Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/02/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
DE ET NG de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2176 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Manni che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Camillo Ungari Trasatti che la rappresenta e difende per mandato in atti. ( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_2 P.IVA_2 [...] rappresantata da Controparte_3 Controparte_4
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Fabrizio Lazzaro che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATE
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 3119/2022 resa nel procedimento 51207/2015 – contratti bancari –
1
A seguito di ricorso del dieci giugno 2015 chiedeva e otteneva dal Parte_2
Tribunale di Roma decreto ingiuntivo ( n. 13528/2015 ) per l'importo di € 173.308,73 oltre interessi e spese nei confronti di in relazione al saldo negativo del conto Parte_1 corrente 6145/807495, acceso il ventisette marzo 2002 e del conto corrente 478/80/497, acceso il trentuno marzo 2008.
Il recesso della banca era stato comunicato con telegramma del venti novembre 2014.
proponeva opposizione sostenendo l'insussistenza dei presupposti per il Parte_1 rilascio del decreto e nel merito affermava l'applicazione di tassi usurari, l'illegittimo anatocismo, l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto.
L'opposta si costituiva, sosteneva l'infondatezza dell'opposizione e chiedeva che il decreto fosse dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Con ordinanza del due febbraio 2016 era accolta l'istanza di provvisoria esecutività.
Era espletata ctu contabile che concludeva calcolando, alla data del ventidue luglio 2015, un saldo negativo per il conto 495 di € 34.628,17 e un saldo negativo per il conto 497 pari a € 105.669,73.
Il ventidue marzo 2018 si costituiva in qualità di cessionaria del Controparte_2 credito.
Con sentenza 3119 del 2022 il Tribunale così disponeva: “Accoglie parzialmente l'opposizione e, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 13528/2015, condanna l'opponente al pagamento della somma di € 140.443,90, oltre interessi legali sino all'effettivo pagamento;
condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€13.000,00, oltre accessori di legge e oltre spese di CTU già liquidate”.
proponeva appello, chiedeva la sospensione degli effetti esecutivi della Parte_1 sentenza e concludeva:
“Dichiarare nullo e/o illegittimo e/o infondato e/o inefficace e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 13528/15 - RG. 36138/15 - emesso dal Tribunale di Roma in data
2 9.6.2015 e notificato il 12.6.2015 perché infondato nei suoi presupposti di fatto e di diritto per i motivi meglio esposti in narrativa, accertando e dichiarando, ove occorra:
a) l'illegittimità e/o nullità per contrarietà agli artt. 1284, 1418, 1346 e 2697 c.c., degli interessi passivi ultralegali applicati ai rapporti de quibus in quanto non concordati e, comunque, eccedenti il tasso soglia di cui alla legge 108/96 e/o;
b) l'illegittimità dell'applicazione delle c.d. commissioni C.U. per i motivi meglio illustrati in narrativa e/o c) l'illegittimità degli addebiti di interessi ultralegali e, per l'effetto, dichiarare l'invalidità e la nullità parziale dei contratti di conto corrente oggetto del rapporto, specificato in premessa, anche in relazione alle clausole di pattuizione della commissione di massimo scoperto e comunque determinare l'esatto dare/avere tra le parti, sulla base dell'intera ed esatta documentazione relativa ai rapporti di conto corrente, tenendo conto del tasso di soglia di cui alla L. 108/96;
2) Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, come in atti.
3) In via istruttoria, si chiede il rinnovo della CTU contabile con formulazione di quesiti da porre alla luce dei motivi di appello sopra formulati.”
si costituiva, chiedeva il rigetto dell'istanza di inibitoria nonché Controparte_2 dell'appello con vittoria di spese.
si costituiva, chiedeva il rigetto dell'istanza di inibitoria e concludeva: “in Controparte_1 via pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell e per Controparte_1
l'effetto dichiararne l'estromissione dal giudizio;
in ogni caso rigettare tutte le domande siccome formulate ex adverso e per l'effetto confermare la sentenza n. 3119/2022 resa il 25 febbraio 2022 dal Tribunale di Roma. Con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge”.
Con ordinanza depositata il trentuno ottobre 2022 era respinta l'istanza di sospensiva.
All'esito dell'udienza del venti gennaio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venticinque novembre 2024, la Corte riservava la decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva in via preliminare:
a) e' stato depositato il certificato di morte di ma detto adempimento non Parte_1
è stato effettuato dal suo difensore che anzi ha depositato note di precisazione delle conclusioni;
non sussistono pertanto i presupposti per la dichiarazione di interruzione;
b) continua ad essere legittimata passiva in quanto, dopo la Controparte_1 cessione del credito, il processo prosegue tra le parti originarie;
la costituzione della cessionaria non priva poi di legittimazione la cedente salvo estromissione;
non sussistono a tale proposito i presupposti di cui all'art. 111 terzo comma c.p.c. non essendo stato espresso il relativo consenso delle altre parti.
Passando al merito.
Primo motivo di appello
Illegittimità per violazione degli artt. 1284, 1418, 1346, 1815 e 2697 c.c. in relazione agli interessi passivi ultralegali eccedenti il tasso soglia di cui alla legge 108/1996. Usura originaria nel contratto n. 47880/497. Usura originaria nel contratto n. 614580/495. Nullità.
Mancato rilievo del C.T.U. Revoca del decreto ingiuntivo.
L'appellante sostiene che il tasso ordinario pattuito per il conto 47880/497 acceso a marzo
2008, pari al 14,5%, con la capitalizzazione trimestrale sarebbe salito a 15,307667%, superiore al tasso di usura del 14,76% stabilito per il periodo di riferimento in relazione ad affidamenti superiori a € 5.000,00.
Parimenti per il conto corrente 614580/495 stipulato a marzo 2002 il tasso sarebbe usurario in quanto il TAEG, considerata la capitalizzazione, è stato stabilito contrattualmente in
14,47537% a fronte di un tasso soglia per gli affidamenti oltre € 5.000,00 del 14,13%.
Il Tribunale avrebbe quindi errato laddove non ha applicato la sanzione della gratuità ex art.1815 c.c. trattandosi di usura originaria.
Il motivo è infondato.
I tassi indicati contrattualmente sono riferiti ad operazioni effettuate in assenza di fido. 4 Non è pertanto applicabile come parametro di riferimento, essendo totalmente diverso il presupposto, il tasso soglia previsto dai decreti applicabili ratione temporis per affidamenti oltre € 5.000,00.
Solo dal 2010 infatti, quindi dopo la stipula del contratto in questione, i DM trimestrali indicano il TEGM anche per le operazioni fuori fido con un tasso che, non a caso, è superiore di diversi punti rispetto a quello intrafido proprio per l'assenza nel primo caso, che è quello che ci occupa, di una linea di credito e quindi della relativa regolamentazione.
Per quanto riguarda poi il fido “ per cassa “ rilevato per il conto 497 dal terzo trimestre 2009
l'assenza di contratto ha reso necessario rilevare il tasso applicato di fatto e il CTU ha dimostrato, senza che sul punto vi sia stata specifica contestazione, che non vi è mai stato superamento del tasso soglia.
Secondo motivo di appello
Illegittimità per violazione degli artt. 1284, 1418, 1346, 1815 e 2697 c.c. in relazione agli interessi passivi ultralegali eccedenti il tasso soglia di cui alla legge 108/1996 in relazione alla Commissione di Utilizzo C.U. di cui al contratto del 31.3.2008. Usura originaria nel contratto n. 47880/497. Nullità. Mancato rilievo del C.T.U. Revoca del decreto ingiuntivo.
Si sostiene che la Commissione di Utilizzo ( da intendersi nel caso di specie riferita alla
Commissione di Scoperto ) essendo in realtà basata sull'utilizzato e non Per_1 sull'accordato avrebbe dovuto essere espunta e comunque avrebbe dovuto essere calcolata al fine del superamento del tasso soglia.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha infatti determinato, con l'ausilio della ctu, il saldo del conto, proprio espungendo la cms, in quanto calcolata sull'utilizzato fino al primo intervento normativo del
2009 ( art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L.
28.1.2009 n° 2 ) e poi fino al 2012 ricalcolata secondo la normativa vigente mentre successivamente fino alla chiusura dei conti ( febbraio 2015 ) detta voce non è stata più applicata.
5 Per quanto riguarda il computo della cms ai fini dell'usura i contratti sono tutti e due antecedenti al trentuno dicembre 2009; solo dal 2010 invero nei dm trimestrali la cms è stata inserita nella base di calcolo del tasso soglia mentre per il periodo precedente, come correttamente ha rilevato il Tribunale richiamando Cass. 16303/2018, occorre effettuare una “separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto
(CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”.
In base a detto calcolo non vi è stata usura.
Terzo motivo
Illegittimità per violazione degli artt. art. 2697 c.c in relazione agli artt. 633 e 645 cpc. Nullità della perizia. Revoca del decreto ingiuntivo. Violazione dell'art. 1832 c.c.
Si afferma che mentre riguardo al conto 495 vi era stata un'estinzione con “passaggio a contenzioso “ e trasferimento su apposito conto di transito, ciò non era accaduto, al contrario di quanto erroneamente affermato dal Tribunale, per il conto 497.
Riguardo a quest'ultimo si sostiene che tardivamente l'istituto di credito avrebbe prodotto l'estratto con i movimenti successivi al primo gennaio 2015, estratto che mai era stato comunicato al cliente e che illegittimamente il ctu aveva considerato nella propria relazione.
In detto documento risultava peraltro, il diciassette febbraio 2015, un'entrata di €102.723,90 con la causale “accrediti disposti da terzi” “ mediante un'operazione qualificata anche come
“Accrediti Diversi per X”. Il ventitré febbraio 2015 risultava poi la quantificazione delle competenze a saldo della in soli € 2.059,39, saldo dichiarato come “regolato secondo CP_1 le istruzioni ricevute”.
Si sostiene quindi che, in subordine, detta ultima somma era quella da ritenere dovuta.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha dato un'articolata motivazione a riguardo affermando :
“In ultimo, va precisato che, in ordine al c/c n. 47880/497, il CTU ha espressamente affermato di avere rilevato nel contratto “n° 478/80/497 (dal 31/03/2008 data della prima registrazione al 27/02/2015 data dell'ultima annotazione relativa all'addebito di competenze per Euro 2.059,39)”….in data 17/02/2015 un accredito di euro 102.723,90 con causale
“accrediti diversi per X” che estingue l'intera esposizione debitoria in linea capitale esistente 6 alla data del 17/02/2015”, ritenendo il passaggio di accredito una soluzione tecnica per il passaggio a sofferenza e per il calcolo delle competenze finali, con saldo finale del “Conto corrente n. 478/80/497: il credito della ammonta ad Euro 105.815/73 Controparte_1
(cfr. all.Foglio B1)”. Peraltro, non risulta esser stata sollevata alcuna contestazione puntuale su tale circostanza durante le operazioni peritali e sul passaggio a contenzioso allegato dalla cessionaria del credito in relazione alla somma indicata a saldo negativo del c/c. 478/80/497, ma solo allegazioni generiche e prive di riscontri soprattutto in ordine ad effettivi versamenti di somme a scomputo del debito. Peraltro, se non fosse stato qualificato dal CTU come passaggio a contenzioso, lo stesso CTU avrebbe dovuto rilevare dagli estratti conto, ritenuti completi, i vari versamenti con la indicazione della causale, circostanza che non viene allegata dall'attore a supporto della propria contestazione”.
Il motivo di doglianza non è diretto in buona sostanza a inficiare il ragionamento del
Tribunale che ha ritenuto non trattarsi di estratto conto vero e proprio ( per cui non rileva l'eventuale mancata comunicazione al correntista ) ma di meccanismo contabile, anche se diverso da quello utilizzato per l'altro rapporto, applicato per effettuare il passaggio a contenzioso;
il Giudice di prime cure ha poi rilevato che comunque non era stata indicata nel documento contabile la causale specifica del versamento evidenziando sul punto anche un difetto di allegazione del correntista.
Anche sotto questo profilo non vi è doglianza specifica.
Quarto motivo
Illegittimità per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'accoglimento dell'opposizione in ordine alle doglianze espresse per il conto corrente n. 614580/495 ed al mutamento della giurisprudenza in ordine alla c.d. usura sopravvenuta. La soccombenza. La mancata compensazione delle spese
Si afferma che la sentenza di primo grado sarebbe errata laddove non avrebbe considerato ai fini delle spese di lite come per il conto corrente 495 l'importo riconosciuto ( € 34.628,17 al ventidue luglio 2015 ) fosse ben la metà di quello richiesto dalla banca ( € 68.645,74 al primo aprile 2015 ) e non avrebbe valutato il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni relative all'usura sopravvenuta.
Il motivo è infondato.
Il criterio generale è quello della soccombenza che espressamente il Tribunale ha applicato affermando “Considerato che il ricalcolo ha accertato un saldo comunque negativo a debito 7 della parte opponente (seppur di importo minore rispetto alle risultanze degli estratti conto), le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente, in ragione della soccombenza prevalente”.
Lo scaglione utilizzato è quello corretto e la liquidazione si è mantenuta sui valori medi in linea con la complessità e il numero delle questioni affrontate.
La sentenza non è inoltre errata laddove non ha provveduto alla compensazione parziale o totale delle spese.
L'art. 92 c.p.c. stabilisce : “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.”
La disposizione quindi non pone alcun automatismo tra compensazione e soccombenza reciproca o mutamento della giurisprudenza per cui il Tribunale, sul rilievo comunque della condanna a carico dell'opponente, ha reso una motivazione condivisibile.
Per quanto riguarda più in particolare la giurisprudenza in materia di usura sopravvenuta si rileva come il ctu abbia rilevato il superamento solo per uno dei conti ( il 497 ) e solo nel secondo trimestre 2011 per cui la rilevanza nel presente giudizio dei contrasti giurisprudenziali in materia non ha avuto alcun esito di particolare pregnanza.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza;
solo per sono Controparte_1 compensate per un terzo per il rigetto dell'eccezione in rito.
La liquidazione è quella di cui in dispositivo con valore prossimo ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate, senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza 8 del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Compensa per un terzo le spese di lite per liquidate per l'intero in Controparte_1
€4.200,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA: condanna a pagare a Parte_1 due terzi di detta somma. Controparte_1
Condanna a pagare a le spese del presente grado Parte_1 Controparte_2 liquidate in complessivi € 4.200,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, dieci febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci DE ET NG de Courtelary
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