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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/10/2025, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12673/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Stefano MOLLAME
RICORRENTE contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni nella memoria conclusionale:
“Nel merito
In via principale rilevata e dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. del contratto di appalto intervenuto inter partes, condannarsi l'appaltatore a restituire al Controparte_1 committente il corrispettivo percepito di €. 37.622,85, oltre gli interessi legali dalla data Parte_1 del pagamento al saldo.
Con condanna altresì di al pagamento della penale da ritardo prevista Controparte_1 dall'art. 7 del contratto d'appalto, nonché al risarcimento, occorrendo in via equitativa, di tutti gli ulteriori maggiori danni subiti e subendi dal committente , in conseguenza Parte_1
pagina 1 di 7 dell'inadempimento (in particolare da sopravvenuta impossibilità di avvalersi dello sconto in fattura, di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020, per i lavori ancora ineseguiti), con gli interessi e la rivalutazione.
Con vittoria di spese, comprese quelle di perizia tecnica, compensi di causa e C.P.A, oltre rimborso spese generali e I.V.A., se ed in quanto dovuta.
In via subordinata rilevato il grave inadempimento contrattuale dell'appaltatore dichiarar- Controparte_1 si ex art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto di appalto intervenuto inter partes, con conseguente condanna di a restituire al committente il corrispettivo percepito Controparte_1 Parte_1 di €. 37.622,85, oltre gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Con condanna altresì di al pagamento della penale da ritardo prevista Controparte_1 dall'art. 7 del contratto d'appalto, nonché al risarcimento, occorrendo in via equitativa, di tutti gli ulteriori maggiori danni subiti e subendi dall'attore in conseguenza dell'inadempimento (in Parte_1 particolare da sopravvenuta impossibilità di avvalersi dello sconto in fattura, di cui all'art. 121 del
D.L. 34/2020, per i lavori ancora ineseguiti), con gli interessi e la rivalutazione.
Con vittoria di spese, comprese quelle di perizia tecnica, compensi di causa e C.P.A, oltre rimborso spese generali e I.V.A., se ed in quanto dovuta.
In via istruttoria
Ove occorra ed il Giudice lo ritenga necessario, o anche soltanto opportuno, ammettersi consulenza tecnica d'ufficio, così come richiesta nel ricorso introduttivo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l'odierno resistente, deducendo in fatto che:
- in data 14.10.2022 tipulava con n contratto di appalto Pt_1 Controparte_1 per la ristrutturazione del proprio appartamento sito a Bologna, in via Mario Bastia n. 35, da destinare ad abitazione del figlio Per_1
- il contratto di appalto prevedeva che l'inizio dei lavori sarebbe avvenuto entro il 12.12.2022 e la consegna entro il 19.05.2023, al prezzo di € 38.632,63 oltre I.V.A, con l'applicazione dello sconto in fattura del 50 % ex art. 121 del D.L. 34/2020; veniva pattuita una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal settimo giorno successivo alla data prevista per la consegna dei lavori;
pagina 2 di 7 - le parti convenivano che ogni aspetto relativo all'esecuzione delle opere venisse affidato all'appaltatore, il quale si poneva quale unico referente del committente;
- il Direttore dei Lavori, originariamente l'Ing. e poi l'Arch. Persona_2 Controparte_2 veniva scelto dalla società appaltatrice e di fatto imposto al committente, che lo nominava con formale mandato;
- in data 16.01.2023, con 35 giorni di ritardo rispetto a quanto pattuito, iniziavano i lavori che, tuttavia, venivano interrotti improvvisamente e senza alcuna giustificazione dopo due settimane di regolare attività, e non venivano più ripresi (salvo sporadici interventi di pochi giorni);
- il fin dall'inizio dei lavori, onorava tutte le fatture con sconto al 50 %, corrispondendo in più Pt_1 tranches la somma complessiva di € 37.662,85, ma a partire da gennaio 2024 l'appaltatore, che non aveva più svolto da febbraio 2023 alcuna attività, salvo qualche sporadico intervento, pretendeva di subordinare la prosecuzione dei lavori al pagamento di ulteriori acconti, decidendo arbitrariamente di esporre nelle relative fatture l'intero corrispettivo, senza più applicare lo sconto del 50 %, in violazione dell'art. 8 del contratto;
- con pec inviata il 22.02.2024, il legale del ricorrente intimava a di Controparte_1 riprendere i lavori e di terminarli entro il 30.03.3024, applicando lo sconto previsto del 50%; con successiva pec del 02.04.2024, diffidava nuovamente l'appaltatore ad adempiere la propria prestazione entro il 17.04.2024, avvertendolo che, in caso contrario, il contratto avrebbe dovuto ritenersi risolto;
-le comunicazioni venivano ignorate da , fatta salva la replica dell'Arch. Controparte_1
“store manager” della società, che con mail del 22.02.2024 si limitava a riconoscere CP_3 che il cantiere mancava ancora “dell'acquisto della quasi totalità delle forniture” e invitava il ad Pt_1 un ulteriore inutile incontro per concretizzare la prosecuzione dei lavori;
- in data 12.06.2024 RISTRUTTURARE informava i propri clienti di aver depositato istanza CP_1 di concordato in continuità, preannunciando che sarebbero state esaminate le situazioni per definire quali cantieri avrebbero potuto ripartire, ma i lavori non riprendevano e la maggior parte di essi risultava ineseguita.
In ragione dell'inutile decorso del termine concesso nella diffida ad adempiere del 02.04.2024, la parte ricorrente chiedeva di dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in considerazione del grave inadempimento dell'appaltatore che non aveva provveduto ad eseguire la parte preponderante dei lavori;
conseguentemente il ricorrente chiedeva la condanna della società appaltatrice alla restituzione del corrispettivo versato di complessivi €
37.622,85, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
pagina 3 di 7 Inoltre, il domandava che venisse disposta la condanna di al Pt_1 Controparte_1 risarcimento dei danni, comprendenti il danno da ritardata consegna dei lavori (da liquidare secondo l'importo della penale stabilita all'art. 7 del contratto) e il danno da sopravvenuta impossibilità per il ricorrente di avvalersi dello sconto in fattura di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (da liquidare nella misura del 50 % dell'importo occorrente per l'ultimazione delle opere oggetto del contratto di appalto).
2. Nella prima udienza di comparizione del 21.01.2025, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, veniva dichiarata la contumacia della parte resistente.
Espletata l'istruttoria, con l'assunzione nel corso dell'udienza del 12.02.2025 della prova testimoniale, veniva poi fissata l'udienza per la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni come da memoria conclusionale e la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
In data 14.10.2022 e concludevano un contratto di Parte_1 Controparte_1 appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'appartamento di proprietà del committente sito in
Bologna, via Mario Bastia n. 35, int. 14 (doc. 2) e all'art. 8 del contratto convenivano il prezzo complessivo di € 38.632,63, prevedendo, per il pagamento delle opere, l'applicazione dello sconto in fattura ex art. 121 D.L. n. 34/2020 e succ. mod..
Il contratto di appalto stabiliva, inoltre, l'inizio dei lavori entro la data del 12.12.2022 (art. 5) e la consegna delle opere ultimate entro il 19.05.2023 (art. 6).
La parte ricorrente, a causa dell'interruzione dei lavori avvenuta dopo un paio di settimane dal loro inizio, in data 02.04.2024 diffidava formalmente ex art. 1454 c.c. FACILE RISTRUTTURARE ad adempiere il contratto entro il termine di 15 giorni, avvertendola che, in difetto, lo stesso avrebbe dovuto ritenersi risolto (doc. 9).
Dunque, poiché la maggior parte dei lavori affidati in appalto è rimasta ineseguita, sussistono i presupposti per la risoluzione del contratto, per effetto della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454
c.c.. L'inadempimento di non può, infatti, essere definito di scarsa Controparte_1 importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, ai sensi dell'art 1455 c.c.: il mancato compimento dell'opera pattuita, che costituisce la prestazione principale del contratto, rappresenta un inadempimento grave, poiché altera l'equilibrio economico del rapporto, impedendo il raggiungimento dello scopo negoziale.
Al riguardo si rileva che la situazione del cantiere risulta con evidenza dalle prove assunte. pagina 4 di 7 Dalla relazione tecnica redatta dal consulente del ricorrente, geom. (doc. 15) e dalle fotografie Per_3 relative allo stato dell'appartamento (docc. 17, 18 e 15 allegato F-2) emerge come il cantiere sia stato abbandonato allo stato “grezzo”. Sono infatti presenti demolizioni parziali e scassi murari, oltre che rifiuti e attrezzi lasciati nei locali oggetto di ristrutturazione. Risulta, dunque, evidente il divario tra le opere descritte nel preventivo fornito da (doc. 1) e quanto realizzato Controparte_1
(docc. 17, 18 e 15 allegato F-2).
La prova testimoniale, assunta all'udienza del 12.02.2025, ha evidenziato la fondatezza delle deduzioni e allegazioni di parte ricorrente. Dall'escussione dei testimoni (figlio del ricorrente) e Testimone_1
(titolare di un'impresa che ha lavorato nel cantiere in sub-appalto per conto di Tes_2 [...]
è emerso che i lavori di ristrutturazione oggetto del contratto di appalto, iniziati il CP_1
16.01.2023, sono stati interrotti dopo un paio di settimane di regolare attività e non sono stati più ripresi, salvo qualche sporadico intervento di pochi giorni. Inoltre, i testimoni hanno confermato che la società appaltatrice ha abbandonato il cantiere, senza portare a termine le opere oggetto del contratto di appalto, e che lo stato di fatto del cantiere, dopo l'abbandono dell'appaltatrice, è quello rappresentato nelle fotografie allegate ai docc. 17 e 18 di parte ricorrente.
Dalla documentazione prodotta dal non risulta, poi, che l'appaltatrice abbia contestato i rilievi Pt_1 mossi nelle intimazioni e diffide ricevute. Anzi, nella mail di risposta del 22.02.2024, trasmessa al legale del lo Store Manager Arch. per conto di Pt_1 CP_3 Controparte_1 ammetteva che il cantiere era sprovvisto di quasi tutte le forniture e di fatto “bloccato” (doc. 7); nella successiva comunicazione del 12.06.2024, la società si scusava per i ritardi, comunicando che nei giorni successivi sarebbero state esaminate le singole situazioni per definire l'eventuale ripresa di alcuni cantieri (doc. 12).
A fronte dell'inadempimento della società appaltatrice, il ricorrente ha dimostrato - producendo le fatture, il prospetto e le contabili dei bonifici eseguiti (docc. 4, 5, 21) - di avere versato un importo quasi corrispondente al prezzo dell'appalto, precisamente pari ad € 37.662,85. Dunque,
l'inadempimento di non risulta giustificato, avuto riguardo alla condotta Controparte_1 tenuta dal committente.
Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c., che comporta il diritto del committente di ottenere la restituzione del corrispettivo versato per l'appalto.
In mancanza della prova della mala fede del ricevente, ai sensi dell'art. 2033 c.c., gli interessi legali sulla somma indicata sono dovuti dalla data della domanda giudiziale.
Inoltre, grava sull'appaltatrice l'obbligo di pagare la penale da ritardo pattuita dalle parti nel contratto.
L'art. 7 stabilisce infatti che: “In caso di mancato rispetto del termine di consegna dei lavori di cui pagina 5 di 7 all'art. 6, dipendente da esclusiva responsabilità, fatto o colpa dell'Appaltatore, la Controparte_1 si obbliga a corrispondere al Committente, a tacitazione dei danni conseguenti al ritardo, una
[...] penale pari a € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo. In ogni caso, le parti convengono espressamente che la penale di cui al punto precedente inizierà a decorrere solo ed esclusivamente a partire dal 7° giorno successivo alla data prevista per la consegna dei lavori”. Dunque, la penale è dovuta dal 26.05.2023 (considerando che nel contratto la data di consegna dei lavori era fissata al
19.05.2023), sino al giorno antecedente alla risoluzione del contratto, intervenuta di diritto alla data del
18.04.2024, una volta decorso il termine di quindici giorni previsto nella diffida ad adempiere del
02.04.2024 (cfr. doc. 9).
Conseguentemente, calcolando un numero di 226 giorni di ritardo, l'importo complessivamente dovuto per la penale è di € 11.300,00. Trattandosi di debito di valuta, avente ad oggetto una determinata somma di denaro ed un'autonoma identità quale obbligazione pecuniaria, sono dovuti esclusivamente gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale (Cass. civ. n. 12188 del 16/05/2017; Cass. civ. n.
3641 del 08/04/1998).
Infine, sussiste il danno da sopravvenuta impossibilità, per il di usufruire in futuro dello sconto Pt_1 in fattura, nella misura del 50 % del costo dei lavori, all'epoca vigente e previsto dall'art. 121 D.L. n.
34/2020: a causa dell'inadempimento dell'appaltatore, il ricorrente non potrà più avvalersene, nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento sito in Bologna, via Bastia n. 35,
a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 39/2024, conv. nella L. n. 67/2024, in quanto, in base all'art. 1 comma 5 del Decreto, il beneficio non opera per gli interventi per cui, alla data di entrata in vigore dello stesso, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
Ai fini della determinazione del danno, si deve tener conto, in via presuntiva, del valore dell'appalto in oggetto (pari ad € 38.632,63), su cui applicare l'importo dello sconto nella misura del 50 %, pari al beneficio di cui il avrebbe usufruito se il contratto fosse stato regolarmente eseguito: dalle Pt_1 clausole contrattuali, anche relative alle modalità di pagamento (cfr. art. 8, pagg. 1 e 2 del doc. 2), risulta che detto importo costituisce l'ammontare complessivo dell'appalto, non già quello di €
77.265,26, erroneamente indicato dal ricorrente a pag. 12 della comparsa conclusionale.
Per determinare correttamente l'entità del danno, alla luce del beneficio fiscale di cui il ricorrente non può più usufruire in futuro, è necessario tener conto del valore delle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, pari ad € 10.000,00, come determinato dal geom. nella relazione tecnica Per_3 prodotta dal ricorrente (doc. 15).
Pertanto, detratto tale importo dal prezzo dell'appalto ed applicato lo sconto del 50 %, il danno derivante dall'impossibilità per il di avvalersi del beneficio fiscale, nell'ultimazione delle opere Pt_1
pagina 6 di 7 necessarie al completamento dei lavori di ristrutturazione, viene quantificato in complessivi €
14.316,32, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda.
4. Stante l'esito del giudizio, le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono pertanto poste a carico di parte resistente;
la liquidazione è operata in applicazione dei valori medi relativi ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, con la riduzione del 50 % per le fasi di trattazione e decisionale, in relazione all'attività processuale effettivamente svolta, avuto riguardo allo scaglione da € 26.001 a € 52.000, in cui è compreso l'importo oggetto delle domande proposte dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- dichiara l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto di appalto concluso il 14.10.2022 tra
; Controparte_1 Parte_1
- condanna, per l'effetto, , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, a restituire a la somma di € 37.662,85, oltre ad interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 11.300,00, a titolo di penale contrattuale, oltre Parte_1 ad interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 14.316,32, a titolo di risarcimento del danno, Parte_1 rivalutata ad oggi secondo gli indici ISTAT dalla data della domanda, oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, nonché con gli interessi legali sulla somma complessiva dalla data odierna fino al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla Controparte_1 rifusione, in favore di , delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per anticipazioni ed € Parte_1
5.261,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e 15 % per spese generali.
Bologna, 16 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12673/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Stefano MOLLAME
RICORRENTE contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni nella memoria conclusionale:
“Nel merito
In via principale rilevata e dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. del contratto di appalto intervenuto inter partes, condannarsi l'appaltatore a restituire al Controparte_1 committente il corrispettivo percepito di €. 37.622,85, oltre gli interessi legali dalla data Parte_1 del pagamento al saldo.
Con condanna altresì di al pagamento della penale da ritardo prevista Controparte_1 dall'art. 7 del contratto d'appalto, nonché al risarcimento, occorrendo in via equitativa, di tutti gli ulteriori maggiori danni subiti e subendi dal committente , in conseguenza Parte_1
pagina 1 di 7 dell'inadempimento (in particolare da sopravvenuta impossibilità di avvalersi dello sconto in fattura, di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020, per i lavori ancora ineseguiti), con gli interessi e la rivalutazione.
Con vittoria di spese, comprese quelle di perizia tecnica, compensi di causa e C.P.A, oltre rimborso spese generali e I.V.A., se ed in quanto dovuta.
In via subordinata rilevato il grave inadempimento contrattuale dell'appaltatore dichiarar- Controparte_1 si ex art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto di appalto intervenuto inter partes, con conseguente condanna di a restituire al committente il corrispettivo percepito Controparte_1 Parte_1 di €. 37.622,85, oltre gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Con condanna altresì di al pagamento della penale da ritardo prevista Controparte_1 dall'art. 7 del contratto d'appalto, nonché al risarcimento, occorrendo in via equitativa, di tutti gli ulteriori maggiori danni subiti e subendi dall'attore in conseguenza dell'inadempimento (in Parte_1 particolare da sopravvenuta impossibilità di avvalersi dello sconto in fattura, di cui all'art. 121 del
D.L. 34/2020, per i lavori ancora ineseguiti), con gli interessi e la rivalutazione.
Con vittoria di spese, comprese quelle di perizia tecnica, compensi di causa e C.P.A, oltre rimborso spese generali e I.V.A., se ed in quanto dovuta.
In via istruttoria
Ove occorra ed il Giudice lo ritenga necessario, o anche soltanto opportuno, ammettersi consulenza tecnica d'ufficio, così come richiesta nel ricorso introduttivo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l'odierno resistente, deducendo in fatto che:
- in data 14.10.2022 tipulava con n contratto di appalto Pt_1 Controparte_1 per la ristrutturazione del proprio appartamento sito a Bologna, in via Mario Bastia n. 35, da destinare ad abitazione del figlio Per_1
- il contratto di appalto prevedeva che l'inizio dei lavori sarebbe avvenuto entro il 12.12.2022 e la consegna entro il 19.05.2023, al prezzo di € 38.632,63 oltre I.V.A, con l'applicazione dello sconto in fattura del 50 % ex art. 121 del D.L. 34/2020; veniva pattuita una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal settimo giorno successivo alla data prevista per la consegna dei lavori;
pagina 2 di 7 - le parti convenivano che ogni aspetto relativo all'esecuzione delle opere venisse affidato all'appaltatore, il quale si poneva quale unico referente del committente;
- il Direttore dei Lavori, originariamente l'Ing. e poi l'Arch. Persona_2 Controparte_2 veniva scelto dalla società appaltatrice e di fatto imposto al committente, che lo nominava con formale mandato;
- in data 16.01.2023, con 35 giorni di ritardo rispetto a quanto pattuito, iniziavano i lavori che, tuttavia, venivano interrotti improvvisamente e senza alcuna giustificazione dopo due settimane di regolare attività, e non venivano più ripresi (salvo sporadici interventi di pochi giorni);
- il fin dall'inizio dei lavori, onorava tutte le fatture con sconto al 50 %, corrispondendo in più Pt_1 tranches la somma complessiva di € 37.662,85, ma a partire da gennaio 2024 l'appaltatore, che non aveva più svolto da febbraio 2023 alcuna attività, salvo qualche sporadico intervento, pretendeva di subordinare la prosecuzione dei lavori al pagamento di ulteriori acconti, decidendo arbitrariamente di esporre nelle relative fatture l'intero corrispettivo, senza più applicare lo sconto del 50 %, in violazione dell'art. 8 del contratto;
- con pec inviata il 22.02.2024, il legale del ricorrente intimava a di Controparte_1 riprendere i lavori e di terminarli entro il 30.03.3024, applicando lo sconto previsto del 50%; con successiva pec del 02.04.2024, diffidava nuovamente l'appaltatore ad adempiere la propria prestazione entro il 17.04.2024, avvertendolo che, in caso contrario, il contratto avrebbe dovuto ritenersi risolto;
-le comunicazioni venivano ignorate da , fatta salva la replica dell'Arch. Controparte_1
“store manager” della società, che con mail del 22.02.2024 si limitava a riconoscere CP_3 che il cantiere mancava ancora “dell'acquisto della quasi totalità delle forniture” e invitava il ad Pt_1 un ulteriore inutile incontro per concretizzare la prosecuzione dei lavori;
- in data 12.06.2024 RISTRUTTURARE informava i propri clienti di aver depositato istanza CP_1 di concordato in continuità, preannunciando che sarebbero state esaminate le situazioni per definire quali cantieri avrebbero potuto ripartire, ma i lavori non riprendevano e la maggior parte di essi risultava ineseguita.
In ragione dell'inutile decorso del termine concesso nella diffida ad adempiere del 02.04.2024, la parte ricorrente chiedeva di dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in considerazione del grave inadempimento dell'appaltatore che non aveva provveduto ad eseguire la parte preponderante dei lavori;
conseguentemente il ricorrente chiedeva la condanna della società appaltatrice alla restituzione del corrispettivo versato di complessivi €
37.622,85, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
pagina 3 di 7 Inoltre, il domandava che venisse disposta la condanna di al Pt_1 Controparte_1 risarcimento dei danni, comprendenti il danno da ritardata consegna dei lavori (da liquidare secondo l'importo della penale stabilita all'art. 7 del contratto) e il danno da sopravvenuta impossibilità per il ricorrente di avvalersi dello sconto in fattura di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (da liquidare nella misura del 50 % dell'importo occorrente per l'ultimazione delle opere oggetto del contratto di appalto).
2. Nella prima udienza di comparizione del 21.01.2025, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, veniva dichiarata la contumacia della parte resistente.
Espletata l'istruttoria, con l'assunzione nel corso dell'udienza del 12.02.2025 della prova testimoniale, veniva poi fissata l'udienza per la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni come da memoria conclusionale e la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
In data 14.10.2022 e concludevano un contratto di Parte_1 Controparte_1 appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'appartamento di proprietà del committente sito in
Bologna, via Mario Bastia n. 35, int. 14 (doc. 2) e all'art. 8 del contratto convenivano il prezzo complessivo di € 38.632,63, prevedendo, per il pagamento delle opere, l'applicazione dello sconto in fattura ex art. 121 D.L. n. 34/2020 e succ. mod..
Il contratto di appalto stabiliva, inoltre, l'inizio dei lavori entro la data del 12.12.2022 (art. 5) e la consegna delle opere ultimate entro il 19.05.2023 (art. 6).
La parte ricorrente, a causa dell'interruzione dei lavori avvenuta dopo un paio di settimane dal loro inizio, in data 02.04.2024 diffidava formalmente ex art. 1454 c.c. FACILE RISTRUTTURARE ad adempiere il contratto entro il termine di 15 giorni, avvertendola che, in difetto, lo stesso avrebbe dovuto ritenersi risolto (doc. 9).
Dunque, poiché la maggior parte dei lavori affidati in appalto è rimasta ineseguita, sussistono i presupposti per la risoluzione del contratto, per effetto della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454
c.c.. L'inadempimento di non può, infatti, essere definito di scarsa Controparte_1 importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, ai sensi dell'art 1455 c.c.: il mancato compimento dell'opera pattuita, che costituisce la prestazione principale del contratto, rappresenta un inadempimento grave, poiché altera l'equilibrio economico del rapporto, impedendo il raggiungimento dello scopo negoziale.
Al riguardo si rileva che la situazione del cantiere risulta con evidenza dalle prove assunte. pagina 4 di 7 Dalla relazione tecnica redatta dal consulente del ricorrente, geom. (doc. 15) e dalle fotografie Per_3 relative allo stato dell'appartamento (docc. 17, 18 e 15 allegato F-2) emerge come il cantiere sia stato abbandonato allo stato “grezzo”. Sono infatti presenti demolizioni parziali e scassi murari, oltre che rifiuti e attrezzi lasciati nei locali oggetto di ristrutturazione. Risulta, dunque, evidente il divario tra le opere descritte nel preventivo fornito da (doc. 1) e quanto realizzato Controparte_1
(docc. 17, 18 e 15 allegato F-2).
La prova testimoniale, assunta all'udienza del 12.02.2025, ha evidenziato la fondatezza delle deduzioni e allegazioni di parte ricorrente. Dall'escussione dei testimoni (figlio del ricorrente) e Testimone_1
(titolare di un'impresa che ha lavorato nel cantiere in sub-appalto per conto di Tes_2 [...]
è emerso che i lavori di ristrutturazione oggetto del contratto di appalto, iniziati il CP_1
16.01.2023, sono stati interrotti dopo un paio di settimane di regolare attività e non sono stati più ripresi, salvo qualche sporadico intervento di pochi giorni. Inoltre, i testimoni hanno confermato che la società appaltatrice ha abbandonato il cantiere, senza portare a termine le opere oggetto del contratto di appalto, e che lo stato di fatto del cantiere, dopo l'abbandono dell'appaltatrice, è quello rappresentato nelle fotografie allegate ai docc. 17 e 18 di parte ricorrente.
Dalla documentazione prodotta dal non risulta, poi, che l'appaltatrice abbia contestato i rilievi Pt_1 mossi nelle intimazioni e diffide ricevute. Anzi, nella mail di risposta del 22.02.2024, trasmessa al legale del lo Store Manager Arch. per conto di Pt_1 CP_3 Controparte_1 ammetteva che il cantiere era sprovvisto di quasi tutte le forniture e di fatto “bloccato” (doc. 7); nella successiva comunicazione del 12.06.2024, la società si scusava per i ritardi, comunicando che nei giorni successivi sarebbero state esaminate le singole situazioni per definire l'eventuale ripresa di alcuni cantieri (doc. 12).
A fronte dell'inadempimento della società appaltatrice, il ricorrente ha dimostrato - producendo le fatture, il prospetto e le contabili dei bonifici eseguiti (docc. 4, 5, 21) - di avere versato un importo quasi corrispondente al prezzo dell'appalto, precisamente pari ad € 37.662,85. Dunque,
l'inadempimento di non risulta giustificato, avuto riguardo alla condotta Controparte_1 tenuta dal committente.
Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c., che comporta il diritto del committente di ottenere la restituzione del corrispettivo versato per l'appalto.
In mancanza della prova della mala fede del ricevente, ai sensi dell'art. 2033 c.c., gli interessi legali sulla somma indicata sono dovuti dalla data della domanda giudiziale.
Inoltre, grava sull'appaltatrice l'obbligo di pagare la penale da ritardo pattuita dalle parti nel contratto.
L'art. 7 stabilisce infatti che: “In caso di mancato rispetto del termine di consegna dei lavori di cui pagina 5 di 7 all'art. 6, dipendente da esclusiva responsabilità, fatto o colpa dell'Appaltatore, la Controparte_1 si obbliga a corrispondere al Committente, a tacitazione dei danni conseguenti al ritardo, una
[...] penale pari a € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo. In ogni caso, le parti convengono espressamente che la penale di cui al punto precedente inizierà a decorrere solo ed esclusivamente a partire dal 7° giorno successivo alla data prevista per la consegna dei lavori”. Dunque, la penale è dovuta dal 26.05.2023 (considerando che nel contratto la data di consegna dei lavori era fissata al
19.05.2023), sino al giorno antecedente alla risoluzione del contratto, intervenuta di diritto alla data del
18.04.2024, una volta decorso il termine di quindici giorni previsto nella diffida ad adempiere del
02.04.2024 (cfr. doc. 9).
Conseguentemente, calcolando un numero di 226 giorni di ritardo, l'importo complessivamente dovuto per la penale è di € 11.300,00. Trattandosi di debito di valuta, avente ad oggetto una determinata somma di denaro ed un'autonoma identità quale obbligazione pecuniaria, sono dovuti esclusivamente gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale (Cass. civ. n. 12188 del 16/05/2017; Cass. civ. n.
3641 del 08/04/1998).
Infine, sussiste il danno da sopravvenuta impossibilità, per il di usufruire in futuro dello sconto Pt_1 in fattura, nella misura del 50 % del costo dei lavori, all'epoca vigente e previsto dall'art. 121 D.L. n.
34/2020: a causa dell'inadempimento dell'appaltatore, il ricorrente non potrà più avvalersene, nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento sito in Bologna, via Bastia n. 35,
a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 39/2024, conv. nella L. n. 67/2024, in quanto, in base all'art. 1 comma 5 del Decreto, il beneficio non opera per gli interventi per cui, alla data di entrata in vigore dello stesso, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
Ai fini della determinazione del danno, si deve tener conto, in via presuntiva, del valore dell'appalto in oggetto (pari ad € 38.632,63), su cui applicare l'importo dello sconto nella misura del 50 %, pari al beneficio di cui il avrebbe usufruito se il contratto fosse stato regolarmente eseguito: dalle Pt_1 clausole contrattuali, anche relative alle modalità di pagamento (cfr. art. 8, pagg. 1 e 2 del doc. 2), risulta che detto importo costituisce l'ammontare complessivo dell'appalto, non già quello di €
77.265,26, erroneamente indicato dal ricorrente a pag. 12 della comparsa conclusionale.
Per determinare correttamente l'entità del danno, alla luce del beneficio fiscale di cui il ricorrente non può più usufruire in futuro, è necessario tener conto del valore delle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, pari ad € 10.000,00, come determinato dal geom. nella relazione tecnica Per_3 prodotta dal ricorrente (doc. 15).
Pertanto, detratto tale importo dal prezzo dell'appalto ed applicato lo sconto del 50 %, il danno derivante dall'impossibilità per il di avvalersi del beneficio fiscale, nell'ultimazione delle opere Pt_1
pagina 6 di 7 necessarie al completamento dei lavori di ristrutturazione, viene quantificato in complessivi €
14.316,32, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda.
4. Stante l'esito del giudizio, le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono pertanto poste a carico di parte resistente;
la liquidazione è operata in applicazione dei valori medi relativi ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, con la riduzione del 50 % per le fasi di trattazione e decisionale, in relazione all'attività processuale effettivamente svolta, avuto riguardo allo scaglione da € 26.001 a € 52.000, in cui è compreso l'importo oggetto delle domande proposte dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- dichiara l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto di appalto concluso il 14.10.2022 tra
; Controparte_1 Parte_1
- condanna, per l'effetto, , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, a restituire a la somma di € 37.662,85, oltre ad interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 11.300,00, a titolo di penale contrattuale, oltre Parte_1 ad interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 14.316,32, a titolo di risarcimento del danno, Parte_1 rivalutata ad oggi secondo gli indici ISTAT dalla data della domanda, oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, nonché con gli interessi legali sulla somma complessiva dalla data odierna fino al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla Controparte_1 rifusione, in favore di , delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per anticipazioni ed € Parte_1
5.261,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e 15 % per spese generali.
Bologna, 16 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI pagina 7 di 7