Versione
26 agosto 1981
26 agosto 1981
Art. 1.
E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo di 76.200.000 dollari USA, pari a L. 65.099.946.000, da corrispondersi in quattro rate uguali annuali, a partire dal 1980.
E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo di 76.200.000 dollari USA, pari a L. 65.099.946.000, da corrispondersi in quattro rate uguali annuali, a partire dal 1980.