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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/06/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 10/12/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20/05/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5411 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato ad [...], il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Diana
Angela Punzi, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazzetta Settembrini, n. 12, presso lo studio del difensore;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
Ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., con sede in Battipaglia (SA), alla Via Brodolini, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della memoria difensiva con domanda riconvenzionale, dall'avv. Corrado Spina, elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), alla
Via T. Fusco, n. 16, presso lo studio del difensore
1 PEC: .salerno.it; Email_3 CP_1
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 13/10/2021, agiva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro al fine di vedere accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere le differenze retributive riferibili all'intero rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della resistente, dal 23/07/2014 al 07/09/2019, pari all'importo complessivo di €
76.163,53, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nel dettaglio, il ricorrente deduceva in via di fatto:
- che aveva lavorato alle dipendenze della resistente dal 23/07/2014 al 07/09/2019, CP_2
data in cui comunicava le dimissioni tramite CAF, con interruzione dal 19/06/2019 al
24/06/2019;
- che durante quest'ultimo periodo prestava la propria attività lavorativa presso la “Masseria
Melodoro Società Coop. Sociale”, per poi essere riassunto dalla resistente dall'08/07/2019
al 07/09/2019, pur non risultando nell'estratto conto previdenziale soluzione di continuità
dall'01/01/2019 al 07/09/2019 presso quest'ultima;
- che dal mese di luglio 2014 al mese di settembre 2017 aveva lavorato ad OL presso la casa di riposo “La Speranza”, poi dal mese di ottobre 2017 al mese di giugno 2019 a
Rivello (PZ), successivamente a Casalbuono con la Masseria Melodoro e, infine, di nuovo a Rivello, dall'08/07/2019 all'08/09/2019;
- che aveva sottoscritto un primo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, dal
23/07/2014 al 22/09/2014, con la qualifica di operaio, liv. B1, mansione di operatore O.S.A.,
sede di lavoro in OL, alla Via Piano delle Pere, n. 59 ed espressa previsione di
2 trasferimento presso altre sedi della , contratto che veniva prorogato per cinque CP_2
volte fino al 31/07/2016 alle medesime condizioni;
- che dall'01/08/2016 aveva sottoscritto contratto a tempo indeterminato sempre alle medesime condizioni e, infine, gli era stata recapitata lettera di assunzione a tempo indeterminato dall'08/07/2019 fino a tutto il mese di agosto, con identico contratto, qualifica di operaio, livello C2, mansioni di operatore O.S.S.;
- che il rapporto era stati successivamente formalizzato presso i competenti Istituti
previdenziali ed assistenziali;
- che durante il rapporto di lavoro aveva svolto le mansioni di operatore socioassistenziale e poi di operatore sociosanitario, come da C.C.N.L. di categoria, svolgendo la propria prestazione sempre di notte a giorni alterni, compresi i festivi, con turni dalle ore 20.00 alle ore 08.00 o, in alternativa, dalle ore 21.00 alle ore 9.00 e poi dalle ore 16.00 alle ore 08.00
del giorno dopo;
- che in tale turnazione erano stati sempre compresi la domenica e i giorni festivi, senza previsione del giorno settimanale di riposo e del relativo emolumento compensativo;
- che non aveva fruito delle ferie previste dal C.C.N.L. di categoria, avendo ottenuto una settimana di ferie solo durante il primo anno di lavoro, né aveva percepito il pagamento per il lavoro notturno e straordinario effettuato, avendo il datore di lavoro corrisposto solo i seguenti compensi mensili:
-- nell'anno 2014: € 307,00 per l'ultima settimana lavorata del mese di luglio 2014; € 924,00
per il mese di agosto;
€ 1.000,00 per il mese di settembre;
€ 1.036,00 per il mese ottobre;
€
1.026,00 per il mese di novembre;
€ 908,00 per il mese di dicembre;
-- nell'anno 2015: rispettivamente € 866,00; € 1.141,00; € 1.144,00; € 1.172,00; € 1.018,00;
€ 957,00; € 766,00; € 767,00; € 1.045,00; € 1.030,00; € 1.005,00; € 867,00;
-- nell'anno 2016: rispettivamente € 867,00; € 866,00; € 767,00; € 865,00; € 868,00; €
863,00; € 867,00; € 1.187,00; € 1.205,00; € 1.225,00; € 1.203,00; € 1.289,00;
3 -- nell'anno 2017: rispettivamente € 1.136,00; € 1.109,00; € 1.123,00; € 1.202,00; €
1.162,00; € 1.194,00; € 1.262,00; € 1.153,00; € 1.185,00; € - 19,50,00; € 730,00; € 823,00;
-- nell'anno 2018: rispettivamente € 854,00; € 614,00; € 615,00; € 799,00; € 782,00; €
909,00; € 1.048,00; € 1.197,00; € 969,00; € 1.042,00; € 975,00; € 872,00;
-- nell'anno 2019: € 810,00 per il mese di gennaio;
€ 720,00 per il mese di febbraio;
€ 900,00
per il mese di marzo;
€ 850,00 per il mese di aprile;
€ 950,00 per il mese di maggio;
€
2.267,00 per il mese di giugno;
€ 963,00 per il mese di luglio;
€ 892,00 per il mese di agosto;
- che nel corso del rapporto di lavoro il ricorrente era stato sottoposto al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro che impartiva direttive in ordine agli orari di lavoro ed alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, provvedendo al pagamento della retribuzione ed accordando ferie e permessi, questi ultimi mai chiesti e le prime ottenute solo nel 2014;
- che nel corso del rapporto era stato pagato a mezzo bonifici o assegni e dal mese di agosto
2019 non aveva più percepito alcun compenso;
- che aveva espletato la propria attività nei giorni festivi senza godere del giorno di riposo settimanale e del relativo compenso, né la retribuzione prevista per il lavoro notturno e per lo straordinario effettuato;
- che, con diffida del 02/03/2021 chiedeva alla resistente la corresponsione delle differenze retributive per lavoro notturno, straordinario, riposo settimanale, ferie non godute, festività
soppresse, 13° e 14° mensilità, T.F.R., nonché per le indennità dovute, oltre rivalutazione ed interessi maturati;
- che il tentativo di conciliazione si concludeva negativamente.
In punto di diritto il ricorrente, rimarcata la sussistenza dei requisiti del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la resistente, ribadiva il suo diritto ad ottenere le differenze retributive riferibili all'intero rapporto di lavoro, dal 23/07/2014 al 07/09/2019, pari alla
4 somma di € 75.163,53, di cui € 67.699,20 per differenze retributive, € 1.429,37 per preavviso ed € 6.034,96 per T.F.R.
Alla luce delle suddette argomentazioni chiedeva al G.d.L. di:
<a) accertare che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle
dipendenze di per il periodo dal 23.07.14 Controparte_3
al 07.09.19 con prestazione di lavoro notturno nei termini di cui alla narrativa, svolgendo
prima mansioni di OSA e poi di OSS corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di
rispettivo livello B1 e C2 (quest'ultimo dall'08.07.19) del CCNL coop sociali l. 381/91
terziario;
b) condannare , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze
retributive, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di € 75.163,53,
come sopra specificata, per differenze retributive inerenti a lavoro straordinario e notturno,
ratei di 13a e 14a mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e preavviso, permessi
non goduti e T.F.R, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali
sulle somme rivalutate decorrenti dalle singole epoche di debenza sino al soddisfo;
c) condannare essa resistente alla rifusione delle spese e compensi del giudizio, oltre al
rimborso delle spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al difensore
antistatario>>.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio si costituiva, con memoria telematica depositata il 24/04/2022, la , eccependo, in via preliminare, Controparte_2
la nullità del ricorso per omessa indicazione del C.C.N.L. applicabile e per la genericità delle domande proposte, nonché l'intervenuta prescrizione triennale relativamente alle differenze retributive anteriori al 24/11/2018.
In via di fatto, deduceva che:
5 - in data 27/11/2013 veniva stipulato tra la società che gestiva una Casa Parte_2
di Riposo per NI in OL alla via Piano delle Pere, n. 59, e la Controparte_2
, un contratto di appalto di servizi presso la predetta Casa di Riposo,
[...]
avente ad oggetto la fornitura di servizi di assistenza generica alla persona e la pulizia degli ambienti di cui si compone la struttura;
- in data 23/12/2014, il contratto veniva rinnovato anche per i successivi anni 2015-2016-
2017;
- in virtù di tale contratto di appalto, il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della
[...]
dal 23/07/2014 al 20/06/2019 in virtù di proroghe del contratto di lavoro a tempo CP_3
determinato, poi trasformato a tempo indeterminato con decorrenza dall'01/08/2016 con riduzione di orario di lavoro per 37 ore settimanali, pari al 94,70%;
- il aveva lavorato per la in due distinti periodi: durante il primo, dal Pt_1 Controparte_3
23/07/2014 al 20/06/2019 (data in cui consegnava le proprie dimissioni), aveva svolto le mansioni comuni quale Operatore Socio Assistenziale (O.S.A.), con qualifica di operaio,
livello B1 del C.C.N.L. Cooperative , senza alcuna specializzazione, nelle Controparte_4
seguenti unità produttive:
-- a) Casa di Riposo dal 23/07/2014 (data dell'assunzione) fino al Controparte_5
27/10/2014;
-- b) di Torraca (SA), località Retara, dal Controparte_6
28/10/2014 al 31/07/2015;
-- c) dall'01/08/2015 al 31/05/2018; Controparte_7
-- d) Centro Residenziale di Rivello (PZ) dall'01/06/2018 al 20/06/2019; Controparte_3
- nel secondo periodo, il ricorrente era stato assunto dalla n data 08/07/2019 Controparte_3
con contratto a tempo indeterminato con le mansioni di Operatore Socio-Sanitario (OSS)
con qualifica di operaio, livello C2, presso l'unità produttiva di Rivello (PZ); il rapporto terminava per le dimissioni del in data 07/09/2019; Pt_1
6 - durante tutta l'attività lavorativa, il aveva osservato un orario di lavoro basato su Pt_1
tre turni, mai svolgendo lavoro straordinario, e compensando le rare occasioni in cui aveva lavorato oltre il normale orario di lavoro con riduzione dell'orario di lavoro in altri giorni lavorativi;
- l'indennità di notturno era in ogni caso inserita nelle buste paga;
- il ricorrente aveva percepito regolarmente tutte le retribuzioni che gli spettavano.
In diritto, eccepiva:
- la non applicabilità del C.C.N.L. di settore invocato da parte attrice, né direttamente né in via parametrica ex art. 36 Cost., stante la mancata iscrizione della Controparte_8
ad alcuna associazione di categoria stipulante o firmataria di contratti
[...]
collettivi;
- l'indeterminatezza del petitum, considerato che le somme richieste dal ricorrente erano determinate da un C.C.N.L. diverso da quello applicato, e in ogni caso non erano specificate analiticamente;
- l'erroneità dei conteggi allegati, nei quali non erano riportate le somme ricevute dal ricorrente di cui alle buste paghe, pur indicate espressamente nel ricorso introduttivo;
- che la tredicesima mensilità era stata regolarmente erogata, mentre la quattordicesima non era prevista affatto dal C.C.N.L.
Specificava, infine, che non al ricorrente, bensì alla stessa società convenuta spettava l'indennità di preavviso, in quanto il aveva presentato per due volte lettera di Pt_1
dimissioni, la prima in data 20/06/2019 e la seconda il 07/09/2019, senza dare alcun preavviso alla società convenuta.
Pertanto, la dispiegava domanda riconvenzionale per il pagamento della Controparte_3
predetta indennità.
7 Precisava che l'art. 33 del C.C.N.L. Cooperative Sociali prevedeva il termine di preavviso pari a 30 giorni per il lavoratore, di cui la livello B1 con oltre tre anni di servizio, e di 15 giorni per il lavoratore, di cui al livello C1 con meno di tre anni di servizio.
Pertanto, nel caso di specie era dovuta dal ricorrente la somma di € 2.165,79, di cui €
1.368,75 per le dimissioni del 20 giugno 2019 ed € 797,04 per le dimissioni del 07/09/2019.
Sulla base delle predette argomentazioni, concludeva chiedendo Tribunale di Salerno Sez.
Lavoro di:
<in via preliminare, “Dichiarare la nullità del ricorso con ogni conseguente declaratoria di
legge per i motivi innanzi indicati”;
2) sempre in via preliminare, “Dichiarare la prescrizione dei crediti di lavoro per il periodo
antecedente il 24 novembre 2018”;
3) nel merito,
a) Rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenere e Condannare il sig.
[...]
al pagamento della somma di 2.165,79 Euro per indennità di preavviso, dovuta alla Pt_1
presentazione delle dimissioni senza rispettare i termini previsti ex lege;
c) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione
al procuratore antistatario. Ai sensi dell'art. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara
che il valore della domanda riconvenzionale non supera i 5.100,00 Euro pertanto è dovuta
la somma di 49,00 Euro>>.
3. Con ordinanza del 03/05/2022 venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti e nel corso del processo, espletato il libero interrogatorio del ricorrente, si procedeva all'escussione dei testi , , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
.
[...]
8 Esaurita l'istruttoria orale il G.d.L., ritenutane la necessità, conferiva incarico di C.T.U.
contabile per l'effettuazione dei conteggi funzionali alla decisione della causa;
il CTU
provvedeva a depositare l'elaborato consulenziale in data 06/04/2025.
Conclusa l'istruttoria, si perveniva, dunque, all'udienza di discussione del 20/05/2025 che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi alle conclusioni formulate nei propri atti difensivi.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di nullità formulata da parte convenuta per l'asserita indeterminatezza del ricorso in violazione del dettato dell'art. 414 c.p.c.
Nel caso di specie, difatti, il ricorso introduttivo permette di comprendere con assoluta chiarezza quali siano gli elementi identificativi della domanda di parte attrice, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, essendovi un'esplicazione del tutto adeguata degli elementi di fatto posti a base dell'azione (mansioni espletate, CCNL invocato, livello contrattuale di inquadramento, periodo e orario di lavoro asseritamente svolto, modalità di computo delle spettanze), tale da porre parte convenuta in condizione – come del resto ella ha compiutamente fatto – di difendersi ratione cognita e di articolare con piena consapevolezza le proprie controdeduzioni in merito ai fatti oggetto del giudizio.
In punto di diritto, del resto, va ricordato come, secondo l'orientamento consolidato della
Suprema Corte: <Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo
grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione
9 delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente
impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo
dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria
difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio>> (ex multis, v. Cass Sez. L.,
Ordinanza n. 19009 del 17/07/2018, Rv. 649932). E' stato, altresì, chiarito che: <Nel rito
del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata
determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di
fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa
indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede
di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa
dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la
suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto
spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di
attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la
somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze,
rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata
notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore (Principio affermato ai
sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.)>> (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3126 del
08/02/2011, Rv. 615981).
2. Occorre, poi, sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta.
Nella memoria di costituzione della , infatti, manca la Controparte_3
formulazione della richiesta di differimento dell'udienza, prescritta a pena di decadenza della domanda medesima dall'art. 418, primo comma, c.p.c., sicché la parte va, per l'appunto dichiarata decaduta dalla possibilità di azionare in questa sede detta domanda.
10 3. Prima di passare all'esame del merito delle domande di parte attrice, conviene innanzitutto dare succintamente conto delle risultanze delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria, le quali hanno ricostruito nel modo che segue le connotazioni del rapporto dedotto in ricorso.
3.1. ha dichiarato di aver conosciuto il ricorrente in quanto per un Controparte_9
periodo, dal mese di luglio 2014 al mese di settembre 2017, avevano lavorato insieme presso la casa di cura La Speranza di OL, il dichiarante con mansioni di O.S.S.
caposala e il con mansioni di O.S.S. semplice e che quest'ultimo faceva parte del Pt_1
personale inviato dalla Controparte_2
In merito agli orari ha affermato che, pur lavorando tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20 con un giorno libero a settimana, in quanto caposala, conosceva i turni degli O.S.S. e, quindi,
sapeva che il ricorrente lavorava a giorni alterni, compresi i sabati, le domeniche e i festivi,
a seconda della turnazione, per la maggior parte delle volte osservando il turno dalle ore
16.00 alle ore 8.00 del mattino successivo, anche se talvolta il turno era più breve perché
egli arrivava alle ore 20.00 per poi smontare alle ore 8.00 del mattino seguente e di non saper quantificare le volte in cui l'orario era più breve, né chi provvedeva alla stesura dei turni di lavoro degli O.S.S., trovandoli già affissi in bacheca.
La teste ha, inoltre, affermato che in quanto coordinatrice delle attività della sala dava al le indicazioni in merito alle mansioni da svolgere di turno in turno, anche se c'era Pt_1
una certa ripetitività delle incombenze;
per tutte le sue richieste in ordine alle ferie, ai permessi, etc. lei si rivolgeva alla responsabile della casa di cura La Speranza, mentre non sapeva a chi si rivolgesse il , anche se per quel che si ricordava egli non aveva mai Pt_1
fruito di ferie;
aveva saputo dallo stesso ricorrente, con il quale si era sentita telefonicamente anche dopo che lui aveva smesso di lavorare presso la casa di cura La Speranza, che era andato a lavorare a Rivello; non sapeva da chi venisse pagato il ricorrente;
nel corso del periodo in cui il lavorava presso la casa di cura La Speranza era capitato, in almeno Pt_1
11 una ventina o trentina di circostanze, per ragioni di urgenza, che era stata chiamata dallo stesso e si era dovuta recare presso la Casa suddetta in orario notturno, trovando CP_10
ovviamente il suo collega sul posto di lavoro, ciò era capitato anche quando il turno di notte era svolto da persone diverse dal;
non sapeva quante altre persone della Pt_1
cooperativa lavorassero in quel periodo come O.S.S. presso la casa di cura Controparte_3
La Speranza.
3.2. ha dichiarato di essere amico da diversi anni del ricorrente, con il Testimone_1
quale si frequentava abitualmente;
almeno dodici o tredici volte il gli aveva chiesto Pt_1
di accompagnarlo o di andarlo a prenderlo sul lavoro in quanto egli aveva problemi alla sua auto, ciò era accaduto in quanto, essendo il dichiarante proprietario di un'azienda agricola in MO, poteva gestire in autonomia i suoi orari sicché, in virtù dei molti favori fatti dal ricorrente nei suoi confronti ed in ragione della loro amicizia, si prestava quando l'amico ne aveva la necessità ad accompagnarlo e andarlo a prendere.
In particolare, si era recato sia ad OL presso la casa di cura La Speranza e sia a Rivello
presso una struttura che gli pareva fosse denominata sita in prossimità Controparte_3
dell'uscita di Lagonegro Sud.
Ricordava di aver accompagnato il ricorrente ad OL circa sei o sette volte in un orario tale da consentirgli di arrivare al lavoro verso le ore 16.00 e di averlo ripreso la mattina dopo verso le ore 8.00-8.30; di averlo accompagnato al lavoro a Rivello alle ore 20.00 e di averlo ripreso la mattina successiva verso le ore 9.00-9.30, circa quattro o cinque volte, anche consecutivamente;
ricordava, altresì, anche sulla base di quanto riferito dal ricorrente, che quest'ultimo aveva lavorato ad OL dal 2014 al 2017 e, di seguito, a Rivello sino al
2019.
La sua abitazione e quella del sig. distavano circa quattro o cinque chilometri;
la Pt_1
struttura di Rivello, ove era andato ad accompagnarlo e riprenderlo, invece, distava circa
12 3.3. , socio e lavoratore dipendente della cooperativa a far Tes_3 Controparte_3
data dal 2008, con mansioni di direttore operativo e commerciale, ha dichiarato di conoscere il ricorrente essendo stato quest'ultimo socio-lavoratore della cooperativa per due periodi che non sapeva precisamente collocare nel tempo, prima presso una struttura di OL,
ove la era affidataria di appalto di servizi, e, poi, dopo un breve periodo di CP_2
interruzione che non sapeva quantificare, presso la struttura di Rivello, direttamente gestita dalla Controparte_3
Il secondo periodo di lavoro, se non ricordava male, era stato svolto nel 2019, prima del
Covid; il periodo di lavoro presso la struttura di OL si era interrotto a causa di problemi di rapporto tra il e la titolare della struttura, sig.ra , anche se non era a Pt_1 Pt_3
conoscenza precisamente dei motivi del diverbio;
dopo poco tempo, però, essendo il un buon lavoratore ed avendo bisogno di lavorare, gli aveva proposto di andare a Pt_1
prestare servizio presso la loro struttura di Rivello, cosa che lui fece;
non ricordava se per
Contr un periodo il ricorrente avesse lavorato anche presso la di Torraca;
il rapporto di lavoro presso la struttura di Rivello si concludeva con le dimissioni del . Pt_1
In merito agli orari di lavoro poteva riferire che il , per quel che ricordava, aveva un Pt_1
contratto di 36 ore settimanali e, per quanto ne sapeva, aveva sempre rispettato tale orario,
mentre non gli risultava che avesse svolto in modo frequente ore di straordinario;
comunque non escludeva che in qualche sporadica occasione, in casi di emergenza, gli fosse stato chiesto di fare qualche ora in più, ma se ciò era successo sicuramente tali ore erano state riportate in busta paga ed erano state retribuite;
su sua richiesta il era assegnatario Pt_1
di turni in larga prevalenza notturni, anche perché egli gli disse che aveva bisogno di essere libero nel corso della giornata per suoi problemi personali;
i turni notturni, se ben ricordava,
andavano dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino seguente oppure dalle ore 21.00 alle ore
9.00; in quanto direttore organizzativo, era a conoscenza dei turni di tutti i dipendenti, che gli venivano comunicati di volta in volta;
il aveva fruito delle ferie che gli spettavano Pt_1
13 e ciò poteva affermarlo in quanto si occupava dell'aspetto della fruizione delle ferie da parte dei lavoratori, nel senso che invitava gli stessi a programmare le ferie in modo da non avere residui pendenti.
3.4. , amministratrice della casa di cura “ , sita in Persona_1 Parte_2
OL, al Piano delle Pere, che aveva un appalto con la per Controparte_3
l'espletamento delle attività di fisioterapia, O.S.A. e ha dichiarato di conoscere il Pt_4
, in quanto egli, per conto della aveva lavorato presso Pt_1 Controparte_2
la struttura da lei diretta in OL negli anni, se non ricordava male, dal 2015 al 2017,
svolgendo l'incarico di accudendo gli anziani, ma di non ricordava con precisione Pt_5
quando egli avesse smesso di lavorare presso la sua struttura, né se il avesse Pt_1
lavorato presso le strutture di Torraca e Rivello, non avendo ella nessun rapporto con le stesse.
In merito agli orari osservati ha affermato che presso la struttura di OL che dirigeva si occupava di organizzare i turni del personale che ivi operava, sicché organizzava i turni anche del ricorrente nel periodo in cui egli aveva operato presso la Controparte_7
, anche al fine di coordinare gli apporti del personale fornito dalla con
[...] CP_2
quello direttamente assunto dalla sua impresa;
i turni erano sempre stati di sei ore ciascuno
(8.00-14.00; 14.00-20.00; 20.00-2.00; 2.00-8.00) e di solito non capitava mai di chiedere al personale di effettuare ore in più, salvo il quarto d'ora o poco più necessario per il cambio di turno, in quanto il lavoro con gli anziani era molto faticoso;
di solito i turni che elaborava erano strutturati in modo tale da chiedere a ciascun operatore di fare in successione un turno mattutino, uno pomeridiano e poi uno notturno, seguiti da smonto e riposo;
così
operava anche nel periodo in cui aveva lavorato il;
in ogni caso cercava di venire Pt_1
incontro alle esigenze dei dipendenti che potevano avere la necessità specifica di fare determinati turni; escludeva che il ricorrente avesse sempre fatto solo turni notturni.
14 Ha, inoltre affermato di pagare alla le somme dovute in base all'appalto ed Controparte_3
era poi la a pagare lo stipendio al e che quando formulava alla CP_2 Pt_1
la richiesta di determinate figure di personale dipendente, precisava che essi CP_2
avrebbero dovuto rendersi disponibili a fare la turnazione anche notturna.
4. Venendo, dunque, alla specifica disamina delle rivendicazioni dell'attore, occorre in primo luogo precisare, posto che nel corpo e nelle conclusioni del ricorso si fa ellitticamente riferimento all'intero periodo dal 23.7.2014 al 7.9.2019, che non vi è alcuna prova del fatto che il ricorrente abbia lavorato per la anche per il periodo dal 20.6.2019 Controparte_3
all'8.7.2019, giacché non è stata fornita alcuna dimostrazione del fatto che la struttura
“Masseria Meledoro Soc. Coop. Sociale” ove il ricorrente ha affermato di aver lavorato in questo periodo sia in qualche modo ricollegabile alla Controparte_3
Al contrario, le lettere di assunzione e gli Unilav relativi alle dimissioni del ricorrente fotografano con precisione i due distinti periodi di lavoro svolti dal per la Pt_1 [...]
CP_3
4.1. Non vi è dubbio, inoltre, alla luce delle espresse pattuizioni in tal senso contenute nelle lettere di assunzione del lavoratore – sia quella iniziale a TD del 22.7.2014 che quella successiva del 5.7.2019 – che al rapporto di lavoro sia stata applicata la contrattazione collettiva prodotta in atti da parte attrice, cioè il “CCNL Coop. sociali, L. 381/91, Terziario”.
Del tutto pacifico, e non oggetto di contestazione, risulta il livello di inquadramento del lavoratore, che per il primo rapporto è stato il livello B1 e per il secondo rapporto il livello
C2.
4.2. L'aspetto maggiormente controverso della lite attiene, invero, all'entità dell'orario di lavoro osservato dal lavoratore ed alla corrispondenza di esso a quello indicato nelle buste paga emesse dalla parte datrice.
Ad avviso dello scrivente vanno ritenute pienamente attendibili, sia dal punto di vista intrinseco che sotto il profilo estrinseco, le dichiarazioni della teste , Controparte_9
15 già riassunte in precedenza ed a cui va dato il massimo rilievo, poiché quest'ultima è risultata del tutto indifferente ai fatti di causa, estranea alle parti e priva di ragioni di astio o conflittualità con esse, oltre che pienamente a conoscenza dell'ambiente di lavoro e dell'entità dell'impegno orario del , avendo – come si è visto – lavorato Pt_1
essenzialmente insieme al ricorrente.
Al contrario, non risultano affidabili le dichiarazioni rese dai testi e Tes_3 Persona_1
. Il primo, difatti, è il direttore operativo e commerciale della
[...] Controparte_3
oltre ad aver dichiarato di non essere stato specificamente a conoscenza delle condizioni di lavoro del;
la seconda è l'amministratrice della casa di cura “ , Pt_1 Parte_2
sicché certamente ha un interesse fattuale a non far emergere prestazioni eccedenti quelle dichiarate in contratto, oltre ad essersi contraddetta nel corso della deposizione, avendo prima affermato che i dipendenti erano operavano su quattro turni giornalieri di sei ore, per poi affermare in realtà che vi erano un turno mattutino, uno pomeridiano ed uno notturno,
cioè tre turni da 8 ore ciascuno.
Parimenti attendibile, e di sostanziale conferma estrinseca delle dichiarazioni della teste
è risultata, infine, anche la deposizione del teste . CP_9 Testimone_1
Ebbene, in base a tali dichiarazioni testimoniali può affermarsi che sia stata raggiunta la prova dell'espletamento da parte del ricorrente, relativamente al primo periodo di lavoro svolto del seguente orario di lavoro: a giorni alterni, compresi i sabati, le domeniche e i festivi, a seconda della turnazione, dalle 16,00 alle 8,00 seguiti da giorno di riposo,
considerando, tuttavia, il primo turno a settimana di orario ridotto dalle 20,00 alle 8,00.
Per il secondo rapporto può ritenersi provato, invece, che il ricorrente svolgesse turni dalle
20,00 alle 8,00 seguiti da giorno di riposo, sempre comprensivi di domeniche e festivi.
In base a tale orario, maggiore di quello risultante dalle buste paga, vanno, dunque,
riconosciute le differenze retributive, in termini di lavoro ordinario, straordinario, domenicale e festivo, spettanti al ricorrente, nonché le differenze sulla 13^ e sul TFR.
16 4.3. Certamente infondata è la pretesa attorea relativa alla 14^ mensilità, trattandosi di istituto non previsto dal CCNL applicato al rapporto.
4.4. In ordine, poi, alla richiesta correlata alla mancata fruizione di ferie e permessi, va ricordato, in punto di diritto, che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro feriale, straordinario, ovvero l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e/o durante il periodo destinato alla fruizione delle ferie e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 16
febbraio 2009, n. 3714; 25 maggio 2006, n. 12434; 3 febbraio 2005, n. 2144; 29 gennaio
2003, n. 1389).
Ebbene, nella vicenda de qua il ricorrente non ha dimostrato specificamente di non aver potuto fruire integralmente delle ferie e dei permessi, e tuttavia è stata compiuta, anche mediante l'apporto del CTU, una verifica in base alle risultanze delle buste paga del lavoratore (che notoriamente costituiscono prova documentale nei confronti del datore di lavoro che le ha redatte) da cui è emerso che al momento delle dimissioni vi era un residuo di ferie e di permessi non fruiti, sicché limitatamente ad essi va riconosciuta la spettanza dell'indennità sostitutiva nei termini previsti dalla contrattazione collettiva.
4.5. Con riferimento, inoltre, alla quantificazione delle somme percepite nel corso del rapporto dal ricorrente, va rammentato che l'onere probatorio circa il pagamento delle retribuzioni grava a carico della parte datrice, di conseguenza, non avendo al riguardo la parte convenuta fornito prova specifica dell'erogazione delle retribuzioni, può ritenersi provata la corresponsione al dipendente di quanto quest'ultimo ha dichiarato di aver percepito, che corrisponde a quanto indicato in ricorso e nei conteggi allegati all'atto introduttivo.
17 4.6. Ugualmente dimostrata, infine, è la spettanza dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso.
E' noto come, per pacifica esegesi giurisprudenziale, costituisca giusta causa di risoluzione senza preavviso del rapporto di lavoro da parte del prestatore di lavoro il protratto mancato pagamento di spettanze stipendiali.
E nel caso di specie il ricorrente ha dato dimostrazione della circostanza che, al momento delle dimissioni – sia di quelle rese a giugno 2019 che di quelle presentate a settembre 2019
– la Cooperativa datrice non stava provvedendo ad erogargli la retribuzione a lui effettivamente spettante in base alle ore lavorate.
Ne consegue l'indiscutibile legittimità delle dimissioni per giusta causa del lavoratore e la spettanza al medesimo dell'indennità sostitutiva del preavviso, secondo la corretta quantificazione economica della stessa operata dal CTU, in conformità alle previsioni del
CCNL applicabile al rapporto.
5. Allo scopo, infine, di effettuare un corretto computo del dovuto questo giudice ha ritenuto necessario, sulla scorta dei dati di fatto accertati in precedenza, disporre un approfondimento tecnico volto a ricostruire la differenza tra il dovuto ed il percepito in termini di retribuzione spettante ai sensi del succitato CCNL vigente tra le parti ed a computare il
TFR da erogare alla luce dei dati retributivi suddetti.
In particolare, è stato specificamente chiesto al CTU, per quel che qui rileva, di rispondere al seguente quesito:
<A) dica il Consulente, esaminata la documentazione in atti e, specificamente, le buste
paga del lavoratore, alla luce del CCNL di seguito indicato, quali siano le somme lorde in
ipotesi spettanti al ricorrente a titolo di:
1) retribuzione ordinaria e straordinaria, con le relative eventuali maggiorazioni domenicali
e festive;
2) 13^ mensilità;
18 3) trattamento di fine rapporto;
provvedendo al calcolo del dovuto sulla scorta dei seguenti parametri:
- periodi da prendere in considerazione: -- due distinti rapporti: - il primo dal 3;
- c.c.n.l. applicato: CCNL Coop. sociali, L. 381/91, Terziario, in atti;
- livello: -- per il primo rapporto livello B1; -- per il secondo rapporto livello C2;
- orario di lavoro:
-- per il primo rapporto turni dalle 16,00 alle 8,00 seguiti da giorno di riposo comprensivi di
domeniche e festivi, considerando, tuttavia, il primo turno a settimana di orario ridotto dalle
20,00 alle 8,00;
-- per il secondo rapporto turni dalle 20,00 alle 8,00 seguiti da giorno di riposo comprensivi
di domeniche e festivi;
B) detragga quanto risulta erogato sulla scorta di quanto dichiarato dal ricorrente in ricorso,
debitamente trasformato al lordo;
C) in relazione alla fruizione delle ferie verifichi in base alle risultanze delle buste paga del
lavoratore se emerge un residuo di ferie non fruite dal lavoratore che non sia stato
remunerato con l'ultima retribuzione di ciascun rapporto;
D) dica, in via conclusiva, relativamente alle voci suddette, se residuano spettanze a credito
di parte attrice, distinguendole voce per voce;
E) calcoli distintamente l'indennità sostitutiva del preavviso in ipotesi dovuta in relazione a
ciascun rapporto;
F) abilita il CTU, in ogni caso, ove lo ritenga necessario, anche a seguito delle sollecitazioni
delle parti, a redigere ipotesi alternative, sempre sulla base di parametri emergenti dagli atti
di causa>>.
Il CTU ha osservato modalità di calcolo del tutto corrette, che vanno intese come qui recepite e richiamate, ed ha specificato dettagliatamente i criteri, del tutto esatti e conformi alle
19 previsioni della contrattazione collettiva, utilizzati per il computo dei richiamati elementi della retribuzione dovuta.
Va, tuttavia, escluso dal calcolo del dovuto, in quanto attinente a spettanza mai rivendicata nel corso del giudizio da parte ricorrente, l'importo conteggiato a titolo di “Trasferte Italia”.
Non può essere recepita, invece, per le ragioni meglio illustrate ai paragrafi che precedono,
l'ipotesi ricostruttiva subordinata richiesta da parte convenuta, la quale non si palesa aderente con i dati fattuali accertati nel corso del presente giudizio.
All'esito dei conteggi ivi svolti, dunque, si è acclarata la spettanza asl ricorrente dei seguenti importi lordi:
- A) relativamente al primo rapporto (esclusa la voce “Trasferte Italia”): Somma complessiva lorda di € 73.836,02 (di cui € 7.112,83 per TFR), più € 1.283,35 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- B) relativamente al secondo rapporto (esclusa la voce “Trasferte Italia”): Somma
complessiva lorda di € 2.446,75 (di cui € 262,94 per TFR), più € 1.385,50 a titolo di indennità
sostitutiva del preavviso.
Nondimeno, occorre prendere atto che nell'atto introduttivo parte ricorrente circoscrive l'entità delle sue richieste alla somma lorda omnicomprensiva di € 75.163,53 (di cui €
67.699,20 per differenze retributive, € 1.429,37 per preavviso ed € 6.034,96 per T.F.R.),
formulando domanda, dunque, unicamente con riferimento a tali importi. Né nel ricorso vengono usate formule idonee ad ampliare la portata oggettiva del petitum, quali “la somma
anche maggiore accertata in corso di causa” o similari, ragion per cui, onde non rendere una pronuncia ultra petita, occorre circoscrivere la statuizione di condanna nei limiti della richiesta attorea.
Su tutte le somme succitate, ovviamente, sono dovuti inoltre gli accessori ex art. 429,
comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo
20 6. Quanto, in ultimo, alla ripartizione delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento sostanzialmente integrale della domanda di parte ricorrente esse vanno poste a carico di parte convenuta secondo il principio della soccombenza, nella misura quantificata in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/14, come modificati dal D.M. n.
147/22.
Analogamente è a dirsi per le spese di CTU, che, in ogni caso, in favore del consulente gravano solidalmente a carico di entrambe le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5411 dell'anno 2021, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna la , in Controparte_2
persona del l.r. p.t., a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive relative ai rapporti di lavoro intercorsi con detta cooperativa, per le causali specificate in parte motiva,
per i periodi dal 23.7.2014 al 20.6.2019 e dall'8.7.2019 al 7.9.2019, la somma lorda omnicomprensiva di € 75.163,53 (di cui € 67.699,20 per differenze retributive, € 1.429,37
per preavviso ed € 6.034,96 per T.F.R.), oltre agli accessori ex art. 429, comma 3, c.p.c.,
dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo;
2) condanna la , in persona del l.r. p.t., al Controparte_2
pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €
7.000,00 per compensi ed € 379,50 per spese, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al Difensore
antistatario;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte resistente, ferma restando la solidarietà tra le parti nei riguardi del Consulente.
Salerno, 7.6.2025. Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
120 Km dalle loro abitazioni, mentre tra MO ed OL vi erano circa 80-90 km.