Sentenza 22 aprile 2002
Massime • 2
Le dichiarazioni a verbale, concordemente fatte dalle parti sociali nel testo del contratto collettivo, anche se non hanno contenuto normativo, hanno la finalità di chiarire il significato e la portata delle norme cui si riferiscono e rivestono quindi un'importanza essenziale nell'interpretazione di esse. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, interpretando l'art. 3 del CCNL 21 febbraio 1989 per i dipendenti dell'ENEL concernente la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro per tutti i dipendenti, aveva ritenuto che tale riduzione comportasse automaticamente la riduzione proporzionale delle cosiddette rese settimanali per i lavoratori letturisti, svalutando del tutto una dichiarazione a verbale contenuta nello stesso contratto in base alla quale la disciplina delle conseguenze che la suddetta riduzione generalizzata avrebbe potuto avere sulla prestazione lavorativa dei letturisti era rimessa a un successivo accordo sindacale).
In relazione alla trasformazione di enti pubblici in società per azioni, l'applicazione (in base al D.L. n. 198 del 1993, convertito nella legge n.292 del 1993, che ha altresì fatto salvi gli effetti di precedenti decreti legge) della disposizione dell'art. 3, secondo comma, della legge n.218 del 1990 -che, a favore dei dipendenti, fa salvi "i diritti acquisiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza"- comporta il diritto degli avvocati cosiddetti interni di mantenere l'iscrizione nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati, con la relativa facoltà di rappresentare e difendere in giudizio la società per azioni in cui l'ente pubblico si è trasformato e alle cui dipendenze ora si trovano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2002, n. 5820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5820 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
2. Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
3. Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
4. Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
5. Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla società per azioni ENEL, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in piazza Martiri di Belfiore 2 presso lo studio dell'avvocato Pierfilippo Coletti, che, unitamente agli avvocati Ennio Colombo e Vincenzo Stanchi, la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro
IA NO, RO FR, TI RE, LA LI e ON FR, elettivamente domiciliati in Roma in viale Medaglie d'Oro 232 presso lo studio dell'avvocato Olga Geraci, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale, dall'avvocato Emilio Dolfi;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Voghera del 9 giugno 1998, depositata il giorno 18 successivo, numero 225, r.g. 128/98;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 25 febbraio 2002 dal consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Uditi gli avvocati Stanchi e Dolfi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito quello incidentale;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 30 giugno 1995, IA NO, RO FR, TI RE, LA LI e ON FR, dipendenti della società ENEL con mansioni di letturisti consulenti, convennero in giudizio quest'ultima avanti il pretore di Voghera, chiedendo che - previo accertamento che la stessa era rimasta inadempiente all'obbligo, previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del 22 aprile 1986 e del 21 febbraio 1989, di riduzione dell'orario settimanale di lavoro non avendo apportato, nei loro confronti, una diminuzione, in misura proporzionale al minore orario lavorativo, della "resa giornaliera" individuata con accordo, nazionale, del 22 settembre 1983 e, locale, del 20 novembre 1984 - la datrice di lavoro venisse condannata a corrispondere loro la maggiorazione per lavoro straordinario nella misura (fissata dal contratto del 1989) del 50% della retribuzione sulle ore effettuate in eccedenza a partire dal 1^ maggio 1987. Costituitosi il contraddittorio, il pretore accolse la domanda applicando peraltro la maggiorazione nella minore misura del 12,5% prevista dall'accordo del 1984. Gli appelli proposti da entrambe le parti sono stati rigettati dal tribunale di Voghera con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha rilevato che - essendo stato convenuto con l'accordo del 22 settembre 1983 che per i letturisti il rispetto dell'orario di lavoro dovesse ritenersi adempiuto, per la difficoltà di una rigorosa opera di controllo sulla attività lavorativa quotidiana effettivamente prestata dagli addetti a essa, sulla base di una "resa giornaliera", e cioè di una prefissata determinazione di ore di lettura da effettuarsi nell'arco della giornata - nella assenza di variazioni di questo parametro rispetto a quello a suo tempo individuato, doveva necessariamente farsi derivare che, per la particolare categoria dei letturisti, l'orario lavorativo di quaranta ore settimanali, originariamente previsto, non aveva subito alcuna riduzione nonostante le successive clausole contrattuali disciplinanti la materia. Nè a diversa conclusione poteva pervenirsi in considerazione delle deduzioni svolte dalla società circa le modificazioni migliorative da tempo intervenute nella attività in questione, che avevano notevolmente inciso sul tempo necessario per il suo espletamento, come del resto riconosciuto dalle parti con il concorde impegno, contenuto nel contratto del 1989, del raggiungimento di un futuro accordo per i letturisti. Questo doveva configurarsi come una mera dichiarazione di intenti inidonea a dispiegare effetti sulla controversia. Dovevano quindi ritenersi ininfluenti i mezzi di prova richiesti diretti a dimostrare la veridicità delle circostanze che la società aveva posto a fondamento della intervenuta modificazione in concreto dell'orario di lavoro praticato dai letturisti.
Quanto poi all'appello dei lavoratori, il tribunale ha osservato che per la maggiorazione del compenso dovesse tenersi conto non della misura in aumento prevista per la generalità dei dipendenti, ma di quella espressamente fissata per i letturisti dallo specifico accordo.
Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società ENEL con ricorso sostenuto da un motivo. IA NO, RO FR, TI RE, LA LI e ON FR resistono con controricorso con il quale propongono anche ricorso incidentale affidato ance esso a un motivo, al quale replica la ricorrente principale con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione:
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in applicazione della regola dettata dall'articolo 335 del codice di procedura civile. Pregiudiziale è l'esame della eccezione di inammissibilità del ricorso principale formulata dai controricorrenti con la memoria illustrativa. Sostengono questi che la declaratoria di inammissibilità della impugnazione sarebbe imposta dal fatto che l'atto in questione è stato sottoscritto dal solo avvocato Ennio Colombo il quale ha anche provveduto alla autenticazione della firma apposta dal legale rappresentante della società che ha rilasciato la procura a difendere. Essendo all'epoca l'avvocato Colombo dipendente inserito nell'organico della società e da questa retribuito, la attività professionale per conto della stessa gli era inibita per il disposto dell'articolo 3 del regio decreto 27 novembre 1933 numero 1578. Il rilievo non è fondato. E invero, questa Corte, chiamata a pronunciarsi proprio sulla specifica questione, ha avuto modo di affermare il principio - che è stato condiviso anche dal Consiglio nazionale forense (per tutte e tra le ultime, si veda la delibera numero 147 del 2000) a termini del quale in relazione alla trasformazione di enti pubblici in società per azioni, la applicazione (in base al decreto-legge 21 giugno 1993 numero 198, convertito nella legge 9 agosto 1993 numero 292, che ha altresì fatto salvi gli effetti di precedenti decreti legge) della disposizione dell'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990 numero 218, che, a favore dei dipendenti, fa salvi "i diritti acquisiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza", comporta il diritto degli avvocati e procuratori cosiddetti interni di mantenere l'iscrizione nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati e procuratori, con la relativa facoltà di rappresentare e difendere in giudizio la società per azioni in cui l'ente pubblico si è trasformato e alle cui dipendenze ora si trovano (Cass., 3 dicembre 1997, n. 12286). Con l'unico motivo - denunciando violazione degli articoli 112 e 115 del codice di procedura civile, 1174, 1175, 1374, 1375 e 1362 del codice civile, nonché difetto della motivazione - la società
ricorrente espone che nei giudizi di merito aveva inutilmente dedotto che i letturisti, a causa delle intervenute modificazioni delle condizioni di espletamento delle prestazioni richieste, necessitavano di un tempo medio lavorativo inferiore anche all'orario lavorativo come ridotto per effetto delle successive clausole contrattuali. A dimostrazione di tale deduzione era stata prodotta l'analisi dei fattori che avevano influenzato la attività di lettura dei misuratori e la valorizzazione degli effetti dei relativi mutamenti. Erano stati vanamente richiesti prove testimoniali su queste circostanze e un esperimento giudiziale diretto ad accertare i tempi effettivi per l'effettuazione delle letture. La ricorrente espone altresì che, con riferimento alla riduzione dell'orario di lavoro disposto dall'articolo 3 del contratto collettivo nazionale del 1989, il giudice di merito ha omesso di valutare adeguatamente la portata e il significato della dichiarazione a verbale relativa ai letturisti, essendosi limitato a enunciare che la stessa "non subordina l'operatività della riduzione dell'orario di lavoro per i letturisti al raggiungimento di un accordo specifico per questa categoria di dipendenti", senza tenere conto ne' della formulazione complessiva della clausola ne' del contesto in cui la stessa era inserita, da ciò invece risultando che essa impegnava le parti, anteriormente all'entrata in vigore della riduzione generalizzata dell'orario di lavoro, a una verifica delle conseguenze che questa "potrebbe" determinare sullo svolgimento della attività di lettura "tenuto altresì conto dei riflessi che l'introduzione di nuovi sistemi di lettura porterà all'attività stessa". Il senso della dichiarazione a verbale risulta, per la ricorrente, dalla interpretazione sistematica e precisamente dalla dichiarazione a verbale numero 2 all'articolo 3, venendo precisato che la riduzione era stata concordata "anche in coerenza con la linea di perseguimento di sempre più elevati livelli di produttività" e che, "al fine di realizzare il pieno utilizzo produttivo dell'orario di lavoro giornaliero", sarebbero stati adottati i provvedimenti "per garantire l'espletamento da parte del personale dell'effettiva prestazione giornaliera netta" e che conseguentemente "saranno tempestivamente rimosse le situazioni, comunque determinatesi, che di fatto ostacolano detto risultato". La interpretazione sistematica della clausola consentiva quindi di ritenere che l'impegno delle parti (comma 4) era rivolto a verificare la situazione dei letturisti, per i quali la durata era stabilita mediante la clausola di resa, al fine di assicurare una prestazione ridotta ma effettiva ("netta") con assorbimento di ogni situazione (remunerata) improduttiva, "comunque determinata".
La censura è fondata, dovendo qui ribadirsi il principio enunciato da questa Corte nel decidere su altri ricorsi di identico contenuto, a termini del quale viola le regole della interpretazione complessiva delle clausole contrattuali e della conservazione del contratto (articoli 1363 e 1367 del codice civile) la sentenza di merito che, nell'interpretare la clausola del contratto collettivo 21 febbraio 1989 per i dipendenti dell'Enel concernente la riduzione generalizzata per tutti i dipendenti dell'orario di lavoro, abbia deciso nel senso che tale riduzione comporta automaticamente la riduzione proporzionale delle cosiddette rese settimanali per i lavoratori letturisti, svalutando del tutto una dichiarazione a verbale contenuta nello stesso contratto - e avente efficacia interpretativa della clausola stessa - in base alla quale è rimessa a un successivo accordo sindacale tra le parti la disciplina delle conseguenze che tale riduzione generalizzata potrebbe avere sulla prestazione lavorativa dei letturisti (Cass., 22 maggio 2000, n. 6670; Cass., 21 luglio 2000, n. 9647; Cass., 5 marzo 2001, n. 3198). E invero, il tribunale ha osservato che la dichiarazione a verbale, per il suo tenore testuale, riservava a un successivo accordo tra le parti la disciplina delle conseguenze della riduzione dell'orario lavorativo sullo svolgimento della specifica attività dei letturisti, restando implicitamente confermato che la riduzione doveva interessare anche questi ultimi. Orbene, così argomentando - attribuendo cioè alla dichiarazione in questione un valore meramente programmatico, quale "dichiarazione di intenti a intavolare trattative" per pervenire a un accordo sulle modalità della prestazione - il giudice di merito è incorso in una evidente illogicità, avendo tratto, dalla premessa di una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro la cui incidenza sul numero delle rese si sarebbe dovuta verificare in momento successivo, che sin dalla entrata in vigore della riduzione dell'orario lavorativo era stato automaticamente ridotto il numero delle rese originariamente stabilito. Non è seriamente contestabile la contraddittorietà del ragionamento, e ciò in quanto la affermazione che l'incidenza della riduzione dell'orario lavorativo sul numero delle prestazioni avrebbe dovuto formare oggetto di un successivo accordo deve necessariamente significare, per implicito, che una tale incidenza fosse disciplinata nel momento della stipula del contratto collettivo. Ma, come già rilevato da questa Corte con le decisioni sopra citate, è insanabilmente contraddittorio ritenere, da un lato, che il contratto già contenga la disciplina dell'incidenza e, dall'altro, che si previde un successivo accordo per pervenire alla disciplina mancante. Resta quindi dimostrata la totale omessa valutazione della dichiarazione a verbale, il cui senso - salvo che non si voglia ritenerla come priva di un qualsiasi significato pratico - sembra da intendersi come rinviare a un successivo momento la concreta verifica delle conseguenze della riduzione sul numero delle "rese" con una eventuale possibilità di una loro riduzione, non potendo queste confondersi - come invece erroneamente ritenuto dal tribunale - con l'orario lavorativo, del quale rappresentavano esclusivamente la attività da svolgersi nell'arco di esso. Ne consegue che la riduzione dell'orario - e ciò evidentemente deve valere anche con riferimento a quella precedente di cui al contratto collettivo del 1986 - nella assenza di un successivo accordo sul numero delle rese, non poteva comportare automaticamente la riduzione delle seconde, restando invece contrattualmente obbligati i letturisti alla prestazione delle stesse secondo l'originario accordo restando subordinato il verificarsi del presupposto del superamento dell'orario di lavoro, con conseguente diritto al relativo compenso maggiorato, solo nella ipotesi che si fosse accertato, in concreto, l'effettivo superamento dell'orario di lavoro. A tale fine era certamente decisivo l'espletamento dei mezzi di prova richiesti dalla ricorrente, ivi compreso l'eventuale esperimento giudiziario, e una compiuta valutazione della documentazione dalla stessa prodotta. Della sentenza impugnata si impone quindi la cassazione con rinvio della causa ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Genova, che la deciderà nel rispetto dei principi sopra fissati e accerterà quindi se le migliorie apportate alle modalità e ai sistemi di lettura e le variazioni in ogni caso intervenute rispetto alla situazione di fatto pregressa che aveva giustificato l'accordo del 22 settembre 1983 abbiano in punto di fatto consentito di ridurre il tempo necessario per i letturisti all'espletamento della loro attività lavorativa. Allo stesso giudice si demanda la regolamentazione anche delle spese del giudizio di legittimità. Resta conseguentemente assorbito l'esame del ricorso incidentale essendo oggetto della relativa ragione di censura il solo aspetto del quantum dovuto per effetto del lavoro straordinario che si assume essere stato prestato, circostanza questa che attiene alla risoluzione della questione sull'an.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie quello principale e dichiara assorbito l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2002