Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente est.
Ilario Ottobrino Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 523 Reg. Gen. anno 2023 e promossa da
( ) elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio degli Avv.ti Simonetta Giuliano e Alberto Figone, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
( ) elettivamente domiciliato nello studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Deborah Cianfanelli, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 20.12.2024, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte ricorrente:
“Previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte ex adverso, rassegnate allo stato le seguenti conclusioni: piaccia al Tribunale, preso atto della sentenza n.
569/2023 del 3.10.2023 che h dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Carrara in data 14.5.2005 e trascritto al n. 12 Parte II Serie A anno 2005 del Registro del suddetto Comune, dichiarare i sig.ri e Pt_1 CP_1 economicamente autosufficienti e che quindi nulla hanno a pretendere reciprocamente per il loro mantenimento;
affidare i figli minori e in maniera condivisa, ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui sarà assegnata l'abitazione familiare, di sua esclusiva proprietà; confermare, ad oggi, che i figli minori possano incontrare il padre con le seguenti modalità: settimana 1: lunedì e martedì con la madre;
mercoledì con il padre, che accompagnerà i figli a scuola il giorno successivo
(quando non vi è scuola presso l'abitazione della madre alle ore 9,00); giovedì e venerdì con la madre;
sabato (dall'uscita dalla scuola o dalle ore 14,30) e domenica con il padre, che accompagnerà i figli a scuola il giorno successivo (quando non vi è scuola, presso pagina 1 di 9
mercoledì e giovedì col padre, che accompagnerà i figli a scuola il giorno successivo
(quando non vi è scuola presso l'abitazione della madre alle ore 9,00); venerdì, sabato e domenica con la madre, con la precisazione che, in caso di impedimenti lavorativi, ognuno dei genitori debba contare in primis sulla collaborazione dell'altro, rispetto ad altre figure, parentali o meno, in ogni caso dovranno essere sentiti i minori, ascoltate e valorizzate le loro esigenze;
2) nelle vacanze natalizie, dal 23 al 31 dicembre con un genitore e dall'1 al
6 gennaio con l'altro, secondo il principio dell'alternanza annuale;
3) nelle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua con un genitore e con l'altro il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per un periodo congruo, da concordarsi di anno in anno, entro il 30 aprile di ogni anno, sempre tenuto conto delle esigenze dei figli minori;
condannare il sig.
quale contributo al mantenimento dei due figli, al versamento alla Controparte_1 dott.ssa della somma mensile non inferiore a Euro 1.000,00, oltre al versamento Pt_1 delle spese straordinarie di carattere scolastico (compresi i viaggi all'estero), medico, sportivo e ludico-ricreativo”; per la parte resistente:
“Piaccia al Tribunale dichiarare i sig.ri e economicamente autosufficienti CP_1 Pt_1
e che quindi non hanno nulla a pretendere reciprocamente per il loro mantenimento.
Ritenere e dichiarare infondato l'atto introduttivo del presente giudizio per quanto attiene alle modalità di permanenza dei figli presso ciascun genitore e la richiesta di condanna del sig. al versamento, quale contributo di mantenimento, nella misura di € 1.000,000 e CP_1 per l'effetto: affidare i figli minori e in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori e alla luce della volontà dei figli e della risultanze della CTU disporre: il sig.
e la sig.ra terranno con sé i figli con le seguenti modalità: il padre potrà CP_1 Pt_1 vedere e tenere con sé i due minori: settimana 1: lunedì e martedì con la madre;
mercoledì con il padre, che accompagnerà i figli a scuola il giorno successivo (quando non vi è scuola presso l'abitazione della madre alle ore 9,00); giovedì e venerdì con la madre;
sabato (dall'uscita dalla scuola o dalle ore 14,30) e domenica con il padre, che accompagnerà i figli a scuola il giorno successivo (quando non vi è scuola, presso l'abitazione della madre alle ore 9,00); settimana 2: lunedì e martedì con la madre;
mercoledì e giovedì col padre, che accompagnerà i figli a scuola il giorno successivo
(quando non vi è scuola presso l'abitazione della madre alle ore 9,00); venerdì, sabato e domenica con la madre;
durante le festività natalizie, per 7 giorni, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del giorno di Capodanno;
nelle vacanze pasquali, per 3 giorni, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua e del giorno del Lunedì dell'Angelo; durante la vacanze estive, 15 giorni, di cui almeno 7 consecutivi, concordati in via preventiva tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno. I genitori di comune accordo assumeranno le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione,
pagina 2 di 9 educazione e salute, il tutto tenuto conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I genitori potranno accordarsi con modalità e tempi di permanenza diversi, nel rispetto delle esigenze, richiesti ed impegni dei figli e dei genitori medesimi, concedendo reciprocamente un congruo preavviso. Nei periodi di permanenza di spettanza dei rispettivi genitori, ciascuno favorirà, se impegnato per motivi di lavoro, la permanenza presso l'altro genitore, purché ciò avvenga con congruo preavviso. I genitori si impegnano sin d'ora a collaborare nella gestione quotidiana dei figli, anche in base alle reciproche esigenze lavorative, contando preferibilmente sull'aiuto del coniuge in caso di impedimento dell'altro. Ai minori verrà garantito il diritto alla frequentazione e al mantenimento dei rapporti ad oggi intrattenuti con i nonni e le rispettive famiglie d'origine. Sul mantenimento dei figli minori: voglia respingere la richiesta formulata da controparte nella misura di € 1.000,00 in quanto abnorme in considerazione dei tempi di permanenza quasi paritetici dei figli presso ciascun genitore e dei rispettivi redditi e per l'effetto rideterminare l'assegno di mantenimento a carico del per i figli nella CP_1 misura di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ogni figlio), con assegnazione integrale dell'assegno unico per i figli alla sig.ra Voglia altresì disporre che entrambi i Pt_1 genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie e mediche, scolastiche, sportive e ricreative dei figli minori di seguito indicate: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, costi per apparecchi sanitari e dentistici, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa scolastica;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche imposta da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato per scuola e dopo scuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze. Il coniuge che avrà anticipato le spese avrà diritto al rimborso pro quota. Le detrazioni per i figli a carico saranno usufruite dai genitori nella misura pari al 50% ciascuno. Sulle autorizzazioni amministrative, i coniugi si danno, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro passaporti e quelli dei figli nonché degli altri documenti validi per l'espatrio. Sull'assegnazione della casa pagina 3 di 9 coniugale: la casa coniugale di proprietà della sig.ra sita in Marina di Carrara Pt_1
Viale Manzoni n. 12bis, viene assegnata in godimento a quest'ultima. Vinte le spese e competenze del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ritualmente depositato, , premesso che in data 14.5.2005 aveva Parte_1 contratto matrimonio in Carrara con;
che dall'unione dei coniugi erano nati i Controparte_1 figli (25.10.2007) e (12.3.2012); che i coniugi, stante l'intollerabilità della Per_1 Per_2 convivenza, avevano dato corso al procedimento di separazione, definito dal Tribunale di
Massa quanto allo status con sentenza non definitiva n. 274/2021; che da tale periodo non era più ripresa la convivenza tra le parti;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Massa di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva la parte convenuta, che non contestava la domanda in punto di status.
Disposta ed espletata la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale e non riuscito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa per l'ulteriore corso della trattazione dinanzi al g.i.
Con sentenza n. 569/2023, il Tribunale di Massa pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo, per la definizione delle ulteriori questioni pendenti inter partes.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.12.2024.
2.
In ragione della pronuncia in punto di status, occorre unicamente procedere allo scrutinio delle ulteriori domande pendenti tra le parti.
3.
Va disposto, come concordemente richiesto dalle parti, l'affidamento congiunto dei figli minori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
l'esercizio della potestà dei genitori sarà disgiunto solo per gli affari di ordinaria amministrazione.
Quanto al diritto di visita e di permanenza (sul quale le parti sostanzialmente concordano), merita ripercorre le pagine conclusive della svolta CTU, pienamente attendibile per la completezza dell'indagine e per la corretta motivazione.
Nell'elaborato peritale, viene evidenziato quanto segue:
“Per adempiere al presente incarico peritale e rispondere ai quesiti si sono avuti con ciascuna delle parti due lunghi colloqui, altri due si sono dedicati a ciascuno dei minori, si sono sentite le due coppie di nonni, si è avuto con la coppia genitoriale un colloquio congiunto, si è acquisita la CTU già espletata nel 2022 in altro procedimento con le stesse parti. Rispetto al precedente accertamento peritale, che fotografava la situazione solo due anni fa, la situazione di intensa belligeranza tra le parti pare essersi in una certa misura stemperata. Nel corso dell'effettuazione di questa CTU non si sono mai presentati motivi di conflitto o liti che pagina 4 di 9 eccedano i limiti dell'animosità prevedibile in una coppia in situazione di separazione/divorzio giudiziale, e per lo più hanno riguardato questioni economiche. Non è di aiuto in questo senso la fredda acredine che le due coppie di nonni manifestano l'una nei confronti dell'altra e ciascuna verso l'ex coniuge del/della figlio/a, seppure vada loro riconosciuto che, dal punto di vista pratico, hanno sempre rappresentato e continuano a rappresentare per i nipoti un punto d'appoggio e un aiuto importante nella quotidianità.
I figli minori della coppia , 17 anni, e il 12 , sono stati lungamente Per_1 Per_3 sentiti in CTU sia verso il suo inizio che alla sua conclusione. L'una e l'altro sono risultati – in conformità con l'indagine psicodiagnostica effettuata nella precedente CTU mediante somministrazione di questionario di personalità – minori nella norma, con un buon assetto cognitivo ed esenti da screzi psicopatologici. Pur avendo manifestato il proprio fastidio per la situazione familiare, non sono risultati portatori di un sintomatologia depressiva e/o ansiosa che necessiti di intervento (non rilevano le singole condotte autolesive che ha posto Per_1 in essere due/tre anni fa), ed hanno espresso una loro posizione piuttosto precisa in ordine a quali dovrebbero essere le decisioni che li riguardano, illustrando il proprio punto di vista con maturità e capacità di discernimento, senza che si siano presentati motivi di ritenere che la loro versione sia derivata da imbonimento di terzi o da condizionamento psicologico.
Seppure sia stato detto che la precedente CTU avrebbe asserito che i minori non sono ascoltabili per essere stati “imboccati” dalla madre, il passaggio non risulta da quel testo, e non si è presentato nel corso dell'attuale ascolto dei minori alcun elemento che permetta di confermare quell'ipotesi.
nei propri colloqui ha espresso lamentele sia nei confronti dei primi schemi di Per_1 frequentazione adottati dal Tribunale, che sono risultati per lei confusivi e faticosi, sia verso la precedente CTU, che accusa di non averla ascoltata né salvaguardata. Ha rappresentato come la notizia del comportamento sessuale del padre abbia modificato la sua percezione di lui, ed ha messo avanti la questione dei video porno che il padre non omette di guardare nemmeno quando lei e sono in casa (nella CTU era diagnosticata per Per_2 Persona_4
l'uomo una parafilia), tanto che il fratello se n'è sentito in forte imbarazzo con un amico che aveva invitato a casa. Con il papà, di cui ha negato di aver detto in udienza che è un omofobo
(definizione che invece gli è pervenuta da , la ragazza ha asserito di avere “un Per_2 rapporto;
non un bel rapporto”. Particolarmente ha lamentato come sia una persona irascibile, che inopinatamente può passare da un contesto scherzoso ad uno in cui esprime la propria collera, e con il quale è difficile parlare, al punto che non vede favorevolmente un ampliamento del tempo con lui perché quanto minori sono le occasioni di contatto, tanto meno si possono verificare pretesti perché si arrabbi. Non ha rubricato episodi specifici (non ha menzionato ad esempio la volta in cui per punizione il padre l'ha messa a sedere su una sedia, immobile, per mezz'ora, riportata dalla CTU né frangenti di punizioni Persona_4 immotivate o esagerate, ma un accentuato fastidio per le reazioni del padre è risultato pagina 5 di 9 evidente dal suo racconto.
La ragazza non ha manifestato una posizione scissa e polarizzata, anzi senza doverci pensare un secondo ha descritto qualità del padre così come difetti della madre, ma nel contempo non ha avuto esitazione nel dire che preferisce stare più tempo a casa di quest'ultima. Nella sua posizione i fattori logistici sono marginali (a parti inverse, se fosse il padre ad abitare a
Marina e la madre a Fossone, preferirebbe stare con lei a Fossone), mentre è molto più determinante la qualità della relazione con la mamma, che percepisce come più tranquilla, prevedibile e ragionevole. Nel secondo incontro ha messo avanti come primo motivo per la sua freddezza nei confronti del padre proprio la notizia del suo comportamento con gli scambisti, cui segue il motivo della sua irascibilità. ha esplicitato di non Per_1 desiderare minimamente che l'attuale calendario, che vede una prevalenza del tempo con la madre a Marina, venga modificato. Visto che, come detto, a minor tempo con il padre corrisponde una minore probabilità che si adiri per qualcosa, la ragazza esprime la posizione per la quale l'attuale assetto è quello che a suo sentire meglio garantisce la tranquillità. Nel contempo non ha esibito un rifiuto verso il padre, ed ha esplicitato che continuerà ad andare da lui e dai nonni secondo i tempi ed i modi cui sarà tenuta ad adeguarsi nel tempo che le resta fino al compimento della maggiore età, e anche successivamente sebbene in modo molto più sporadico, perché non vuole perdere i contatti con la fratrìa né con i nonni. ha a sua volta descritto le visite dal padre e anche il ruolo che ne hanno i nonni Per_2 paterni, esplicitando come sia prevalentemente la nonna ad occuparsi della quotidianità, ad esempio preparando da mangiare per tutti. Anche lui ha lamentato, oltre all'inefficacia della precedente CTU, l'inadeguatezza del calendario che seguivano prima delle decisioni più recenti del Giudice, ed espresso invece apprezzamento per lo schema attuale, seppure questo preveda un tempo più ampio a casa della madre. L'aspetto logistico pare per lui più importante in ordine alla preferenza tra i due genitori, e il ragazzo esplicita la propria volontà di continuare a stare per la maggior parte del tempo a Marina dove ha tutti i suoi contatti. A parti inverse, ovvero se il papà abitasse a Marina, vorrebbe un calendario paritario, non sbilanciato a favore del AB (quindi non è solo l'aspetto logistico che gli sta a cuore, ma anche la relazione con ciascuno dei genitori: ha una preferenza per la mamma,
“ma piccola”). Pure dunque, così come , esprime la posizione per la quale Per_2 Per_1
l'attuale calendario, scaturito dalle decisioni del Giudice dr. Maddaleni all'esito dell'ascolto dei minori alla fine del 2022, non debba essere modificato.
Sul padre, esprime parole affettuose, anche se conferma di aver detto al Giudice che è Per_2 un omofobo, e spiegando in modo convincente perché lo abbia fatto. Afferma che rispetto al tempo della precedente CTU i rapporti con lui sono migliorati: il AB non gli urla più e soprattutto non gli urla in modo immotivato come prima accadeva (“la cosa più inutile che ti puoi immaginare probabilmente ci ha urlato”). Ha riportato l'episodio del telefono, già raccontato alla dott.ssa e in modo piuttosto maturo per la sua età ha lamentato Persona_4
pagina 6 di 9 l'incoerenza del genitore, che da un lato pretende che i figli abbiano sui propri dispositivi contenuti limpidi, mentre in più occasioni è stato scoperto a guardare video porno mentre loro erano nei pressi. Ha richiamato anche le occasioni in cui il padre lo ha trattato male, e una volta lo avrebbe schiaffeggiato;
di lui ha detto che è un uomo “rude” con modi
“pesanti”, “a boscaiolo”, e anche come la sorella ha lamentato la sua imprevedibilità Per_2
e il fatto che possa passare in un momento da uno stato d'animo a un altro (“è lunatico”). Ha espresso una velata critica ai nonni paterni, responsabili a suo dire dell'aver rinforzato un certo modo di comportarsi del padre, e anche di avergli trasmesso un metodo educativo anacronistico, ma non ha espresso nei loro confronti acredine, risentimento o rifiuto, e li incontra regolarmente.
Rispetto a , appare più reattivo e più disposto a confrontarsi, mentre la Per_1 Per_2 prima adotta una strategia di adattamento più defilata, reagendo solo quando sono in gioco questioni che la toccano più da vicino. per contro discute spesso, sia con il AB che Per_2 con la mamma. Tenendo conto dei problemi che all'epoca della CTU precedente sono stati segnalati con la scuola, ma che all'attuale nessuno ha più menzionato e che quindi appaiono risolti, è probabile che abbia ereditato qualcosa del temperamento del padre, un Per_2 rimando che egli tranquillamente accetta.
Alla luce di queste notizie e per procedere alla valutazione delle capacità genitoriali di ciascuno dei genitori dei minori come richiesto dal quesito, ci si è basati sulla traccia del
Protocollo di Milano (2012), nel quale si individuano cinque aree in cui si esplica la capacità genitoriale (la funzione di cura e protezione, la funzione riflessiva, la funzione empatico/affettiva, la funzione organizzativa– scolastica, sociale e culturale – e il criterio dell'accesso all'altro genitore). In modo più snello si possono riunire la funzione di cura e protezione con quella organizzativa, in quanto entrambe hanno a che vedere con le esigenze pratiche e concrete dei figli, e in questo modo le tre aree in cui si esplica primariamente la funzione genitoriale vengono ad essere: la capacità di prendersi cura del minore (dal punto di vista alimentare, igienico, di istruzione); la capacità empatica/affettiva (ascoltare i bisogni del figlio, mostrando disponibilità, interesse, favorendo la sua corretta crescita psicologica, una buona autostima, modelli di ruolo e di socializzazione adeguati); la capacità di favorire la bigenitorialità. (…)
In conclusione, per quanto concerne il più opportuno regime di affidamento dei figli minori della coppia, non vi è motivo che venga applicata una modifica all'attuale regime di affido condiviso della prole a entrambi i genitori. Per il regime di domiciliazione, è opportuno che esso resti incardinato anche anagraficamente, per continuità di residenza e di studi, presso la casa della madre a Marina di Carrara. Per le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non domiciliatario ovvero il regime di frequentazione, con la finalità di tutelare l'interesse della prole in considerazione delle sue esigenze psicologiche, morali e materiali, sentiti i figli minori della coppia, raccolte le loro volontà, esaminate le loro pagina 7 di 9 motivazioni, si valuta che la decisione più congrua al loro benessere sia quello di non apporre modifiche all'assetto attuale. Sia che sono stati molto chiari su questo Per_1 Per_2 punto, e le loro motivazioni sono risultate valide, mature e circostanziate. Qualsiasi cambiamento all'attuale calendario di frequentazione, che i ragazzi stanno seguendo da un anno e mezzo e al quale si sono abituati, genererebbe un disequilibrio nella situazione, un disagio da parte dei minori i quali hanno incentrato le loro attività scolastiche, ricreative e sportive su questo assetto, ed alimenterebbe da parte dei genitori nuovi spunti rivendicativi e nuove conflittualità, da cui è ora che e vengano sganciati. Il sig. del Per_2 Per_1 CP_1 resto, in modo molto equilibrato, ha dichiarato di ben comprendere questa preferenza dei figli e di non desiderare forzarli verso un calendario che non sia congruo con le loro abitudini e con le loro volontà, ed ha affermato che hanno un'età tale da poter scegliere liberamente.
Seppure egli abbia fortemente lamentato che tale sbilanciamento del calendario comporti per lui un esborso economico di cui è stanco di farsi carico, tale conseguenza non attiene agli accertamenti richiesti nella presente CTU, ma è di esclusiva competenza dell'ambito giuridico”.
Il regime di visita e di permanenza dei minori col padre va quindi, parametrato, seguendosi le stesse indicazioni del CTU e le considerazioni svolte dalle parti, sulle disposizioni vigenti, tenendo conto della stessa volontà espressa dai minori.
Va quindi disposto che il padre possa vedere e tenere con sé i minori con le seguenti modalità: prima settimana: lunedì e martedì con la madre;
mercoledì con il padre, che accompagnerà i figli a scuola il giorno successivo (quando non vi è scuola presso l'abitazione della madre alle ore 9,00); giovedì e venerdì con la madre;
sabato (dall'uscita dalla scuola o dalle ore 14,30) e domenica con il padre, che accompagnerà i figli a scuola il giorno successivo (quando non vi è scuola, presso l'abitazione della madre alle ore 9,00); seconda settimana: lunedì e martedì con la madre;
mercoledì e giovedì col padre, che accompagnerà i figli a scuola il giorno successivo
(quando non vi è scuola presso l'abitazione della madre alle ore 9,00); venerdì, sabato e domenica con la madre. Nelle vacanze natalizie, i minori resteranno dal 23 al 31 dicembre con un genitore e dall'1 al 6 gennaio con l'altro, secondo il principio dell'alternanza annuale;
nelle vacanze pasquali, i minori rimarranno il giorno di Pasqua con un genitore e con l'altro il
Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per un periodo anche non continuativo di 15 giorni, da concordarsi di anno in anno, entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori potranno concordemente modificare i giorni indicati, in ragione delle rispettive necessità lavorative e delle necessità dei figli.
4.
Nella determinazione della misura del contributo al mantenimento dei minori, da porsi a carico del padre, occorre tener conto del regime di permanenza dei minori, nonché delle rispettive capacità contributive.
pagina 8 di 9 Ciò premesso, appare congruo porre a carico del (tenuto conto dell'effettiva CP_1 permanenza dei minori presso il resistente nell'arco settimanale) la somma mensile di €
600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie, in coerenza al Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Massa con il Consiglio dell'Ordine degli Avocati di Massa.
5.
Le spese processuali, avuto riguardo all'esito della lite, vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: regola i profili in punto di: affidamento dei figli minori e regime di permanenza e di visita in favore del padre;
contributo al mantenimento e partecipazione alle spese di carattere straordinario a carico del padre, come da parte motiva;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa il 18.3.2025
Il Presidente est.
Giulio Giuntoli
pagina 9 di 9