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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA RANA ANTONIO, Presidente e Relatore
NATARELLA ANTONINO, Giudice
PASTORELLI ELISA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 98/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Nominativo_1 & Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ02I200866/2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ02I200866/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Chieti la società Ricorrente_1 SAS di Nominativo_1
& Ricorrente_2, in persona del l.r.p.t. Ricorrente_2, elettivamente domiciliata in Roma alla Indirizzo_1 presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 , avverso l'avviso di accertamento n. TAZ02I200866/2024, emesso per l'anno di imposta 2019, notificato il 18 dicembre 2024. Il ricorrente, nelle spiegate qualità in atti, impugnava, con il proprio ricorso, il suindicato avviso di accertamento chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- preliminarmente dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato e, per l'effetto, annullarlo in forza di quanto esplicitato al paragrafo 1 del presente ricorso ovvero dichiararlo nullo, secondo le precisazioni del successivo paragrafo 2; - in ogni caso, nel merito della vicenda, secondo quanto esplicitato al paragrafo 3, rideterminare i rilievi eseguiti;
- con condanna della parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, nonché al rimborso delle somme eventualmente medio tempore riscosse, oltre agli interessi maturati e maturandi e al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Chieti la quale chiedeva il rigetto del ricorso avversario e la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda processuale attiene la detrazione dell'IVA sull'immobile oggetto dell'accertamento del 2019, asseritamente effettuata in violazione dell'articolo 19-bis 1, comma 1 lett. I del DPR 633/72.
Va specificato che, come è noto, le modalità di determinazione della parte indetraibile dell'IVA disponibile sono sostanzialmente due, afferenti al c.d. metodo analitico o al c.d. metodo forfetario, diversamente indicato come pro-rata di detraibilità. La scelta del metodo da utilizzare non è libera, e dipende dalle caratteristiche dell'attività esercitata. In particolare vale la regola secondo cui l'effettuazione occasionale di operazioni esenti non obbliga all'applicazione del pro-rata di detraibilità, richiedendo invece l'applicazione del metodo analitico, mentre l'effettuazione abituale e l'effettuazione anche solo saltuaria ma ripetuta, dello stesso tipo di operazioni, obbliga all'utilizzo del metodo forfetario. Peraltro, il presupposto del pro-rata di detraibilità, dell'IVA a monte, è l'effettuazione di operazioni che, a valle, possono essere classificate come imponibili
(che rientrano nel perimetro dell'imposta), come non imponibili (che non rientrano nel perimetro dell'imposta)
e come esenti (che rientrano nel perimetro dell'imposta ma a cui questa non viene applicata). Ai fini della determinazione del pro-rata, inoltre, è necessario precisare, che per operazioni imponibili si intendono quelle operazioni considerate imponibili dalla normativa IVA e quelle operazioni assimilate alle operazioni imponibili, specificate con modalità analitica dall'articolo 19, comma 3, del DPR 633/72, che individua talune operazioni che, anche se diverse dall'essere imponibili, danno comunque diritto alla detrazione dell'IVA a monte.
Ai sensi dell'art.19, comma 1, del DPR n.633 del 1972, il diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte sull'acquisto di beni e servizi è subordinato all'inerenza degli stessi all'attività di impresa, nonché all'impiego dei beni e servizi acquistati in operazioni imponibili.
Nel caso di specie la vicenda ha riguardato un immobile che, a seguito degli accertamenti posti in essere dall'Amministrazione Finanziaria, si è rivelato acquistato al di fuori dell'esercizio di impresa e per finalità abitative familiari. L'articolo 19 bis comma 1 lett. I recita testualmente che “non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10, che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19 bis”.
Dalla documentazione in atti è emerso esservi stato un contraddittorio tra le parti e va, pertanto, confermata la ricostruzione temporale effettuata dall'Amministrazione Finanziaria nelle proprie controdeduzioni.
Coerentemente con quanto sopra illustrato, la Corte Suprema, Sezioni Unite 30 giugno 2016, n.13378, ha precisato il caso nel quale la dichiarazione abbia funzione e contenuto di dichiarazione di volontà (Cass.
Civ. ord. n. 21803 del 20 settembre 2017; precedentemente vedasi anche Cass. Civ. n. 21784/2017; Cass.
Civ., n. 18757/2014; Cass. Civ. 19410/2015; Cass. Civ. 18180/2015; Cass. Civ., n. 1427/2013; Cass. Civ.,
n. 7294/2012).
Si è ritenuto in tal caso che, mentre in presenza di errori di calcolo o materiali la dichiarazione dei redditi è sempre emendabile, anche in sede giudiziale, laddove, invece, la variazione riguardi una manifestazione di volontà espressa dal contribuente e diretta a beneficiare di un regime opzionale, la stessa non è modificabile in quanto non costituisce più una mera dichiarazione di scienza, ma un atto negoziale irretrattabile, salvo che il contribuente non dimostri l'essenzialità del vizio di volontà e la sua obiettiva riconoscibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Si trattava, nel caso giudicato dalle Sezioni Unite, di una cartella di pagamento - per IRPEG, IRAP ed IVA, anno di imposta 2001 - emessa a seguito della presentazione di una dichiarazione di adeguamento alle risultanze degli studi di settore. La dichiarazione, da parte del contribuente, di volersi adeguare agli studi di settore - manifestata attraverso la compilazione dei relativi quadri - non costituisce, secondo i giudici di legittimità, una mera dichiarazione di scienza, in questo caso, ma rappresenta al contrario una volontà negoziale irretrattabile, in quanto atto di esercizio di una scelta opzionale.
In altri termini, secondo la Suprema Corte, l'errore relativo all'indicazione di dati inerenti l'esercizio di tale opzione può essere emendato solo a condizione che il contribuente, nel contestare l'atto impositivo, fornisca la prova, oltre che dell'errore commesso, anche dell'essenzialità e della riconoscibilità dello stesso, secondo la generale disciplina dei vizi della volontà dettata dagli artt. 1427 e seguenti del Codice civile, applicabile, in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 1324 c.c., anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
Al riguardo, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 195/1999, i soggetti obbligati all'applicazione degli studi di settore che intendono avvalersi della facoltà di adeguare il proprio volume d'affari alle risultanze degli studi di settore
- al fine di precludere agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria l'attività di accertamento - sono tenuti a compilare i relativi quadri all'interno della dichiarazione dei redditi e dell'IVA.
L'adeguamento alle risultanze degli studi di settore si perfeziona con il versamento di una somma, maggiorata del 3%, calcolata sulla differenza tra i ricavi o i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili, entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, senza applicazione di sanzioni e interessi (Cfr. circolare n. 30/E/2011; circolare n. 32/E/2005; risoluzione n. 52/
E/2001).
Pertanto, in questa ipotesi, la dichiarazione di adeguamento ai parametri non solo non può essere emendata nei termini ordinari ma, di conseguenza, neanche in sede contenziosa, trattandosi di una dichiarazione che non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 - stante la sua natura di atto negoziale
- assoggettabile soltanto alle ordinarie regole civilistiche che disciplinano i vizi della volontà e, in particolare,
l'errore, che può essere causa di annullamento del contratto solo quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.
Considerata la complessità della materia e la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali, si impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Chieti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Ricorrente_1 SAS, rigetta il ricorso e conferma l'Avviso di Accertamento n° TAZ02I200866. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Chieti l'8.10.2025
Il Presidente Relatore
dott. Antonio La Rana
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA RANA ANTONIO, Presidente e Relatore
NATARELLA ANTONINO, Giudice
PASTORELLI ELISA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 98/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Nominativo_1 & Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ02I200866/2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ02I200866/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Chieti la società Ricorrente_1 SAS di Nominativo_1
& Ricorrente_2, in persona del l.r.p.t. Ricorrente_2, elettivamente domiciliata in Roma alla Indirizzo_1 presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 , avverso l'avviso di accertamento n. TAZ02I200866/2024, emesso per l'anno di imposta 2019, notificato il 18 dicembre 2024. Il ricorrente, nelle spiegate qualità in atti, impugnava, con il proprio ricorso, il suindicato avviso di accertamento chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- preliminarmente dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato e, per l'effetto, annullarlo in forza di quanto esplicitato al paragrafo 1 del presente ricorso ovvero dichiararlo nullo, secondo le precisazioni del successivo paragrafo 2; - in ogni caso, nel merito della vicenda, secondo quanto esplicitato al paragrafo 3, rideterminare i rilievi eseguiti;
- con condanna della parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, nonché al rimborso delle somme eventualmente medio tempore riscosse, oltre agli interessi maturati e maturandi e al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Chieti la quale chiedeva il rigetto del ricorso avversario e la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda processuale attiene la detrazione dell'IVA sull'immobile oggetto dell'accertamento del 2019, asseritamente effettuata in violazione dell'articolo 19-bis 1, comma 1 lett. I del DPR 633/72.
Va specificato che, come è noto, le modalità di determinazione della parte indetraibile dell'IVA disponibile sono sostanzialmente due, afferenti al c.d. metodo analitico o al c.d. metodo forfetario, diversamente indicato come pro-rata di detraibilità. La scelta del metodo da utilizzare non è libera, e dipende dalle caratteristiche dell'attività esercitata. In particolare vale la regola secondo cui l'effettuazione occasionale di operazioni esenti non obbliga all'applicazione del pro-rata di detraibilità, richiedendo invece l'applicazione del metodo analitico, mentre l'effettuazione abituale e l'effettuazione anche solo saltuaria ma ripetuta, dello stesso tipo di operazioni, obbliga all'utilizzo del metodo forfetario. Peraltro, il presupposto del pro-rata di detraibilità, dell'IVA a monte, è l'effettuazione di operazioni che, a valle, possono essere classificate come imponibili
(che rientrano nel perimetro dell'imposta), come non imponibili (che non rientrano nel perimetro dell'imposta)
e come esenti (che rientrano nel perimetro dell'imposta ma a cui questa non viene applicata). Ai fini della determinazione del pro-rata, inoltre, è necessario precisare, che per operazioni imponibili si intendono quelle operazioni considerate imponibili dalla normativa IVA e quelle operazioni assimilate alle operazioni imponibili, specificate con modalità analitica dall'articolo 19, comma 3, del DPR 633/72, che individua talune operazioni che, anche se diverse dall'essere imponibili, danno comunque diritto alla detrazione dell'IVA a monte.
Ai sensi dell'art.19, comma 1, del DPR n.633 del 1972, il diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte sull'acquisto di beni e servizi è subordinato all'inerenza degli stessi all'attività di impresa, nonché all'impiego dei beni e servizi acquistati in operazioni imponibili.
Nel caso di specie la vicenda ha riguardato un immobile che, a seguito degli accertamenti posti in essere dall'Amministrazione Finanziaria, si è rivelato acquistato al di fuori dell'esercizio di impresa e per finalità abitative familiari. L'articolo 19 bis comma 1 lett. I recita testualmente che “non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10, che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19 bis”.
Dalla documentazione in atti è emerso esservi stato un contraddittorio tra le parti e va, pertanto, confermata la ricostruzione temporale effettuata dall'Amministrazione Finanziaria nelle proprie controdeduzioni.
Coerentemente con quanto sopra illustrato, la Corte Suprema, Sezioni Unite 30 giugno 2016, n.13378, ha precisato il caso nel quale la dichiarazione abbia funzione e contenuto di dichiarazione di volontà (Cass.
Civ. ord. n. 21803 del 20 settembre 2017; precedentemente vedasi anche Cass. Civ. n. 21784/2017; Cass.
Civ., n. 18757/2014; Cass. Civ. 19410/2015; Cass. Civ. 18180/2015; Cass. Civ., n. 1427/2013; Cass. Civ.,
n. 7294/2012).
Si è ritenuto in tal caso che, mentre in presenza di errori di calcolo o materiali la dichiarazione dei redditi è sempre emendabile, anche in sede giudiziale, laddove, invece, la variazione riguardi una manifestazione di volontà espressa dal contribuente e diretta a beneficiare di un regime opzionale, la stessa non è modificabile in quanto non costituisce più una mera dichiarazione di scienza, ma un atto negoziale irretrattabile, salvo che il contribuente non dimostri l'essenzialità del vizio di volontà e la sua obiettiva riconoscibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Si trattava, nel caso giudicato dalle Sezioni Unite, di una cartella di pagamento - per IRPEG, IRAP ed IVA, anno di imposta 2001 - emessa a seguito della presentazione di una dichiarazione di adeguamento alle risultanze degli studi di settore. La dichiarazione, da parte del contribuente, di volersi adeguare agli studi di settore - manifestata attraverso la compilazione dei relativi quadri - non costituisce, secondo i giudici di legittimità, una mera dichiarazione di scienza, in questo caso, ma rappresenta al contrario una volontà negoziale irretrattabile, in quanto atto di esercizio di una scelta opzionale.
In altri termini, secondo la Suprema Corte, l'errore relativo all'indicazione di dati inerenti l'esercizio di tale opzione può essere emendato solo a condizione che il contribuente, nel contestare l'atto impositivo, fornisca la prova, oltre che dell'errore commesso, anche dell'essenzialità e della riconoscibilità dello stesso, secondo la generale disciplina dei vizi della volontà dettata dagli artt. 1427 e seguenti del Codice civile, applicabile, in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 1324 c.c., anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
Al riguardo, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 195/1999, i soggetti obbligati all'applicazione degli studi di settore che intendono avvalersi della facoltà di adeguare il proprio volume d'affari alle risultanze degli studi di settore
- al fine di precludere agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria l'attività di accertamento - sono tenuti a compilare i relativi quadri all'interno della dichiarazione dei redditi e dell'IVA.
L'adeguamento alle risultanze degli studi di settore si perfeziona con il versamento di una somma, maggiorata del 3%, calcolata sulla differenza tra i ricavi o i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili, entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, senza applicazione di sanzioni e interessi (Cfr. circolare n. 30/E/2011; circolare n. 32/E/2005; risoluzione n. 52/
E/2001).
Pertanto, in questa ipotesi, la dichiarazione di adeguamento ai parametri non solo non può essere emendata nei termini ordinari ma, di conseguenza, neanche in sede contenziosa, trattandosi di una dichiarazione che non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 - stante la sua natura di atto negoziale
- assoggettabile soltanto alle ordinarie regole civilistiche che disciplinano i vizi della volontà e, in particolare,
l'errore, che può essere causa di annullamento del contratto solo quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.
Considerata la complessità della materia e la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali, si impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Chieti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Ricorrente_1 SAS, rigetta il ricorso e conferma l'Avviso di Accertamento n° TAZ02I200866. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Chieti l'8.10.2025
Il Presidente Relatore
dott. Antonio La Rana