione del contratto secondo buona fede, principio applicabile in via sussidiaria, ove non risulti chiara la volontà delle parti.
Tra l'altro, l'ENEL non aveva mai contestato chiaramente il diritto dei letturisti alla riduzione dell'orario settimanale di lavoro (quanto meno dalle 40 alle 39 ore) precisando di avere disposto una generica riduzione delle sole operazioni di consulenza, cioè proprio di quelle mansioni che avevano consentito ai letturisti la promozione alla qualifica superiore.
I ricorrenti denunciano inoltre i numerosi vizi di motivazione nei quali sarebbe incorsa la sentenza impugnata non tenendo conto degli importanti compiti di consulenza affidati ai letturisti, non quantificati neppure negli accordi locali: non è possibile pertanto valutare la disposizione dell'art. 3 dei CCNL 22 aprile 1986 e 21 febbraio 1989 sulla riduzione dell'orario di lavoro senza considerare tutte le clausole contrattuali, nel loro complesso, che disciplinano la prestazione del letturista.
Analoghi vizi di violazione di legge e di vizio di motivazione i ricorrenti denunciano con riferimento alla seconda riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 38 ore, richiamando anche alcune decisioni di questa Corte.
Con il terzo ed ultimo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 112 codice di procedura civile, 1355 e 1359 codice civile, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile.
Sin dal ricorso introduttivo i ricorrenti avevano rilevato che la dichiarazione a verbale in calce all'art. 3 del CCNL del 1989 doveva essere considerata una condizione nulla, ai sensi dell'art. 1355 codice civile, poiché meramente potestativa.
La questione era stata nuovamente proposta in appello, ma il Tribunale aveva omesso ogni motivazione in proposito. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra di loro. Essi non sono fondati.
Con motivazione adeguata e logica, i giudici di appello hanno spiegato che la materia del numero delle rese dei letturisti era riservata esclusivamente alla contrattazione collettiva e tale argomentazione non ha formato oggetto di valida censura da parte dei ricorrenti.
Con varie argomentazioni il Tribunale ha spiegato per quale ragione la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro (prima da 40 a 39 ore e quindi da 39 a 38 ore) non poteva portare ad una meccanica e proporzionale riduzione delle rese a suo tempo concordate dal datore di lavoro con le organizzazioni sindacali, le quali avevano a suo tempo valutato in modo approfondito i tempi necessari per tutte le operazioni richieste ai letturisti, tenendo debito conto delle specifiche realtà locali e dei sistemi di rilevazioni all'epoca (1983) esistenti.
È vero, infatti, che gli accordi nazionali del 1986 hanno stabilito la riduzione settimanale dell'orario di lavoro per tutti i lavoratori. Ma è anche vero che per i letturisti la durata della prestazione è commisurata solamente alle rese, e cioè al numero dei rilevamenti da effettuare(in luogo, sui contatori. Il numero delle rese varia non solo in ragione del tempo impiegato per la specifica operazione (lettura del contatore), ma anche di fattori di tipo del tutto diverso che non consentono di applicare meccanicamente la riduzione di orario al numero di rese richiesto settimanalmente al letturista.
Tra l'altro, rispetto alla situazione esistente nel 1983 (data del primo accordo quadro relativo ai letturisti), erano intervenuti nel tempo notevoli cambiamenti che avevano reso più agevole e veloce il complesso delle operazioni richieste al letturista (miglioramento per quanto riguarda l'ubicazione dei contatori, gli strumenti di rilevazione adoperati e riduzione delle prestazioni accessorie fornite;
in particolare della cosiddetta "consulenza" agli utenti). I giudici di appello hanno ben chiarito che orario settimanale o mensile "normale" e numero di rese costituiscono due entità ben distinte, anche se tra di loro connesse.
La decisione del Tribunale appare in tutto conforme al costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale la nozione di "resa" rappresenta una specificazione non già di quanto tempo il lavoratore dovesse essere in servizio, bensì di quanto attività egli dovesse svolgere (Cass. 19 gennaio 1999 n. 480, 22 maggio 2000 n. 6670, 21 luglio 2000 n. 9647, 5 marzo 2001 n. 3198, 22 aprile 2002 n. 5820, 17 giugno 2002 n. 8720, 20 giugno 2002 n. 9008, 5 ottobre 2002 n. 14311, 28 dicembre 2002 n. 18337, n. 1095 del 2003). Il sistema delle rese, evidentemente, è finalizzato a consentire al datore di lavoro un controllo indiretto dell'osservanza di un orario di lavoro, non possibile direttamente per le particolari modalità con le quali viene svolta la prestazione lavorativa (all'esterno, presso le singole utenze).
Con un apposito accordo era stato introdotto l'uso di terminali portatili per il rilievo delle letture, (sistema TEPOLE): tale innovazione aveva indubbiamente velocizzato le operazioni di lettura e registrazione.
In concomitanza con le trattative per la stipulazione dell'accordo nazionale del 22 aprile 1986, che aveva portato alla prima riduzione di orario, erano state concordate per le aree territoriali che interessano la presente controversia modalità di rilevamento e di calcolo delle rese in relazione a varie zone, individuate in fasce. La logica conseguenza di tali premesse - rileva ancora il Tribunale di Mantova - è la inapplicabilità della clausola dell'art. 3 del CCNL del 22 aprile 1986 ai letturisti, ai quali nel frattempo erano state anche ridotte gli incarichi di consulenza, a seguito dei nuovi sistemi di consulenza telefonica.
In ordine a tali circostanze non sono state mosse specifiche censure da parte dei ricorrenti. I giudici di appello avevano precisato che mancava nel CCNL 1986 una disposizione specifica concernente l'attività lavorativa dei letturisti - ricompresi tra il personale cui si applicava la riduzione dell'orario di lavoro prevista dal maggio 1987 - e tuttavia, trattandosi di materia che le parti sociali consideravano soggetta a venire regolamentata contrattualmente con apposita pattuizione, nessuno effetto si era prodotto, non essendo stati modificati i patti con i quali erano state fissate le rese. A conferma di tale interpretazione, i giudici di appello hanno richiamato anche la dichiarazione a verbale del CCNL 21 febbraio 1989. Questa dichiarazione costituiva "conferma dei criteri di attuazione adottati in occasione della prima riduzione dell'orario, che costituisce una presa d'atto delle iniziative variamente assunte dall'ENEL "sua sponte".
Del resto, sotto un profilo più generale, vai la pena di ricordare che l'oggetto del presente giudizio non riguarda l'accertamento dell'orario di lavoro applicabile ai ricorrenti, ma piuttosto l'accertamento del loro diritto ad effettuare un numero minore di rese e ad essere compensati per le rese prestate in eccedenza. Costituisce, pertanto, un accertamento incensurabile in questa sede quello compiuto dal Tribunale mantovano, secondo il quale la contrattazione collettiva anteriore al 1989, correttamente interpretata (stabilendo la riduzione dell'orario settimanale da 40 a 39 ore "per tutti i lavoratori") non ha inteso ridurre il numero delle rese dei letturisti. Per quanto riguarda, poi, la seconda riduzione di orario, dalle 39 alle 38 ore, giudici di appello hanno posto in rilievo l'esistenza di una nota a verbale all'art. 3 del CCNL del 1989 con le quali le parti collettive si erano impegnate ad
"incontrarsi entro l'1 marzo 1990, al fine di esaminare le conseguenze che tale riduzione potrebbe determinare sullo svolgimento delle attività di lettura dei letturisti".
Il testo di questa dichiarazione, pur facendo riferimento alla riduzione dell'orario da 39 a 38 ore settimanali, ribadisce la distinzione tra riduzione dell'orario di lavoro e quantità di lavoro ("resa") richiesta ai letturisti.
Di più: tale nota a verbale costituisce chiaro segnale del fatto che per (entrambe) le organizzazioni stipulanti il testo dell'accordo nazionale del 1989 si riferisse a tutti i lavoratori la cui prestazione fosse fornita ad orario e solo a quelli. La presenza della suddetta dichiarazione a verbale giuoca, in altre parole, un ruolo determinante nella interpretazione complessiva di quella normativa collettiva.
Essa infatti rimetteva ad un successivo incontro e, quindi, ad un nuovo accordo sindacale la disciplina delle conseguenze che la riduzione dell'orario generalizzata avrebbe potuto comportare sullo svolgimento delle attività di lettura: cfr. Cass. 24 maggio 1996 n. 4807, 6 maggio 1998 n. 4592. Dal testo di tale dichiarazione emerge con chiarezza la volontà delle parti di escludere nell'immediato una riduzione delle rese proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro contestualmente prevista. Evidentemente, si sarebbero dovute esaminare, a tal fine, le eventuali modificazioni apportate all'organizzazione del lavoro in quegli anni per rinegoziare il numero delle rese dei letturisti, tenendo conto delle specifiche realtà esistenti nelle varie zone. La previsione di un nuovo accordo conferma che l'incidenza della riduzione dell'orario di lavoro sul numero delle rese avrebbe potuto essere disciplinata dalle parti nel modo più vario, riducendone il numero ovvero confermando il precedente numero, o addirittura aumentandolo, per effetto dei vantaggi conseguenti alla introduzione dei nuovi sistemi di lettura, menzionati nella stessa dichiarazione a verbale.
L'unico punto certo è che con la stessa dichiarazione a verbale le parti si dettero atto della inesistenza di una (nuova) disciplina specifica, relativa ai letturisti, confermando per questi - provvisoriamente - la normativa già in vigore.
Appare, pertanto, illogico ed in contrasto con il tenore letterale della dichiarazione assumere che il contratto collettivo contenesse - sia pure per implicito - una riduzione del numero delle rese per i letturisti, in misura proporzionale alla riduzione dell'orario concordata per tutti gli altri dipendenti.
L'ENEL ha dato atto che, nonostante numerosi incontri, non fu possibile giungere ad un accordo sul punto. La circostanza non ha formato oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti e può considerarsi, pertanto, come acquisita agli atti. Del tutto infondate, pertanto, appaiono le censure di omessa pronuncia formulate con il terzo motivo di ricorso.
I giudici di appello hanno infatti richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il personale letturista continua ad essere obbligato ad effettuare ogni giorno il medesimo numero di letture previsto dai precedenti e non modificati accordi territoriali.
Sfugge infine ad ogni censure la decisione dei giudici di appello i quali hanno ritenuto inammissibile, perché tardiva o superflua, la prova per testi e documentale richiesta dagli attuali ricorrenti. In una situazione del genere, hanno correttamente rilevato i giudici di appello, non è possibile giungere, attraverso una pronuncia giudiziale, ad un risultato che le parti avevano espressamente riservato alla contrattazione collettiva a livello locale. In altre decisioni di questa Corte è stata già sottolineata la assoluta irrilevanza, ai fini dell'accoglimento del ricorso, delle istruzioni dell'ENEL e di eventuali prassi aziendali in ordine ai criteri di computo sulle rese in occasione di scioperi, permessi e prestazioni giornaliere ridotte.
Come già più volte rilevato da questa stessa Corte in altre decisioni precedenti (cfr. Cass. 14311 e 18337 del 2002), dalle modalità pratiche adottate dalla direzione generale per risolvere problemi relativi alle vicende particolari che possono presentarsi nei singoli rapporti di lavoro non possono trarsi conclusioni di carattere generale circa la sussistenza di una volontà delle parti diretta a stabilire un rapporto di corrispondenza tra le rese e le singole ore lavorative, in contrasto con il fatto che, in realtà, erano state determinate rese settimanali e mensili proprio per l'impossibilità di attuare un controllo sulla osservanza di un orario di lavoro giornaliero da parte di lavoratori addetti a mansioni esterni all'azienda. Una volta esclusa l'ipotesi della automatica diminuzione del numero delle rese per effetto delle due riduzioni di orario, la possibilità - riconosciuta al lavoratore - di far comunque valere il superamento dell'orario normale di lavoro, non poteva che tradursi nella necessità che il lavoratore fornisse la prova dell'effettuazione di lavoro straordinario. Prova che, nel caso in esame, non solo non era stata data, ma neppure offerta dai ricorrenti sui quali incombeva il relativo onere (Cass. n. 14311 del 2002). Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2004