Sentenza 25 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2001, n. 10092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10092 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z N ее 69042 1 / A 4 R / T 6 A S 2 I B . G .R . RUBBLICA ITALIANA L E P . L R A D A T . A L U 1 00927.01. B IB E D D A R N NOME DEL POPOLO TA T T 1 LA CO NE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente R.G. N. 4993/00 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Cron.22700 Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Ud. 04/05/01 Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG ENTRATE TOSCANA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in presso 1'AVVOCATURA ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
AG NE;
- intimato -
avversO la sentenza n. 109/98 della Commissione 2001 tributaria regionale di FIRENZE, depositata il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1115 08/02/99; CAMPIONE CIVILE -1- N. 59042 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato AIELLO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del ricorso MA NE ha chiesto il rimborso delle ritenute operate a titolo di Irpef dal datore di lavoro sulle somme corrisposte come premio fedeltà per ininterrotto servizio. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto la domanda e la Commissione Tributaria Regionale ha confermato integralmente la decisione. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 48, primo e secondo comma lett. F del d.p.r. n.917/1986, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 48, secondo comma citato, sul presupposto che le somme corrisposte nella specie dal datore di lavoro per un dato anno di anzianità nel servizio sono tassabili. Il contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Il ricorso è senz'altro fondato e deve essere accolto. La Corte ha più volte esaminato il problema della tassabilità a fini Irpef delle somme corrisposte come premio di fedeltà dal datore di lavoro al dipendente al compimento di un determinato periodo di servizio, ed ha ritenuto che la tassabilità discende inequivocabilmente dall'art. 48 del d.p.r. n.917/86, nella formulazione vigente all'epoca della percezione delle somme (cfr. in tali sensi Cass. Sez.I civile sent.n.248/1998; sent. n.681/1999; sent. n.669/2000; sent. n.670/2000). In particolare, occorre osservare che l'art. 48, comma 1 del d.p.r. n. 917/86 ha una chiara natura antielusiva poiché tende ad evitare che sotto forme di erogazioni liberali vengano corrisposte al lavoratore somme che in realtà hanno natura di un vero e proprio corrispettivo per l'attività svolta. Alla stregua delle norme esistenti al momento della percezione delle somme, la tassabilità può essere esclusa solo se ricorrono i seguenti tre requisiti: a)l'erogazione liberale deve essere eccezionale;
b)l'erogazione liberale deve essere non ricorrente;
c)l'erogazione liberale deve essere effettuata a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti. hamphe 5 1 1 1 Nella specie, tali requisiti non sussistono in quanto l'erogazione delle somme, anche se non ricorrente (perché è fruibile una sola volta), non è eccezionale essendo legata ad un evento predeterminato dal datore di lavoro e costituito dal mero decorso del tempo, e non è neanche generale non riguardando tutti i dipendenti o tutti quelli appartenenti ad una determinata categoria, ma soltanto quei dipendenti che possono restare o che decidono di restare alle dipendenze del datore di lavoro fino al compimento del periodo previsto per corresponsione del premio di fedeltà. In tale contesto, allora, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata senza rinvio. Non dovendosi procedere ad accertamenti di fatto, occorre decidere nel merito e rigettare la domanda introduttiva del contribuente. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda del contribuente. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 4.5.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. estens. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcone Dr. Vincenzo Carbone IL CANCELLERE C1 DEPOSITATO IN CANCELERIA Innocenzo Battista 25 LUB. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C Innocents Battista 6 E 8 9 N 1 O / I 5 4 Z / . 6 A N 2 R A - . T I R . B S R I P . . G A L D L E T L A R E U . D B B I I A S R T N A T E I G 3 R 1 E T A