Sentenza 9 gennaio 2013
Massime • 2
In tema di notificazioni, la falsità delle modalità e del contenuto della relata eseguita dall'ufficiale giudiziario, può essere provata solo dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all'art. 479 cod. pen., restando sottratte alla libera valutazione del giudice le attestazioni concernenti i fatti compiuti dall'ufficiale notificatore e quelli avvenuti in sua presenza. (Fattispecie in cui è stata ritenuta inidonea ad inficiare la valenza dimostrativa dell'attestazione operata dall'ufficiale giudiziario circa l'avvenuto trasferimento degli imputati dal domicilio eletto per le notificazioni, la mera produzione di certificazioni amministrative formalmente attestanti il mantenimento della residenza anagrafica in quel domicilio).
Non dà luogo a nullità, ma ad una mera irregolarità, la notificazione all'imputato mediante consegna al difensore, a norma dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., che ometta di menzionare nella relata di notifica l'impossibilità di effettuare la consegna al domicilio eletto o al domicilio dichiarato e le ricerche svolte per raggiungere l'effettivo destinatario dell'atto, nel caso in cui l'imputato stesso si sia trasferito dal luogo del domicilio eletto o dichiarato senza revocare l'originaria elezione o dichiarazione.
Commentario • 1
- 1. L’errore di giudizio non rileva in tema di ricorso straordinarioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 marzo 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 625-bis) Il fatto La sezione Prima penale della Corte di Cassazione dichiarava, tra gli altri, inammissibili i ricorsi proposti contro la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli aveva rideterminato la pena irrogata agli imputati, all'esito di rito abbreviato, in quella di mesi dieci giorni venti di reclusione, confermando nel resto l'impugnato provvedimento per il reato di porto illegale di esplosivi a bordo di una vettura circolante sulla pubblica via (art. 110 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4). La sentenza impugnata, in particolare, aveva respinto le eccezioni difensive rilevando come …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2013, n. 3714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3714 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 09/01/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 32
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 19615/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi presentati da:
1. DR CO, nato a [...] il [...];
2. DR AO, nato a [...] il [...];
3. HI EO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 20/07/2011 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LETTIERI Nicola, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito per la parte civile amministrazione comunale di Ravenna l'avv. Giovanni Scudellari, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dello HI;
uditi per gli imputati, l'avv. Valgimigli Lorenzo per i due DR e l'avv. Carlo Benini per lo HI, i quali hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata la Corte di appello di Bologna, in accoglimento delle impugnazioni presentate dal Procuratore generale della Repubblica presso quella Corte e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, riformava la pronuncia di primo grado emessa da tale Tribunale il 09/10/2009, riconoscendo la colpevolezza di AO DR e HI EO in relazione ai reati di cui ai capi d) ed e) dell'imputazione (condannandoli per le condotte tenute dal 19/01/2004 in poi, e dichiarando estinti gli stessi reati per prescrizione per le condotte tenute fino a questa data), e di CO e AO DR in relazione al delitto di cui al capo g) dell'imputazione, reati per i quali i prevenuti erano stati assolti dal Giudice di prime cure. Confermava, invece, la medesima pronuncia appellata, nella parte in cui lo HI era stato già condannato in relazione ai delitti ascrittigli ai capi b) e c) dell'imputazione, oltre che al risarcimento dei danni in favore dell'amministrazione comunale di Ravenna, costituitasi parte civile. Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali, desumibili dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese da vari testimoni escussi in primo grado, oltre che dalle parziali ammissioni di taluni imputati, avevano consentito di dimostrare che lo HI, abusando dei suoi poteri di comandante della polizia municipale di Ravenna, aveva concorso con il medico Loris CR nella redazione di un falso certificato medico attestante che egli era stato visitato da quel sanitario tra le 16,30 e le 19,00 del 20/02/2006, certificato in seguito utilizzato dallo stesso HI per indurre in errore i funzionari dell'ufficio risorse umane del comune di Ravenna i quali, sulla base di quel mendace documento medico, in epoca successiva e prossima al 20/02/2006, avevano erogato allo HI la retribuzione relativa a quel giorno, così facendogli conseguire un ingiusto profitto con danno per l'amministrazione, atteso che il prevenuto era risultato assente ingiustificato all'atto della visita fiscale effettuata alle 17,00 della medesima giornata (capi d'imputazione b) e c). Gli acquisiti elementi di prova avevano, altresì, consentito di provare la responsabilità dello HI e di AO DR con riferimento al delitto di corruzione propria aggravata (capi d) ed e), nonché quella dei due DR con riferimento al delitto di turbata libertà degli incanti (capo g): avendo confermato che lo HI, nella suddetta qualità di pubblico ufficiale, aveva adottato in circa un quadriennio, tra il febbraio del 2001 ed il dicembre del 2004, una serie di atti dirigenziali di sua competenza, consistiti in specifiche richieste di acquisto di vetture marca Suzuki, idonei a determinare le premesse per far ottenere a AO DR, titolare della società V.E.P. Auto s.r.l., unica concessionaria Suzuki della provincia, nell'ambito di sei procedure di acquisto, il vantaggio patrimoniale delle forniture di circa dieci vetture al comune di Ravenna, a fronte delle quali il DR aveva corrisposto al comandante HI varie utilità, quali sconti su acquisti personali di auto, condizioni vantaggiose nel rilievo di vetture usate ed uso gratuito di altri veicoli nuovi;
ed avendo pure riscontrato la responsabilità dei due fratelli DR nella turbativa d'asta commessa il 16/03/2005 nell'ambito della sesta delle sei richiamate procedure di acquisto, i quali avevano concordato la partecipazione alla gara, facendo presentare a CO DR, titolare della D.Auto s.r.l. (società a lui facente capo) un atto di offerta meramente formale, predisposto negli uffici della società V.E.P. Auto del germano AO, previa intesa di proporre una offerta meno vantaggiosa rispetto a quella che avrebbe contestualmente presentato la V.E.P. Auto, peraltro con riferimento a due vetture delle quali la D.Auto non aveva ne' avrebbe potuto avere la disponibilità.
Aggiungeva la Corte territoriale come lo HI non fosse meritevole del riconoscimento delle circostanza attenuanti generiche, come le medesime circostanze potessero essere concesse ai due DR con giudizio di sola equivalenza rispetto all'aggravante contestata, e come la misura finale delle pene irrogate a ciascun imputato (per lo HI e DR AO dichiarate interamente estinte per indulto, per CO DR con esecuzione sottoposta a condizione sospensiva) fosse, in ogni caso, commisurata al ruolo da ognuno rivestito, alla gravità obiettiva delle condotte e al dolo dagli stessi manifestato.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso lo HI, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Carlo Benini, il quale ha dedotto i seguenti sette motivi.
2.1. Nullità delle citazione dell'imputato, per essere stato notificato il decreto di citazione al giudizio di secondo grado all'imputato nelle forme previste dall'art. 157 cod. proc. pen., anziché in quelle regolate dall'art. 161 codice cit., avendo il prevenuto eletto domicilio, presso il quale non era stato rinvenuto, e dovendo conseguentemente il decreto essergli notificato mediante consegna dell'atto al difensore.
2.2. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà ed illogicità, per avere la Corte bolognese confermato la pronuncia di condanna di primo grado dello HI in relazione al reato di falso aggravato di cui al capo c), operando un mero richiamo alla motivazione della prima sentenza, e nonostante le dichiarazioni del principale accusatore, il coimputato CR, fossero risultate scarsamente attendibili (soprattutto con riferimento al momento di redazione del primo certificato medico ed all'effettuazione della visita nel pomeriggio della giornata del 20/02/2006) e, comunque, contrastate dalle indicazioni offerte dallo stesso HI.
2.3. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà ed illogicità, per avere la Corte felsinea confermato la pronuncia di condanna di primo grado dello HI in relazione al reato di truffa aggravata di cui al capo c), mancando di considerare che, per quanto riferito dalla teste ND, quel certificato medico, asseritamente mendace, sarebbe stato irrilevante e che la retribuzione all'imputato per quella giornata sarebbe stata comunque erogata dall'amministrazione municipale, posto che l'interessato si era già recato in ufficio nelle ore antimeridiane;
e che la condotta dello HI era stata finalizzata non a truffare il comune, bensì ad evitare "un braccio di ferro" con l'amministrazione che avrebbe dato sostegno a chi lo aveva voluto rimuovere dal posto di comandante della polizia municipale.
2.4. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà ed illogicità, per avere la Corte bolognese confermato la pronuncia di condanna di primo grado dello HI in relazione al reato di corruzione di cui al capo d), pur in mancanza di prova di un effettivo pactum sceleris con il privato AO DR, essendosi egli limitato, da un lato, a segnalare l'acquisto di veicoli adeguati alle particolari esigenze dell'amministrazione di appartenenza (con richieste formulate in maniera specifica, come era di prassi in quel comune, in ogni caso non vincolanti per l'ufficio che avrebbe dovuto curare l'acquisto), dall'altro a beneficiare di un trattamento di favore, ma non eccezionale, riservatogli dal DR nella vendita di varie autovetture, che lo HI, involontariamente dando "lustro" alla concessionaria del DR, amava cambiare frequentemente facendosi solo indirizzare dal concessionario nella scelta;
senza dire che l'assenza di un accordo corruttivo era risultata confermata dallo squilibrio tra il vantaggio patrimoniale conseguito dal presunto corrotto (per giunta difficilmente misurabile, come attestato dal consulente tecnico di parte) e l'utilità tratta dal corruttore (anch'essa non quantificabile in maniera precisa e, comunque, non conosciuta dall'acquirente delle auto).
2.5. Vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente negato allo HI il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza aver tenuto che il presunto "atteggiamento aggressivo" dell'imputato era stato provocato da comportamenti scorretti tenuti nei suoi riguardi "dai vertici dell'amministrazione comunale".
2.6. Vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente negato la prevalenza della riconosciuta circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità rispetto alle contestate aggravanti.
2.7. Vizio di motivazione, per avere la Corte emiliana illogicamente quantificato in misura eccessiva, 2.500,00 Euro, il danno cagionato alla parte civile amministrazione comunale di Ravenna, benché la retribuzione asseritamente percepita in maniera indebita ammontasse a poco più di 314,00 Euro, mancando la prova di ulteriori danni risarcibili.
3. Anche gli imputati DR hanno proposto ricorso, con atto sottoscritto dal loro difensore avv. Lorenzo Valgimigli, deducendo i seguenti quattro motivi.
3.1. Nullità della citazione dei due imputati, e conseguente nullità dell'ordinanza dichiarativa della loro contumacia e della relativa sentenza, per essere stato il decreto di citazione al giudizio di appello notificato mediante consegna di copia ai difensori ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, benché l'ufficiale giudiziario non avesse dato atto sulla base di quali accertamenti aveva accertato che i due prevenuti si fossero trasferiti dal domicilio eletto (rituale elezione di domicilio che aveva pure escluso che la notificazione potesse ritenersi perfezionata a mente dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis); nonché per avere la Corte di appello disatteso la reiterata eccezione difensiva di nullità, pur essendo stata proposta, nel frattempo, querela falso contro quella relata di notifica, sull'erroneo presupposto della mancata proposizione di un incidente di falso in ambito civile.
3.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2 e all'art. 533 c.p.p., comma 1, art. 1, comma 4 del regolamento del comune di Ravenna, e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale riformato la sentenza assolutoria di primo grado pur in presenza di dubbi ragionevoli sulla responsabilità di AO DR in relazione al delitto di corruzione, e senza fornire una ricostruzione alternativa davvero fondata: in particolare, per avere arbitrariamente desunto l'esistenza del pactum sceleris sia dalla ipotetica illegittimità di atti amministrativi, soggettivamente attribuibili allo HI, che avevano risposto, invece, a prassi di settore;
sia anche dalla dazione di asserite utilità, consistite nel riconoscimento di "prezzi di favore" per la vendita di varie autovetture, frutto, invero, di una libera trattativa tra un venditore ed un "cliente abituale, evoluto e competente"; non potendo essere oltremodo valorizzate circostanze equivoche, quali il fatto che lo HI avesse cambiato le proprie auto con frequenza o che questi avesse acquistato vetture "sottocosto", essendo risultato dimostrato che AO DR aveva comunque conseguito un proprio profitto;
essendo stato pure genericamente sostenuto dai Giudici di secondo grado che i veicoli usati erano stati rivenduti dallo HI al DR ad un prezzo superiore rispetto a quello pagato in sede di iniziale acquisto, senza considerare il margine di guadagno che il concessionario avrebbe beneficiato nella rivendita degli stessi mezzi a terzi. E ciò senza neppure trascurare che il DR aveva venduto le vetture Suzuki, appena dieci in cinque anni, al comune di Ravenna a prezzi congrui o inferiori a quelli praticati da altri concessionari, dunque non traendo alcun vantaggio ovvero un vantaggio patrimoniale minimo da quella supposta corruzione, e non essendo, in ogni caso, riconoscibile alcun danno per la pubblica amministrazione;
che le specifiche richieste di auto formulate dallo HI, peraltro mai da alcuno considerate illegittime, non erano affatto vincolanti per l'ufficio comunale competente all'effettuazione degli acquisti, ne' in ordine alla scelta della marca dei veicoli ne' a quella del concessionario venditore, richieste che, dunque, ben poteva essere disattese o "rispedite al mittente"; che le altre iniziative dello HI, quali quella di svolgere una "ricerca di mercato" in occasione della quinta gara per l'acquisto di vetture, quella di chiedere ed ottenere che la celebrazione di quelle gare fosse gestita dal proprio ufficio e quella di una solo ipotetica sua "interferenza" sull'iter della sesta gara, erano state impropriamente interpretate come elementi sintomatici della corruzione;
e che lo sconto di mille/00 Euro praticato dal DR allo HI per il primo acquisto non era stato "postumo", ma contestuale alla vendita e contabilizzato solo in un momento successivo.
3.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 353 cod. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale riformato la sentenza assolutoria di primo grado in relazione al reato di turbata libertà degli incanti, da un lato travisando la prova concernente l'asserito contrasto tra lo HI ed i componenti della commissione della sesta gara per l'acquisto di veicoli, posto che la "divergenza di vedute" aveva riguardato non il fatto che fosse pervenuta una sola offerta, così come sostenuto nella sentenza impugnata, bensì che la busta di quell'unica offerta fosse stata per errore aperta anticipatamente dalla commissione;
da altro lato, per avere ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del suddetto reato sulla base di una supposta intesa tra i due fratelli DR, senza che tale accordo collusivo avesse limitato o compresso la libertà di partecipazione alla gara di altri eventuali concorrenti, ne' avesse leso i principi del buon andamento della pubblica amministrazione.
3.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62 bis, 69 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di giustificare sia il giudizio di sola equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata, che il diniego di concessione della speciale diminuente di cui all'art. 323 bis cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che i ricorsi siano inammissibili.
2.1. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di HI EO è inammissibile per aspecificità. Se è vero che, secondo l'orientamento nettamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, il sistema delineato dagli artt. 161, 162, 163 e 164 cod. proc. pen. per le notificazioni da eseguirsi presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero mediante consegna dell'atto al domiciliatario, si palesa quale complesso di disposizioni esaustivo, ai fini del perfezionamento della notificazione, e si pone come alternativo a quello previsto dall'art.157 cod. proc. pen. per la prima notificazione all'imputato non detenuto, esistendo una incompatibilità tra i due sistemi di norme (così, in particolare, Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pediconi, Rv. 250120), è anche vero che l'impugnazione con la quale l'imputato deduca la nullità di una notifica di un atto comunque "andata a buon fine, in ragione solo della sua effettuazione con modalità diverse da quelle previste dall'art. 161 c.p.p., comma 4, è inammissibile per genericità del motivo laddove il ricorrente - come nella fattispecie è accaduto - non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (così, da ultimo, Sez. 6, n. 34558 del 10/05/2012, P., RV. 253276). Più in generale, il motivo proposto va considerato manifestamente infondato atteso che è pacifico che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre la medesima nullità non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.: con la conseguenza che l'imputato "non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale, ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile" (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539). Regula iuris sicuramente applicabile al caso di specie nel quale l'imputato risulta avere, comunque, ricevuto la notificazione del decreto di citazione al giudizio di appello, sia pur nelle forme dell'art. 157 c.p.p., comma 8, situazione nella quale lo stesso avrebbe avuto diritto esclusivamente ad ottenere un termine a difesa, a mente della disposizione prevista dall'art. 184 c.p.p., comma 2. D'altra parte, premesso che è circostanza irrilevante la mancata reiterazione degli accessi da parte dell'ufficiale giudiziario, di cui al combinato disposto dell'art. 157 c.p.p., comma 7 e art. 59 disp. att. cod. proc. pen., trattandosi pacificamente di omissione che costituisce causa di mera irregolarità e non di nullità della notificazione, non rientrando tra le ipotesi tassativamente indicate dall'art. 171 cod. proc. pen. (così, da ultimo, Sez. 6, n. 34271 del 31/05/2012, G., Rv. 253157), va pure rilevato come nella fattispecie l'ufficiale giudiziario omise di eseguire la notificazione del decreto di citazione dello HI mediante consegna dell'atto al suo difensore in quanto non aveva rilevato l'impossibilità assoluta di eseguire la notificazione nel domicilio eletto dall'imputato (impossibilità che costituisce il presupposto per l'applicazione della disposizione dettata dall'art. 161 c.p.p., comma 4), ma solamente la inidoneità in concreto della medesima elezione, situazione ben diversa da quella della innanzi indicata, che, giusta il rinvio operato dall'art. 163 cod. proc. pen., permette di effettuare la notificazione, come nella fattispecie correttamente fu fatto, nelle differenti forme regolate dall'art. 157 cod. proc. pen.. 2.2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse dello HI sono inammissibili perché formulati per fare valere ragioni diverse da quelle previste dalla legge. Il ricorrente, infatti, solo formai mente ha indicato, come motivi della sua Impugnazione vizi di motivazione della sentenza gravata, ma non ha, invero, prospettato alcuna contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni. Nè è stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.
Lo HI si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado: e, tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un travisamento delle prove, vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di travisamento dei fatti oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione dell'intero materiale probatorio rispetto al quale è stata proposta una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale, nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.
Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).
2.2.1. In particolare, con argomentazioni esaurienti e prive di vizi di illogicità, dunque insindacabili in questa sede, la Corte territoriale, lungi dal limitarsi ad un acritico richiamo della motivazione della sentenza dei giudici di prime cure, aveva dettagliatamente spiegato quali fossero le ragioni per le quali le dichiarazioni del dott. CR, giudicato in un separato processo quale autore materiale del falso certificato medico e reo confesso, potessero considerarsi credibili sotto l'aspetto intrinseco ed attendibili estrinsecamente per essere state riscontrate da una serie di elementi obiettivi: quali l'accertato utilizzo da parte dello HI del suo telefono cellulare in una zona posta fuori dalla provincia di Ravenna già in orario anteriore alle 16,30 del 20/02/2006, in un momento in cui, secondo la mendace attestazione contenuta in quel certificato, si sarebbe trovato per quella visita nello studio del dott. CR;
la circostanza che l'esigenza di chiedere il rilascio di quel secondo certificato, successivo ad altro già rilasciato nella stessa giornata ma in ora antimeridiana, fosse sorto solo dopo le 17,00 del 20/02/2006, e cioè dopo l'accesso del medico fiscale presso il domicilio dello HI;
ed ancora, la testimonianza della ND, responsabile del personale del comune di Ravenna, la quale aveva riferito che, ricevuta alle 17,15 la chiamata telefonica dello HI, era stata ella stessa a consigliare al comandante della polizia municipale di giustificare la sua assenza da casa mediante l'esibizione di un ulteriore certificato medico attestante lo spostamento pomeridiano (in realtà mai avvenuto) nell'ambulatorio del medico personale (v. pagg. 21-22 della sentenza impugnata).
2.2.2. Analogamente con motivazione completa e logicamente coerente, la Corte distrettuale aveva chiarito, con riferimento alla sussistenza del delitto di truffa aggravata di cui al capo c) dell'imputazione, come la colpevolezza dello HI fosse stata provata da una serie di inequivoci elementi di prova, quale l'utilizzo, da parte del prevenuto, di quel mendace certificato medico attestante un fatto non vero - vale a dire la sua presenza, dalle 16,30 in poi, in concomitanza con l'accesso del medico fiscale nel suo domicilio, nell'ambulatorio del dott. CR - inviato all'ufficio del personale proprio per giustificare la sua accertata assenza in casa: dato che, come la teste ND avrebbe poi confermato, l'invio di quella certificazione sarebbe stato sufficiente a giustificare l'assenza da casa dello HI ed a consentire allo stesso di percepire la retribuzione di quella giornata che, altrimenti, proprio per l'assenza in occasione della visita fiscale, gli sarebbe stata trattenuta, indipendentemente dal fatto che l'interessato si fosse recato in ufficio nella mattinata (v. pagg. 22-23 della sentenza impugnata).
2.2.3. Con una struttura motivazionale adeguata, priva di contraddizioni o di palesi vuoti di logicità, la Corte di appello di Bologna aveva ricostruito la vicenda oggetto dell'addebito di corruzione propria, mosso all'imputato al capo d), esplicitando che l'esistenza dell'accordo corruttivo tra lo HI, comandante della polizia municipale di Ravenna, e AO DR, titolare della concessionaria auto Suzuki dello stesso comune, fosse stata dimostrata dalla coincidenza logica e cronologica tra il reiterato compimento, da parte del primo, di una serie di atti illegittimi finalizzati a favorire il secondo, e le ripetute erogazioni da parte di quest'ultimo di varie utilità, di cospicuo contenuto economico in favore del pubblico ufficiale. In dettaglio, i Giudici di merito, con puntualizzazioni in fatto esposte in forma logicamente ineccepibile, perciò incensurabili in questa sede, avevano spiegato come fosse circostanza irrilevante che i veicoli di marca Suzuki dei quali lo HI aveva in più occasioni sollecitato l'acquisto - che non sarebbe potuto essere ragionevolmente effettuato presso una concessionaria diversa da quella del DR, competente per la provincia di Ravenna - fossero poi risultati conformi alle reali esigenze dell'ente pubblico di appartenenza, in quanto ciò che rilevava è che il comandante della polizia municipale avesse formulato quelle "istante individualizzate" per costituire un elemento di favore per il privato corruttore;
come la formulazione di quelle richieste di acquisto specifico, lungi dal costituire espressione di una prassi diffusa in quell'amministrazione comunale (avendo rappresentato una eccezione la sollecitazione, proveniente ad altro ufficio, all'acquisto di un mezzo ecologico), fossero proprio abusive iniziative ascrivibili esclusivamente allo HI;
come questi, nello stesso torno temporale ed in coincidenza con l'espletamento delle singole procedure di gara per l'acquisto di vetture da parte del comune di Ravenna, avesse beneficiato di condizioni di estremo favore nei suoi continuativi rapporti con il DR, per un verso arrivando, in maniera "anomala", a cambiare in un quadriennio ben dieci vetture, intestate a sè o a propri familiari, auto nuove vendutegli dal DR ad un prezzo quasi pari a quello di costo per il concessionario;
per altro verso, giungendo a rivendere quegli stessi veicoli alla medesima concessionaria del DR, dopo pochi mesi di utilizzo, con una valutazione di gran lunga superiore a quella di mercato, così lucrando la differenza;
per altro verso ancora, beneficando per lunghi periodi di vetture "di cortesia", affidategli da DR AO senza alcun costo: in tal modo conseguendo un ingiusto vantaggio patrimoniale, valevole quale utilità corrispettiva al compimento di quegli atti contrari ai doveri dell'ufficio, quantificabile nella misura di circa 20.000,00 Euro (v. pagg. 25-43 della sentenza impugnata).
2.3. Il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso sono inammissibili perché manifestamente infondati, avendo il ricorrente preteso che, in questa sede di legittimità, si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i Giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, del giudizio di equivalenza tra attenuante riconosciuta e aggravanti contestate, ed alla quantificazione del danno cagionato all'amministrazione comunale costituitasi parte civile. Esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'esistenza dei presupposti di applicazione delle relative norme di riferimento. Nella specie del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto di negare allo HI il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione tanto del suo "comportamento aggressivo sia nella immediatezza delle contestazioni che nel seguito, tenuto peraltro con personalità di rilievo dell'amministrazione comunale... e con i responsabili politici della (stessa) amministrazione" (ciò senza che possa rilevare il fatto che l'imputato potesse essersi sentito "vittima di scorrettezze", peraltro non evincibili dal provvedimento oggetto di ricorso); quanto della durata dell'illecito corruttivo, persistito con uguale intensità per circa quattro anni (v, pagg. 24 e 47 sent. impugn.);
di confermare il giudizio di sola equivalenza dell'attenuante del danno di lieve entità, riconosciuto con esclusivo riferimento al delitto di truffa, rispetto alle circostanze aggravanti, in ragione del numero e della notevole rilevanza di queste ultime (v. pag. 24 sent. impugn.); ed ancora, di reputare congrua la somma liquidata dai giudici di prime cure, pari a 2.500,00 Euro, in favore della parte civile, chiaramente determinata in larga parte in via equitativa perché comprensiva, oltre che del danno patrimoniale quantificabile in circa 314,00 Euro, pari alla retribuzione giornaliera indebitamente percepita, anche del "danno non patrimoniale che l'amministrazione subisce con tutta evidenza quando un suo funzionario di primo piano delinque nell'ambito nel proprio servizio e con accessori della condotta tali da renderla nota ad una moltitudine di persone, interne ed esterne alla amministrazione" (v. pag. 24 sent. impugn.).
3.1. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse dei fratelli AO ed CO DR è manifestamente infondato, oltre che per le ragioni già indicate nel paragr.
2.1. nell'esame dell'analoga doglianza proposta dallo HI (essendosi limitati i due suddetti ricorrenti a denunciare l'inosservanza di una norma processuale, senza rappresentare di non avere avuto alcuna conoscenza del decreto di citazione al giudizio di appello), anche perché, nel caso di specie, non appare essersi verificata alcuna violazione di legge.
Costituisce regula iuris enunciata da questa Corte quella secondo la quale, in tema di notificazioni, la mancata previsione nell'art. 168 cod. proc. pen. del principio circa la natura "fidefaciente" fino ad impugnazione di falso del contenuto della relata di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario con riguardo a quanto egli attesti aver fatto o essere avvenuto in sua presenza, non significa che il giudice possa liberamente valutare la falsità di un estremo documentato nella relazione sulla base di quanto la parte adduce, ma comporta soltanto la caduta del presupposto dell'incidente di falso in omaggio al principio della semplificazione e speditezza del processo;
ne consegue che restano sottratte alla libera valutazione del giudice le attestazioni concernenti i fatti compiuti dall'ufficiale notificatore e quelli avvenuti a suo cospetto, e che se la parte vuole addurre la falsità delle modalità emergenti dalla relata non può provarle se non dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all'art. 479 cod. pen. (così, tra le tante, Sez. 4, n. 10113 del 23/01/2007, Volante, Rv. 236108). Sono, perciò, del tutto irrilevanti i riferimenti, contenuti tanto nella motivazione della sentenza impugnata quanto nel ricorso, alla necessità della proposizione di una querela ovvero ad un incidente di falso in sede penale o civile. Ed invece, va detto come nel caso di specie la forza probante dell'attestazione operata dall'ufficiale giudiziario, il quale aveva attestato che i due DR risultavano trasferiti dal domicilio che essi avevano in precedenza eletto per le notificazioni, può essere contrastata con adeguata prova contraria dalla parte interessata, prova che, però, nella fattispecie, i ricorrenti non hanno dato, non potendo considerarsi sufficiente ad inficiare la valenza dimostrativa di quella attestazione (evidentemente basata sulle dichiarazioni ricevute in loco dall'ufficiale giudiziario), la sola produzione di certificazioni amministrative attestanti un dato formale, quale il mantenimento da parte dei due prevenuti della residenza anagrafica in quel domicilio. D'altra parte, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non da luogo alla nullità, ma può, al più, concretare una semplice irregolarità, la notificazione fatta all'imputato mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4 senza menzione nella relazione di notificazione dell'impossibilità
di effettuare detta consegna al domicilio eletto o al domicilio dichiarato e delle ricerche svolte dall'ufficiale giudiziario per raggiungere l'effettivo destinatario dell'atto, se l'imputato stesso si sia trasferito dal luogo del domicilio eletto o dichiarato senza revocare l'originaria elezione o dichiarazione (così Sez. 6, n. 8859 del 15/06/1998, Brunori, Rv. 212007; in senso conforme anche Sez. 3, n. 3691 del 28/01/1998, Sterpetti, Rv. 210295).
3.2. Il secondo motivo del ricorso, formulato nell'interesse del solo AO DR in relazione al delitto di corruzione contestatogli al capo d) dell'imputazione, è inammissibile per le ragioni già esposte nei paragr. 2.2., 2.2.1., 2.2.2. e 2.2.3. a proposito della posizione del concorrente necessario, al cui contenuto si fa rinvio. Nessuna violazione di legge - peraltro prospettata nel ricorso del DR in termini molto indeterminati - è riconoscibile nella sentenza impugnata, nella quale risultano applicate correttamente le disposizioni dettate dal codice di rito in materia di valutazione della prova e di criteri di giudizio per l'emissione di una sentenza di condanna.
Il ricorrente, invero, si è sostanzialmente doluto dell'adozione da parte dei Giudici di merito di criteri di valutazione ispirati a non adeguate massime di esperienza ovvero ad una non condivisibile lettura delle emergenze processuali, in realtà finendo per porre questioni essenzialmente di fatto, concernenti una diversa ed alternativa esegesi delle prove acquisite, dunque sollecitando l'effettuazione di una operazione di ricostruzione della vicenda diversa rispetto a quella offerta dalla Corte di merito, operazione che è preclusa in questa sede di legittimità.
La sentenza gravata presenta, invece, un apparato argomentativo sempre completo, congruo rispetto alle doglianze a suo tempo formulate con gli atti di appello, nel quale non sono ravvisabili fratture del percorso logico-motivazionale censurabili da questa Corte. Nè può dirsi disattesa la regola di giudizio prescritta dalla giurisprudenza di legittimità per l'ipotesi di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, in quanto la Corte di appello di Bologna ha non solo convincentemente chiarito quali fossero i punti di criticità e di incompletezza presenti nell'impianto argomentativo della sentenza del Giudice di prime cure, ma ha pure fornito con precisione le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, confutando specificamente i più significativi passaggi motivazionali della pronuncia appellata.
In aggiunta a quanto innanzi evidenziato con riferimento alla posizione del coimputato HI, va pure osservato quanto segue.
3.2.1. Con il ricorso proposto nell'interesse di AO DR è stata ripresa la questione concernente la presunta legittimità degli atti compiuti dallo HI in quanto espressione di una diffusa prassi esistente nel settore e, comunque, in quanto atti di impulso che l'ufficio competente per l'effettuazione degli acquisti avrebbe potuto disattendere.
La doglianza è priva di pregio, avendo la Corte territoriale spiegato come le richieste "individualizzanti" presentate, a più riprese, dallo HI per sollecitare l'acquisto di specifiche autovetture di marca Suzuki e di modello e cilindrata predefinite, fossero atti costituenti parte essenziale delle relative procedure amministrative di acquisto e come non potessero considerarsi espressione di una "prassi diffusa" all'interno dell'amministrazione municipale di Ravenna, essendo risultato dimostrato che, fatta eccezione per l'acquisto di una peculiare "fiat panda non inquinante", che era stata domandata dall'ufficio ambiente di quel comune, tutte le richieste c.d. "individualizzanti" erano state avanzate proprio dallo HI, talché non poteva farsi valere in favore del prevenuto (e del suo concorrente necessario DR) una prassi che lui stesso aveva, in via quasi esclusiva, concorso a determinare (v. pag. 35 sent. impugn.).
La Corte di appello ha, inoltre, argutamente sottolineato come "la rivendicazione di autonomia da parte dei responsabili dell'ufficio acquisti costituiva una eventualità che non annullava la idoneità a favorire DR che le richieste di HI avevano già in partenza, in quanto elemento essenziale della complessa procedura"; e come quelle iniziative fossero state in parte contrastate da funzionari "indispettiti per la impostazione individualizzata data dallo HI alle richieste", facendo valere una "autonomia (che era stata) frustrata dalle continue richieste con deduzioni di motivazioni specifiche fatte dallo HI, ben deciso ad imporre il regime di prevalenza del marchio Suzuki dopo quello del marchio Fiat" (v. pagg. 36-37 sent. impugn.).
3.2.2. Il ricorrente ha, altresì, denunciato la illogicità della sentenza con riferimento alla dazione di asserite utilità, consistite nel riconoscimento di "prezzi di favore" per la vendita di varie autovetture, frutto, invero, di una libera trattativa tra un venditore ed un "cliente abituale, evoluto e competente": non potendo, secondo l'impugnante, essere oltremodo valorizzate circostanze equivoche, quale il fatto che lo HI avesse cambiato le proprie auto con frequenza ovvero che lo stesso avesse acquistato vetture "sottocosto", essendo risultato dimostrato che AO DR aveva comunque conseguito un proprio profitto, ed essendo stato pure genericamente sostenuto dai Giudici di secondo grado che i veicoli usati erano stati rivenduti dallo HI al DR ad un prezzo superiore a quello pagato in sede di iniziale acquisto, senza considerare il margine di guadagno che il concessionario avrebbe beneficiato nella rivendita a terzi. La doglianza è manifestamente infondata, avendo la Corte di appello spiegato, con argomentazioni logicamente adeguate e, perciò, Incensurabili in questa sede, come le richieste rivolte dallo HI al DR fossero state insistenti e reiterare nel breve periodo, tanto che il secondo aveva finito per ammettere che giammai avrebbe potuto garantire un analogo trattamento di favore ad altri clienti;
come tale trattamento non potesse essere giustificato dalla "visibilità pubblica" del cliente e dal beneficio che indirettamente la concessionaria della Suzuki avrebbe tratto dall'uso che di quelle vetture aveva fatto lo HI, in quanto tale argomentazione non sarebbe servita a spiegare il fatto che molte di quelle vetture erano state acquistate in favore di altre persone, quali la moglie, la figlia o altri parenti del comandante della polizia municipale, che di certo non godevano della medesima "visibilità"; e come non potesse ritenersi frutto di una causale coincidenza la relazione tra gli atti amministrativi compiuti da quel pubblico ufficiale in favore del commerciante e le "energiche rivendicazioni" dal primo rivolte al secondo per ottenere un trattamento di favore per l'acquisto e la successiva rivendita di quelle vetture, integrante un rapporto commerciale che, lungi dal "soddisfare in modo congruo una normale esigenza di vita inerente ad un bene non altrimenti surrogabile", aveva costituto "elemento evidenziatore di intesa illecita", posto che il "requisito di congruità rispetto al bisogno oggettivo (era stato) ampiamente superato e l'acquisto di un bene surrogabile (era) stato fatto senza necessità presso il fornitore favorito" (v. pagg. 27-28 sent. impugn.).
Nè è ravvisabile alcuna illogicità nell'affermazione, contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, che, nella correlata vendita delle sue vetture Suzuki all'amministrazione comunale, il DR avesse praticato prezzi congrui, traendo un non rilevante vantaggio patrimoniale, e che l'ente pubblico non aveva, perciò, subito alcun danno economico. Avendo la Corte di merito puntualizzato, da un lato, che il vantaggio del corruttore ed il danno patrimoniale per la pubblica amministrazione non rappresentano elementi costitutivi necessari per la configurabilità del delitto di corruzione contestato;
da altro lato, che, ottenendo quelle commesse sulla base dell'illecito interessamento dello HI, il DR aveva, in ogni caso, conseguito "un potere di influenza o di alterazione del principio di pari opportunità proprio del c.d. libero mercato e della legge di concorrenza che lo domina", senza dire dei vantaggi che gli sarebbero indirettamente derivati dalla vendita di quelle auto, quali "l'aumento del fatturato dal quale deriva l'ampliamento dell'accesso al credito, il raggiungimento dei ed. target di vendita e la maturazione dei collegati premi, (nonché) la instaurazione di un rapporto a pagamento di assistenza post vendita" (v. pagg. 31-32 sent. impugn.).
La illiceità dell'accordo sottostante alla vicenda corruttiva era stata confermata da tre ulteriori dati informativi offerti dalle carte del processo, la cui valenza dimostrativa il ricorrente ha cercato di sminuire e che, invece, la Corte territoriale aveva congruamente posto in risalto nella motivazione della decisione gravata: avendo rilevato come, in occasione dell'espletamento della quinta gara di acquisto di vetture "generiche", lo HI, "esorbitando del tutto dalle prerogative funzionali e tecniche del suo ufficio", avesse preso l'iniziativa insolita, inutile e dispendiosa, "di svolgere una ricerca di mercato facendo chiedere preventivi di fornitura a vari commercianti", attuata in maniera irregolare (in particolare, senza formalizzare o protocollare le risposte dei concessionari, dunque rendendole ex post non controllabili) allo scopo "di favorire, ancora una volta, il marchio Suzuki e, conseguentemente il concessionario esclusivo DR AO, che si era reso infine aggiudicatario della fornitura di tre vettura modello Alto, le quali, benché "generiche, erano state proposte da HI con richiesta individualizzata per ragioni di convenienza economica e commerciale" (v. pagg. 39-40 sent. impugn.); come lo HI, in occasione dell'acquisto personale di una vettura Suzuki nel 2001 e della correlata effettuazione di una richiesta individualizzata di altre auto Suzuki per il comune, avesse beneficiato di un ulteriore anomalo "sconto postumo" di 1.000,00 Euro, attuato dal DR mediante l'emissione di una nota di accredito in epoca successiva alla conclusione del contratto di compravendita (v. pagg. 32-34 sent. impugn.): e ciò senza che il significato probatorio di tale circostanza possa ritenersi contrastato dalla documentazione di pagamento richiamata, peraltro in forma generica, nel ricorso;
ed ancora, come il DR, con riferimento alla sesta gara per l'ennesimo "pilotato" acquisto di vetture da parte dell'amministrazione municipale di Ravenna, avesse provveduto ad acquistare dalla casa madre due auto Suzuki Liana 1600 (peraltro, le uniche due di colore bianco esistenti nel marcato italiano), prima ancora che si concludesse l'esperimento di gara e, dunque, prima che si aprissero le buste e che il DR avesse contezza di essere risultato aggiudicatario (v. pagg. 37-38 sent. impugn.).
3.3. Il terzo motivo del ricorso, formulato nell'interesse di entrambi i fratelli DR in relazione al delitto di turbata libertà degli incanti loro contestato al capo g) dell'imputazione, è inammissibile perché manifestamente infondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, nel reato di turbata libertà degli incanti, la "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie si qualifica come reato di pericolo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 12298 del 16/01/2012, Citarella, Rv. 252555; Sez. 6, n. 26809 del 07/04/2011, Rivela, Rv. 250469). Di tale principio la Corte di appello di Bologna ha fatto buon governo chiarendo come le emergenze processuali avessero provato che la condotta tenuta dai due prevenuti avesse, comunque, alterato il normale e regolare svolgimento della sesta gara indetta dall'amministrazione comunale di Ravenna per l'acquisto di autovetture destinate al servizio della polizia municipale. Nessuna violazione di norme di diritto penale sostanziale è riconoscibile nel caso di specie, avendo i Giudici di merito specificato come la presentazione delle due offerte, una facente capo alla società V.E.P. Auto di AO DR e l'altra alla società D.Auto del fratello CO DR, nel corso dell'esperimento della seconda gara, avesse fatto seguito alla invalidazione del primo esperimento di gara, nella quale era stata avanzata una sola offerta da parte di AO DR, e, dunque, dalla opportunità di fare pervenire all'ufficio una ulteriore offerta;
come la collusione tra i due germani, oltre che implicitamente ammessa dagli interessati, i quali avevano riconosciuto come non vi fosse stata tra loro una reale concorrenza, era stata confermata sia dalla già richiamata circostanza dell'acquisto, cronologicamente anticipato rispetto all'apertura delle buste, da parte di AO DR delle un iene due vetture del tipo richiesto presenti sul mercato italiano (sicché il fratello CO, che non aveva partecipato alla prima gara, rendendo così ininfluente il suo previo interessamento al reperimento presso la casa madre di quelle due auto, non avrebbe potuto comunque garantire la fornitura oggetto della seconda gara);
che dal fatto che le due offerte fossero state "concordate in un unico centro decisionale (e formate solo come mezzo per superare le perplessità che la commissione avrebbe potuto sollevare nel caso che anche nel secondo esperimento di gara fosse pervenuta la sola offerta del vincitore in pectore), essendo state redatte dalla medesima persona, provenendo dalla stessa segreteria ed essendo state spedite contestualmente"; e come, in tale contesto, fosse irrilevante che la seconda offerta, quella di AO DR, fosse comunque congrua (v. pagg. 6, 44-47 sent. impugn.).
È appena il caso di aggiungere che priva di pregio è la doglianza difensiva (invero, formulata con riflessi anche sul motivo del ricorso avanzato in relazione al capo d'imputazione d) secondo la quale la sentenza gravata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione per contraddittorietà processuale, per avere la Corte territoriale sostenuto che il contrasto tra lo HI ed i componenti della commissione della sesta gara per l'acquisto dei menzionati veicoli fosse sorto a causa del fatto che era pervenuta una sola offerta, e non anche, come dimostrato dagli atti del processo, perché la busta di quell'unica offerta era stata per errore aperta anticipatamente dalla commissione. Ed infatti, nella motivazione della pronuncia impugnata non è ravvisabile alcun travisamento della prova, atteso che la Corte di appello non ha affatto affermato che la invalidazione della prima gara fosse dipesa dalla circostanza della presentazione di un'unica offerta, avendo, invece, dato atto che vi era stato "quell'errore nell'apertura delle buste"; che lo HI si era intromesso "pesantemente" nei lavori della commissione "indicando che era possibile ed opportuno procedere subito alla aggiudicazione alla Vep Car, unica offerente, anche in presenza di un evidente errore procedi menta le invalidante"; e che, lungi da ogni "vantazione di legittimità amministrativa della eventuale aggiudicazione in caso di unica offerta (...) la commissione aveva (solo) manifestato un orientamento negativo a tale proposito" e che, perciò, "si era ritenuto opportuno fare pervenire un' ulteriore offerta" (v. pagg.41- 42, 44 e 47 sent. impugn.).
3.4. Manifestamente infondate sono le ultime doglianze difensive formulate nell'interesse di AO DR, avendo trovato le sue richieste, a suo tempo avanzate con l'appello, adeguata e logica risposta nella motivazione della sentenza oggetto di impugnazione: la Corte territoriale ha chiarito tanto le ragioni per le quali le riconosciute circostanze attenuanti generiche dovessero essere per il prevenuto giudicate solo equivalenti rispetto all'aggravante contestata, dell'avere il fatto avuto per oggetto la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, tenuto conto della "notevole incidenza" di tale aggravante e della rilevante intensità del dolo manifestato dall'imputato, in specie in occasione della sesta gara di acquisto di autovetture, che il DR aveva mostrato con sicumera di potere vincere (v. pag. 48 sent. impugna); quanto le ragioni per le quali dovesse essergli negata la concessione della speciale diminuente di cui all'art. 323 bis cod. pen., atteso che le caratteristiche della vicenda erano tali da escludere che i fatti accertati potessero considerarsi di particolare tenuità (v. pagg. 48- 49 sent. impugn.).
4. L'accertata inammissibilità dei ricorsi è di ostacolo alla declaratoria della estinzione dei reati di cui ai capi d) ed e), limitatamente alle condotte tenute dal 20/01/2004 al 08/07/2005, nonché di quello di cui al capo g), per i quali, dopo la sentenza di secondo grado, sarebbe decorso il termine massimo. Sul punto questo Collegio non ha motivo per disattendere il consolidato principio di diritto secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione (così, da ultimo, Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, RV. 217266).
5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed a quella di ciascuno al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
Va disposta, inoltre, la condanna del ricorrente HI alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di difesa sostenute in questo grado che, in ragione della disciplina tariffaria forense e dell'attività professionale effettivamente svolta, si stima congruo liquidare nella misura pure indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Condanna altresì HI EO alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Comune di Ravenna che liquida nella somma di Euro 3.000,00, oltre iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2013