Articolo 46 del Codice della nautica da diporto
Articolo 45Articolo 47
Versione
15 settembre 2005
Art. 46. Obblighi del conduttore 1. Il conduttore e' tenuto ad usare l'unita' da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformita' alle finalita' di diporto.
Entrata in vigore il 15 settembre 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente