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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia quarta sezione civile
R.G. 830/2023
La Corte D'Appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ conSIliere
Gianluca Bordon ‒ conSIliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( , con l'avv. Parte_1 C.F._1
GRAMEGNA GIACOMO contro già Controparte_1 Controparte_2
( , con gli avv.ti SCOFONE LORENZO e PINELLO P.IVA_1
GIORGIO oggetto: contratto autonomo di garanzia;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante Parte_1
A) In via assolutamente preliminare, per le ragioni illustrate sub punto
1) della esposizione in diritto, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona ad emettere l'opposto decreto ingiuntivo, dovendo la domanda proporsi innanzi al Tribunale di Trani, ovvero in subordine dinanzi al Tribunale di Bari;
B) per l'effetto revocarsi e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto,
C) in subordine e salvo gravame, nel merito, per le ragioni indicate sub motivo 2) della esposizione in diritto dichiararsi la illegittimità della pretesa creditoria, e del conseguente decreto monitorio, per la evidente violazione delle disposizioni di legge in materia di esecuzione del contratto;
D) per l'effetto, sempre nella subordinata ipotesi di merito sub C), revocarsi e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto dalla SI.ra odierna opponente, in Parte_1
favore di ed ancor prima nei confronti di Controparte_2
nonché condannare l'attore al risarcimento del Controparte_3
danno subito dalla SI.ra da liquidarsi in via equitativa e Parte_1
comunque nei limiti di valore della presente controversia;
E) con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria, si ripropongono la richiesta di prova orale, e precisamente la richiesta di prova per testi, articolata nella 2^ memoria ex art. 183, 6° Co. cpc di codesta parte appellante, sui capitoli qui riprodotti:
“1) Se vero che, nonostante la tempestiva proposizione del progetto di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della SI.ra , Parte_1
distinto in Catasto del Comune di Terlizzi al Fg.25 p.lla 555 sub 1
(c.da “Forlazzo”), interessato dall'intervento previsto dal REG. CE
1698/2005,
Sviluppo Rurale (dom. n. ), in relazione al quale fu P.IVA_2
prestata la fideiussione per cui è causa, il Comune di Terlizzi omise di dare riscontro alla richiesta di parere paesaggistico richiesto da CP_4
sin dal 20.09.2013 per la realizzazione della linea elettrica in cavo
[...]
pag. 2/11 BT a servizio del ridetto immobile di proprietà in “C.da Parte_1
Forlazzo in Terlizzi” ;
“2) Se vero che, nonostante le ripetute richieste (cfr. note del
20.2.2014, 21.3.2014, 13.05.2015 in atti, che si rammostrano) da parte della IG.ra , il omise di esprimere Parte_1 Controparte_5
ad il parere obbligatorio per l'autorizzazione paesaggistica ai CP_4
fini della installazione della linea elettrica indicato sub 1) anche entro il termine ultimo di proroga per la realizzazione dell'intervento del
30.3.2014”;
“-3) Se vero che, alla data di presentazione della richiesta di parere paesaggistico (20.09.2013) da parte di al Comune di Terlizzi CP_4
ai fini della realizzazione della linea elettrica, l'intervento finanziato e garantito di cui al cap. 1) era già stato interamente realizzato per la parte relativa alla ristrutturazione dell'immobile”.
Con i testi, già indicati:
Ing. , domiciliato in Terlizzi alla via Togliatti Testimone_1
n.22
, domiciliato in Terlizzi alla via Leopardi n.37. Testimone_2
Dott. c/o Gal Fior d'Olivi, in Terlizzi alla via Controparte_6
Sarcone n.102; per la parte appellata , già Controparte_1 Controparte_2
[...]
Si chiede che la Corte di Appello Ecc.ma, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previ gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
in via principale: respinga integralmente l'appello avversario confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
pag. 3/11 in ogni caso ed in conformità alle conclusioni rassegnate in primo grado: dichiari tenuta e condanni, con la miglior formula
[...]
, a rimborsare alla l'importo portato Parte_1 Controparte_1
nell'ingiunzione opposta pari ad € 26.330,98, gravato degli interessi come da domanda e sino al soddisfo, oltre alle spese di lite di primo e secondo grado.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 473/2023 il tribunale di Verona ha così deciso:
«a) respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3166/2021, emesso da questo Tribunale in data 18.10.2021, dichiarandolo esecutivo;
b) condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese processuali, che liquida in euro 4.500,00 Controparte_2
per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge».
2. Risulta dagli atti che Fata Assicurazioni ha emesso nell'interesse di (contraente) la polizza fideiussoria n. Parte_1
5009021963821, a favore dell'AGEA Controparte_7
(beneficiaria), con decorrenza 11.5.2011 (vd. doc. 1
[...]
monitorio).
3. La fideiussione è stata rilasciata per garantire, in solido con la contraente , la restituzione di «anticipi nell'ambito dei Parte_1
contributi previsti dal piano di sviluppo rurale della regione Puglia di cui al regolamento CE 1698/05 – titolo V», per l'importo dovuto di €
26.330,98.
4. Con nota 6.2.2017 (doc. 2 monitorio), AGEA ha dichiarato di aver chiesto a il rimborso di € 26.330,98 ma, visto il Parte_1
pag. 4/11 mancato pagamento dell'obbligata, ha escusso la garanzia, e la compagnia Società Cattolica di Assicurazione in data 28.4.2017 ha pagato € 26.330,98 (doc. 3 monitorio, bonifico su Unicredit a favore di AGEA, causale sinistro ). Parte_1
5. Il tribunale ha osservato che col decreto 3166 del 18.10.2021 è stato intimato alla di pagare, a titolo di regresso, a Parte_1 [...]
€ 26.330,98 in forza della citata fideiussione CP_2
05009022196382 (emessa da Fata Assicurazioni Danni spa, successivamente incorporata in Società Cattolica di Assicurazione, oggi ) in favore di AGEA. Controparte_2
6. È seguita l'opposizione dove ha eccepito Parte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona a favore di quello di Trani o Bari, per violazione del cd foro del consumatore;
la violazione, da parte dell'assicurazione, dei principi di correttezza, diligenza e buona fede, per aver questa effettuato il pagamento in favore di AGEA senza opporre l'exceptio doli, nonostante la preventiva diffida da parte dell'opponente.
7. Secondo il primo giudice, i motivi sollevati non possono trovare accoglimento, poiché da un lato l'art. 33, 2° comma, lett. u) D. Lvo
206/2005 (codice del consumo), relativo alla «sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore», trova applicazione unicamente rispetto ai contratti conclusi tra professionisti e consumatori, qualifiche non rivestite dalle parti in causa, dall'altro, e d'altro canto non è stata dimostrata una abusiva o maliziosa richiesta di pagamento,
a fronte della quale l'assicurazione avrebbe dovuto desistere dal procedervi.
pag. 5/11 8. Con atto del 26.4.2023 ha proposto appello Parte_1
deducendo due motivi.
9. La parte appellata già Controparte_1 [...]
, si è costituita con comparsa del 10.01.2024, Controparte_2
resistendo al gravame.
10. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
11. Col primo motivo (pagg. 4s), l'appellante deduce: «errata o falsa applicazione dell'art. 33, co. 2, D. Lgs. n. 206/05. Erronea valutazione dello status dell'appellante. Difetto di motivazione. Grave divergenza tra chiesto e pronunciato. Difetto di competenza territoriale del Tribunale di Verona all'emissione del decreto ingiuntivo». Sostiene che il tribunale ha violato l'art. 33, co. 2, D. Lgs.
n. 206/05 poiché non ha riconosciuto quale foro competente quello della residenza o domicilio del consumatore, qualità che l'appellante sostiene di possedere in relazione alla polizza controversa. Lamenta, pertanto, il mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza.
12. Il motivo non è fondato, poiché l'art. 3, 1° comma cod. consumo definisce il consumatore come: «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta».
13. Nel caso di specie, non ha fornito la prova di Parte_1
aver ottenuto «l'anticipo dell'aiuto previsto dal Reg. CE n.
1698/2005, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR»
(vd. pag. 1, all. 10, atto di appello), per il soddisfacimento di un bisogno della sua sfera privata, personale o familiare. Peraltro, la pag. 6/11 beneficiaria dell'importo, trovandosi nel possesso della documentazione relativa alla partecipazione al bando, avrebbe agevolmente potuto produrre lo stesso, nonché la relativa domanda, dalla quale questa Corte avrebbe potuto ricavare elementi sulla natura della misura cui accenna la polizza alla p. 2.
14. Così non è stato, sicché risulta preclusa la verifica sullo scopo definitivo per il quale ha ricevuto l'importo Parte_1
dall'AGEA. D'altra parte, l'ampia portata del Regolamento CE n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), insieme alla mancata allegazione di documenti attinenti alla procedura amministrativa che ha condotto all'erogazione del contributo, non consentono di individuare con certezza la qualifica dell'appellante rispetto alla somma ricevuta.
15. Va aggiunto che la qualifica di imprenditore della è Parte_1
confermata sia dalla partita IVA riportata in polizza, sia dall'aver la stessa richiesto al il risarcimento dei danni da Controparte_5
lucro cessante per mancato avvio dell'attività, cosa che evidentemente
è incompatibile con una pretesa qualità di consumatore.
16. Col secondo motivo (pagg. 8s) deduce: «Difetto Parte_1
di motivazione. Erronea valutazione delle prove per erronea o falsa applicazione art. 116 cpc. Divergenza tra chiesto e pronunciato assoluta carenza del requisito dell'esecuzione contrattuale secondo correttezza, diligenza e buona fede ex artt. 1175, 1176 cc e 2 Cost».
17. Sostiene che il tribunale ha mancato di esaminare la validità della clausola «a prima richiesta» contenuta in fideiussione p. 4, violando così l'art. 132, 4° comma cpc che impone al giudice di esporre le ragioni in fatto e diritto della decisione. Denuncia, inoltre,
pag. 7/11 la vessatorietà della clausola e il mancato rilievo d'ufficio, conseguente all'omesso riconoscimento della sua qualifica di consumatore. Infine, lamenta la violazione dell'art. 116 cpc relativamente al mancato riconoscimento di valore probatorio alle diffide, inoltrate dal suo legale al allo scopo di Controparte_5
sollecitare il rilascio delle autorizzazioni necessarie a proseguire l'intervento oggetto dell'aiuto ricevuto. A fronte di tale situazione,
l'assicurazione non avrebbe poi rispettato i principi di principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1176 e 1375 cc, oltre che il principio di solidarietà sociale ed economica ex art. 2 Cost, avendo effettuato il pagamento della somma garantita nei confronti dell'Agea.
18. In sostanza, l'appellante afferma che «dopo la erogazione della somma di € 26.330,98 da parte di AGEA, la contraente dovette rinunciare alla partecipazione al Programma GAL e tanto in conseguenza di insormontabili intralci burocratici determinati dalla inerzia del nel cui territorio era ubicato Controparte_5
l'intervento edilizio di recupero del bene rurale finanziato da
» (vd. appello pagg. 2s); e che «…nel diffidare dal CP_8 CP_3
pagamento, portava a conoscenza di entrambi i destinatari le intimazioni a suo tempo inviate al e al Controparte_5
responsabile del settore Tecnico dello stesso per la CP_5
rimozione dell'ostacolo alla esecuzione dei lavori…Pur in presenza dei già citati avvisi e delle successive intimazioni a non rimborsare la somma recapitate con raccomandata A/R in data 27.2.2017, fondate sull'oggettiva impossibilità (indipendente dalla volontà) della SI.ra
di partecipare al piano GAL Fior d'Olivi, a causa Parte_1
dell'inerzia del ha rimborsato all'AGEA Controparte_5 CP_2
della somma di € 26.330,98 etc». pag. 8/11 19. Il motivo non è fondato, poiché il tribunale ha correttamente inquadrato il rapporto nella fattispecie atipica del contratto autonomo di garanzia. Ora, è pacifico che in caso di inserimento della clausola a prima richiesta, con evidente deroga rispetto alla disciplina legale della fideiussione, viene attribuito al creditore-beneficiario (AGEA), il potere di eSIere dal garante ( , già Controparte_1 [...]
) il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi Controparte_2
accertamento (e dalla prova da parte del creditore) sull'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale (
[...]
): in altre parole, il garante è estraneo alle vicende intercorse Parte_1
tra le parti del rapporto principale.
20. Nel caso in esame, l'intero contenuto del contratto fa emergere la chiara volontà delle parti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente, ma anche di non sollevare alcuna eccezione (vd. pag. 5, punto 6). Ne deriva una totale scissione tra il rapporto di garanzia e quello sottostante oggetto della prima, con conseguente irrilevanza delle vicende che attengono al rapporto tra l'appellante e l'AGEA, nonché infondatezza delle censure proposte rispetto all'esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede.
21. D'altro canto, le diffide inviate al al fine di Controparte_5
sollecitare il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione della rete elettrica, non sono sufficienti per accertare un comportamento fraudolento dell'ente il quale avrebbe rallentato la pratica amministrativa allo scopo di danneggiare la costretta Parte_1
a rimborsare il contributo;
né tantomeno, si ravvisano profili di mala fede nel pagamento effettuato dalla compagnia, la quale si è limitata a eseguire l'obbligazione assunta con la fideiussione autonoma in solido pag. 9/11 con la contraente: si ribadisce che la garanzia a semplice richiesta da parte del garante, esclude ogni possibilità per il medesimo di proporre eccezioni relative al rapporto principale, a meno che non risulti manifesto il dolo del creditore nel procedere all'escussione, circostanza quest'ultima non provata dalla corrispondenza intervenuta con il Il principio è ripetuto in giurisprudenza: «in Controparte_5
tema di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'exceptio doli deve risultare prima facie o comunque da una prova liquida, ovvero di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire, mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale» (Cass. 30509/2019).
22. Quanto poi alla validità e vessatorietà della clausola a prima richiesta, è sufficiente rilevare che svolge il motivo «a Parte_1
fronte della sollevata eccezione relativa allo status di consumatrice», che però come si è detto non è dimostrata.
23. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da Parte_1
non può essere accolto. Le spese sono regolate secondo la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM
55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel DM 147/2022).
24. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
pag. 10/11 228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere le spese liquidate in € Parte_1
3.500,00 (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) per compenso a favore di , già , oltre Controparte_1 Controparte_2
accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 6.2.2025.
Il conSIliere estensore
Marco Campagnolo
Il Presidente
Clotilde Parise
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia quarta sezione civile
R.G. 830/2023
La Corte D'Appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ conSIliere
Gianluca Bordon ‒ conSIliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( , con l'avv. Parte_1 C.F._1
GRAMEGNA GIACOMO contro già Controparte_1 Controparte_2
( , con gli avv.ti SCOFONE LORENZO e PINELLO P.IVA_1
GIORGIO oggetto: contratto autonomo di garanzia;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante Parte_1
A) In via assolutamente preliminare, per le ragioni illustrate sub punto
1) della esposizione in diritto, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona ad emettere l'opposto decreto ingiuntivo, dovendo la domanda proporsi innanzi al Tribunale di Trani, ovvero in subordine dinanzi al Tribunale di Bari;
B) per l'effetto revocarsi e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto,
C) in subordine e salvo gravame, nel merito, per le ragioni indicate sub motivo 2) della esposizione in diritto dichiararsi la illegittimità della pretesa creditoria, e del conseguente decreto monitorio, per la evidente violazione delle disposizioni di legge in materia di esecuzione del contratto;
D) per l'effetto, sempre nella subordinata ipotesi di merito sub C), revocarsi e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto dalla SI.ra odierna opponente, in Parte_1
favore di ed ancor prima nei confronti di Controparte_2
nonché condannare l'attore al risarcimento del Controparte_3
danno subito dalla SI.ra da liquidarsi in via equitativa e Parte_1
comunque nei limiti di valore della presente controversia;
E) con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria, si ripropongono la richiesta di prova orale, e precisamente la richiesta di prova per testi, articolata nella 2^ memoria ex art. 183, 6° Co. cpc di codesta parte appellante, sui capitoli qui riprodotti:
“1) Se vero che, nonostante la tempestiva proposizione del progetto di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della SI.ra , Parte_1
distinto in Catasto del Comune di Terlizzi al Fg.25 p.lla 555 sub 1
(c.da “Forlazzo”), interessato dall'intervento previsto dal REG. CE
1698/2005,
Sviluppo Rurale (dom. n. ), in relazione al quale fu P.IVA_2
prestata la fideiussione per cui è causa, il Comune di Terlizzi omise di dare riscontro alla richiesta di parere paesaggistico richiesto da CP_4
sin dal 20.09.2013 per la realizzazione della linea elettrica in cavo
[...]
pag. 2/11 BT a servizio del ridetto immobile di proprietà in “C.da Parte_1
Forlazzo in Terlizzi” ;
“2) Se vero che, nonostante le ripetute richieste (cfr. note del
20.2.2014, 21.3.2014, 13.05.2015 in atti, che si rammostrano) da parte della IG.ra , il omise di esprimere Parte_1 Controparte_5
ad il parere obbligatorio per l'autorizzazione paesaggistica ai CP_4
fini della installazione della linea elettrica indicato sub 1) anche entro il termine ultimo di proroga per la realizzazione dell'intervento del
30.3.2014”;
“-3) Se vero che, alla data di presentazione della richiesta di parere paesaggistico (20.09.2013) da parte di al Comune di Terlizzi CP_4
ai fini della realizzazione della linea elettrica, l'intervento finanziato e garantito di cui al cap. 1) era già stato interamente realizzato per la parte relativa alla ristrutturazione dell'immobile”.
Con i testi, già indicati:
Ing. , domiciliato in Terlizzi alla via Togliatti Testimone_1
n.22
, domiciliato in Terlizzi alla via Leopardi n.37. Testimone_2
Dott. c/o Gal Fior d'Olivi, in Terlizzi alla via Controparte_6
Sarcone n.102; per la parte appellata , già Controparte_1 Controparte_2
[...]
Si chiede che la Corte di Appello Ecc.ma, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previ gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
in via principale: respinga integralmente l'appello avversario confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
pag. 3/11 in ogni caso ed in conformità alle conclusioni rassegnate in primo grado: dichiari tenuta e condanni, con la miglior formula
[...]
, a rimborsare alla l'importo portato Parte_1 Controparte_1
nell'ingiunzione opposta pari ad € 26.330,98, gravato degli interessi come da domanda e sino al soddisfo, oltre alle spese di lite di primo e secondo grado.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 473/2023 il tribunale di Verona ha così deciso:
«a) respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3166/2021, emesso da questo Tribunale in data 18.10.2021, dichiarandolo esecutivo;
b) condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese processuali, che liquida in euro 4.500,00 Controparte_2
per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge».
2. Risulta dagli atti che Fata Assicurazioni ha emesso nell'interesse di (contraente) la polizza fideiussoria n. Parte_1
5009021963821, a favore dell'AGEA Controparte_7
(beneficiaria), con decorrenza 11.5.2011 (vd. doc. 1
[...]
monitorio).
3. La fideiussione è stata rilasciata per garantire, in solido con la contraente , la restituzione di «anticipi nell'ambito dei Parte_1
contributi previsti dal piano di sviluppo rurale della regione Puglia di cui al regolamento CE 1698/05 – titolo V», per l'importo dovuto di €
26.330,98.
4. Con nota 6.2.2017 (doc. 2 monitorio), AGEA ha dichiarato di aver chiesto a il rimborso di € 26.330,98 ma, visto il Parte_1
pag. 4/11 mancato pagamento dell'obbligata, ha escusso la garanzia, e la compagnia Società Cattolica di Assicurazione in data 28.4.2017 ha pagato € 26.330,98 (doc. 3 monitorio, bonifico su Unicredit a favore di AGEA, causale sinistro ). Parte_1
5. Il tribunale ha osservato che col decreto 3166 del 18.10.2021 è stato intimato alla di pagare, a titolo di regresso, a Parte_1 [...]
€ 26.330,98 in forza della citata fideiussione CP_2
05009022196382 (emessa da Fata Assicurazioni Danni spa, successivamente incorporata in Società Cattolica di Assicurazione, oggi ) in favore di AGEA. Controparte_2
6. È seguita l'opposizione dove ha eccepito Parte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona a favore di quello di Trani o Bari, per violazione del cd foro del consumatore;
la violazione, da parte dell'assicurazione, dei principi di correttezza, diligenza e buona fede, per aver questa effettuato il pagamento in favore di AGEA senza opporre l'exceptio doli, nonostante la preventiva diffida da parte dell'opponente.
7. Secondo il primo giudice, i motivi sollevati non possono trovare accoglimento, poiché da un lato l'art. 33, 2° comma, lett. u) D. Lvo
206/2005 (codice del consumo), relativo alla «sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore», trova applicazione unicamente rispetto ai contratti conclusi tra professionisti e consumatori, qualifiche non rivestite dalle parti in causa, dall'altro, e d'altro canto non è stata dimostrata una abusiva o maliziosa richiesta di pagamento,
a fronte della quale l'assicurazione avrebbe dovuto desistere dal procedervi.
pag. 5/11 8. Con atto del 26.4.2023 ha proposto appello Parte_1
deducendo due motivi.
9. La parte appellata già Controparte_1 [...]
, si è costituita con comparsa del 10.01.2024, Controparte_2
resistendo al gravame.
10. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
11. Col primo motivo (pagg. 4s), l'appellante deduce: «errata o falsa applicazione dell'art. 33, co. 2, D. Lgs. n. 206/05. Erronea valutazione dello status dell'appellante. Difetto di motivazione. Grave divergenza tra chiesto e pronunciato. Difetto di competenza territoriale del Tribunale di Verona all'emissione del decreto ingiuntivo». Sostiene che il tribunale ha violato l'art. 33, co. 2, D. Lgs.
n. 206/05 poiché non ha riconosciuto quale foro competente quello della residenza o domicilio del consumatore, qualità che l'appellante sostiene di possedere in relazione alla polizza controversa. Lamenta, pertanto, il mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza.
12. Il motivo non è fondato, poiché l'art. 3, 1° comma cod. consumo definisce il consumatore come: «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta».
13. Nel caso di specie, non ha fornito la prova di Parte_1
aver ottenuto «l'anticipo dell'aiuto previsto dal Reg. CE n.
1698/2005, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR»
(vd. pag. 1, all. 10, atto di appello), per il soddisfacimento di un bisogno della sua sfera privata, personale o familiare. Peraltro, la pag. 6/11 beneficiaria dell'importo, trovandosi nel possesso della documentazione relativa alla partecipazione al bando, avrebbe agevolmente potuto produrre lo stesso, nonché la relativa domanda, dalla quale questa Corte avrebbe potuto ricavare elementi sulla natura della misura cui accenna la polizza alla p. 2.
14. Così non è stato, sicché risulta preclusa la verifica sullo scopo definitivo per il quale ha ricevuto l'importo Parte_1
dall'AGEA. D'altra parte, l'ampia portata del Regolamento CE n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), insieme alla mancata allegazione di documenti attinenti alla procedura amministrativa che ha condotto all'erogazione del contributo, non consentono di individuare con certezza la qualifica dell'appellante rispetto alla somma ricevuta.
15. Va aggiunto che la qualifica di imprenditore della è Parte_1
confermata sia dalla partita IVA riportata in polizza, sia dall'aver la stessa richiesto al il risarcimento dei danni da Controparte_5
lucro cessante per mancato avvio dell'attività, cosa che evidentemente
è incompatibile con una pretesa qualità di consumatore.
16. Col secondo motivo (pagg. 8s) deduce: «Difetto Parte_1
di motivazione. Erronea valutazione delle prove per erronea o falsa applicazione art. 116 cpc. Divergenza tra chiesto e pronunciato assoluta carenza del requisito dell'esecuzione contrattuale secondo correttezza, diligenza e buona fede ex artt. 1175, 1176 cc e 2 Cost».
17. Sostiene che il tribunale ha mancato di esaminare la validità della clausola «a prima richiesta» contenuta in fideiussione p. 4, violando così l'art. 132, 4° comma cpc che impone al giudice di esporre le ragioni in fatto e diritto della decisione. Denuncia, inoltre,
pag. 7/11 la vessatorietà della clausola e il mancato rilievo d'ufficio, conseguente all'omesso riconoscimento della sua qualifica di consumatore. Infine, lamenta la violazione dell'art. 116 cpc relativamente al mancato riconoscimento di valore probatorio alle diffide, inoltrate dal suo legale al allo scopo di Controparte_5
sollecitare il rilascio delle autorizzazioni necessarie a proseguire l'intervento oggetto dell'aiuto ricevuto. A fronte di tale situazione,
l'assicurazione non avrebbe poi rispettato i principi di principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1176 e 1375 cc, oltre che il principio di solidarietà sociale ed economica ex art. 2 Cost, avendo effettuato il pagamento della somma garantita nei confronti dell'Agea.
18. In sostanza, l'appellante afferma che «dopo la erogazione della somma di € 26.330,98 da parte di AGEA, la contraente dovette rinunciare alla partecipazione al Programma GAL e tanto in conseguenza di insormontabili intralci burocratici determinati dalla inerzia del nel cui territorio era ubicato Controparte_5
l'intervento edilizio di recupero del bene rurale finanziato da
» (vd. appello pagg. 2s); e che «…nel diffidare dal CP_8 CP_3
pagamento, portava a conoscenza di entrambi i destinatari le intimazioni a suo tempo inviate al e al Controparte_5
responsabile del settore Tecnico dello stesso per la CP_5
rimozione dell'ostacolo alla esecuzione dei lavori…Pur in presenza dei già citati avvisi e delle successive intimazioni a non rimborsare la somma recapitate con raccomandata A/R in data 27.2.2017, fondate sull'oggettiva impossibilità (indipendente dalla volontà) della SI.ra
di partecipare al piano GAL Fior d'Olivi, a causa Parte_1
dell'inerzia del ha rimborsato all'AGEA Controparte_5 CP_2
della somma di € 26.330,98 etc». pag. 8/11 19. Il motivo non è fondato, poiché il tribunale ha correttamente inquadrato il rapporto nella fattispecie atipica del contratto autonomo di garanzia. Ora, è pacifico che in caso di inserimento della clausola a prima richiesta, con evidente deroga rispetto alla disciplina legale della fideiussione, viene attribuito al creditore-beneficiario (AGEA), il potere di eSIere dal garante ( , già Controparte_1 [...]
) il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi Controparte_2
accertamento (e dalla prova da parte del creditore) sull'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale (
[...]
): in altre parole, il garante è estraneo alle vicende intercorse Parte_1
tra le parti del rapporto principale.
20. Nel caso in esame, l'intero contenuto del contratto fa emergere la chiara volontà delle parti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente, ma anche di non sollevare alcuna eccezione (vd. pag. 5, punto 6). Ne deriva una totale scissione tra il rapporto di garanzia e quello sottostante oggetto della prima, con conseguente irrilevanza delle vicende che attengono al rapporto tra l'appellante e l'AGEA, nonché infondatezza delle censure proposte rispetto all'esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede.
21. D'altro canto, le diffide inviate al al fine di Controparte_5
sollecitare il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione della rete elettrica, non sono sufficienti per accertare un comportamento fraudolento dell'ente il quale avrebbe rallentato la pratica amministrativa allo scopo di danneggiare la costretta Parte_1
a rimborsare il contributo;
né tantomeno, si ravvisano profili di mala fede nel pagamento effettuato dalla compagnia, la quale si è limitata a eseguire l'obbligazione assunta con la fideiussione autonoma in solido pag. 9/11 con la contraente: si ribadisce che la garanzia a semplice richiesta da parte del garante, esclude ogni possibilità per il medesimo di proporre eccezioni relative al rapporto principale, a meno che non risulti manifesto il dolo del creditore nel procedere all'escussione, circostanza quest'ultima non provata dalla corrispondenza intervenuta con il Il principio è ripetuto in giurisprudenza: «in Controparte_5
tema di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'exceptio doli deve risultare prima facie o comunque da una prova liquida, ovvero di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire, mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale» (Cass. 30509/2019).
22. Quanto poi alla validità e vessatorietà della clausola a prima richiesta, è sufficiente rilevare che svolge il motivo «a Parte_1
fronte della sollevata eccezione relativa allo status di consumatrice», che però come si è detto non è dimostrata.
23. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da Parte_1
non può essere accolto. Le spese sono regolate secondo la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM
55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel DM 147/2022).
24. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
pag. 10/11 228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere le spese liquidate in € Parte_1
3.500,00 (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) per compenso a favore di , già , oltre Controparte_1 Controparte_2
accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 6.2.2025.
Il conSIliere estensore
Marco Campagnolo
Il Presidente
Clotilde Parise
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