Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2013, n. 3714
CASS
Sentenza 9 gennaio 2013

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In tema di notificazioni, la falsità delle modalità e del contenuto della relata eseguita dall'ufficiale giudiziario, può essere provata solo dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all'art. 479 cod. pen., restando sottratte alla libera valutazione del giudice le attestazioni concernenti i fatti compiuti dall'ufficiale notificatore e quelli avvenuti in sua presenza. (Fattispecie in cui è stata ritenuta inidonea ad inficiare la valenza dimostrativa dell'attestazione operata dall'ufficiale giudiziario circa l'avvenuto trasferimento degli imputati dal domicilio eletto per le notificazioni, la mera produzione di certificazioni amministrative formalmente attestanti il mantenimento della residenza anagrafica in quel domicilio).

Non dà luogo a nullità, ma ad una mera irregolarità, la notificazione all'imputato mediante consegna al difensore, a norma dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., che ometta di menzionare nella relata di notifica l'impossibilità di effettuare la consegna al domicilio eletto o al domicilio dichiarato e le ricerche svolte per raggiungere l'effettivo destinatario dell'atto, nel caso in cui l'imputato stesso si sia trasferito dal luogo del domicilio eletto o dichiarato senza revocare l'originaria elezione o dichiarazione.

Commentario1

  • 1L’errore di giudizio non rileva in tema di ricorso straordinario
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 marzo 2020

    (Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 625-bis) Il fatto La sezione Prima penale della Corte di Cassazione dichiarava, tra gli altri, inammissibili i ricorsi proposti contro la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli aveva rideterminato la pena irrogata agli imputati, all'esito di rito abbreviato, in quella di mesi dieci giorni venti di reclusione, confermando nel resto l'impugnato provvedimento per il reato di porto illegale di esplosivi a bordo di una vettura circolante sulla pubblica via (art. 110 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4). La sentenza impugnata, in particolare, aveva respinto le eccezioni difensive rilevando come …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2013, n. 3714
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3714
Data del deposito : 9 gennaio 2013

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