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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 4429 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2020,
avente ad oggetto: Altri contratti atipici
vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. SALMINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in
Napoli alla via Posillipo 203 presso il difensore avv.
CARMINANTONIO DEL PLATO, giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., non costituito,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 10/03/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente
Proc. n. 4429 /2020 R.G – Sentenza Pagina 1 di 13 richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12/05/2020 Parte_1
remetteva: - di aver stipulato con la
[...] Controparte_1
in data 2 marzo 2010 due contratti preliminari per l'acquisto di una
[...]
porzione villa bifamiliare, identificata con il n. 1 e una porzione di villa bifamiliare, identificata con il n. 2, entrambe in Montecastrilli Provincia
di Terni;
- che per ciascuno dei Preliminari era indicato il prezzo nella somma di euro 235.000, che ha ritirato “a titolo di caparra CP_1
confirmatoria ed in conto prezzo”; - di aver corrisposto l'intero corrispettivo di ammontare pari ad euro 470.000,00 in parte mediante bonifico bancario ed in parte in contanti;
- che ai sensi dell'art. 6 dei citati contratti “Il rogito notarile verrà stipulato entro e non oltre la data del 30/06/2011, che costituisce termine perentorio ed essenziale per la parte promissaria acquirente, dietro richiesta di quest'ultima, avanti a notaio dalla medesima indicato”; - che, tuttavia, spirato il termine essenziale indicato e dopo numerosi solleciti verbali, rimasti senza esito,
e messa in mora del 29 ottobre 2019, la convenuta non ha ritenuto di dover attendere alle obbligazioni contrattuali assunte, rimanendone inadempiente;
- che, conseguentemente, va dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto dei Preliminari atteso l'infruttuso decorso del termine essenziale ivi pattuito o, in subordine, che gli stessi vengano dichiarati risolti previa declaratoria del grave inadempimento di CP_1
con restituzione in favore di essa attrice dei versamenti eseguiti per
[...]
complessivi euro 470.000 quale naturale effetto restitutorio conseguente
Proc. n. 4429 /2020 R.G – Sentenza Pagina 2 di 13 alla declaratoria richiesta.
Parte attrice ha dunque così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni pronuncia e declaratoria necessaria e
del caso, così giudicare: - nel merito, in via principale, previa
declaratoria della risoluzione di diritto dei Preliminari per decorrenza
del termine essenziale ivi pattuito e/o della loro risoluzione per grave
inadempimento di condannare la stessa, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, alla restituzione al sig. Parte_1
della somma di euro 470.000, oltre interessi e rivalutazione
[...]
monetaria fino al saldo;
- con ogni e più ampia riserva di ulteriormente
dedurre, produrre e, ciò occorrendo, diversamente concludere, nonché
di formulare istanze istruttorie ed in particolare capitoli di prova e di
articolare opposizione su ogni eventuale ulteriore istanza istruttoria
formulata da controparte nei termini di legge;
- in ogni caso, con
vittoria di spese, diritti, onorari oltre a IVA e C.P.A. e contributo forfetario per il rimborso delle spese generali”.
Sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio
[...]
, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
Il giudizio, attesa la sua natura documentale, veniva immediatamente rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Va dato atto, tuttavia, che parte attrice documentava, con nota del
29.06.2023 l'intervenuta ammissione della convenuta alla procedura di liquidazione giudiziale, con da Sent. del Tribunale di Napoli Nord del
21.06.2023 e, contestualmente, depositava in data 21.09.2023 ricorso in riassunzione.
Proc. n. 4429 /2020 R.G – Sentenza Pagina 3 di 13 Il processo veniva tuttavia formalmente interrotto solo in occasione dell'udienza del 26/10/2023 e riassunto con ricorso del 24.01.2024.
La causa veniva pertanto trattenuta in decisione all'udienza dell'11/07/2024 e successivamente rimessa sul ruolo atteso il trasferimento del precedente titolare del fascicolo presso altro ufficio giudiziario.
Subentrato lo scrivente il 30.09.2024, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 10/03/2025 con la concessione dei soli termini per il deposito di comparse conclusionali, attesa la contumacia del convenuto.
***
La domanda è improcedibile.
Va preliminarmente dato atto della tempestiva riassunzione del processo a seguito di ammissione della convenuta alla liquidazione giudiziale,
dovendosi richiamare sul punto il principio secondo cui In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c.
e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l.
fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2,
c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario (Cass. civ., Sez. U.,
Proc. n. 4429 /2020 R.G – Sentenza Pagina 4 di 13 07/05/2021, n. 12154 in Guida dir., 2021, 28 e successiva giurisprudenza conforme, tra cui Cass. civ., sez. I, 08/07/2024, n.
18580).
Ebbene, il processo veniva tuttavia interrotto solo in occasione dell'udienza del 26/10/2023 e riassunto con ricorso del 24.01.2024, dunque tempestivamente.
Sebbene la parte interessata non abbia provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti della curatela, non domandando nemmeno di essere rimesso in termini per tale incombente, assume, ad ogni modo,
carattere assorbente la questione della improcedibilità della domanda.
La citata giurisprudenza avverte, infatti, che la riassunzione del processo può dirsi rituale e tempestiva solo al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito.
Nello specifico caso in esame, parte attrice domanda la risoluzione del contratto (di diritto o per inadempimento) contestualmente alla domanda di restituzione del danaro nelle more corrisposto in forza dei citati contratti preliminari, proponendo così domanda di carattere economico.
La domanda è pertanto improcedibile, per effetto dell'intervenuta ammissione della convenuta alla liquidazione giudiziale.
Ed invero, giova premettere che nel sistema delineato dagli art. 52 e 95
l. fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione, né
Proc. n. 4429 /2020 R.G – Sentenza Pagina 5 di 13 un'eccezione a tale principio può derivare dalla circostanza che la domanda proposta attenga ad un'azione che comporti il necessario intervento di più litisconsorti (Cass. 05/08/2011, n. 17035); infatti, per azioni che derivano dal fallimento, a norma dell'art. 24 della cosiddetta l. fall. (r.d. n. 267 del 1942), debbono intendersi non soltanto quelle che traggono origine dallo stato di dissesto, ma tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito e che, per la sopravvenienza del fallimento, sono sottoposte ad una speciale disciplina, con la conseguenza che deve essere affermata la competenza del tribunale fallimentare ogni qual volta l'accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa (Cass. 21/10/2005, n. 20350), ragion per cui, a seguito del fallimento del debitore, diviene improseguibile davanti al giudice di cognizione ordinaria - e va, pertanto, trasferita nella sede prevista per la formazione del passivo fallimentare – anche l'azione di mero accertamento, quando la relativa pronuncia costituisca la base concettuale di una pretesa creditoria deducibile in sede concorsuale,
salvo che il creditore non dichiari espressamente di volere utilizzare il titolo così ottenuto contro l'imprenditore solo dopo il suo ritorno in bonis
(Cass. 18/10/1991, n. 11038), e deve quindi ritenersi, con riguardo alla domanda diretta a richiedere la risoluzione contrattuale di un contratto a prestazioni corrispettive per il pregresso inadempimento del fallito, che
– determinando il fallimento la destinazione del patrimonio di quest'ultimo al soddisfacimento paritario di tutti i creditori – ciò
determina l'effetto che la pronunzia di risoluzione non può produrre gli effetti restitutori e risarcitori suoi propri, i quali sarebbero lesivi della
Proc. n. 4429 /2020 R.G – Sentenza Pagina 6 di 13 “par condicio creditorum” (Cass. 18/09/2013, n. 21388).
I rilievi che precedono sono stati costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di precisare, anche in tema di compravendita, secondo cui “dopo il fallimento del compratore,
il venditore non può proporre domanda di risoluzione, ancorché con
riguardo a pregresso inadempimento del compratore medesimo, stante
l'indisponibilità dei beni già acquisiti al fallimento a tutela della "par condicio” (cfr. Cass. civ., n. 4365/2001); lo stesso deve dirsi in caso di avveramento di una condizione risolutoria del contratto o di clausola risolutiva espressa, con la conseguenza che, anche in tal caso, la domanda è esperibile soltanto prima della dichiarazione di fallimento.
Va infatti considerato che la pronuncia di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive produrrebbe effetti restitutori lesivi del principio del paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche.
La pronuncia di risoluzione ex art. 1456 c.c. è, quindi, opponibile al fallimento solo quando sia “quesita” prima della relativa dichiarazione, attraverso la trascrizione della domanda giudiziale per effetto del combinato disposto dell'art. 2915 c.c. e dell'art. 45 l. fall (Cass. 9
dicembre 1998 n. 12396; Cass. 17 gennaio 1998 n. 376; Cass. 5 febbraio
1995 n. 185; per l'esclusione della proponibilità della domanda di risoluzione del contratto quando la stessa non era “quesita”, tramite la trascrizione della domanda giudiziale, dopo la dichiarazione di fallimento: cfr. Cass. civ., n. 7178/2002: nonché Cass. 26 marzo 2001 n.
4365 e Cass. 17 gennaio 1998 n. 376).
Proc. n. 4429 /2020 R.G – Sentenza Pagina 7 di 13 Detto in altri termini, ai sensi dell'art. 52 legge fall., nei contratti con prestazioni corrispettive, intervenuto il fallimento del contraente inadempiente, l'altro non può proporre l'azione di risoluzione contro la curatela, con effetti, cioé, nei confronti della massa, perché il fallimento determina la destinazione del patrimonio del fallito al soddisfacimento paritario di tutti i creditori e la cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche, con la conseguenza che la pronunzia di risoluzione non può
produrre gli effetti restitutori e risarcitori suoi propri, che sarebbero lesivi della par condicio (Cass. civ., n. 2261/2004 nonché Cass., sez. 1°,
5 gennaio 1995, n. 185, m. 489579, Cass., sez. 1°, 17 gennaio 1998, n.
376, m. 511655).
E' stato al riguardo di recente precisato che “solo le domande principali
(prodromiche) di risoluzione contrattuale trascritte anteriormente alla
dichiarazione di fallimento della parte convenuta in giudizio possono
proseguire legittimamente con il rito ordinario, attesa l'opponibilità
della relativa sentenza alla massa dei creditori in ragione dell'effetto
prenotativo della trascrizione, mentre le pretese, accessorie, di
restituzione e risarcimento del danno devono necessariamente
procedere, previa separazione dalle prime, nelle forme degli art. 93 e
ss. L. Fall., in quanto assoggettate alla regola del concorso e non suscettibili di sopravvivere in sede ordinaria” (Cass. civ., sez. VI,
18/02/2022, n. 5368). In altri termini, la domanda di risoluzione di un contratto di compravendita per inadempimento dell'acquirente non trova quindi ostacolo nella sopravvenienza del fallimento del convenuto, quando però risulti “quesita” prima della sentenza dichiarativa del
Proc. n. 4429 /2020 R.G – Sentenza Pagina 8 di 13 fallimento attraverso la trascrizione della relativa domanda giudiziale;
al contrario, gli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione e l'eventuale domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno, avendo ad oggetto una pretesa necessariamente assoggettata alla regola del concorso, non possono per converso sopravvivere in sede ordinaria e devono essere fatte valere previa separazione delle cause e tramite le forme previste per la verifica dei crediti (v. Cass. civ., sez. II,
29/08/2023 n. 25393).
Va comunque dato atto di un diverso e più rigoroso orientamento
(sostenuto da Cass. civ., sez. I, 07/02/2020, n.2990 in Banca, Borsa, Tit.
credito, 2020, 4, II, 513) secondo cui nel sistema concorsuale riformato,
la L. Fall., art. 72, comma 5, secondo periodo, impone - anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi alla
L. Fall., artt. 24 e 52, nonchè del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo - che la domanda di risoluzione proposta prima della dichiarazione di fallimento, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede fallimentare, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dalla L. Fall., artt. 93 e ss.; al contrario, la domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte in bonis dagli obblighi contrattuali, o l'escussione di una garanzia di terzi) è
procedibile in sede di cognizione ordinaria, dopo l'interruzione del processo L. Fall., ex art. 43 e la sua riassunzione nei confronti della
Proc. n. 4429 /2020 R.G – Sentenza Pagina 9 di 13 curatela fallimentare.
Al netto di tale contrasto, va detto comunque che al di fuori della trascrizione della domanda giudiziale eseguita prima della dichiarazione di fallimento, è del tutto pacifico che deve essere sempre e comunque esaminata e decisa dal giudice fallimentare la domanda di risoluzione che, non trascritta, costituisca l'antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione.
Nella fattispecie occorre evidenziare che la domanda di risoluzione contrattuale proposta dalla parte attrice non è diretta a far accertare l'inesistenza di un credito scaturente dal contratto preliminare che si vorrebbe porre nel nulla, contrastando quindi, puramente e semplicemente, l'esistenza di un credito vantato dal fallimento, bensì è
espressamente diretta a far accertare e dichiarare il diritto di credito dell'attore a danno della convenuta alla restituzione delle somme versate in forza dei citati contratti preliminari, il diritto cioè ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente pagato.
Occorre pure evidenziare che alcuna efficacia prenotativa può essere attribuita alla trascrizione della domanda giudiziale effettuata da parte attrice con nota n. 1 del 16/08/2021 (reg. gen. 9310; reg. part. 7156), trattandosi di formalità eseguita dal conservatore “con riserva” per le ragioni in quella sede meglio evidenziate, avverso la quale, peraltro,
nemmeno è stato proposto reclamo nelle forme e secondo le modalità di cui agli artt. 2674 bis c.c. e 113 ter disp. att. c.c., costituente un preciso onere in capo alla parte interessata ad avvalersi della trascrizione, alla luce del disposto di cui all'art. 113 ter ult. co. disp. att. c.c..
Proc. n. 4429 /2020 R.G – Sentenza Pagina 10 di 13 Ne consegue che le domande dirette ad ottenere l'accertamento del diritto di credito nei confronti della convenuta a titolo di restituzione di quanto pagato in forza dei citati preliminari sono divenute evidentemente improcedibili per effetto del fallimento della controparte.
In tale ipotesi infatti devono essere trasferite in sede fallimentare entrambe le domande, vale a dire sia quella volta a far valere il credito nei confronti del fallimento, sia quella volta a far valere l'azione di risoluzione del contratto, dovendo la relativa azione pendente in sede ordinaria essere interrotta e riassunta in sede di insinuazione al passivo secondo le regole del concorso, anche perché le due azioni sono intimamente connesse e dipendenti l'una dall'altra, in quanto il venir meno del sinallagma contrattuale comporta la ripetizione delle rispettive obbligazioni della consegna della cosa venduta e del pagamento del prezzo, oltre all'eventuale risarcimento del danno, in base al principio -
definitivamente affermato dal legislatore della riforma - di concentrazione processuale davanti al Tribunale fallimentare di tutte le controversie che possono incidere sull'individuazione delle passività del fallimento, in difetto peraltro di valida trascrizione eseguita prima all'ammissione del convenuta alla procedura di liquidazione giudiziale.
Tanto premesso, tenuto conto del tenore delle domande proposte, si ritiene, per quanto diffusamente osservato, come tali istanze debbano essere esaminate, nel rispetto delle regole stabilite dagli artt. 93 e ss.
L.F., dal giudice delegato titolare del proc. n. 132/2023 R.G. di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti della convenuta.
Va quindi dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale, in
Proc. n. 4429 /2020 R.G – Sentenza Pagina 11 di 13 quanto proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda “litis ingressum impediens” (così Cass. civ., sez. II, 10/04/2017, n. 9198).
Alla luce della contumacia del convenuto, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Parte_1
contro , così
[...] Controparte_1
provvede:
1) Dichiara la domanda improcedibile;
2) Spese irripetibili.
Così deciso in Aversa il 15/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 4429 /2020 R.G – Sentenza Pagina 12 di 13 Proc. n. 4429 /2020 R.G – Sentenza Pagina 13 di 13