Art. 1.
E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo di 76.200.000 dollari USA, pari a L. 65.099.946.000, da corrispondersi in quattro rate uguali annuali, a partire dal 1980.
E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo di 76.200.000 dollari USA, pari a L. 65.099.946.000, da corrispondersi in quattro rate uguali annuali, a partire dal 1980.