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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/07/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 91 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Cinzia Perrone, Parte_1 C.F._1 giusta mandato allegato all'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lecce, Via G. Zanardelli, n. 72
appellante
e
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Tarantini, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Surbo, Via Tagliamento, n. 108
appellata
*******
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 cpc in sostituzione della udienza di precisazione delle conclusioni del 3.6.2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
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MOTIVAZIONE
1. odierna appellata, con ricorso per decreto ingiuntivo aveva adito il Tribunale di Controparte_1
Lecce perché ingiungesse a il pagamento della somma di € 11.093,41, quale saldo sul Parte_1 prezzo dei lavori edili, eseguiti sull'immobile di proprietà del sito in Lecce alla via Pozzuolo, Parte_1
n. 73, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 o interessi legali se dovuti dalla data del diritto al dì del soddisfo effettivo, nonché il pagamento della somma di € 700,00 per compensi professionali.
Il tribunale accoglieva la istanza ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 869/2019 per l'importo € 11.093,41.
2. Con atto di citazione notificato il 07.06.2019, proponeva opposizione a detto Parte_1 provvedimento monitorio, deducendo l'inesistenza del credito ingiunto e la conseguente infondatezza dell'avversa pretesa, fondata su fattura. Deduceva, altresì, la mancata consegna dei certificati di conformità degli impianti e la difformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto concordato, chiedendo pertanto in via riconvenzionale anche la condanna della società al pagamento di € 8.000,00 a titolo di danno per l'inadempimento dell'esecuzione dei lavori. eccepiva, infine, l'insussistenza dei Parte_1 requisiti di cui all'art. 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e chiedeva la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità/improcedibilità della domanda di garanzia per i vizi, per non essere stata effettuata la denuncia di vizi nei termini di cui all'art. 1667 c.c. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, poiché infondati in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante prova orale, prova documentale e consulenza tecnica.
3. Con sentenza n. 96/2023, pubblicata il 13.01.2023, il Tribunale di Lecce, decidendo sulla opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce n. 869/2019, rigettava Parte_1
l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale rilevava infatti che l'istruttoria espletata aveva consentito di ritenere eseguite le opere elencate
2 alle pagg. 2 e 3 della relazione peritale e di determinare il prezzo complessivo dei lavori in quello stimato dal c.t.u.. Non veniva, tuttavia, condiviso dal tribunale il riferimento, contenuto nell'elaborato peritale, alla percentuale di ribasso da applicare sul prezzo calcolato, perché, mutuata dalla disciplina degli appalti pubblici, non era applicabile al caso in esame, avente ad oggetto un appalto tra privati, i cui prezzi dei materiali erano stati indicati dal direttore dei lavori, incaricato dal committente;
non veniva, neppure condiviso il riferimento al calcolo della penale per il ritardo della consegna, in assenza di prova del predetto ritardo e della sussistenza di una clausola che prevedesse tale penale. Infine, il giudice di prime cure rigettava la domanda riconvenzionale, non avendo l'opponente provato i danni subiti a causa del mancato rilascio dei certificati di conformità, la cui esistenza in atti era stata peraltro accertata dal CTU.
Le spese di lite, nonché quelle di CTU, erano definite secondo soccombenza.
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4. Con atto di citazione notificato il 27.01.2023, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 96/2023, affidandosi a quattro motivi di gravame, e segnatamente:
a) Omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto nevralgico del giudizio di opposizione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.: l'appellante eccepisce il vizio di omessa pronuncia in relazione al difetto di legittimazione passiva della società eccepito dal medesimo sia con istanza ex art. 177 c.p.c. sia in sede di note conclusive, CP_1 ribadendo che la società costituita nel giudizio di opposizione risulterebbe diversa da quella che ha ottenuto il decreto ingiuntivo. Per tale ragione, l'appellante chiede dichiararsi la nullità di tutti gli atti difensivi dell'appellata, e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
b) Omessa pronuncia riguardo le eccezioni di merito sollevate dall'opponente Parte_1
Violazione art. 112 c.p.c.: l'appellante lamenta il mancato esame da parte del giudice di prime cure dell'eccezione di infondatezza della pretesa, basata sulla assenza di un contratto di appalto sottoscritto tra le parti, né di un preventivo di spesa relativo ai lavori da eseguire, né di un elenco di costi per i materiali impiegati e del prezzo per la manodopera sottoscritto dal committente;
c) Errata valutazione delle prove - interrogatorio formale - CTU violazione ex art. 115 c.p.c.:
l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha incluso tra i lavori eseguiti anche la pitturazione totale interna, soffitto e pareti dell'appartamento, sebbene nel corso dell'interrogatorio formale, lo stesso amministratore della società, non CP_2 abbia incluso tra le opere realizzate anche la pitturazione. Tale circostanza risulterebbe confermata nelle osservazioni alla bozza di CTU effettuate dal CTP Geom. ove si Per_1 legge che la pitturazione dell'appartamento non è stata effettuata dalla ditta, ragion per cui andava eliminata dalla quantificazione del prezzo totale;
d) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1657 c.c.: l'appellante deduce l'erroneità della
3 sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non condivisibile il riferimento, presente nell'elaborato peritale, alla percentuale di ribasso mutuata dalla disciplina degli appalti pubblici, sostenendo che la fattispecie in esame riguarda un appalto tra privati, i cui prezzi dei materiali erano stati indicati dal medesimo direttore dei lavori del committente. Ebbene, a dire del deducente, non vi è alcun documento sottoscritto tra le parti e recante i prezzi delle opere da eseguire, poiché il documento al quale la sentenza fa riferimento è l'elenco dei lavori da eseguire, senza alcun prezziario o riferimento economico. Per tale motivo, il criterio indicato dal CTU in relazione al ribasso appare condivisibile, poiché in assenza di un contratto sottoscritto tra le parti e in assenza di una stima economica dei lavori, il calcolo per la quantificazione economica delle opere eseguite viene effettuato in maniera analoga a come accade per i contratti pubblici, riferendosi alle Tabelle di prezziario regionale (relative all'anno 2017 per il caso in esame) ed abbattendo la somma del 20% o 24%, percentuale ottenuta dal rapporto tra prezzo di mercato e prezzo tabellare.
Ritualmente costituita, chiede il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e Controparte_1 diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
5. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni innanzi ad un nuovo Collegio, all'udienza del 3 giugno 2025 la causa veniva riservata per la decisione, senza nuova concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali, essendo state tali memorie già depositate, e non essendo stata svolta, dopo la rimessione sul ruolo, alcuna attività istruttoria
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6. Va disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc.L'eccezione è infondata.
L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile.
L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350
c.p.c.
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7. L'appello è nel merito infondato e va pertanto disatteso.
Privo di pregio è invero il primo motivo di censura, con cui si deduce il vizio di omessa pronuncia su una eccezione sollevata dall'appellante in primo grado.
Va precisato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando
4 la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia. In particolare, va precisato, la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia si coglie nel senso che, nella prima, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa, mentre, nel caso dell'omessa motivazione, l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne la domanda o l'eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi su uno dei tatti principali della controversia.
Nella specie effettivamente la sentenza non ha esaminato la eccezione pure tempestivamente sottoposta all'esame del tribunale, ma la decisione nel merito della opposizione integra di pe sé un rigetto implicito della stessa. L'eccezione riguardava infatti una asserita diversità fra la società che aveva ottenuto il provvedimento monitorio e la società che si era costituita nel giudizio di opposizione, per una diversa indicazione della Partita IVA in ciascuno di detti atti, di tal ché l'aver esaminato nel merito l'opposizione e la domanda riconvenzione integra rigetto implicito della eccezione preliminare.
In ogni caso tale questione è comunque priva di pregio, posto che la diversa indicazione della P.IVA nei due atti difensivi è evidentemente frutto di un mero refuso, che non ha impedito al di Parte_1 proporre opposizione al decreto ingiuntivo, evocando in giudizio la società creditrice nei cui confronti ha spiegato anche domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, sicché tale errata indicazione, percepibile ictu oculi dall'opponente, non ha inciso in alcun modo limitandolo sul suo diritto di difesa, che si è espresso in forma piena, e sulla corretta istaurazione del contraddittorio.
La censura è pertanto da rigettare
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8. Infondata è anche la doglianza, di cui al secondo motivo di appello, con cui si lamenta una mancata decisione da parte del tribunale sulla eccezione di “inesistenza della pretesa di controparte” per mancanza di un contratto scritto di appalto e/o di un preventivo, contenente i costi delle opre appaltate, formulata come unico motivo di opposizione al decreto ingiuntivo.
È evidente, infatti, il rigetto implicito della censura proposta in sede di opposizione. La decisione assunta dal tribunale, di conferma della pretesa creditoria della nascente dal contratto intercorso Controparte_3 fra le parti, integra, per quanto già detto, un rigetto implicito di detta prospettazione difensiva, che, in ogni caso è nel merito del tutto pretestuosa e priva di specifica concludenza, posto che il nel Parte_1 difendersi in sede di opposizione nel merito della pretesa di controparte, proponendo a sua volta anche
5 domanda riconvenzionale per danni derivati dai vizi riscontrati nella esecuzione dei lavori commissionati, ha di fatto ammesso la esistenza del contratto intercorso con la società: anzi proprio la proposizione della domanda riconvenzionale per far valere vizi delle opere eseguite integra piena ammissione sulla esistenza del rapporto negoziale concluso ed eseguito fra le parti ed oggetto di pretesa.
Del resto, il contratto di appalto non richiede alcun requisito di forma a pena di nullità. Per la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non è richiesta infatti la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo essere concluso anche per facta concludentia; parimenti anche la pattuizione relativa all'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto non necessita di forma scritta ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., potendo detta pattuizione essere oggetto di un accordo verbale e/o cristallizzata per fatti concludenti.
Ad ogni buon conto, l'elenco delle opere commissionate redatta dell'ing. nominato dal Tes_1 committente quale direttore dei lavori, è idonea ad integrare e rafforzare la prova dell'accordo Parte_1 contrattuale fra le parti. Il fatto che non sia stato indicato il prezzo delle opere è dato di per sé irrilevante e privo di effetti, perché la mancanza di accordo sul prezzo delle opere non comporta alcuna nullità negoziale, potendo il giudice determinare il corrispettivo dell'appalto, se le parti non abbiano né pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, facendo riferimento alle tariffe esistenti e/o agli usi, purché
l'appaltatore abbia assolto l'onere di provare l'entità e la consistenza delle opere, da assumere come base del conteggio ( Cassazione civile sez. III, 07/09/2022, n.26365).
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8. L'assunto di un malgoverno delle prove, con riferimento ad una voce dei lavori per “pitturazione “ della abitazione, che a detta dell'appellante erroneamente è stata conteggiata in quanto non sarebbe dovuta, avendo il legale rappresentante della società appaltatrice in sede di interrogatorio escluso come spettante la voce n. 2 perché mai eseguita, è parimenti del tutto privo di significatività nell'economica del gravame qui scrutinato, posto che dalla lettura del computo metrico estimativo allegato sub 6 alla c.t.u. di primo grado, tale voce di lavori non è presente e pertanto non è mai stata conteggiata nell'importo totale delle opere.
Il terzo motivo di appello va quindi disatteso.
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9.Parimenti va disatteso anche l'ultimo motivo di appello.
Correttamente il tribunale ha ritenuto non applicabile il ribasso del 20%.- 24% sul valore delle opere al fine di definire il prezzo totale, perché effettivamente il ribasso non trova applicazione ai rapporti di appalto fra privati;
trattasi di motivazione convincente che il Collegio condivide, sicché erroneamente il c.t.u. applica il ribasso al conteggio finale, mentre tale ribasso è relativo ad una diversa ipotesi, quella, cioè in cui il corrispettivo sia calcolato sulla base del prezzo più basso negli appalti pubblici. La mancata
6 previsione del prezzo dei lavori in esame non giustifica l'applicazione di tale normativa, che è relativa unicamente agli appalti pubblici, sicché nel caso in esame non trova giustificazione.
Del tutto inconferente è, infine, il richiamo al principio secondo cui la fattura commerciale non possa valere a provare il credito: la fattura è un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, ( Cassazione civile sez. II, 04/10/2024, n.26048). La prova dell'esistenza del credito dovrà essere fornita con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto; tale prova nel quantum del credito residuo è stata fornita all'esito del giudizio di primo grado, ove, all'esito della prova orale e della indagine tecnica svolta in corso di causa, sono state puntualmente verificate le opere eseguite, sia quelle oggetto di contratto, che quelle extra contratto, definiti i prezzi delle stesse e gli importi già versati a deconto sul maggiore avere, sicché la differenza costituisce piena prova del debito dell'appellante .
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10. L'appello va pertanto disatteso e la sentenza confermata integralmente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione notificato il 27.01.2023 nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 96/2023, pubblicata in data
13.01.2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della società appellata Controparte_1 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3000,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
3) dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 1° luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 91 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Cinzia Perrone, Parte_1 C.F._1 giusta mandato allegato all'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lecce, Via G. Zanardelli, n. 72
appellante
e
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Tarantini, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Surbo, Via Tagliamento, n. 108
appellata
*******
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 cpc in sostituzione della udienza di precisazione delle conclusioni del 3.6.2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
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MOTIVAZIONE
1. odierna appellata, con ricorso per decreto ingiuntivo aveva adito il Tribunale di Controparte_1
Lecce perché ingiungesse a il pagamento della somma di € 11.093,41, quale saldo sul Parte_1 prezzo dei lavori edili, eseguiti sull'immobile di proprietà del sito in Lecce alla via Pozzuolo, Parte_1
n. 73, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 o interessi legali se dovuti dalla data del diritto al dì del soddisfo effettivo, nonché il pagamento della somma di € 700,00 per compensi professionali.
Il tribunale accoglieva la istanza ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 869/2019 per l'importo € 11.093,41.
2. Con atto di citazione notificato il 07.06.2019, proponeva opposizione a detto Parte_1 provvedimento monitorio, deducendo l'inesistenza del credito ingiunto e la conseguente infondatezza dell'avversa pretesa, fondata su fattura. Deduceva, altresì, la mancata consegna dei certificati di conformità degli impianti e la difformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto concordato, chiedendo pertanto in via riconvenzionale anche la condanna della società al pagamento di € 8.000,00 a titolo di danno per l'inadempimento dell'esecuzione dei lavori. eccepiva, infine, l'insussistenza dei Parte_1 requisiti di cui all'art. 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e chiedeva la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità/improcedibilità della domanda di garanzia per i vizi, per non essere stata effettuata la denuncia di vizi nei termini di cui all'art. 1667 c.c. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, poiché infondati in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante prova orale, prova documentale e consulenza tecnica.
3. Con sentenza n. 96/2023, pubblicata il 13.01.2023, il Tribunale di Lecce, decidendo sulla opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce n. 869/2019, rigettava Parte_1
l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale rilevava infatti che l'istruttoria espletata aveva consentito di ritenere eseguite le opere elencate
2 alle pagg. 2 e 3 della relazione peritale e di determinare il prezzo complessivo dei lavori in quello stimato dal c.t.u.. Non veniva, tuttavia, condiviso dal tribunale il riferimento, contenuto nell'elaborato peritale, alla percentuale di ribasso da applicare sul prezzo calcolato, perché, mutuata dalla disciplina degli appalti pubblici, non era applicabile al caso in esame, avente ad oggetto un appalto tra privati, i cui prezzi dei materiali erano stati indicati dal direttore dei lavori, incaricato dal committente;
non veniva, neppure condiviso il riferimento al calcolo della penale per il ritardo della consegna, in assenza di prova del predetto ritardo e della sussistenza di una clausola che prevedesse tale penale. Infine, il giudice di prime cure rigettava la domanda riconvenzionale, non avendo l'opponente provato i danni subiti a causa del mancato rilascio dei certificati di conformità, la cui esistenza in atti era stata peraltro accertata dal CTU.
Le spese di lite, nonché quelle di CTU, erano definite secondo soccombenza.
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4. Con atto di citazione notificato il 27.01.2023, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 96/2023, affidandosi a quattro motivi di gravame, e segnatamente:
a) Omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto nevralgico del giudizio di opposizione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.: l'appellante eccepisce il vizio di omessa pronuncia in relazione al difetto di legittimazione passiva della società eccepito dal medesimo sia con istanza ex art. 177 c.p.c. sia in sede di note conclusive, CP_1 ribadendo che la società costituita nel giudizio di opposizione risulterebbe diversa da quella che ha ottenuto il decreto ingiuntivo. Per tale ragione, l'appellante chiede dichiararsi la nullità di tutti gli atti difensivi dell'appellata, e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
b) Omessa pronuncia riguardo le eccezioni di merito sollevate dall'opponente Parte_1
Violazione art. 112 c.p.c.: l'appellante lamenta il mancato esame da parte del giudice di prime cure dell'eccezione di infondatezza della pretesa, basata sulla assenza di un contratto di appalto sottoscritto tra le parti, né di un preventivo di spesa relativo ai lavori da eseguire, né di un elenco di costi per i materiali impiegati e del prezzo per la manodopera sottoscritto dal committente;
c) Errata valutazione delle prove - interrogatorio formale - CTU violazione ex art. 115 c.p.c.:
l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha incluso tra i lavori eseguiti anche la pitturazione totale interna, soffitto e pareti dell'appartamento, sebbene nel corso dell'interrogatorio formale, lo stesso amministratore della società, non CP_2 abbia incluso tra le opere realizzate anche la pitturazione. Tale circostanza risulterebbe confermata nelle osservazioni alla bozza di CTU effettuate dal CTP Geom. ove si Per_1 legge che la pitturazione dell'appartamento non è stata effettuata dalla ditta, ragion per cui andava eliminata dalla quantificazione del prezzo totale;
d) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1657 c.c.: l'appellante deduce l'erroneità della
3 sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non condivisibile il riferimento, presente nell'elaborato peritale, alla percentuale di ribasso mutuata dalla disciplina degli appalti pubblici, sostenendo che la fattispecie in esame riguarda un appalto tra privati, i cui prezzi dei materiali erano stati indicati dal medesimo direttore dei lavori del committente. Ebbene, a dire del deducente, non vi è alcun documento sottoscritto tra le parti e recante i prezzi delle opere da eseguire, poiché il documento al quale la sentenza fa riferimento è l'elenco dei lavori da eseguire, senza alcun prezziario o riferimento economico. Per tale motivo, il criterio indicato dal CTU in relazione al ribasso appare condivisibile, poiché in assenza di un contratto sottoscritto tra le parti e in assenza di una stima economica dei lavori, il calcolo per la quantificazione economica delle opere eseguite viene effettuato in maniera analoga a come accade per i contratti pubblici, riferendosi alle Tabelle di prezziario regionale (relative all'anno 2017 per il caso in esame) ed abbattendo la somma del 20% o 24%, percentuale ottenuta dal rapporto tra prezzo di mercato e prezzo tabellare.
Ritualmente costituita, chiede il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e Controparte_1 diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
5. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni innanzi ad un nuovo Collegio, all'udienza del 3 giugno 2025 la causa veniva riservata per la decisione, senza nuova concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali, essendo state tali memorie già depositate, e non essendo stata svolta, dopo la rimessione sul ruolo, alcuna attività istruttoria
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6. Va disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc.L'eccezione è infondata.
L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile.
L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350
c.p.c.
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7. L'appello è nel merito infondato e va pertanto disatteso.
Privo di pregio è invero il primo motivo di censura, con cui si deduce il vizio di omessa pronuncia su una eccezione sollevata dall'appellante in primo grado.
Va precisato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando
4 la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia. In particolare, va precisato, la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia si coglie nel senso che, nella prima, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa, mentre, nel caso dell'omessa motivazione, l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne la domanda o l'eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi su uno dei tatti principali della controversia.
Nella specie effettivamente la sentenza non ha esaminato la eccezione pure tempestivamente sottoposta all'esame del tribunale, ma la decisione nel merito della opposizione integra di pe sé un rigetto implicito della stessa. L'eccezione riguardava infatti una asserita diversità fra la società che aveva ottenuto il provvedimento monitorio e la società che si era costituita nel giudizio di opposizione, per una diversa indicazione della Partita IVA in ciascuno di detti atti, di tal ché l'aver esaminato nel merito l'opposizione e la domanda riconvenzione integra rigetto implicito della eccezione preliminare.
In ogni caso tale questione è comunque priva di pregio, posto che la diversa indicazione della P.IVA nei due atti difensivi è evidentemente frutto di un mero refuso, che non ha impedito al di Parte_1 proporre opposizione al decreto ingiuntivo, evocando in giudizio la società creditrice nei cui confronti ha spiegato anche domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, sicché tale errata indicazione, percepibile ictu oculi dall'opponente, non ha inciso in alcun modo limitandolo sul suo diritto di difesa, che si è espresso in forma piena, e sulla corretta istaurazione del contraddittorio.
La censura è pertanto da rigettare
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8. Infondata è anche la doglianza, di cui al secondo motivo di appello, con cui si lamenta una mancata decisione da parte del tribunale sulla eccezione di “inesistenza della pretesa di controparte” per mancanza di un contratto scritto di appalto e/o di un preventivo, contenente i costi delle opre appaltate, formulata come unico motivo di opposizione al decreto ingiuntivo.
È evidente, infatti, il rigetto implicito della censura proposta in sede di opposizione. La decisione assunta dal tribunale, di conferma della pretesa creditoria della nascente dal contratto intercorso Controparte_3 fra le parti, integra, per quanto già detto, un rigetto implicito di detta prospettazione difensiva, che, in ogni caso è nel merito del tutto pretestuosa e priva di specifica concludenza, posto che il nel Parte_1 difendersi in sede di opposizione nel merito della pretesa di controparte, proponendo a sua volta anche
5 domanda riconvenzionale per danni derivati dai vizi riscontrati nella esecuzione dei lavori commissionati, ha di fatto ammesso la esistenza del contratto intercorso con la società: anzi proprio la proposizione della domanda riconvenzionale per far valere vizi delle opere eseguite integra piena ammissione sulla esistenza del rapporto negoziale concluso ed eseguito fra le parti ed oggetto di pretesa.
Del resto, il contratto di appalto non richiede alcun requisito di forma a pena di nullità. Per la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non è richiesta infatti la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo essere concluso anche per facta concludentia; parimenti anche la pattuizione relativa all'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto non necessita di forma scritta ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., potendo detta pattuizione essere oggetto di un accordo verbale e/o cristallizzata per fatti concludenti.
Ad ogni buon conto, l'elenco delle opere commissionate redatta dell'ing. nominato dal Tes_1 committente quale direttore dei lavori, è idonea ad integrare e rafforzare la prova dell'accordo Parte_1 contrattuale fra le parti. Il fatto che non sia stato indicato il prezzo delle opere è dato di per sé irrilevante e privo di effetti, perché la mancanza di accordo sul prezzo delle opere non comporta alcuna nullità negoziale, potendo il giudice determinare il corrispettivo dell'appalto, se le parti non abbiano né pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, facendo riferimento alle tariffe esistenti e/o agli usi, purché
l'appaltatore abbia assolto l'onere di provare l'entità e la consistenza delle opere, da assumere come base del conteggio ( Cassazione civile sez. III, 07/09/2022, n.26365).
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8. L'assunto di un malgoverno delle prove, con riferimento ad una voce dei lavori per “pitturazione “ della abitazione, che a detta dell'appellante erroneamente è stata conteggiata in quanto non sarebbe dovuta, avendo il legale rappresentante della società appaltatrice in sede di interrogatorio escluso come spettante la voce n. 2 perché mai eseguita, è parimenti del tutto privo di significatività nell'economica del gravame qui scrutinato, posto che dalla lettura del computo metrico estimativo allegato sub 6 alla c.t.u. di primo grado, tale voce di lavori non è presente e pertanto non è mai stata conteggiata nell'importo totale delle opere.
Il terzo motivo di appello va quindi disatteso.
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9.Parimenti va disatteso anche l'ultimo motivo di appello.
Correttamente il tribunale ha ritenuto non applicabile il ribasso del 20%.- 24% sul valore delle opere al fine di definire il prezzo totale, perché effettivamente il ribasso non trova applicazione ai rapporti di appalto fra privati;
trattasi di motivazione convincente che il Collegio condivide, sicché erroneamente il c.t.u. applica il ribasso al conteggio finale, mentre tale ribasso è relativo ad una diversa ipotesi, quella, cioè in cui il corrispettivo sia calcolato sulla base del prezzo più basso negli appalti pubblici. La mancata
6 previsione del prezzo dei lavori in esame non giustifica l'applicazione di tale normativa, che è relativa unicamente agli appalti pubblici, sicché nel caso in esame non trova giustificazione.
Del tutto inconferente è, infine, il richiamo al principio secondo cui la fattura commerciale non possa valere a provare il credito: la fattura è un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, ( Cassazione civile sez. II, 04/10/2024, n.26048). La prova dell'esistenza del credito dovrà essere fornita con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto; tale prova nel quantum del credito residuo è stata fornita all'esito del giudizio di primo grado, ove, all'esito della prova orale e della indagine tecnica svolta in corso di causa, sono state puntualmente verificate le opere eseguite, sia quelle oggetto di contratto, che quelle extra contratto, definiti i prezzi delle stesse e gli importi già versati a deconto sul maggiore avere, sicché la differenza costituisce piena prova del debito dell'appellante .
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10. L'appello va pertanto disatteso e la sentenza confermata integralmente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione notificato il 27.01.2023 nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 96/2023, pubblicata in data
13.01.2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della società appellata Controparte_1 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3000,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
3) dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 1° luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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