Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2002, n. 12472
CASS
Sentenza 22 febbraio 2002

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In tema di revisione, la novità della prova(richiesta dall'art. 630 lett.c, cod.proc.pen.) non può essere individuata semplicemente in relazione alla sede in cui viene resa ed alla disciplina che la regola, anche se, all'epoca in cui la revisione viene richiesta, detta disciplina sia diversa rispetto a quella vigente nel procedimento che portò alla condanna. Ne consegue che non può essere qualificata prova nuova l'eventuale esame in contraddittorio di un collaboratore di giustizia, che, avendo a suo tempo effettuato dichiarazioni in fase di indagini preliminari, si sia poi rifiutato di sottoporsi all'esame in dibattimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2002, n. 12472
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12472
    Data del deposito : 22 febbraio 2002

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