Sentenza 22 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di revisione, la novità della prova(richiesta dall'art. 630 lett.c, cod.proc.pen.) non può essere individuata semplicemente in relazione alla sede in cui viene resa ed alla disciplina che la regola, anche se, all'epoca in cui la revisione viene richiesta, detta disciplina sia diversa rispetto a quella vigente nel procedimento che portò alla condanna. Ne consegue che non può essere qualificata prova nuova l'eventuale esame in contraddittorio di un collaboratore di giustizia, che, avendo a suo tempo effettuato dichiarazioni in fase di indagini preliminari, si sia poi rifiutato di sottoporsi all'esame in dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2002, n. 12472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12472 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORGIO LATTANZI - Presidente - del 22/02/2002
1. Dott. NICASTRO FRANCESCO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COLONNESE ANDREA - Consigliere - N. 593
3. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - N. 40145/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AF RE nato in [...].
avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 10/7/01. Visti gli atti, il provvedimento denunciato, il ricorso e la memoria aggiunta.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Con ordinanza 10-7-01 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da AF RE diretta ad ottenere la revisione della sentenza a suo carico emessa il 16-7-98 della Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile l'11-12-99, limitatamente alla condanna per il reato di cui all'art. 74 dpr 309/94 (essendo egli stato condannato altresì per associazione ex art. 416 bis e per estorsione aggravata).
Avverso il riportato provvedimento reiettivo ha proposto ricorso per cassazione il Belfiore negli infradescritti termini.
1 - Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla esclusa ricorrenza di prova nuova con riguardo al richiesto esame in contraddittorio del collaboratore di giustizia Prudente il quale avrebbe fornito dichiarazioni integrative ed esplicative rispetto a quelle da lui rilasciate, in sede di indagini preliminari, nel procedimento che aveva portato alla condanna, essendosi poi egli rifiutato di sottoporsi all'esame delle parti in dibattimento. Il motivo è manifestamente infondato.
Secondo insegnamento costante di questa Corte "prova nuova" ai sensi dell'art. 630 lett. c) c.p.p. deve intendersi quella che non abbia formato oggetto del precedente accertamento nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza irrevocabile (Cass. 3-7-96 n. 0 25207;
Cass. 18-7-96 n. 0 2562 RV. 206045; Cass. 13-8-98 n. 0 4184 RV. 211274;
Cass. 28-10-98 n. 0 4837 RV. 211456) invero l'efficacia formale e sostanziale del giudicato non può essere dissolta ab intrinseco sulla base di una diversa lettura ed interpretazione delle risultanze già esaminate, essendo invece richiesta la ricorrenza di emergenze rimaste estranee al definito processo. (Cass. 15-10-93 n. 0 1875 RV. 196273; Cass. 3-12-93 n. 103924 RV. 195592; Cass. 4-6-96 n. 0 1447 RV. 205458).
Nella riportata ottica è evidente che non può ritenersi prova nuova quella rivolta ad ottenere semplici chiarimenti in ordine ad identico, già esperito, esperimento al fine di ottenere nuova valutazione di quest'ultimo.
Orbene nel presente caso la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la prova richiesta fosse carente del requisito della novità in quanto le dichiarazioni del teste in questione già erano state valutate dai giudici di merito nella sentenza passata in giudicato;
d'altro canto il ricorrente ha affermato espressamente che il Prudente avrebbe dovuto essere sentito a chiarimenti e non ha indicato alcuna circostanza nuova sulla quale l'esame avrebbe dovuto svolgersi. Nè vale obiettare, come in memoria aggiunta, che il collaborante non era stato sentito in dibattimento essendosi ivi rifiutato di rispondere: la novità della prova non può essere individuata semplicemente in relazione alla sede in cui viene resa ed alla disciplina che la regola, diversa all'epoca della richiesta di revisione rispetto a quella vigente nel procedimento che portò alla condanna.
Per il resto il motivo si risolve in critiche alla valutazione delle prove - e precisamente delle dichiarazioni del Fuga - operata nella sentenza di condanna.
2- Vizio motivazionale in ordine alla ritenuta inammissibilità della revisione sotto il profilo dell'art. 630 lett. a) c.p.p., travisamento del fatto, violazione della legge processuale. Si è assunto che erroneamente era stato escluso un contrasto di giudicato tra la sentenza di cui si chiedeva la revisione ed altra con la quale il coimputato DE BO era stato assolto dal reato di cui all'art. 74 dpr 309/94: in particolare si è censurata l'omessa considerazione della circostanza che per il citato DE BO si fosse ritenuto non probante proprio quell'episodio che invece era stato valutato a carico del AF.
Anche questo motivo è manifestamente infondato.
Ai sensi dell'art. 630 lett. c) c.p.p. il contrasto legittimante la revisione è tra fatti e non tra valutazioni del medesimo fatto per cui non è ammissibile un'istanza basata sul rilievo che un identico quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato in due diversi procedimenti, rispettivamente per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato. (Cass. 18-9-97 n. 0 8462 RV. 208608; Cass. 14-7-99 n. 0 1515 RV. 214643) S'impone pertanto declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in 500 euro.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di 500 euro.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2002