Sentenza 31 maggio 2012
Massime • 1
Non costituisce causa di nullità della notificazione, non rientrando tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 171 cod. proc. pen., ma semplice irregolarità la mancata reiterazione degli accessi, in violazione di quanto previsto dall'art. 157, comma settimo, cod. proc. pen. e dall'art. 59 disp. att. cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2012, n. 34271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34271 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 31/05/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 978
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 23324/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) G.G. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 723/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 29/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Maria G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30-4-08, G.G. venne condannato alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200 di multa per il reato di cui all'art. 570 c.p., comma, 2 n. 2, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori A. ed O. , omettendo di corrispondere in favore dei medesimi,la somma mensile di Euro 400, a titolo di mantenimento imposto con sentenza del Tribunale di Palermo dell'11-3-2004 commesso in Palermo in data antecedente e prossima alla querela del 9-8-04, con condotta permanente e con recidiva reiterata.
La pronuncia venne confermata con sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 29-3-10. 2. Ricorre per cassazione il difensore, deducendo con il primo motivo, erronea applicazione dell'art. 161 c.p.p. e conseguente nullità della notifica della sentenza d'appello all'imputato contumace poiché, nonostante questi avesse eletto domicilio in v. Maggiore Toselli n 32, in assenza di verifica sul luogo indicato, la notifica è stata eseguita presso il difensore di fiducia.
2.1. Con il secondo motivo, si censura il rigetto, da parte della Corte d'appello, della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale onde acquisire alcuni documenti (decreto del Tribunale dei minori in data 22-5-2000 e allegate istanze;
relazione dell'assistente sociale in data 31-10-2000; decreto del Tribunale dei minori in data 4-4-2001 e istanze dei nonni paterni).
2.2. Con il terzo motivo, si rappresenta che la condotta tenuta dall'imputato non integra il reato di cui all'art 570 cp, fondandosi la prospettazione accusatoria esclusivamente sulle affermazioni della persona offesa, viziate dal risentimento nutrito dalla stessa nei confronti del G. .
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato e perciò inammissibile, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Il ricorrente afferma che dalla relata di notifica non risulta nessuna indicazione circa il motivo che ha reso impossibile la notificazione al domicilio eletto. Così come non vi sarebbe alcuna indicazione circa la data del tentativo di notifica, l'indicazione di un primo e di un secondo acceso non andati a buon fine, la presenza o l'assenza di familiari. Occorre osservare, in senso contrario, come risulti dalla relata di notifica la data della stessa (8-3-2011) e la dicitura "anzi ho rinvenuto un cancelletto chiuso e presso i vicini interpellati il destinatario risulta sconosciuto". Formula del tutto idonea a dare contezza delle attività esperite dal notificatore e dell'esito del tentativo di notifica.
In giurisprudenza, si è poi reiteratamente affermato che non costituisce causa di nullità della notificazione, non rientrando tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 171 cod. proc. pen., ma da luogo a semplice irregolarità, la mancata reiterazione degli accessi, in violazione di quanto previsto dall'art. 157 cod. proc. pen., comma 7, e dall'art. 59 disp. att. cod. proc. pen. (Cass. Sez.
2, 03/12/2003 n 841, Rv. 227800 ; Cass. Sez. 5, n. 10035 del 09/06/1998 n. 10035, Rv. 211388). Ragion per cui legittimamente si è proceduto alla notifica presso il difensore, conformemente al disposto dell'art. 161 c.p.p., u.c.. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. Trattasi infatti di censura che investe un profilo di merito, la cui cognizione è preclusa in sede di legittimità, ove il relativo apprezzamento in fatto da parte del giudice a quo sia sorretto da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Orbene, la Corte d'appello ha adeguatamente motivato sul punto, evidenziando come si trattasse di documenti ben noti nel corso del primo giudizio di merito, durante il quale erano stati valutati tutti gli atti giudiziari relativi ai rapporti personali della coppia G. -R. , ivi compresi quelli relativi all'osservazione psico-sociale della coppia.
3. 4. Anche il terzo motivo è inammissibile, sostanziandosi in una censura in facto, che non può trovare ingresso in sede di legittimità. La Corte d'appello ha infatti adeguatamente motivato al riguardo, evidenziando come la deposizione di R.L. trovi riscontro negli atti della causa civile sfociata nella sentenza del Tribunale di Palermo in data 14-3-2003. E va, al riguardo, sottolineata l'insindacabilità delle determinazioni del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, con particolare riguardo all'attendibilità dei testimoni esaminati in dibattimento, ove, come nel caso in disamina, tali determinazioni siano supportate da un apparato giustificativo esente da vizi logico-giuridici.
4. Manifestamente infondato è anche l'ulteriore asserto del ricorrente, secondo il quale la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare le "buone condizioni economiche della moglie". Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, che il reato è configurabile anche quando, in luogo del genitore inadempiente, provveda, in via sussidiaria, l'altro genitore (ex plurimis, Cass. Sez 6^ 28-10-2008 n 4372, Guida al dir. 2009, n. 12, 67; Sez. 6^ 23 settembre 2008 n. 38125, Guida al dir. 2008, n. 47, 93). D'altronde la minore età dei figli, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando loro i mezzi di sussistenza (Cass. Sez. 6^ 1 -12-2003 n 715, C.E.D. Cass. n 228262). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende che si stima equo quantificare in Euro mille.
P.Q.M.
Visto l'art. 615, comma 2 e art. 616 c.p.p.. DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2012