Sentenza 15 giugno 1998
Massime • 1
Non dà luogo alla nullità, ma può, al più, concretare una semplice irregolarità, la notificazione fatta all'imputato mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. senza menzione nella relazione di notificazione dell'impossibilità di effettuare detta consegna al domicilio eletto o al domicilio dichiarato e delle ricerche svolte dall'ufficiale giudiziario per raggiungere l'effettivo destinatario dell'atto, se l'imputato stesso si sia trasferito dal luogo del domicilio eletto o dichiarato senza revocare l'originaria elezione o dichiarazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/1998, n. 8859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8859 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1998 |
Testo completo
composta dagli illustrissimi Signori Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 15.6.1998
Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
Dott. GIOVANNI de ROBERTO Consigliere N. 908
Dott. TITO CARRIBBA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere N. 3807/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
OR IN, nato a [...] il [...]:
ER CI, nato a [...] l'[...] avverso la sentenza 21.10.1997 della Corte d'Appello di Milano. Visti agli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dr. Assennato:
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto dottor NZ Geraci, che ha chiesto il rigetto del ricorso:
udito il difensore del BR, avvocato Stefano Maranella:
osserva
IN FATTO
Con sentenza del 3.6.1994 il Tribunale di Sondrio dichiarava NZ BR e NO RC colpevoli in concorso di rapina aggravata commessa con armi in danno delle Poste a Le Prese di Sondalo e, concesse al solo RI le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, condannava costui alla pena di anni due di reclusione e L.
1.000.000 di multa il RC alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e L.
2.000.000 di multa nonché all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. Fondava la decisione su un ampio contesto di indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti.
Si gravavano gl'imputati e la Corte d'Appello di Milano con sentenza del 9.1.1995, evidenziati ed esaminati in modo parcellare i molteplici indizi raccolti a carico degl'imputati, li assolveva con ampia formula ritenendo che nessuno di essi era decisivo e che il loro contesto rendeva probabile ma non certo che l'autovettura usata dagl'imputati fosse quella stessa usata nella rapina. Su ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, che denunziava vizio di motivazione per difetto della valutazione sintetica finale degl'indizi, ciascuno dei quali la Corte territoriale aveva esaminato separatamente senza tener conto di alcuni, sommariamente e a torto classificati "dati generici", questa Suprema Corte, con sentenza n.600 resa dalla Seconda Sezione penale all'udienza del 4.7.1995, annullava la decisione di secondo grado con rinvio ad altra sezione della medesima Corte.
Con sentenza del 21.10.1997 quel giudice, contumace, il BR confermava indi la sentenza di primo grado ritenendo gravi, precisi e concordanti numerosissimi indizi evidenziati in motivazione e in particolare la disponibilità di un'autovettura di inusitate e attestate caratteristiche, adoperata anche per diversa rapina della quale erano stati dichiarati colpevoli: l'attestata sosta di detta autovettura nel luogo ove fu rinvenuto privo di targhe un motociclo rubato qualche giorno prima e il fatto che i due rapinatori si erano allontanati con un motociclo o, comunque con un veicolo a due ruote dal luogo del delitto: la presenza dei due imputati e delle rispettive famiglie in vacanza sui luoghi: l'attestata e immotivata presenza dei due a bordo della predetta autovettura in località prossime all'ufficio postale rapinato in ora immediatamente antecedente e in ora di poco susseguente quella della rapina;
la natura e il tipo delle armi corte adoperate dai due rapinatori coincidenti con due di quelle rinvenute a seguito di perquisizione domiciliare in possesso del BR: il tutto nell'armonico contesto delineato anche da altri elementi di giudizio di minore valenza indiziaria.
A mezzo dei rispettivi difensori ricorrono per cassazione entrambi gl'imputati e chiedono l'annullamento della predetta sentenza. Il BR in particolare denunzia
1. Violazione della legge processuale e nullità del decreto di citazione con riferimento agli artt.161, 163 e 157 c.p.p. nonché pur avendo fin dal 19.4.1996 la propria residenza a Roma, Via Tuscolana 1621 il decreto di citazione a comparire avanti la Corte di Appello di Milano non gli è stato notificato, ma è stato notificato solo al suo difensore "senza che risultasse in alcun modo ne' fosse in altro modo deducibile l'inidoneità o l'ammissibilità di effettuare la notifica presso il domicilio, dichiarato o eletto che fosse, in Roma, Via Solinas 36" dove prima della separazione aveva in proprio domicilio presso l'abitazione coniugale".
2. "Violazione dell'art.190 e 192 cpp in relazione all'art.606 cpp" 2/a perché la ricognizione personale degli imputati, effettuata in udienza dibattimentale, è nulla e inutilizzabile perché preceduta da altra esperita in altra fase del giudizio "senza il rispetto delle norme di cui agli artt.213 e segg. cpp" dato che le fotografie "agli stessi testimoni noi sentiti in sede dibattimentale, erano state mostrate senza alcuna precauzione processuale e senza che venisse in alcun modo rispettato il diritto alla difesa degli imputati":
2/b perché la Corte di merito ha omesso di considerare "che la genericità, indeterminatezza ed equivocità degli indizi ciascuno preso singolarmente è tale e talmente grave da non consentire. . . . di giungere proprio a quella pregnanza ed unicità di significato dimostrativo" da questa Suprema Corte richiesta "quale presupposto necessario e sufficiente perché si possa ritenere conseguita la prova logica del fatto addebitato agli imputati":
2/c perché è illogico non ritenere che i due imputati stessero facendo quel che i testi dicono stessero, cioè in vacanza con la famiglia:
2/d perché la Corte di merito è incorsa in una clamorosa contraddizione quando ha tratto elementi di giudizio dalla circostanza, del tutto che era stata consumata a danno di altro ufficio postale l'altra rapina, cui si riferisce in sentenza, consumata di fatto a danni di una banca:
2/e perche è contraddittorio sussumere come elemento di valutazione indiziaria la rapina in provincia di Bolzano ed escludere poi la continuazione di essa rispetto a quella di Le Prese di Sondalo. Il RC denunzia sostanzialmente, ma non dichiaratamente vizio in motivazione a) perché la "sentenza .... collega dati non omogenei poiché pur apparendo motivata, lo è in via veramente apparente e apodittica, riguardando "la similitudine della vespa, quella degli uffici postali e quella delle armi usate .... il 90% delle rapine poste in essere a livello nazionale":
b) perché "l'unico vero elemento" collegante gli imputati alla rapina .... sarebbe dato dall'autovettura vista in vari luoghi e in momenti diversi" ma "non regge ad una verifica di carattere tecnico e probatorio" sia perché gl'imputati non furono riconosciuti dagli operai dell'ANAS sia perché la targa in alcuni casi risulta AN e in altri AO.
IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Col primo motivo, basato su dati di fatto presupposti e non verificati, come espressamente precisato in ricorso laddove si dice d'ignorare se all'atto della scarcerazione ha dichiarato o eletto domicilio, il RI assume di non aver avuto notifica del decreto di citazione, a tal fine consegnato viceversa al suo difensore "senza menzione nella realtà di notifica dell'impossibilità" di effettuarla "al domicilio eletto o al domicilio dichiarato e delle ricerche svolte dall'ufficiale giudiziario . . . per raggiungere l'effettivo destinatario dell'atto", e da tanto deduce la nullità della sentenza impugnata.
Rilevato in fatto che. al di là dell'elezione o della dichiarazione di domicilio tenuto a fare all'atto di sua scarcerazione, il ricorrente non contesta di avere comunque eletto o dichiarato domicilio quanto meno in sede di suo interrogatorio per convalida di arresto o in qualsiasi altra occasione di sua presenza davanti al giudice e che viceversa non afferma di avere mai revocato in una qualsiasi occasione il domicilio, eletto o dichiarato che fosse: la Corte osserva che i successivi cambiamenti di suo recapito non comunicati tempestivamente al giudice procedente sono nel tutto irrilevanti al fine di determinare il luogo e le modalità della sua chiamata in giudizio, specificando l'art.161 al quarto comma testualmente, che "se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consenso al difensore" e a nulla rilevando l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario del trasferimento dell'imputato dal luogo del domicilio dichiarato, ferma restando la possibilità che questi ha di provare di non essere stato in condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato (cfr. Cass.VI 25.11.1994, rv. 200202). La circostanza che l'ufficiale giudiziario, secondo quanto se ne assume in ricorso, non abbia in relata specificato le ragioni per le quali il decreto di citazione veniva notificato mediante consegna al difensore: essendo state sostanzialmente adempiute le formalità di legge con l'avvenuta consegna in sue mani del decreto di citazione a giudizio, atto oggettivamente, per le funzioni sue proprie e per le espresse indicazioni in esso contenute inequivocamente diretto all'imputato: può integrare al più una mera irregolarità e mai la nullità di notificazione dedotta in ricorso dal difensore, cui in ragione dell'assistenza prestata all'imputato fin dal giudizio di primo grado non potevano sfuggire natura, funzione e ragione della notifica in sue mani e dell'annotazione manuale "Si notifichi al difensore indicato nell'interno" apposta in evidenza sulla prima pagina del decreto medesimo.
Il primo motivo di ricorso è dunque infondato.
La censura levata in ordine alla validità e all'utilizzabilità della ricognizione dibattimentale è generica e quindi inammissibile sia perché non specifica in cosa e perché sia venuto meno "il rispetto delle norme di cui all'art.213 e segg. cpp" e come e perché siano stati violati i diritti della difesa. sia perché la sanzione d'inutilizzabilità colpisce le prove acquisite illegittimamente, vale a dire in violazione di alcun divieto stabilito dalla legge, ma non le prove consentite o, come nel caso di specie addirittura disciplinate specificamente dalla legge e in evento irritualmente assunte.
Sotto altri profili la censura è manifestamente infondata. Di vero, considerato che attività del pubblico ministero o della polizia giudiziaria non è la ricognizione, ma solo l'individuazione di persone, sottoposte in immagine a colui che deve eseguirla, esperibile quando è necessaria per la immediata prosecuzione delle indagini e destinata ad esaurire i propri effetti nella fase in cui viene compiuta (C.Cost. 12.6. 1991 n. 265) e pertanto, salvo la sopravvenuta impossibilità di procedere a ricognizione, insuscettibile di assurgere al rango di fonte di prova utilizzabile in dibattimento, condizionare la validità della ricognizione al mancato esperimento dell'individuazione, come pare sostenga il ricorrente, significherebbe in pratica che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria col semplice ricorso all'individuazione potrebbero ad libitum e indebitamente privare le parti e il giudice di un mezzo di conoscenza della verita. Coerentemente dunque la formula dell'art.213 c.p.p., per il fatto stesso che impone al giudice di domandare previamente al teste se ha già visto anche in effige soltanto la persona da riconoscere, non è volta a subordinare la validità dell'esperimento alla risposta negativa del teste, ma a fornire al giudice elementi di valutazione sulla rispondenza a verità delle sue dichiarazioni.
In ordine ai vizi di motivazione dedotti va premessa qualche considerazione d'ordine generale.
La parola prova è usata dal legislatore tanto nella accezione di evento, atto, fatto, documento o esperimento idonea, secondo la definizione di prova penale incidentalmente contenuta nell'art.189 c.p.p., "ad assicurare l'accertamento dei fatti", quanto nell'accezione di contesto probatorio, come inequivocamente si deduce dal primo comma dell'art.192: la "prova", che il giudice, definendo un qualsiasi procedimento, è chiamato a valutare secondo le modalità nella norma prescritte può essere unica infatti solo in ipotesi scolastiche, dato che per il disposto testuale dell'art.187/1 c.p.p. sono "oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza". In altri termini la norma succitata dà veste formale ad una regola di comune esperienza, statuisce cioè che l luogo comune, ricorrente nelle aule di giustizia, secondo il quale i fatti parlano da soli, risponde a criteri di verità solo alla condizione che i fatti stessi, sottoposti prima ad analisi critica, ricostruiti indi ciascuno in sè alla stregua dei criteri dettati dalla legge processuale e posti infine in vicendevole rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che, di tutti e di ciascuno tenendo conto con rigore proporzionato al giudizio di probabilità, o al giudizio di certezza, che segna e definisce le diverse fasi del procedimento, consenta attraverso la valutazione unitaria del contesto di attingere la verità processuale, cioè la verità limitata, umanamente accertabile e logicamente accettabile, del caso concreto.- Se la prova intesa nella prima accezione è per definizione di legge "idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti", s'intende, secondo criteri di razionalità e alla stregua degli ordinari procedimenti gnoseologici, per converso e a tenore del principio affermato in via generale nella proposizione principale del secondo comma dell'art.192 c.p.p., l'indizio è, di per sè ed isolamente considerato, inidoneo ad assicurare l'accertamento dei fatti: altro significato non può essere infatti attribuito all'espressione "L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi". Il principio è sul piano razionale ancorato all'equivocità ontologicamente propria degl'indizi, che, secondo la logica corrente ordinariamente ispirata al generalissimo principio di causalità, sul quale fonda il procedimento conoscitivo in qualsiasi ramo dello scibile, possono essere posti in rapporto di causalità, diretta o inversa, con una molteplicità o, al limite, con una duplicità di cause o di effetti. La differenza tra la prova e l'indizio non è dunque quantitativa, nel senso che l'indizio è meno idoneo della prova ad assicurare l'accertamento dei fatti, ma qualitativa ed ontologica. L'indizio infatti acquista valenza probatoria solo se e quando ricorra l'eccezione espressa dal legislatore nella proposizione subordinata costituente con la principale la disposizione di legge succitata, vale a dire quando plurimi indizi, riferibili ciascuno in sè e partitamente considerato ad una molteplicità di cause o di effetti, possano esser tutti significativamente riferiti ad una sola causa o ad un solo effetto loro comune (cfr.Cass.I, 1.3.1993. n.354). Nella prassi dunque, a fronte di una pluralità d'indizi, il giudice deve procedere in primo luogo all'esame parcellare di ciascuno di essi, identificandone tutti i collegamenti logici possibili ed accertandone quindi la gravità, che è inversamente proporzionale al numero di tali collegamenti, nonché la precisione, che è direttamente proporzionale alla nitidezza dei suoi contorni, alla chiarezza di sua rappresentazione, alla fonte diretta o indiretta di conoscenza dalla quale deriva, all'attendibilità di essa. Deve da ultimo procedere alla sintesi finale accertando se gl'indizi esaminati sono concordanti, cioè se possono esser collegati ad una sola causa o ad un solo effetto e collocati tutti, armonicamente, in unico contesto, dal quale secondo la legge e, ancor prima, secondo logica, è possibile desumere l'esistenza o, per converso, l'inesistenza di un fatto (cfr.Cass. S.U., 4.6.1992, n. 6682). La fondatezza delle censure levate dai ricorrenti in ordine alla motivazione della sentenza impugnata va valutata d'altra parte tenendo presente che il vizio di motivazione è configurabile soltanto con riguardo ad elementi di fatto che il giudice abbia trascurato o dei quali abbia dato una valutazione illogica o contradditoria e non con riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Tali argomentazioni infatti, se sono fondate danno luogo al diverso motivo di censura della violazione di legge: se non sono fondate, l'averle il giudice disatteso non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della decisione, che, se conforme al diritto, può al bisogno e in applicazione dell'art.619/1 c.p.p. essere corretta ( Cass.I, 17.1.1992 n. 4931, ced 188913 e Cass.V. 28.7.1992 n. 8411, ced 191488). Del pari la dimostrazione del vizio di motivazione, che il ricorrente è tenuto a dare, nulla ha a che fare con la prospettazione di altra interpretazione o di altro itinerario argomentativo, in tesi ugualmente corretti sul piano logico,. Ne consegue che, quando il giudice abbia coordinato logicamente le risultanze acquisite agli atti, a nulla vale opporre che dette risultanze si prestano a diversa lettura o interpretazione, munite di uguale crisma di logicità (cfr. Cass. S.U. 14.12.1995 n. 30, ced 202903). L'errata valutazione del fatto non è compresa nella tassativa elencazione dell'art.606 c.p.p. ed è quindi vizio inammissibile in questa sede di legittimità ove non si risolva nella manifesta illogicità della motivazione, che, secondo l'inequivoco disposto dell'art. 606 c.p.p. deve risultare dal testo del provvedimento impugnato e deve concretarsi in un difetto di coerenza razionale tra le premesse di fatto e di diritto, le argomentazioni sviluppate e le conclusioni attinte dal giudice.
La formula dell'art.606/1/e c.p.p., secondo la quale il vizio di motivazione può costituire motivo di ricorso solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità emergente dal testo del provvedimento impugnato, evidenzia infatti e chiaramente l'intento del legislatore di ricondurre il giudizio di cassazione alle esclusive funzioni di legittimità. Nessuna censura relativa ad accertamenti o apprezzamenti del fatto, cui il giudice di merito sia prevenuto mediante valutazione del materiale probatorio acquisito, è quindi prospettabile in questa sede sotto l'apparenza formale del controllo logico della motivazione perché la verifica del cosidetto travisamento del fatto comporterebbe una rivisitazione di merito degli atti non consentita dalla legge in Cassazione (cfr. ex plurimis Cass.III, 21.9.1993, n. 8580 rv. 195167). Non pare -nè per vero è stato motivatamente dedotto nei ricorsi- che i giudici di merito nella loro valutazione delle risultanze si siano discostati da tali principi di ermeneusi processuale o ne abbiano fatto scorretta applicazione.
Dalla motivazione della sentenza di primo grado, alla quale quella di secondo sostanzialmente si riporta, confermandola e ampliandola, risulta che i giudici di merito hanno inserito gli indizi e in genere gli elementi di giudizio, dei quali disponevano, nell'armonico contesto disegnato nei termini sopra sinteticamente riportati in narrativa.
Di vero, il difensore dei RC tenta di svalutare gli elementi indiziari raccolti, inusitatamente numerosi, sostenendo che -comune alla stragrande maggioranza delle rapine consumate nella zona la natura dell'obiettivo, delle armi adoperate per il delitto nonché del mezzo usato per allontanarsi dal luogo di esso- "l'unico vero elemento che collegherebbe gl'imputati alla rapina sarebbe dato dall'autovettura vista in vari luoghi e in momenti diversi". Tale asserzione non risponde tal vero sia marché le osservazioni predette non tengono conto, ad esempio e a tacer d'altro ne' degl'indizi desumibili dalle armi rinvenute in casa del BR ne' di quelli desumibili dalla loro rispondenza a quelle usate nella rapina e tacciono di quelli deducibili dalla rispondenza ai connotati e alla parlata dei due imputati delle caratteristiche fisiche e della parlata descritte dai testi: sia perché contengono numerose contradictiones in adiecto.
L'autovettura e le sue inusitate e specifiche caratteristiche non servono infatti a provare la partecipazione dei due imputati alla rapina: ma, consentendo la loro identificazione, attraverso le testimonianze raccolte permettono di provare che essi si trovavano nelle immediate vicinanze dell'ufficio postale, nel quale essa fu consumata, immediatamente prima e immediatamente dopo l'ora del delitto e che circa un'ora prima uno di loro era entrato per acquistare un modulo di vaglia postale in altro ufficio. Sono dunque molteplici e, in mancanza d'idonee spiegazionii in punto, quanto mai significativi e convergenti gl'indizi compendiati dal ricorrente nell'espressione "autovettura vista in vari luoghi e in momenti diversi".
Il difensore del BR partendo invece da una premessa in diritto non rispondente ne' alla lettera ne' allo spirito dell'art.192/2 c.p.p., che sul piano formale indica nella convergenza di molteplici indizi caratterizzati dalla gravità e dalla precisione il metodo per superare l'ontologica e perciò ineliminabile equivocità che li connota, come sopra evidenziato, giunge ad affermare che "la genericità, indeterminatezza ed equivocità degli indizi preso ciascuno singolarmente è tale e talmente grave" da impedire la formazione in fattispecie di una solida prova di responsabilità a carico degl'imputati.
Passando indi all'esame parcellare di alcuni degli indizi raccolti a carico dei due imputati, sostiene che l'uso della "famosa autovettura" e di un motociclo Vespa, ancorché riferibile agli imputati, non esclude che altri siano stati ali autori della rapina:
fatto questo incontestabile se tali inizi non fossero suffragati nella loro valenza dagli altri sopra evidenziati e nella sentenza impugnata riferiti, per tacer d'altro, al tipo di armi adoperate e a quello delle armi rinvenute in casa del RI, alla taglia dei rapinatori, alla loro parlata e all'inspiegato aggirarsi dei due imputati nei luoghi della rapina.
Nè ad infirmare la motivazione della sentenza impugnata è sufficiente sminuire la valenza indiziaria dell'altra rapina commessa in provincia di Bolzano e per la quale gli odierni ricorrenti sono stati condannati con altra sentenza, affermando in questa sede di legittimità -ove non è possibile alcun controllo sul travisamento di fatto non emergente dal testo della sentenza impugnata e non sussumibile sotto lo schema astratto del vizio di motivazione- che tale delitto fu commesso in danno di una banca invece che di un altro ufficio postale. L'affermazione del ricorrente, ancorché in evento rispondente al vero, nulla toglie infatti alla valenza indiziaria dell'altra rapina consumata dagli imputati e certamente è inidonea ad intaccare sostanzialmente sul piano logico-razionale la motivazione della sentenza impugnata, che non viene riferita alla motivazione in punto adottata nella sentenza impugnata- in questa sede di censure di merito sull'asserita incompletezza delle indagini esperite dalla pubblica accusa in ordine alle impronte rilevate sul luogo del delitto.
Allo stesso modo la circostanza che la Corte di merito, pur utilizzando sul piano indiziario l'accertata responsabilità degl'imputati in ordine ad altra rapina, non ha ritenuto la continuazione tra i due reati, non infirma la decisione impugnata perché l'omologa dei due delitti è inidonea di per sè, senza ulteriori e necessarie spiegazioni, a dimostrare l'asserita continuazione, siccome nesso che avvince l'un reato all'altro in ragione del comune disegno e della comune previsione di entrambi da parte del suo o dei suoi autori.
I ricorsi devono dunque essere rigettati.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1998