Sentenza 23 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di notificazioni, la mancata previsione nell'art. 168 cod. proc. pen. del principio circa la natura "fidefaciente" fino ad impugnazione di falso del contenuto della relata di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario con riguardo a quanto egli attesti aver fatto o essere avvenuto in sua presenza, non significa che il giudice possa liberamente valutare la falsità di un estremo documentato nella relazione sulla base di quanto la parte adduce, ma comporta soltanto la caduta del presupposto dell'incidente di falso in omaggio al principio della semplificazione e speditezza del processo; ne consegue che restano sottratte alla libera valutazione del giudice le attestazioni concernenti i fatti compiuti dall'ufficiale notificatore e quelli avvenuti a suo cospetto, e che se la parte vuole addurre la falsità delle modalità emergenti dalla relata non può provarle se non dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all'art. 479 cod. pen..
Commentario • 1
- 1. Le contestazioni "in fatto" delle circostanze aggravantiDario Albanese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza in oggetto, la Quinta sezione della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite un quesito che involge la tematica delle contestazioni “in fatto” delle circostanze aggravanti, e più in particolare i limiti (se ve ne sono) che esse incontrano con riferimento alla circostanza speciale prevista dall'art. 476, co. II, c.p. per il delitto di falso (materiale o ideologico) in atto pubblico commesso da un pubblico ufficiale. Chiariamo subito i termini della questione. Ai sensi dell'art. 417, lett. b, c.p.p., il pubblico ministero, nel formulare la richiesta di rinvio a giudizio per un …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2007, n. 10113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10113 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 23/01/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 68
Dott. NOVARESE ES - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 023538/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE ES, N. IL 08/05/1982;
avverso SENTENZA del 05/03/2003 G.I.P. TRIBUNALE di CASSINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE ES;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OL ES ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Cassino emessa in data 5 marzo 2003, con la quale veniva condannato per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica, deducendo quali motivi la violazione dell'art. 179 c.p.p. e la nullità della dichiarazione di contumacia, poiché il decreto di citazione del 16 dicembre 2002 non è mai stato notificato a OL ES nato a Cassino (FR) in data [...], in [...] non ha mai abitato in via Sferracavalli n. 15/1 ma è stato residente in [...], la firma apposta nella relata di notifica non è quella del ricorrente, secondo quanto balza "ictu oculi", non è stato proprietario ne' ha mai condotto il veicolo tg. BA 109 GN ed è estraneo al delitto di lesioni colpose aggravate contestatogli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo addotto è manifestamente infondato e contiene dichiarazioni, non suffragate da prove, ed allegazioni in fatto, non consentite in sede di legittimità, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende, determinata ai sensi della sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale. Infatti, nella querela sporta il 9 luglio 2002 il OL ES, nato a [...] in data [...], è indicato come abitante in Via Sferracavalli n. 15/1 (fl. 13), mentre la residenza del predetto attestata nel decreto di citazione è Via Appia Nuova n. 96. Inoltre, in data 11 aprile 2003 la sentenza impugnata non è stata notificata al ricorrente, perché trasferitosi e non perché rifiutata dal preteso omonimo (fl. 34).
Tale assunto trova riscontro nelle informative della Stazione dei Carabinieri di S. Elia Fiumerapido, richieste da questa Corte e trasmesse il 18 novembre 2005, dalle quali risulta la sua residenza sin dal 7 maggio 2003 per immigrazione da Cassino in via Pezzogrande n. 1835, mentre da quelle della Stazione di Cassino del 14 novembre 2005 appare che non risultano omonimi.
Tale ultima informativa, basata solo su accertamenti esperiti presso il locale ufficio anagrafe. chiarisce pure che la via Sferracavalli trovasi nella giurisdizione di due diverse stazioni dei Carabinieri (Cassino e Sant'Elia Fiumerapido) e che il ricorrente "risulta essere stato residente nella via Appia Nuova n. 96, in via Sferracavalli per la parte giurisdizionale di competenza non risulta mai essere stato residente".
Orbene, esclusa la sussistenza di omonimi, confermato l'intervenuto trasferimento proprio nel periodo in cui si è proceduto al tentativo di notificazione della sentenza in via Appia Nuova n. 96 (11 aprile 2003), giacché la denuncia di trasferimento al Comune di nuova residenza (7 maggio 2003) a volte viene effettuata con leggero ritardo, non può trattarsi della pretesa diversità "ictu oculi" delle due firme.
Pertanto, hanno un valore di "flatus vocis", in alcune ipotesi irrilevanti, la mera affermazione circa l'omessa intestazione del veicolo al ricorrente, che pure ne potrebbe aver avuto la disponibilità, oppure in ordine alla mancata guida del mezzo ovvero circa l'assenza di un'abitazione in via Sferracavalli, giacché non può escludersi l'esistenza di un domicilio, un punto di appoggio e non di una residenza tanto è vero che il prudente ufficiale giudiziario ha fatto sottoscrivere la relata, mentre sono rilevanti l'omessa notifica della sentenza perché trasferitosi e non per rifiuto di ricevimento da parte dell'omonimo, secondo quanto asserito dal ricorrente in maniera errata, l'intervenuto trasferimento di residenza in via Pezzogrande 1835 all'epoca della notificazione della decisione, l'esistenza di una doppia giurisdizione delle stazioni dei Carabinieri di Cassino e di Sant'Elia Fiumerapido sulla via Sferracavalli, che dovrebbe, perciò, essere abbastanza lunga, e l'indicazione del predetto indirizzo, cui è stato notificato il decreto di citazione, nella querela sporta. Il ricorrente non solo non ha proposto alcuna querela di falso in ordine alle attestazioni contenute nella relata, ma non ha neppure documentato le sue affermazioni.
Per quel che concerne la prima problematica non ignora il collegio l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa l'applicabilità dell'istituto dell'incidente di falso in relazione al contenuto della relata di notifica.
Ed invero, un primo indirizzo, un tempo di poco prevalente (Cass. sez. 5, 27 aprile 1993 n. 610 rv. 195014 e Cass. sez. 5, 10 agosto 1998 n. 3215 rv. 211305 cui adde in maniera tralaticia Cass. sez. 2, 6 novembre 1999 n. 12622 rv. 214411 e Cass. sez. 2, 19 giugno 2003 n. 26681 rv. 225166 e con ulteriori precisazioni Cass. sez. 2, 15 giugno 2001 n. 24575 rv. 219640, che richiede prove rigorose ed inoppugnabili per contrastare l'affermazione dell'ufficiale giudiziario sulla convivenza) afferma che poiché l'art. 168 c.p.p. non ha riprodotto la previsione, contenuta nel codice abrogato, art. 176, comma 2, secondo cui la relazione di notifica "fa fede sino ad impugnazione di falso per quanto l'ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza", nè ha confermato l'istituto dell'incidente di falso, e in virtù dell'attuale disciplina, il giudice può liberamente valutare la falsità di un elemento documentato nella relazione ed ogni interessato può fornire la prova contraria delle risultanze della relazione stessa, il cui onere grava sull'interessato, e deve essere precisa e rigorosa.
Altro orientamento, un tempo leggermente minoritario (Cass. sez. 6^, 26 gennaio 1994 n. 852 rv. 196326 cui adde con riferimento al verbale di udienza Cass. sez. 3, 8 agosto 1996 n. 7785 rv. 206056 e sul tema Cass. sez. 2^, 15 aprile 1998 n. 4497 rv. 210592 e Cass. sez. 6^, 30 luglio 1999 n. 9759 rv. 214321), ma ormai prevalente (Cass. sez. 3^, 18 novembre 2004 n. 44687 rv. 230315 e Cass. sez. 6^, 9 giugno 2004 n. 26066 rv. 229460), con argomentazioni condivisibili e plurime in risposta alla limitata e debole considerazione dell'altro indirizzo, sostiene che la mancata previsione nell'attuale dizione dell'art. 168 c.p.p. del principio contenuto nel previgente art. 176 c.p.p., in virtù del quale la relazione di notifica fa fede sino ad impugnazione di falso, per quanto l'ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza, non significa che il giudice possa liberamente valutare la falsità di un estremo documentato dalla relazione, sulla base di quanto adduce la parte, e, quindi, non implica la soppressione della natura fidefaciente dell'atto pubblico con conseguente potere del giudice di procedere a libera valutazione non solo del contenuto degli atti ma degli stessi elementi ai quali l'art. 2700 c.c. assegna rilievo pubblicistico, ma comporta semplicemente la caduta dell'incidente di falso in omaggio alla direttiva della massima semplificazione nello svolgimento del processo. Ne consegue che restano pur sempre ferme, e quindi sottratte alla libera valutazione del giudice, ai sensi dell'art. 2700 c.c., le attestazioni concernenti i fatti compiuti dal pubblico ufficiale notificatore o quelli avvenuti al suo cospetto mentre è estranea all'ambito della fede privilegiata la verità intrinseca delle circostanze di fatto e degli accadimenti non percepiti direttamente dall'ufficiale giudiziario ma appresi per mezzo di informazioni fornite dal destinatario o dal consegnatario della copia dell'atto di notifica ovvero anche da terzi. Ed invero il cosiddetto incidente di falso non aveva infatti alcuna delle caratteristiche dell'impugnazione penale, risolvendosi in una denuncia di falso, la quale, anche sotto il vigore del nuovo codice penale, è ammissibile, trattandosi di un'attestazione operata dal pubblico ufficiale, all'esito di quanto da lui compiuto agli effetti della ritualità della notifica di un provvedimento. Ne consegue che la parte che vuole addurre la falsità delle modalità di notificazione attestate dall'ufficiale notificatore non può provarla se non dimostrando rigorosamente che il pubblico ufficiale è incorso nel reato di cui all'art. 479 c.p., giacché, se si intende contestare il contenuto della relazione di notifica, attribuendone non conformità al vero, l'unico rimedio possibile è la querela di falso, perché si è in presenza di un'attestazione operata dal pubblico ufficiale. Orbene, nella fattispecie, non solo non esiste alcuna dimostrazione delle apodittiche affermazioni, ma gli accertamenti svolti da questa Corte in ottemperanza ai dettati della legislazione ordinaria, modificativa dell'istituto della remissione in termini e del giudizio contumaciale, di quella costituzionale inerente al principio del contraddittorio, e di quella internazionale (art. 6 C.E.D.U. fra tanti) hanno confermato l'assenza di omonimi, il successivo mutamento di residenza e la pregressa residenza in via Appia Nuova n. 96 senza escludere una dimora in via Sferracavalli. divisa in due "giurisdizioni" di stazioni dei Carabinieri, mentre in querela il ricorrente appare indicato con data e luogo di nascita ed abitante proprio in via Sferracavalli 15/1, ove gli è stato notificato il decreto di citazione a giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2007