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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 4952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4952 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa SS d'MO presidente dott. GI SE consigliere rel.
dott. NC NOo consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°1324/2019 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Benevento n°236/2019 del 7 febbraio 2019, in materia di servitù prediale t r a
(nato a [...] il [...]; Parte_1
) e (nato a [...] il [...]; C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avvocato ON Di Santo C.F._2
( , con studio in Guardia Sanframondi alla Via C.F._3 1
Municipio, 135, e domicilio digitale Email_1
e
ON AG (nato a [...] il [...];
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe C.F._4
NC EL (con studio in Cerreto NN alla Via Isidoro
Mastrobuoni, 18, e domicilio digitale Email_2
Conclusioni
Per e l'avvocato ON Di Santo concludeva Parte_1 Parte_2
riportandosi a tutte le affermazioni, eccezioni e domande proposte nell'interesse dei propri assistiti.
Per ON AG l'avvocato Giuseppe NC EL chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile o, comunque, che fosse rigettato, con l'attribuzione in suo favore delle spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Il giudizio di primo grado
§ I.I. Con atto di citazione notificato il 21 e il 24 novembre 2012 ON
AG conveniva innanzi al Tribunale di Benevento e Parte_1
esponendo: Parte_2
- di essere proprietario e possessore del terreno agricolo sito in agro di Cerreto
NN alla Contrada Sant'Anna, in catasto al foglio 14, particella 61, in virtù di donazione paterna del 20 dicembre 1995 e della successione mortis causa in favore del donante da parte della madre Persona_1
- di essere titolare, a vantaggio di tale fondo e di altri poderi contigui di sua proprietà, di una servitù di presa d'acqua, di scolo e d'acquedotto a carico di un terreno appartenente a (particella 425), dal quale l'acqua Persona_2
perviene, per caduta, dopo aver attraversato un terreno di Parte_1
(particella 630) e, per un tratto di pochi metri, altro terreno di Parte_2
(particella 664), servitù costituita con rogito per Notaio Mastrobuoni del 26 2 febbraio 1922, come certificato dallo stesso rogante con atto del 10 marzo 1930;
- che nel corso degli anni e, comunque, da oltre tre decenni, di comune intesa i proprietari dei fondi interessati avevano provveduto a regimentare le acque di cui trattasi, in modo da farle comunque giungere al fondo dominante (per l'esattezza, sulla particella 425 le sorgenti erano state raccolte e fatte confluire da in una pozzetta realizzata con tubi di cemento aventi il Persona_2
diametro di circa un metro e da qui condotte, con tubi di plastica interrati, nella pozzetta realizzata sulla particella 630, dalla quale ultima si diparte, infine, una condotta in polietilene, del diametro di 4,8 cm, che fa pervenire l'acqua nel fondo dominante);
- di avere provveduto personalmente e a proprie spese, con l'ausilio di lavoranti da lui incaricati, alle opere nei fondi di e Pt_1 Parte_2
- di avere sempre provveduto di persona (o con l'aiuto dei propri familiari) alla necessaria manutenzione periodica di tali infrastrutture, soprattutto per l'eliminazione dei sedimenti, finché dal 2011 , padre di Parte_1 [...]
aveva cominciato a opporsi con urla, minacce e querele al suo ingresso Pt_2
nelle particelle 630 e 664, impedendogli di curare la manutenzione della pozzetta ivi collocata e la sostituzione del tubo in polietilene, ostruito dal calcare e dai detriti;
- che, inoltre, nel corso del tempo , in violazione degli articoli Parte_1
1064, co. 2, e 1067, co. 2, c.c., aveva realizzato sulla particella 630 una serie di interventi che rendevano oltremodo gravoso l'esercizio e la manutenzione del diritto prediale, in particolare per l'impianto di un vigneto anche sulla fascia ove è istallato il tubo da sostituire come pure per l'edificazione di un muro in cemento armato sul confine con la particella n. 425, peraltro in assenza di qualsiasi autorizzazione amministrativa, sì da impedire l'accesso e la manutenzione al tratto di condotta a monte, recante l'acqua dal punto di sorgenza alla seconda pozzetta;
- che con tali azioni il convenuto aveva reso impossibile l'esercizio della servitù, 3 provocando la perdita di una parte del raccolto di ortaggi sul fondo dominante;
- che, infine, pur consapevole dei contrasti già in corso, con nota Parte_2
raccomandata recapitata il 9 novembre 2012 aveva strumentalmente manifestato la volontà di recintare la particella 664.
ON AG chiedeva, pertanto, di accertare il suo diritto di accedere al terreno censito alle particelle 630 e 664 del foglio di mappa 14, e di procedere ivi alla manutenzione o alla sostituzione della pozzetta e della tubazione attraverso le quali viene esercitata la servitù di presa d'acqua, di scolo e d'acquedotto costituita a favore della particella 61 del medesimo foglio, e,
conseguentemente, di condannare i convenuti alla rimozione di ogni ostacolo posto in essere in violazione dell'art. 1067 c.c. che rende più gravoso l'esercizio e la manutenzione del diritto prediale, oltre che al risarcimento dei danni derivati all'attività agricola e di allevamento dall'impossibilità di godere della servitù stessa. § I.II. Costituitisi all'udienza del 20 marzo 2013, e Parte_2 Parte_1
negavano l'esistenza della servitù, sostenendo, in particolare:
[...]
- che non vi era alcuna corrispondenza, né per l'ubicazione (uno alla Contrada
Madonna TO o Cannavina, l'altro in Contrada Sant'Anna) né per l'estensione (uno, quello oggetto dell'atto pubblico del 1930 di are 4,23, l'altro di are 7.10) tra l'appezzamento di terreno donato a Persona_1
(dante causa dell'attore) con atto pubblico del 10 marzo 1930 e la particella
61 di cui alla domanda, in favore della quale, pertanto, non risultava costituita alcuna servitù, tanto più che sul terreno nella disponibilità di
[...]
(particella 425) non vi erano sorgive d'acqua; Per_2
- che, diversamente da quanto affermato dall'attore, sul terreno di
[...]
come su quello di tutti i proprietari della zona, da tempo immemore Per_2
erano stati realizzati dei “fossi di scolo” per il deflusso delle acque piovane,
convogliate nelle proprietà limitrofe, finché la Comunità Montana del
Titerno, all'inizio degli anni ottanta, aveva realizzato (per la raccolta delle 4 acque meteoriche provenienti dai poderi a monte della particella 630) una pozzetta dalla quale si dipartiva una condotta di tubi di cemento del diametro di circa un metro che faceva pervenire l'acqua nel limitrofo torrente a confine con il fondo (particella 61) di proprietà dell'attore, condotta eseguita seguendo l'andamento dei “fossi di scolo” che fino ad allora erano stati utilizzati per il deflusso delle acque meteoriche;
- che, da allora, ON AG aveva sempre emunto l'acqua da tale conduttura, utilizzandola presumibilmente per coltivare il suo fondo, senza che si fosse mai recato nel fondo di per la manutenzione Parte_1
della pozzetta ivi esistente e del fantomatico tubo in polietilene;
- che, infatti, sul terreno di proprietà di , al di fuori della Parte_1
condotta in tubi di cemento realizzata dalla Comunità Montana del Titerno,
non era mai esistito alcun impianto di prelievo o derivazione delle acque rappresentato da tubazioni o altre opere permanenti per la conduzione dell'acqua, idoneo a irrigare il fondo del AG, né questi aveva mai esercitato alcuna servitù di presa d'acqua a carico della particella 630;
- che circa dieci – quindici anni prima , nel costruire la sua Persona_2
abitazione, aveva eseguito lavori di sistemazione del suo fondo modificando il declivio naturale del terreno e raccogliendo tutte le acque meteoriche (da sempre defluenti da poderi superiori) in una pozzetta della profondità di cinque metri, realizzata con tubi di cemento più a monte e più a nord rispetto ai “fossi di scolo” che regimentavano le acque verso il fondo di Parte_1
pozzetta che non convogliava alcuna acqua sorgiva poiché non vi
[...]
era alcuna sorgente;
- che i lavori eseguiti da avevano modificato il naturale deflusso Persona_2
delle acque che ora confluivano in una pozzetta di cinque metri, riducendo drasticamente la portata d'acqua destinata ai fondi a valle;
- che, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, dalla pozzetta di non vi era alcun tubo di plastica che conducesse le acque in Persona_2 5 essa raccolta alla pozzetta realizzata dalla Comunità montana del Titerno nel fondo di mentre esistevano tubi in polietilene posti a Parte_1
un'altezza tale da non poter raccogliere le acque in essa presenti (poste a un livello di circa 50 cm inferiore) per condurle sulla particella 630;
- che il vigneto era stato impiantato nella particella 630 nel 1987 senza che da allora ON AG manifestasse alcuna lamentela riguardo al preteso aggravamento dell'esercizio e della manutenzione della servitù prediale, né
in trent'anni avesse mai chiesto di provvedere alla sostituzione del tubo;
- che, pur a prendere per buona la ricostruzione dell'attore, nella certificazione per notar Mastrobuoni del 10 marzo 1930 era testualmente affermato che
«Siffatto godimento è reciproco, e non può farsi opera distruttiva per fondo dei
germani , onde era evidente come l'attore non potesse procedere Pt_1
all'esecuzione di opere per loro dannose (e, nel caso, l'eventuale sostituzione del tubo in polietilene del diametro di 4,8 cm che l'attore assumeva – senza provarlo – esistente sul fondo di loro proprietà, avrebbe portato inevitabilmente alla distruzione del vigneto);
- che la realizzazione del muro di cemento era avvenuta nel pieno rispetto delle norme di legge e senza limitare alcun diritto dell'attore.
§ I.III. Il giudice istruttore designato disponeva una consulenza tecnica d'ufficio e ammetteva in parte le prove orali articolate dalle parti (per interrogatorio formale e per testimoni). Quindi, con sentenza del 7 febbraio
2019, pronunciata in funzione di giudice unico, così provvedeva: «- accerta e
dichiara il diritto della parte attrice di accedere ai fondi serventi, ubicati in Cerreto
NN (BN), c.da Sant'Anna, al catasto al fg. 14, p.lle 664 e 630 (in proprietà
rispettivamente di e di , per l'ispezione e la Parte_2 Parte_1
manutenzione delle opere ivi presenti, necessarie a garantire l'afflusso dell'acqua fino ai
punti di consegna ubicati nel fondo al catasto la fg. 14, particella 61; - condanna i
convenuti, in solido tra di loro, al rimborso delle spese di lite in favore di parte attrice,
che liquida in € 93,00 per esborsi ed € 2.430,00 per onorari, oltre rimb. forf ed oneri di 6 legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., se effettivamente sostenute, con attribuzione
in favore dell'Avv. Giuseppe NC EL, che ne ha chiesto la distrazione».
§ II. L'appello
§ II.I. Con citazione notificata il 19 marzo 2019 (mediante spedizione postale del 14 marzo 2019) e hanno proposto appello, al fine di Pt_1 Parte_2
ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto integrale della domanda di ON AG e il rimborso delle spese processuali, con attribuzione al suo difensore.
Gli appellanti deducono, in primo luogo, la contraddittorietà della decisione,
nell'affermare l'esistenza della servitù e negare la rimozione del muro in cemento armato che, a dire del AG, ne ostacolerebbe l'esercizio, e rilevano come, sebbene l'attore si dichiarasse titolare di una servitù di presa d'acqua, scolo
ed acquedotto, costituita (con atto pubblico del 1922) in favore della sua dante causa a vantaggio del fondo ora censito in catasto al foglio Persona_1 14, particella 61, per la presenza di una sorgiva nell'attuale proprietà di
[...]
non vi sarebbe alcuna prova circa l'esistenza di tale sorgiva, né il C.T.U. Per_2
avrebbe fornito alcun elemento che validasse la presunta interruzione di presa
d'acqua, né chi l'avesse interrotta, né avrebbe fornito un calendario con il riporto
temporale attraverso cui sarebbe stata captata l'acqua sorgiva, per portarla a
destinazione.
Eppure, la sorgiva rappresenterebbe l'indispensabile presupposto dell'intero
costrutto attoreo, posto che il requisito principale della servitù di presa d'acqua è
costituito dal prelevamento o dalla derivazione dell'acqua da una sorgente di proprietà
del titolare del fondo servente, caratteristica che non si pertiene, invece, alla servitù di
acquedotto, e che l'affermato diritto di passaggio sarebbe una mera modalità di
esercizio della servitù di presa d'acqua, ed in particolare quale facoltà funzionale
all'esercizio delle attività di manutenzione e pulizia del canale che l'art. 1090 c.c.
prevede come obbligo a carico del proprietario del fondo dominante.
Che si tratti di servitù di presa d'acqua (e non di acquedotto) risulterebbe 7 dall'atto per notaio del 26 febbraio 1922 (nel quale si Persona_3
prevede che «siccome sul rimanente fondo superiore vi è una sorgiva d'acqua, così lo
scolo della stessa deve cadere, come trovasi, incanalata pel fondo attribuito ad essa
con diritto di servirsene, anche per irrigazione di detto fondo, e possibili ad Per_1
averne o di acquistarne viciniori …»), servitù rispetto alla quale il diritto di passaggio sarebbe un mero adminiculum servitutis (ex art. 1064 c.c.),
insuscettibile di acquisto in via autonoma (v. Cass. S.U. 5983/79).
Del tutto ininfluente sarebbe poi la presenza, accertata dal C.T.U., «di un isolato
“tubo anonimo” e di un'altra isolata anonima pozzetta di raccolta nel terreno del
, non essendo emerso «che la suddetta pozzetta e il tubo in Parte_1
polietilene nero costituiscano parti o adminiculum servitutis della servitù di presa
d'acqua e di scolo così come reclamata e puntualmente descritta da controparte e di cui
all'atto per NO Mastrobuoni del 26.02.1922», e non potendo escludersi «che tali
acque possano avere provenienza diversa rispetto al fondo di p.lla 425.»: Persona_2 infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non vi sarebbe alcuna prova «circa il fatto che le acque che si riversano nella pozzetta allocata nel
terreno dell'odierno appellante provengano dalla mai accertata Parte_1
sorgente insistente nella p.lla 425», e, inoltre, dovrebbe «escludersi che la pozzetta di
raccolta e il tubo in polietilene nero rilevati dal CTU nel terreno del Per_4 Pt_1
possano costituire una autonoma servitù di acquedotto dal momento che gli
[...]
stessi dovrebbero rappresentare, al più, una mera facoltà della servitù di presa d'acqua
rivendicata dal AG».
Senza che risulti la provenienza dell'acqua rinvenuta nella pozzetta ubicata nella particella 630 dalla particella 425 di , il giudice di primo Persona_2
grado avrebbe riconosciuto ultra petita la titolarità di un'autonoma servitù di acquedotto per la consegna/afflusso al fondo particella 61 e carico dei fondi degli odierni appellanti diversa da quella reclamata sulla scorta dell'atto notarile del 26 febbraio 1992, che contempla e riconosce esclusivamente una servitù
di presa d'acqua e scolo e della quale non sarebbe stata provata l'esistenza. 8
In secondo luogo, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che l'atto notarile del 1922 si riferisca ai luoghi oggetto di causa, sulla base della sola generica affermazione del C.T.U. secondo cui «da ricerche effettuate è emerso che
c/da Sant'Anna di Cerreto NN veniva in passato chiamata anche Madonna di
TO per una statua della Madonna presente in loco». Non vi sarebbe traccia di tali ricerche, unica certezza essendo la discrasia sui nomi dei luoghi che, fino a prova contraria, indicano località diverse.
Per di più, non si sarebbe tenuto conto che nell'atto del 1922 l'estensione del fondo assegnato a era indicata in «misure tre, pari ad are Persona_1
4,23», misura nettamente inferiore a quella (di are 7,10) della particella 61 a vantaggio della quale l'attore ON AG pretende essere stata costituita la servitù.
Sarebbe palese, quindi, «che i luoghi di cui all'atto del Notaio del Persona_5
26/06/1922, atto pubblico dell'attore posto a fondamento della propria pretesa, sono oggettivamente diversi dai luoghi esaminati ed ispezionati dal CTU incaricato», e che in favore del fondo rustico di ON AG, particella 61, «non risulta essere
costituita alcuna servitù di presa d'acqua».
Inoltre, la sentenza appellata si fonderebbe su una C.T.U. inattendibile, posto che nel verbale delle operazioni peritali si affermerebbe con assoluta certezza che il tubo in polietilene di colore nero ha il diametro di un pollice e che lo stesso diametro avrebbe il tubo che fuoriesce nel terreno di ON AG,
sebbene sia stato dimostrato dal C.T.P. ing. che «sul tubo ritrovato Per_6
nella proprietà AG e costituente prova della reclamata servitù ed oggetto di causa,
risulta chiaramente leggibile che lo stesso ha il diametro di un pollice ed ¼», come poi confermato dal C.T.U. nella risposta a tali osservazioni. Si tratterebbe, quindi,
di due tubi diversi (la cui tipologia, per di più, non consentirebbe il deflusso a gravità, come ritenuto dall'attore, ma solo in pressione), a conferma che la funzione del pozzetto e delle canalizzazioni in materiale plastico è di smaltimento occasionale delle acque piovane in esubero, la cui regimentazione 9 sarebbe stata realizzata dalla Comunità Montana molti lustri fa.
Il C.T.U., pur confermando il diverso diametro dei tubi, avrebbe rappresentato il tracciato di una condotta di collegamento tra la pozzetta nella proprietà di e il tratto di tubo affiorante nella proprietà AG e, cosa Parte_1
ancora più grave, avrebbe riportato sullo stralcio planimetrico, quale diametro del tubo in polietilene nero sia in entrata che in uscita, la misura di un pollice,
minimizzando la differenza tra i due diametri (8 mm, ossia quasi un centimetro), e ipotizzando il rilievo solo approssimativo del diametro del tubo che si diparte dalla pozzetta, perché sito a una profondità di circa un metro e mezzo, e ricoperto da terra e fango. In sostanza, dovrebbe escludersi che il tubo che fuoriesce dal terreno nella proprietà del AG sia lo stesso di quello che si diparte dalla pozzetta a monte, mentre l'ipotesi più semplice e provata nei fatti
sarebbe quella per la quale «il tubo nero in polietilene trovato nella pozzetta
realizzata dalla Comunità Montana si innesti e si raccordi con la tubatura in cemento di circa 80 cm. realizzata dal prefato ente in cui trova il suo sbocco»: questa sarebbe
«la ragione reale e concreta della presenza del tubo nero nel pozzetto de quo», avendo trovato piena prova (nelle testimonianze acquisite e nella stessa C.T.U.) l'opera eseguita all'inizio degli anni ottanta dalla Comunità Montana del Titerno, di realizzazione nella particella 630 di una pozzetta di raccolta delle acque meteoriche provenienti dai poderi a monte, e di scarico nel torrente limitrofo,
seguendo l'andamento dei “fossi di scolo” fino ad allora utilizzato per il deflusso delle acque meteoriche nei fondi oggetto di causa, con la conseguente soppressione della servitù di scolo (o di ruscellamento) superficiale;
Ancora, l'esistenza da oltre trent'anni di un vigneto sul terreno di Parte_1
confermerebbe ulteriormente che i luoghi sono rimasti come attualmente
[...]
sono da oltre 30 anni, senza che per tutto questo tempo fosse stato esercitato alcun diritto (seppure eventualmente esistente) e senza che ON AG
manifestasse lamentele relativamente ad un aggravamento “dell'esercizio e della
manutenzione del diritto prediale”, non avendo egli mai esercitato alcuna servitù 10 né essendosi recato sul fondo di per provvedere alla Parte_1
manutenzione del fantomatico e oramai famigerato tubo in polietilene del diametro di
4,8 cm che in circa trent'anni dalla realizzazione del vigneto, considerate le sue
dimensioni minime, avrebbe dovuto otturarsi in più di una occasione (come, infatti,
emerso dalle testimonianze acquisite nonché dall'interrogatorio formale di
ON AG, il quale avrebbe negato, all'udienza del 9 luglio 2014, di avere provveduto a tale manutenzione). Ciò senza considerare che nella certificazione notarile del 10 marzo 1930 sarebbe riportato testualmente che
«Siffatto godimento è reciproco, e non può farsi opera distruttiva del (O PER) fondo dei
germani , talché non potrebbero eseguirsi opere che arrechino danni ai Pt_1
loro fondi, tra cui l'eventuale sostituzione del tubo in polietilene, che porterebbe inevitabilmente alla distruzione del vigneto a filari esistente da oltre trent'anni.
In conclusione, gli appellanti hanno chiesto il rigetto delle domande proposte da ON AG e la condanna di questo al pagamento delle spese per entrambi i gradi del giudizio (con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al loro difensore).
§ II.II. ON AG, costituitosi il 10 giugno 2019, ha eccepito che,
essendosi gli appellanti costituiti in primo grado solo all'udienza del 20 marzo
2013, sarebbero decaduti dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio, sì da doversi reputare tamquam non esset tutto quanto da loro argomentato in primo grado.
Ha negato, poi, l'erroneità della sentenza appellata, essendo egli titolare di servitù di presa d'acqua, di scolo e d'acquedotto costituita con atto pubblico del
26 febbraio 1922, e avendo nel corso degli anni, di comune intesa coi proprietari dei fondi interessati, provveduto (a proprie spese) a regimentare le acque de
quibus in modo da farle comunque giungere al fondo dominante.
Si è riportato al contenuto della C.T.U. e delle deposizioni testimoniali (di
[...]
e , segnalando, tra l'altro, che Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
all'udienza del 13 febbraio 2014, , in risposta ai capi h) e j) Parte_1
dell'interrogatorio formale, aveva confessato di essersi opposto, da circa un anno, all'ingresso nelle particelle 630 e 664 per la manutenzione della pozzetta 11 ivi collocata e la sostituzione del tubo in polietilene, ostruito dal calcare, e di avere edificato, circa quattro anni prima, sulla particella 630, lungo il confine con la particella 425, un muro di cemento armato, sormontato da rete metallica,
che impediva l'accesso a quest'ultimo fondo.
Quanto alla natura del ius in re aliena, ha precisato di averla descritta in citazione, come servitù di presa d'acqua, di scolo e di acquedotto, onde il primo giudice, essendo il contenzioso limitato ai fondi serventi degli appellanti, aveva correttamente qualificato la servitù (per la parte riguardante i fondi anzidetti)
come di acquedotto.
Ha chiesto, in conclusione, la conferma della decisione assunta in primo grado e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al suo difensore (art. 93 c.p.c.),
§ II.III. Riassunte fin qui le vicende processuali e le posizioni delle parti, si rileva, in primo luogo, che il giudice di primo grado ha ritenuto esistente la servitù vantata dall'attore, d'acquedotto per la consegna/afflusso al fondo particella
61 dell'acqua proveniente dal fondo particella 425 di proprietà di soggetto estraneo al
giudizio, perché costituita con l'atto pubblico del 26 giugno 1922, avendo il consulente tecnico d'ufficio riferito, sulla scorta di “ricerche effettuate”, che l'attuale Contrada Sant'Anna era in passato anche chiamata Località Madonna
di TO per la presenza sui luoghi di una statua dedicata alla Madonna, e che il fondo di a favore del quale la servitù era stata costituita, Persona_1
coincide con quello attualmente di proprietà di ON AG. Inoltre, in base ai rilievi anche di tipo topografico del consulente d'ufficio, ha preso atto della presenza all'interno della particella 630 di un pozzetto da cui si diramano le tubazioni interrate che riaffiorano nella particella 61 consegnando l'acqua proveniente dalla particella 425, tubazioni di cui la prima attraversa entrambe le particelle 630 e 664 e la seconda solo la particella 630.
Il contenuto di tale servitù includerebbe la facoltà del titolare del diritto di proprietà
del fondo dominante di accedere al fondo servente per le ispezioni necessarie all'esercizio 12 delle servitù e per eseguire la manutenzione delle opere necessarie a garantire la
consegna, l'afflusso dell'acqua alla particella 61 (in tal senso, Cassazione, Sez. 2, sent.
nr. 1497/1994): alla parte attrice sarebbe stato impedito di porre in essere tali
attività, tanto più necessarie a fronte della verosimile interruzione/ostruzione di una
delle condotte interrate di consegna dell'acqua (quella in polietilene nero che attraversa
la sola particella 630).
Inoltre, ha rilevato come l'ausiliario abbia ritenuto verosimile l'ostruzione della
tubazione in polietilene nero che attraversa per intero la particella 630, atteso che
l'estremità superiore del tubo è immersa nel pozzetto pieno d'acqua, ma dall'estremità
inferiore non vi è scolo.
Ha, escluso, tuttavia, che la presenza del vigneto ostacoli l'esercizio della servitù, salvo il caso di manutenzione straordinaria delle tubazioni, così come ha ritenuto che non siano emersi elementi per affermare che il muretto al confine tra le particelle 630 e 425 costituisca ostacolo ovvero che renda più gravoso l'esercizio della servitù, e, infine, ha disatteso ogni ulteriore richiesta, in quanto priva
di riscontro probatorio.
L'appello dei Parenti pone in discussione, in primo luogo, la costituzione della servitù invocata dal AG, occorrendo, pertanto, verificare se l'atto costitutivo del ius in re aliena invocato da quest'ultimo, ossia il contratto stipulato per atto pubblico del 1922, riguardi effettivamente l'attuale particella
61 e le particelle finitime.
Si tratta del contratto col quale, nel lontano 26 febbraio 1922, i germani Per_2
CP_
e eredi di , nonché Persona_1 Persona_7 CP_2
(vedova del de cuius, anche in rappresentanza del figlio minore
[...] Per_8
regolarono i rapporti derivanti dalla successione mortis causa apertasi
[...]
in loro favore, stabilendo, tra l'altro, la cessione in favore di Persona_1
(maritata a di parte di un fondo rustico in Cerreto NN, Persona_9
alla contrada Cannavina o Madonna di TO, confinante con beni di
[...]
e dell'estensione di are 4,23. Per la presenza Per_9 Persona_10 CP_3 13 sul rimanente fondo superiore di una sorgiva d'acqua, le parti costituirono a vantaggio di il diritto di servirsene per l'irrigazione del Persona_1
proprio fondo e incanalarla come meglio crederà, facendo i lavori all'uopo occorrenti
nel fondo superiore, qualora l'acqua prendesse altro corso e non l'attuale.
L'ipotesi che l'atto notarile anzidetto riguardi i fondi identificati dall'attore come dominante (la particella 61) e serventi (le particelle (630 e 664, oltre che
985, ex 425, quest'ultima appartenente a un estraneo al processo), sostenuta dal
AG e accolta dal giudice di primo grado, ha trovato piena conferma dagli accertamenti compiuti dalla consulente tecnica d'ufficio nominata in grado di appello, la dr.ssa agronoma , dai quali è emerso che il fondo Parte_3
CP_ superiore assegnato nel 1922 ai coeredi e dopo Per_2 Persona_8
l'istituzione nel nuovo catasto terreni, con la legge 11 agosto 1939 n. 1249 (di conversione del Regio Decreto legge 13 aprile 1939, n. 652), è stato individuato dalla particella 60, comprendente la superficie delle attuali particelle 608, 668, 667 /parte), 665, 663, 664, 607, 630, 982, 985 (ex 425) e 320, mentre il fondo attribuito a (ora di , posto a sud del Persona_1 Parte_1
predetto, è individuato dalla particella 61.
Tale individuazione ha trovato numerosi elementi di riscontro, desunti dall'esame (presso l'Archivio di Stato di Benevento) della documentazione del catasto provvisorio (preunitario), rimasto in uso a Cerreto NN fino al 1°
febbraio 1940 (nel quale sono registrati i dati della voltura in favore dei successori mortis causa di e dalla ricerca sul toponimo (da Persona_1
cui si evince il riferimento per la zona sia alla “Madonna di TO” ovvero alla
“Cappella della Madonna di TO” sia alla “ eretta Persona_11
dentro la Chiesa di S. Maria di TO”).
Ulteriore elemento di conferma è dato dall'effettiva presenza in loco di una sorgente d'acqua, che fuoriesce in una vasca-abbeveratoio sita all'interno della particella 320 e nel pozzetto presente nella particella 982 (ex 425), terreni di proprietà aliena ma compresi nel più ampio fondo già censito alla particella 60 14
e oggetto di disposizione con l'atto pubblico del 1922, onde può concludersi, in sintonia con quanto deciso in primo grado, che ON AG, quale proprietario della particella 61 (e avente causa di , gode di Persona_1
un diritto di servitù di attingere l'acqua proveniente dalle sorgenti anzidette e di acquedotto sulla proprietà dei convenuti, che si frappone tra la sua proprietà
e i fondi serventi della servitù di presa d'acqua.
Non appare sufficiente ad escludere tale conclusione la rilevata difformità di estensione tra il terreno attribuito nel 1922 a (are 4.23) e la Persona_1
particella 61 (are 7.10), alla luce della convincente spiegazione datane dalla
C.T.U., la quale ha posto in evidenza il diverso criterio di rilevazione delle superfici dopo l'istituzione del nuovo catasto terreni (geometrico-particellare),
eseguita in base all'uniformità delle colture in atto e che, quindi, nel caso in esame, ha incluso anche una porzione del terreno vicino che (come risulta anche dall'indicazione dei confini nell'atto pubblico del 1922) risultava appartenente a coniuge di è, in effetti, del tutto Persona_9 Persona_1
plausibile che nel divenire proprietaria esclusiva del Persona_1
terreno distaccato dalla più ampia proprietà indivisa degli eredi di Per_7
lo abbia utilizzato a fini agricoli mediante le medesime colture
[...]
praticate anche sul fondo confinante appartenente al marito.
Inoltre, dall'esame dello stato dei luoghi e dai saggi effettuati dalla C.T.U. dr.ssa
, mediante l'uso di sostanze colorate (per le prove di tracciamento) e Parte_3
l'analisi chimica delle acque, risulta che: i) nella particella 982 (ex 425),
individuata dall'attore come sede della sorgiva d'acqua, vi è un pozzetto in cemento al cui interno s'immettono tre tubi in polietilene, uno dei quali emette una discreta quantità di acqua con flusso continuo;
ii) nella particella 630 di v'è un pozzetto entro il quale è molto evidente e copiosa Parte_1
l'immissione di acqua e dal quale fuoriescono tre diversi tubi, due in pvc (uno arancione e l'altro bianco) e il terzo in polietilene nero del diametro esterno di cm 4,1, localizzato a una quota di poco inferiore rispetto ai precedenti, tubi che 15 scorrono al di sotto della superficie nella particella 630, nella quale è anche presente una condotta di cemento la cui parte terminale sbocca nel torrente
Cappuccini; iii) in un solco di erosione nella particella 61 (di proprietà di
ON AG) fuoriesce un altro tubo nero in polietilene del diametro esterno di cm 4,1; iv) nel pozzetto presente all'interno della particella 630
confluiscono le acque provenienti dalla vasca-abbeveratoio (nella particella
320) e dal pozzetto nella particella 982 (ex 425), per poi sfociare nel torrente
Cappuccini, attraverso la condotta in cemento precompresso sopra citata (come
è dimostrato dall'uso del colorante verde riversato dalla C.T.U.); v) si tratta di acque sorgive (da falda superficiale), come si ricava dalla loro analisi chimica
(che ha evidenziato un pH subalcalino – 7,8 – di molto superiore a quello delle acque piovane e indicativo del passaggio attraverso strati calcarei) e come si trae conferma anche dall'indicazione della loro presenza nella cartografia dell'Istituto Geografico Militare consultato dalla consulente tecnica d'ufficio (non rileva, in senso contrario, la presenza nell'acqua analizzata di batteri coliformi ed enterococchi intestinali, essendo questi derivati dalla riscontrata presenza di un allevamento zootecnico a monte delle emissioni sorgive); vi) non
è stato possibile stabilire (a causa del fallimento del tentativo di disostruzione del tubo nero presente nella particella 61) che il tubo in polietilene rilevato al pozzetto nella particella 630 sia lo stesso presente nella particella 61,
accertamento che presupporrebbe uno scavo a circa un metro e mezzo di profondità nella particella 630, soluzione invasiva ed economicamente gravosa
(anche per la presenza nel fondo di un vigneto), salvo a doversi in ogni caso rilevare che i tubi sono uguali per colore, materiale e diametro esterno (cm 4,1);
vii) il fallimento della prova di spurgo mediante compressore, eseguita applicando una pressione a 8 bar, non depone nel senso dell'estraneità del tubo rinvenuto nella particella 61 rispetto a quello che parte dalla pozzetta nella particella 630, dovendo imputarsi, quale ipotesi più ovvia, alla presenza nel tubo di un blocco ostruttivo (formato da terreno, calcare, residui di radici, 16 pietrame) lungo anche molti metri e, quindi, impenetrabile, ovvero anche alla rottura di esso.
Ciò posto, esclusa l'opportunità di un'ulteriore indagine mediante scavo del percorso del tubo, il cui costo e le cui conseguenze nella proprietà delle parti supererebbero di molto il valore stesso della lite, ritiene il collegio di poter affermare che il tubo nero in polietilene, rinvenuto nel pozzetto della particella
630, sia lo stesso che sfocia nella particella 61, ciò desumendosi (ex art. 2727 c.c.)
da una pluralità di elementi di giudizio tra loro concordanti, ossia: a)
dall'identità di colore, materiale e diametro;
b) dalla presenza di altri tubi, di maggiori dimensioni, aventi la diversa funzione di sversare le acque piovane nel torrente Cappuccini, in virtù delle opere idrauliche eseguite anni addietro dalla Comunità Montana del Titerno, per l'adeguato drenaggio delle acque piovane e la protezione della vicina strada pubblica, senza che, nell'ambito di tali opere, il tubo in polietilene nero svolga alcuna utile funzione (da ricondurre, invece, all'esercizio della servitù); c) dall'avvenuta esecuzione di opere eseguite dai proprietari dei fondi interessati, per incanalare le acque sorgive e farle giungere nella particella 61 (di cui hanno riferito i testi e Testimone_1
), opere non incompatibili con quelle realizzate ad altro Testimone_2
scopo dalla Comunità montana (sulle quali hanno deposto altri testi); d) dalla stessa costituzione pattizia del diritto di servitù e dall'esistenza della sorgiva menzionata nell'atto pubblico, da cui può presumersi che le parti del contratto ovvero i loro aventi causa abbiano posto in essere le (modeste) opere necessarie per consentire il godimento effettivo della servitù.
Sulla base di tali considerazioni, può conclusivamente darsi risposta alle deduzioni degli appellanti nel senso che:
- l'atto notarile del 1922 si riferisce ai fondi e ai luoghi oggetto di causa;
- non si ravvisa alcuna contraddizione nella decisione impugnata, riguardo all'accertamento dell'esistenza della servitù e al rigetto della domanda di rimozione del muro in cemento armato, fondato sul rilievo 17 in punto di fatto dell'inidoneità di tale manufatto a ostacolare l'esercizio della servitù (non oggetto d'impugnazione incidentale da parte del
AG);
- l'esistenza della sorgiva deve reputarsi provata, sulla base di quanto accertato mediante consulenza tecnica d'ufficio;
- la servitù grava, per il (mero) passaggio della condotta, anche sulle particelle dei convenuti, già parti del più ampio fondo servente individuato nel titolo del 1922, che rappresenta l'atto costitutivo anche per essa, senza che, rispetto al contenuto della domanda, risulti alcuna ultrapetizione da parte del primo giudice;
- la presenza del “tubo anonimo” ha consentito, fino alla sua ostruzione,
l'esercizio della servitù, la cui esistenza è, comunque, desumibile dal titolo e dall'effettiva esistenza della sorgiva;
- le contestazioni rivolte al contenuto della C.T.U. svolta in primo grado devono intendersi superate dalla consulenza tecnica eseguita in grado di appello che, all'esito di accertamenti particolarmente approfonditi, ha confermato le ipotesi del primo consulente e, quindi, le ragioni della sentenza appellata, dando dettagliate e convincenti risposte (cui si rinvia) ai rilievi critici dei consulenti di parte;
- la presenza del vigneto sul terreno di , se conferma che Parte_1
i luoghi sono rimasti come attualmente sono da oltre 30 anni, così come sostenuto dagli appellanti, non smentisce l'esistenza e l'esercizio della servitù, che si giova della mera presenza di un tubo che dalla pozzetta nella particella 630 conduce l'acqua sorgiva (proveniente da altro terreno a monte) nella particella 61.
In comparsa conclusionale, da parte del nuovo difensore degli appellanti, è
stato eccepito che l'attore ON AG non avrebbe dimostrato, mediante la produzione in giudizio della nota di trascrizione, l'opponibilità della costituzione della servitù ai successivi acquirenti del fondo servente. 18
Si tratta, tuttavia, di un'eccezione nuova, non compresa nei motivi di appello,
nell'ambito dei quali i hanno posto la diversa questione, già discussa e Pt_1
decisa in primo grado, circa la riferibilità dell'atto notarile del 1922 ai fondi cui si riferisce la domanda. In sostanza, gli appellanti, dopo avere per tutto il corso del processo negato che l'atto in questione sia riferibile ai fondi indicati dall'attore, solo con la comparsa conclusionale hanno eccepito che l'atto, benché
riguardante tali fondi, non sarebbe opponibile (per difetto di trascrizione) ai successivi acquirenti.
Pur in disparte ogni rilievo in ordine alla funzione meramente illustrativa della comparsa conclusionale, rispetto alle domande e alle eccezioni già ritualmente proposte, senza poter ampliare il thema decidendum, va considerato che nel processo di appello, secondo il principio del tantum devolutum quantum
appellatum di cui all'articolo 342 c.p.c. (il quale importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza impugnata ma anche l'identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le quali s'invoca la riforma delle decisioni), i motivi debbono essere tutti specificati nell'atto di appello (con cui si consuma il diritto di impugnazione), sicché restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, sia ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte (cfr. Cass. 11673/2008, Cass. 6630/2006, Cass.
7849/2001), tant'è che si ritiene violato il giudicato interno ove la sentenza di secondo grado tratti e decida una questione che, sebbene affrontata dall'appellante nel corso del giudizio, non abbia tuttavia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass. 7088/2001).
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al difensore della parte appellata.
Si controverte dell'esistenza del diritto di servitù a carico dei fondi degli 19 appellanti, onde il valore della lite deve essere determinato (a norma dell'articolo 5 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55) secondo il criterio previsto dall'articolo 15 c.p.c. che, per le cause relative alla servitù fa riferimento al reddito dominicale del fondo servente moltiplicato per cinquanta.
Il reddito dominicale delle particelle in questione risulta di € 13,84 (la particella
630) ed € 3,93 (la particella 664), onde, moltiplicati tali importi per cinquanta, il risultato è di € 888,50.
L'adozione di tale criterio impone di tenere conto dello scaglione fino a €
1.100,00 della tabella 12 allegata al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, che prevede valori medi di complessivi € 673,00, da aumentare del 50% a € 1.009,50, in applicazione dei criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55 citato.
È dovuto dagli appellanti un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
a norma dell'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna e in solido al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2
di ON AG (con attribuzione all'avvocato Giuseppe NC
EL) delle spese di appello, liquidate in € 1.160,92 (di cui € 1.009,50 per compensi ed € 151,42 per spese forfettarie), oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge;
- pone definitivamente a carico di e nei Parte_1 Parte_2
rapporti con ON AG, il costo della C.T.U. eseguita in grado di appello (e delle spese direttamente anticipate dalle parti per i lavori di scavo sulla particella 630 e di disostruzione del tubo nella particella 61, e per l'analisi chimica delle acque, come da nota specifica della C.T.U. dr.ssa , Parte_3
depositata il 10 maggio 2025);
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti e di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 Parte_2 20 contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo 13,
comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Così deciso il 9 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
GI SE SS d'MO
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa SS d'MO presidente dott. GI SE consigliere rel.
dott. NC NOo consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°1324/2019 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Benevento n°236/2019 del 7 febbraio 2019, in materia di servitù prediale t r a
(nato a [...] il [...]; Parte_1
) e (nato a [...] il [...]; C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avvocato ON Di Santo C.F._2
( , con studio in Guardia Sanframondi alla Via C.F._3 1
Municipio, 135, e domicilio digitale Email_1
e
ON AG (nato a [...] il [...];
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe C.F._4
NC EL (con studio in Cerreto NN alla Via Isidoro
Mastrobuoni, 18, e domicilio digitale Email_2
Conclusioni
Per e l'avvocato ON Di Santo concludeva Parte_1 Parte_2
riportandosi a tutte le affermazioni, eccezioni e domande proposte nell'interesse dei propri assistiti.
Per ON AG l'avvocato Giuseppe NC EL chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile o, comunque, che fosse rigettato, con l'attribuzione in suo favore delle spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Il giudizio di primo grado
§ I.I. Con atto di citazione notificato il 21 e il 24 novembre 2012 ON
AG conveniva innanzi al Tribunale di Benevento e Parte_1
esponendo: Parte_2
- di essere proprietario e possessore del terreno agricolo sito in agro di Cerreto
NN alla Contrada Sant'Anna, in catasto al foglio 14, particella 61, in virtù di donazione paterna del 20 dicembre 1995 e della successione mortis causa in favore del donante da parte della madre Persona_1
- di essere titolare, a vantaggio di tale fondo e di altri poderi contigui di sua proprietà, di una servitù di presa d'acqua, di scolo e d'acquedotto a carico di un terreno appartenente a (particella 425), dal quale l'acqua Persona_2
perviene, per caduta, dopo aver attraversato un terreno di Parte_1
(particella 630) e, per un tratto di pochi metri, altro terreno di Parte_2
(particella 664), servitù costituita con rogito per Notaio Mastrobuoni del 26 2 febbraio 1922, come certificato dallo stesso rogante con atto del 10 marzo 1930;
- che nel corso degli anni e, comunque, da oltre tre decenni, di comune intesa i proprietari dei fondi interessati avevano provveduto a regimentare le acque di cui trattasi, in modo da farle comunque giungere al fondo dominante (per l'esattezza, sulla particella 425 le sorgenti erano state raccolte e fatte confluire da in una pozzetta realizzata con tubi di cemento aventi il Persona_2
diametro di circa un metro e da qui condotte, con tubi di plastica interrati, nella pozzetta realizzata sulla particella 630, dalla quale ultima si diparte, infine, una condotta in polietilene, del diametro di 4,8 cm, che fa pervenire l'acqua nel fondo dominante);
- di avere provveduto personalmente e a proprie spese, con l'ausilio di lavoranti da lui incaricati, alle opere nei fondi di e Pt_1 Parte_2
- di avere sempre provveduto di persona (o con l'aiuto dei propri familiari) alla necessaria manutenzione periodica di tali infrastrutture, soprattutto per l'eliminazione dei sedimenti, finché dal 2011 , padre di Parte_1 [...]
aveva cominciato a opporsi con urla, minacce e querele al suo ingresso Pt_2
nelle particelle 630 e 664, impedendogli di curare la manutenzione della pozzetta ivi collocata e la sostituzione del tubo in polietilene, ostruito dal calcare e dai detriti;
- che, inoltre, nel corso del tempo , in violazione degli articoli Parte_1
1064, co. 2, e 1067, co. 2, c.c., aveva realizzato sulla particella 630 una serie di interventi che rendevano oltremodo gravoso l'esercizio e la manutenzione del diritto prediale, in particolare per l'impianto di un vigneto anche sulla fascia ove è istallato il tubo da sostituire come pure per l'edificazione di un muro in cemento armato sul confine con la particella n. 425, peraltro in assenza di qualsiasi autorizzazione amministrativa, sì da impedire l'accesso e la manutenzione al tratto di condotta a monte, recante l'acqua dal punto di sorgenza alla seconda pozzetta;
- che con tali azioni il convenuto aveva reso impossibile l'esercizio della servitù, 3 provocando la perdita di una parte del raccolto di ortaggi sul fondo dominante;
- che, infine, pur consapevole dei contrasti già in corso, con nota Parte_2
raccomandata recapitata il 9 novembre 2012 aveva strumentalmente manifestato la volontà di recintare la particella 664.
ON AG chiedeva, pertanto, di accertare il suo diritto di accedere al terreno censito alle particelle 630 e 664 del foglio di mappa 14, e di procedere ivi alla manutenzione o alla sostituzione della pozzetta e della tubazione attraverso le quali viene esercitata la servitù di presa d'acqua, di scolo e d'acquedotto costituita a favore della particella 61 del medesimo foglio, e,
conseguentemente, di condannare i convenuti alla rimozione di ogni ostacolo posto in essere in violazione dell'art. 1067 c.c. che rende più gravoso l'esercizio e la manutenzione del diritto prediale, oltre che al risarcimento dei danni derivati all'attività agricola e di allevamento dall'impossibilità di godere della servitù stessa. § I.II. Costituitisi all'udienza del 20 marzo 2013, e Parte_2 Parte_1
negavano l'esistenza della servitù, sostenendo, in particolare:
[...]
- che non vi era alcuna corrispondenza, né per l'ubicazione (uno alla Contrada
Madonna TO o Cannavina, l'altro in Contrada Sant'Anna) né per l'estensione (uno, quello oggetto dell'atto pubblico del 1930 di are 4,23, l'altro di are 7.10) tra l'appezzamento di terreno donato a Persona_1
(dante causa dell'attore) con atto pubblico del 10 marzo 1930 e la particella
61 di cui alla domanda, in favore della quale, pertanto, non risultava costituita alcuna servitù, tanto più che sul terreno nella disponibilità di
[...]
(particella 425) non vi erano sorgive d'acqua; Per_2
- che, diversamente da quanto affermato dall'attore, sul terreno di
[...]
come su quello di tutti i proprietari della zona, da tempo immemore Per_2
erano stati realizzati dei “fossi di scolo” per il deflusso delle acque piovane,
convogliate nelle proprietà limitrofe, finché la Comunità Montana del
Titerno, all'inizio degli anni ottanta, aveva realizzato (per la raccolta delle 4 acque meteoriche provenienti dai poderi a monte della particella 630) una pozzetta dalla quale si dipartiva una condotta di tubi di cemento del diametro di circa un metro che faceva pervenire l'acqua nel limitrofo torrente a confine con il fondo (particella 61) di proprietà dell'attore, condotta eseguita seguendo l'andamento dei “fossi di scolo” che fino ad allora erano stati utilizzati per il deflusso delle acque meteoriche;
- che, da allora, ON AG aveva sempre emunto l'acqua da tale conduttura, utilizzandola presumibilmente per coltivare il suo fondo, senza che si fosse mai recato nel fondo di per la manutenzione Parte_1
della pozzetta ivi esistente e del fantomatico tubo in polietilene;
- che, infatti, sul terreno di proprietà di , al di fuori della Parte_1
condotta in tubi di cemento realizzata dalla Comunità Montana del Titerno,
non era mai esistito alcun impianto di prelievo o derivazione delle acque rappresentato da tubazioni o altre opere permanenti per la conduzione dell'acqua, idoneo a irrigare il fondo del AG, né questi aveva mai esercitato alcuna servitù di presa d'acqua a carico della particella 630;
- che circa dieci – quindici anni prima , nel costruire la sua Persona_2
abitazione, aveva eseguito lavori di sistemazione del suo fondo modificando il declivio naturale del terreno e raccogliendo tutte le acque meteoriche (da sempre defluenti da poderi superiori) in una pozzetta della profondità di cinque metri, realizzata con tubi di cemento più a monte e più a nord rispetto ai “fossi di scolo” che regimentavano le acque verso il fondo di Parte_1
pozzetta che non convogliava alcuna acqua sorgiva poiché non vi
[...]
era alcuna sorgente;
- che i lavori eseguiti da avevano modificato il naturale deflusso Persona_2
delle acque che ora confluivano in una pozzetta di cinque metri, riducendo drasticamente la portata d'acqua destinata ai fondi a valle;
- che, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, dalla pozzetta di non vi era alcun tubo di plastica che conducesse le acque in Persona_2 5 essa raccolta alla pozzetta realizzata dalla Comunità montana del Titerno nel fondo di mentre esistevano tubi in polietilene posti a Parte_1
un'altezza tale da non poter raccogliere le acque in essa presenti (poste a un livello di circa 50 cm inferiore) per condurle sulla particella 630;
- che il vigneto era stato impiantato nella particella 630 nel 1987 senza che da allora ON AG manifestasse alcuna lamentela riguardo al preteso aggravamento dell'esercizio e della manutenzione della servitù prediale, né
in trent'anni avesse mai chiesto di provvedere alla sostituzione del tubo;
- che, pur a prendere per buona la ricostruzione dell'attore, nella certificazione per notar Mastrobuoni del 10 marzo 1930 era testualmente affermato che
«Siffatto godimento è reciproco, e non può farsi opera distruttiva per fondo dei
germani , onde era evidente come l'attore non potesse procedere Pt_1
all'esecuzione di opere per loro dannose (e, nel caso, l'eventuale sostituzione del tubo in polietilene del diametro di 4,8 cm che l'attore assumeva – senza provarlo – esistente sul fondo di loro proprietà, avrebbe portato inevitabilmente alla distruzione del vigneto);
- che la realizzazione del muro di cemento era avvenuta nel pieno rispetto delle norme di legge e senza limitare alcun diritto dell'attore.
§ I.III. Il giudice istruttore designato disponeva una consulenza tecnica d'ufficio e ammetteva in parte le prove orali articolate dalle parti (per interrogatorio formale e per testimoni). Quindi, con sentenza del 7 febbraio
2019, pronunciata in funzione di giudice unico, così provvedeva: «- accerta e
dichiara il diritto della parte attrice di accedere ai fondi serventi, ubicati in Cerreto
NN (BN), c.da Sant'Anna, al catasto al fg. 14, p.lle 664 e 630 (in proprietà
rispettivamente di e di , per l'ispezione e la Parte_2 Parte_1
manutenzione delle opere ivi presenti, necessarie a garantire l'afflusso dell'acqua fino ai
punti di consegna ubicati nel fondo al catasto la fg. 14, particella 61; - condanna i
convenuti, in solido tra di loro, al rimborso delle spese di lite in favore di parte attrice,
che liquida in € 93,00 per esborsi ed € 2.430,00 per onorari, oltre rimb. forf ed oneri di 6 legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., se effettivamente sostenute, con attribuzione
in favore dell'Avv. Giuseppe NC EL, che ne ha chiesto la distrazione».
§ II. L'appello
§ II.I. Con citazione notificata il 19 marzo 2019 (mediante spedizione postale del 14 marzo 2019) e hanno proposto appello, al fine di Pt_1 Parte_2
ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto integrale della domanda di ON AG e il rimborso delle spese processuali, con attribuzione al suo difensore.
Gli appellanti deducono, in primo luogo, la contraddittorietà della decisione,
nell'affermare l'esistenza della servitù e negare la rimozione del muro in cemento armato che, a dire del AG, ne ostacolerebbe l'esercizio, e rilevano come, sebbene l'attore si dichiarasse titolare di una servitù di presa d'acqua, scolo
ed acquedotto, costituita (con atto pubblico del 1922) in favore della sua dante causa a vantaggio del fondo ora censito in catasto al foglio Persona_1 14, particella 61, per la presenza di una sorgiva nell'attuale proprietà di
[...]
non vi sarebbe alcuna prova circa l'esistenza di tale sorgiva, né il C.T.U. Per_2
avrebbe fornito alcun elemento che validasse la presunta interruzione di presa
d'acqua, né chi l'avesse interrotta, né avrebbe fornito un calendario con il riporto
temporale attraverso cui sarebbe stata captata l'acqua sorgiva, per portarla a
destinazione.
Eppure, la sorgiva rappresenterebbe l'indispensabile presupposto dell'intero
costrutto attoreo, posto che il requisito principale della servitù di presa d'acqua è
costituito dal prelevamento o dalla derivazione dell'acqua da una sorgente di proprietà
del titolare del fondo servente, caratteristica che non si pertiene, invece, alla servitù di
acquedotto, e che l'affermato diritto di passaggio sarebbe una mera modalità di
esercizio della servitù di presa d'acqua, ed in particolare quale facoltà funzionale
all'esercizio delle attività di manutenzione e pulizia del canale che l'art. 1090 c.c.
prevede come obbligo a carico del proprietario del fondo dominante.
Che si tratti di servitù di presa d'acqua (e non di acquedotto) risulterebbe 7 dall'atto per notaio del 26 febbraio 1922 (nel quale si Persona_3
prevede che «siccome sul rimanente fondo superiore vi è una sorgiva d'acqua, così lo
scolo della stessa deve cadere, come trovasi, incanalata pel fondo attribuito ad essa
con diritto di servirsene, anche per irrigazione di detto fondo, e possibili ad Per_1
averne o di acquistarne viciniori …»), servitù rispetto alla quale il diritto di passaggio sarebbe un mero adminiculum servitutis (ex art. 1064 c.c.),
insuscettibile di acquisto in via autonoma (v. Cass. S.U. 5983/79).
Del tutto ininfluente sarebbe poi la presenza, accertata dal C.T.U., «di un isolato
“tubo anonimo” e di un'altra isolata anonima pozzetta di raccolta nel terreno del
, non essendo emerso «che la suddetta pozzetta e il tubo in Parte_1
polietilene nero costituiscano parti o adminiculum servitutis della servitù di presa
d'acqua e di scolo così come reclamata e puntualmente descritta da controparte e di cui
all'atto per NO Mastrobuoni del 26.02.1922», e non potendo escludersi «che tali
acque possano avere provenienza diversa rispetto al fondo di p.lla 425.»: Persona_2 infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non vi sarebbe alcuna prova «circa il fatto che le acque che si riversano nella pozzetta allocata nel
terreno dell'odierno appellante provengano dalla mai accertata Parte_1
sorgente insistente nella p.lla 425», e, inoltre, dovrebbe «escludersi che la pozzetta di
raccolta e il tubo in polietilene nero rilevati dal CTU nel terreno del Per_4 Pt_1
possano costituire una autonoma servitù di acquedotto dal momento che gli
[...]
stessi dovrebbero rappresentare, al più, una mera facoltà della servitù di presa d'acqua
rivendicata dal AG».
Senza che risulti la provenienza dell'acqua rinvenuta nella pozzetta ubicata nella particella 630 dalla particella 425 di , il giudice di primo Persona_2
grado avrebbe riconosciuto ultra petita la titolarità di un'autonoma servitù di acquedotto per la consegna/afflusso al fondo particella 61 e carico dei fondi degli odierni appellanti diversa da quella reclamata sulla scorta dell'atto notarile del 26 febbraio 1992, che contempla e riconosce esclusivamente una servitù
di presa d'acqua e scolo e della quale non sarebbe stata provata l'esistenza. 8
In secondo luogo, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che l'atto notarile del 1922 si riferisca ai luoghi oggetto di causa, sulla base della sola generica affermazione del C.T.U. secondo cui «da ricerche effettuate è emerso che
c/da Sant'Anna di Cerreto NN veniva in passato chiamata anche Madonna di
TO per una statua della Madonna presente in loco». Non vi sarebbe traccia di tali ricerche, unica certezza essendo la discrasia sui nomi dei luoghi che, fino a prova contraria, indicano località diverse.
Per di più, non si sarebbe tenuto conto che nell'atto del 1922 l'estensione del fondo assegnato a era indicata in «misure tre, pari ad are Persona_1
4,23», misura nettamente inferiore a quella (di are 7,10) della particella 61 a vantaggio della quale l'attore ON AG pretende essere stata costituita la servitù.
Sarebbe palese, quindi, «che i luoghi di cui all'atto del Notaio del Persona_5
26/06/1922, atto pubblico dell'attore posto a fondamento della propria pretesa, sono oggettivamente diversi dai luoghi esaminati ed ispezionati dal CTU incaricato», e che in favore del fondo rustico di ON AG, particella 61, «non risulta essere
costituita alcuna servitù di presa d'acqua».
Inoltre, la sentenza appellata si fonderebbe su una C.T.U. inattendibile, posto che nel verbale delle operazioni peritali si affermerebbe con assoluta certezza che il tubo in polietilene di colore nero ha il diametro di un pollice e che lo stesso diametro avrebbe il tubo che fuoriesce nel terreno di ON AG,
sebbene sia stato dimostrato dal C.T.P. ing. che «sul tubo ritrovato Per_6
nella proprietà AG e costituente prova della reclamata servitù ed oggetto di causa,
risulta chiaramente leggibile che lo stesso ha il diametro di un pollice ed ¼», come poi confermato dal C.T.U. nella risposta a tali osservazioni. Si tratterebbe, quindi,
di due tubi diversi (la cui tipologia, per di più, non consentirebbe il deflusso a gravità, come ritenuto dall'attore, ma solo in pressione), a conferma che la funzione del pozzetto e delle canalizzazioni in materiale plastico è di smaltimento occasionale delle acque piovane in esubero, la cui regimentazione 9 sarebbe stata realizzata dalla Comunità Montana molti lustri fa.
Il C.T.U., pur confermando il diverso diametro dei tubi, avrebbe rappresentato il tracciato di una condotta di collegamento tra la pozzetta nella proprietà di e il tratto di tubo affiorante nella proprietà AG e, cosa Parte_1
ancora più grave, avrebbe riportato sullo stralcio planimetrico, quale diametro del tubo in polietilene nero sia in entrata che in uscita, la misura di un pollice,
minimizzando la differenza tra i due diametri (8 mm, ossia quasi un centimetro), e ipotizzando il rilievo solo approssimativo del diametro del tubo che si diparte dalla pozzetta, perché sito a una profondità di circa un metro e mezzo, e ricoperto da terra e fango. In sostanza, dovrebbe escludersi che il tubo che fuoriesce dal terreno nella proprietà del AG sia lo stesso di quello che si diparte dalla pozzetta a monte, mentre l'ipotesi più semplice e provata nei fatti
sarebbe quella per la quale «il tubo nero in polietilene trovato nella pozzetta
realizzata dalla Comunità Montana si innesti e si raccordi con la tubatura in cemento di circa 80 cm. realizzata dal prefato ente in cui trova il suo sbocco»: questa sarebbe
«la ragione reale e concreta della presenza del tubo nero nel pozzetto de quo», avendo trovato piena prova (nelle testimonianze acquisite e nella stessa C.T.U.) l'opera eseguita all'inizio degli anni ottanta dalla Comunità Montana del Titerno, di realizzazione nella particella 630 di una pozzetta di raccolta delle acque meteoriche provenienti dai poderi a monte, e di scarico nel torrente limitrofo,
seguendo l'andamento dei “fossi di scolo” fino ad allora utilizzato per il deflusso delle acque meteoriche nei fondi oggetto di causa, con la conseguente soppressione della servitù di scolo (o di ruscellamento) superficiale;
Ancora, l'esistenza da oltre trent'anni di un vigneto sul terreno di Parte_1
confermerebbe ulteriormente che i luoghi sono rimasti come attualmente
[...]
sono da oltre 30 anni, senza che per tutto questo tempo fosse stato esercitato alcun diritto (seppure eventualmente esistente) e senza che ON AG
manifestasse lamentele relativamente ad un aggravamento “dell'esercizio e della
manutenzione del diritto prediale”, non avendo egli mai esercitato alcuna servitù 10 né essendosi recato sul fondo di per provvedere alla Parte_1
manutenzione del fantomatico e oramai famigerato tubo in polietilene del diametro di
4,8 cm che in circa trent'anni dalla realizzazione del vigneto, considerate le sue
dimensioni minime, avrebbe dovuto otturarsi in più di una occasione (come, infatti,
emerso dalle testimonianze acquisite nonché dall'interrogatorio formale di
ON AG, il quale avrebbe negato, all'udienza del 9 luglio 2014, di avere provveduto a tale manutenzione). Ciò senza considerare che nella certificazione notarile del 10 marzo 1930 sarebbe riportato testualmente che
«Siffatto godimento è reciproco, e non può farsi opera distruttiva del (O PER) fondo dei
germani , talché non potrebbero eseguirsi opere che arrechino danni ai Pt_1
loro fondi, tra cui l'eventuale sostituzione del tubo in polietilene, che porterebbe inevitabilmente alla distruzione del vigneto a filari esistente da oltre trent'anni.
In conclusione, gli appellanti hanno chiesto il rigetto delle domande proposte da ON AG e la condanna di questo al pagamento delle spese per entrambi i gradi del giudizio (con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al loro difensore).
§ II.II. ON AG, costituitosi il 10 giugno 2019, ha eccepito che,
essendosi gli appellanti costituiti in primo grado solo all'udienza del 20 marzo
2013, sarebbero decaduti dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio, sì da doversi reputare tamquam non esset tutto quanto da loro argomentato in primo grado.
Ha negato, poi, l'erroneità della sentenza appellata, essendo egli titolare di servitù di presa d'acqua, di scolo e d'acquedotto costituita con atto pubblico del
26 febbraio 1922, e avendo nel corso degli anni, di comune intesa coi proprietari dei fondi interessati, provveduto (a proprie spese) a regimentare le acque de
quibus in modo da farle comunque giungere al fondo dominante.
Si è riportato al contenuto della C.T.U. e delle deposizioni testimoniali (di
[...]
e , segnalando, tra l'altro, che Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
all'udienza del 13 febbraio 2014, , in risposta ai capi h) e j) Parte_1
dell'interrogatorio formale, aveva confessato di essersi opposto, da circa un anno, all'ingresso nelle particelle 630 e 664 per la manutenzione della pozzetta 11 ivi collocata e la sostituzione del tubo in polietilene, ostruito dal calcare, e di avere edificato, circa quattro anni prima, sulla particella 630, lungo il confine con la particella 425, un muro di cemento armato, sormontato da rete metallica,
che impediva l'accesso a quest'ultimo fondo.
Quanto alla natura del ius in re aliena, ha precisato di averla descritta in citazione, come servitù di presa d'acqua, di scolo e di acquedotto, onde il primo giudice, essendo il contenzioso limitato ai fondi serventi degli appellanti, aveva correttamente qualificato la servitù (per la parte riguardante i fondi anzidetti)
come di acquedotto.
Ha chiesto, in conclusione, la conferma della decisione assunta in primo grado e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al suo difensore (art. 93 c.p.c.),
§ II.III. Riassunte fin qui le vicende processuali e le posizioni delle parti, si rileva, in primo luogo, che il giudice di primo grado ha ritenuto esistente la servitù vantata dall'attore, d'acquedotto per la consegna/afflusso al fondo particella
61 dell'acqua proveniente dal fondo particella 425 di proprietà di soggetto estraneo al
giudizio, perché costituita con l'atto pubblico del 26 giugno 1922, avendo il consulente tecnico d'ufficio riferito, sulla scorta di “ricerche effettuate”, che l'attuale Contrada Sant'Anna era in passato anche chiamata Località Madonna
di TO per la presenza sui luoghi di una statua dedicata alla Madonna, e che il fondo di a favore del quale la servitù era stata costituita, Persona_1
coincide con quello attualmente di proprietà di ON AG. Inoltre, in base ai rilievi anche di tipo topografico del consulente d'ufficio, ha preso atto della presenza all'interno della particella 630 di un pozzetto da cui si diramano le tubazioni interrate che riaffiorano nella particella 61 consegnando l'acqua proveniente dalla particella 425, tubazioni di cui la prima attraversa entrambe le particelle 630 e 664 e la seconda solo la particella 630.
Il contenuto di tale servitù includerebbe la facoltà del titolare del diritto di proprietà
del fondo dominante di accedere al fondo servente per le ispezioni necessarie all'esercizio 12 delle servitù e per eseguire la manutenzione delle opere necessarie a garantire la
consegna, l'afflusso dell'acqua alla particella 61 (in tal senso, Cassazione, Sez. 2, sent.
nr. 1497/1994): alla parte attrice sarebbe stato impedito di porre in essere tali
attività, tanto più necessarie a fronte della verosimile interruzione/ostruzione di una
delle condotte interrate di consegna dell'acqua (quella in polietilene nero che attraversa
la sola particella 630).
Inoltre, ha rilevato come l'ausiliario abbia ritenuto verosimile l'ostruzione della
tubazione in polietilene nero che attraversa per intero la particella 630, atteso che
l'estremità superiore del tubo è immersa nel pozzetto pieno d'acqua, ma dall'estremità
inferiore non vi è scolo.
Ha, escluso, tuttavia, che la presenza del vigneto ostacoli l'esercizio della servitù, salvo il caso di manutenzione straordinaria delle tubazioni, così come ha ritenuto che non siano emersi elementi per affermare che il muretto al confine tra le particelle 630 e 425 costituisca ostacolo ovvero che renda più gravoso l'esercizio della servitù, e, infine, ha disatteso ogni ulteriore richiesta, in quanto priva
di riscontro probatorio.
L'appello dei Parenti pone in discussione, in primo luogo, la costituzione della servitù invocata dal AG, occorrendo, pertanto, verificare se l'atto costitutivo del ius in re aliena invocato da quest'ultimo, ossia il contratto stipulato per atto pubblico del 1922, riguardi effettivamente l'attuale particella
61 e le particelle finitime.
Si tratta del contratto col quale, nel lontano 26 febbraio 1922, i germani Per_2
CP_
e eredi di , nonché Persona_1 Persona_7 CP_2
(vedova del de cuius, anche in rappresentanza del figlio minore
[...] Per_8
regolarono i rapporti derivanti dalla successione mortis causa apertasi
[...]
in loro favore, stabilendo, tra l'altro, la cessione in favore di Persona_1
(maritata a di parte di un fondo rustico in Cerreto NN, Persona_9
alla contrada Cannavina o Madonna di TO, confinante con beni di
[...]
e dell'estensione di are 4,23. Per la presenza Per_9 Persona_10 CP_3 13 sul rimanente fondo superiore di una sorgiva d'acqua, le parti costituirono a vantaggio di il diritto di servirsene per l'irrigazione del Persona_1
proprio fondo e incanalarla come meglio crederà, facendo i lavori all'uopo occorrenti
nel fondo superiore, qualora l'acqua prendesse altro corso e non l'attuale.
L'ipotesi che l'atto notarile anzidetto riguardi i fondi identificati dall'attore come dominante (la particella 61) e serventi (le particelle (630 e 664, oltre che
985, ex 425, quest'ultima appartenente a un estraneo al processo), sostenuta dal
AG e accolta dal giudice di primo grado, ha trovato piena conferma dagli accertamenti compiuti dalla consulente tecnica d'ufficio nominata in grado di appello, la dr.ssa agronoma , dai quali è emerso che il fondo Parte_3
CP_ superiore assegnato nel 1922 ai coeredi e dopo Per_2 Persona_8
l'istituzione nel nuovo catasto terreni, con la legge 11 agosto 1939 n. 1249 (di conversione del Regio Decreto legge 13 aprile 1939, n. 652), è stato individuato dalla particella 60, comprendente la superficie delle attuali particelle 608, 668, 667 /parte), 665, 663, 664, 607, 630, 982, 985 (ex 425) e 320, mentre il fondo attribuito a (ora di , posto a sud del Persona_1 Parte_1
predetto, è individuato dalla particella 61.
Tale individuazione ha trovato numerosi elementi di riscontro, desunti dall'esame (presso l'Archivio di Stato di Benevento) della documentazione del catasto provvisorio (preunitario), rimasto in uso a Cerreto NN fino al 1°
febbraio 1940 (nel quale sono registrati i dati della voltura in favore dei successori mortis causa di e dalla ricerca sul toponimo (da Persona_1
cui si evince il riferimento per la zona sia alla “Madonna di TO” ovvero alla
“Cappella della Madonna di TO” sia alla “ eretta Persona_11
dentro la Chiesa di S. Maria di TO”).
Ulteriore elemento di conferma è dato dall'effettiva presenza in loco di una sorgente d'acqua, che fuoriesce in una vasca-abbeveratoio sita all'interno della particella 320 e nel pozzetto presente nella particella 982 (ex 425), terreni di proprietà aliena ma compresi nel più ampio fondo già censito alla particella 60 14
e oggetto di disposizione con l'atto pubblico del 1922, onde può concludersi, in sintonia con quanto deciso in primo grado, che ON AG, quale proprietario della particella 61 (e avente causa di , gode di Persona_1
un diritto di servitù di attingere l'acqua proveniente dalle sorgenti anzidette e di acquedotto sulla proprietà dei convenuti, che si frappone tra la sua proprietà
e i fondi serventi della servitù di presa d'acqua.
Non appare sufficiente ad escludere tale conclusione la rilevata difformità di estensione tra il terreno attribuito nel 1922 a (are 4.23) e la Persona_1
particella 61 (are 7.10), alla luce della convincente spiegazione datane dalla
C.T.U., la quale ha posto in evidenza il diverso criterio di rilevazione delle superfici dopo l'istituzione del nuovo catasto terreni (geometrico-particellare),
eseguita in base all'uniformità delle colture in atto e che, quindi, nel caso in esame, ha incluso anche una porzione del terreno vicino che (come risulta anche dall'indicazione dei confini nell'atto pubblico del 1922) risultava appartenente a coniuge di è, in effetti, del tutto Persona_9 Persona_1
plausibile che nel divenire proprietaria esclusiva del Persona_1
terreno distaccato dalla più ampia proprietà indivisa degli eredi di Per_7
lo abbia utilizzato a fini agricoli mediante le medesime colture
[...]
praticate anche sul fondo confinante appartenente al marito.
Inoltre, dall'esame dello stato dei luoghi e dai saggi effettuati dalla C.T.U. dr.ssa
, mediante l'uso di sostanze colorate (per le prove di tracciamento) e Parte_3
l'analisi chimica delle acque, risulta che: i) nella particella 982 (ex 425),
individuata dall'attore come sede della sorgiva d'acqua, vi è un pozzetto in cemento al cui interno s'immettono tre tubi in polietilene, uno dei quali emette una discreta quantità di acqua con flusso continuo;
ii) nella particella 630 di v'è un pozzetto entro il quale è molto evidente e copiosa Parte_1
l'immissione di acqua e dal quale fuoriescono tre diversi tubi, due in pvc (uno arancione e l'altro bianco) e il terzo in polietilene nero del diametro esterno di cm 4,1, localizzato a una quota di poco inferiore rispetto ai precedenti, tubi che 15 scorrono al di sotto della superficie nella particella 630, nella quale è anche presente una condotta di cemento la cui parte terminale sbocca nel torrente
Cappuccini; iii) in un solco di erosione nella particella 61 (di proprietà di
ON AG) fuoriesce un altro tubo nero in polietilene del diametro esterno di cm 4,1; iv) nel pozzetto presente all'interno della particella 630
confluiscono le acque provenienti dalla vasca-abbeveratoio (nella particella
320) e dal pozzetto nella particella 982 (ex 425), per poi sfociare nel torrente
Cappuccini, attraverso la condotta in cemento precompresso sopra citata (come
è dimostrato dall'uso del colorante verde riversato dalla C.T.U.); v) si tratta di acque sorgive (da falda superficiale), come si ricava dalla loro analisi chimica
(che ha evidenziato un pH subalcalino – 7,8 – di molto superiore a quello delle acque piovane e indicativo del passaggio attraverso strati calcarei) e come si trae conferma anche dall'indicazione della loro presenza nella cartografia dell'Istituto Geografico Militare consultato dalla consulente tecnica d'ufficio (non rileva, in senso contrario, la presenza nell'acqua analizzata di batteri coliformi ed enterococchi intestinali, essendo questi derivati dalla riscontrata presenza di un allevamento zootecnico a monte delle emissioni sorgive); vi) non
è stato possibile stabilire (a causa del fallimento del tentativo di disostruzione del tubo nero presente nella particella 61) che il tubo in polietilene rilevato al pozzetto nella particella 630 sia lo stesso presente nella particella 61,
accertamento che presupporrebbe uno scavo a circa un metro e mezzo di profondità nella particella 630, soluzione invasiva ed economicamente gravosa
(anche per la presenza nel fondo di un vigneto), salvo a doversi in ogni caso rilevare che i tubi sono uguali per colore, materiale e diametro esterno (cm 4,1);
vii) il fallimento della prova di spurgo mediante compressore, eseguita applicando una pressione a 8 bar, non depone nel senso dell'estraneità del tubo rinvenuto nella particella 61 rispetto a quello che parte dalla pozzetta nella particella 630, dovendo imputarsi, quale ipotesi più ovvia, alla presenza nel tubo di un blocco ostruttivo (formato da terreno, calcare, residui di radici, 16 pietrame) lungo anche molti metri e, quindi, impenetrabile, ovvero anche alla rottura di esso.
Ciò posto, esclusa l'opportunità di un'ulteriore indagine mediante scavo del percorso del tubo, il cui costo e le cui conseguenze nella proprietà delle parti supererebbero di molto il valore stesso della lite, ritiene il collegio di poter affermare che il tubo nero in polietilene, rinvenuto nel pozzetto della particella
630, sia lo stesso che sfocia nella particella 61, ciò desumendosi (ex art. 2727 c.c.)
da una pluralità di elementi di giudizio tra loro concordanti, ossia: a)
dall'identità di colore, materiale e diametro;
b) dalla presenza di altri tubi, di maggiori dimensioni, aventi la diversa funzione di sversare le acque piovane nel torrente Cappuccini, in virtù delle opere idrauliche eseguite anni addietro dalla Comunità Montana del Titerno, per l'adeguato drenaggio delle acque piovane e la protezione della vicina strada pubblica, senza che, nell'ambito di tali opere, il tubo in polietilene nero svolga alcuna utile funzione (da ricondurre, invece, all'esercizio della servitù); c) dall'avvenuta esecuzione di opere eseguite dai proprietari dei fondi interessati, per incanalare le acque sorgive e farle giungere nella particella 61 (di cui hanno riferito i testi e Testimone_1
), opere non incompatibili con quelle realizzate ad altro Testimone_2
scopo dalla Comunità montana (sulle quali hanno deposto altri testi); d) dalla stessa costituzione pattizia del diritto di servitù e dall'esistenza della sorgiva menzionata nell'atto pubblico, da cui può presumersi che le parti del contratto ovvero i loro aventi causa abbiano posto in essere le (modeste) opere necessarie per consentire il godimento effettivo della servitù.
Sulla base di tali considerazioni, può conclusivamente darsi risposta alle deduzioni degli appellanti nel senso che:
- l'atto notarile del 1922 si riferisce ai fondi e ai luoghi oggetto di causa;
- non si ravvisa alcuna contraddizione nella decisione impugnata, riguardo all'accertamento dell'esistenza della servitù e al rigetto della domanda di rimozione del muro in cemento armato, fondato sul rilievo 17 in punto di fatto dell'inidoneità di tale manufatto a ostacolare l'esercizio della servitù (non oggetto d'impugnazione incidentale da parte del
AG);
- l'esistenza della sorgiva deve reputarsi provata, sulla base di quanto accertato mediante consulenza tecnica d'ufficio;
- la servitù grava, per il (mero) passaggio della condotta, anche sulle particelle dei convenuti, già parti del più ampio fondo servente individuato nel titolo del 1922, che rappresenta l'atto costitutivo anche per essa, senza che, rispetto al contenuto della domanda, risulti alcuna ultrapetizione da parte del primo giudice;
- la presenza del “tubo anonimo” ha consentito, fino alla sua ostruzione,
l'esercizio della servitù, la cui esistenza è, comunque, desumibile dal titolo e dall'effettiva esistenza della sorgiva;
- le contestazioni rivolte al contenuto della C.T.U. svolta in primo grado devono intendersi superate dalla consulenza tecnica eseguita in grado di appello che, all'esito di accertamenti particolarmente approfonditi, ha confermato le ipotesi del primo consulente e, quindi, le ragioni della sentenza appellata, dando dettagliate e convincenti risposte (cui si rinvia) ai rilievi critici dei consulenti di parte;
- la presenza del vigneto sul terreno di , se conferma che Parte_1
i luoghi sono rimasti come attualmente sono da oltre 30 anni, così come sostenuto dagli appellanti, non smentisce l'esistenza e l'esercizio della servitù, che si giova della mera presenza di un tubo che dalla pozzetta nella particella 630 conduce l'acqua sorgiva (proveniente da altro terreno a monte) nella particella 61.
In comparsa conclusionale, da parte del nuovo difensore degli appellanti, è
stato eccepito che l'attore ON AG non avrebbe dimostrato, mediante la produzione in giudizio della nota di trascrizione, l'opponibilità della costituzione della servitù ai successivi acquirenti del fondo servente. 18
Si tratta, tuttavia, di un'eccezione nuova, non compresa nei motivi di appello,
nell'ambito dei quali i hanno posto la diversa questione, già discussa e Pt_1
decisa in primo grado, circa la riferibilità dell'atto notarile del 1922 ai fondi cui si riferisce la domanda. In sostanza, gli appellanti, dopo avere per tutto il corso del processo negato che l'atto in questione sia riferibile ai fondi indicati dall'attore, solo con la comparsa conclusionale hanno eccepito che l'atto, benché
riguardante tali fondi, non sarebbe opponibile (per difetto di trascrizione) ai successivi acquirenti.
Pur in disparte ogni rilievo in ordine alla funzione meramente illustrativa della comparsa conclusionale, rispetto alle domande e alle eccezioni già ritualmente proposte, senza poter ampliare il thema decidendum, va considerato che nel processo di appello, secondo il principio del tantum devolutum quantum
appellatum di cui all'articolo 342 c.p.c. (il quale importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza impugnata ma anche l'identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le quali s'invoca la riforma delle decisioni), i motivi debbono essere tutti specificati nell'atto di appello (con cui si consuma il diritto di impugnazione), sicché restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, sia ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte (cfr. Cass. 11673/2008, Cass. 6630/2006, Cass.
7849/2001), tant'è che si ritiene violato il giudicato interno ove la sentenza di secondo grado tratti e decida una questione che, sebbene affrontata dall'appellante nel corso del giudizio, non abbia tuttavia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass. 7088/2001).
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al difensore della parte appellata.
Si controverte dell'esistenza del diritto di servitù a carico dei fondi degli 19 appellanti, onde il valore della lite deve essere determinato (a norma dell'articolo 5 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55) secondo il criterio previsto dall'articolo 15 c.p.c. che, per le cause relative alla servitù fa riferimento al reddito dominicale del fondo servente moltiplicato per cinquanta.
Il reddito dominicale delle particelle in questione risulta di € 13,84 (la particella
630) ed € 3,93 (la particella 664), onde, moltiplicati tali importi per cinquanta, il risultato è di € 888,50.
L'adozione di tale criterio impone di tenere conto dello scaglione fino a €
1.100,00 della tabella 12 allegata al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, che prevede valori medi di complessivi € 673,00, da aumentare del 50% a € 1.009,50, in applicazione dei criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55 citato.
È dovuto dagli appellanti un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
a norma dell'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna e in solido al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2
di ON AG (con attribuzione all'avvocato Giuseppe NC
EL) delle spese di appello, liquidate in € 1.160,92 (di cui € 1.009,50 per compensi ed € 151,42 per spese forfettarie), oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge;
- pone definitivamente a carico di e nei Parte_1 Parte_2
rapporti con ON AG, il costo della C.T.U. eseguita in grado di appello (e delle spese direttamente anticipate dalle parti per i lavori di scavo sulla particella 630 e di disostruzione del tubo nella particella 61, e per l'analisi chimica delle acque, come da nota specifica della C.T.U. dr.ssa , Parte_3
depositata il 10 maggio 2025);
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti e di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 Parte_2 20 contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo 13,
comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Così deciso il 9 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
GI SE SS d'MO