Sentenza 27 marzo 2008
Massime • 3
Integra il delitto di peculato per appropriazione la condotta del concessionario della riscossione delle imposte che omette di versare le somme di denaro ricevute nell'adempimento della funzione pubblica di riscossione, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della P.A. nel momento stesso della consegna al pubblico ufficiale incaricato dell'esazione. (Fattispecie relativa alla diversa imputazione di un obbligo di riversamento di somme incassate dai contribuenti e destinate alla copertura di tributi, o carichi di altra natura, diversi da quelli per i quali erano state ricevute).
In caso di condanna per reato continuato, la pena principale alla quale si deve fare riferimento per stabilire la durata della conseguente pena accessoria è quella inflitta per la violazione più grave, come determinata per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti, e non già quella complessivamente individuata tenendo conto dell'aumento per la continuazione. (Fattispecie relativa alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici).
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore (o del liquidatore) che si appropria di somme di denaro per compensare dei crediti vantati nei confronti della società dichiarata fallita.
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- 1. Calunnia: va condannato chi addebita ad un terzo innocente un fatto concreto e determinatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN …
Leggi di più… - 2. Calunnia: sussiste anche se il reato attribuito alla persona innocente sia prescrittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La …
Leggi di più… - 3. Calunnia: non sussiste se i fatti addebitati sono assurdi, inverosimili e grotteschiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente …
Leggi di più… - 4. Postino infedele, condanna per peculato (Cass. 38619/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 settembre 2018
L'addetto a ricevere il pagamento di un tributo riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio in considerazione della indubbia connotazione pubblicistica dello specifico servizio svolto. Una condotta appropriativa di una somma modesta, ma non irrilevante è idonea a ledere l'interesse all'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. VI PENALE - SENTENZA 14 agosto 2018, n.38619 Pres. Rotundo - est. Giordano RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma da quella del Tribunale di Rovigo, concessagli l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., ha condannato P.F.A. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2008, n. 17616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17616 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO GI - Presidente - del 27/03/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 546
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 41110/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ EL, n. ad Agropoli il 3 gennaio 1952;
De NO GI, n. ad Agropoli il 30 ottobre 1954;
NO IO n. a Stella Cilento il 14 luglio 1944;
AN ON n. a Salerno il 28 ottobre 1956;
nei confronti della sentenza in data della Corte d'appello di Salerno del 10 maggio 2007;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena accessoria per ZZ EL e De NO GI e per la inammissibilità nel resto del loro ricorso;
per il rigetto dei ricorsi di NO e AN. uditi i difensori: avv. Ferraioli Marzia per la parte civile "Intesa Gestione Crediti s.p.a."; avv. Andrea Ruggiero, in sostituzione dell'avv. De Caro Agostino, per la parte civile "GE s.p.a."; avv. Arzillo Massimo, in sostituzione dell'avv. Di Perna Angelo per la parte civile "Consorzio di Bonifica Paestum ex Sele"; avv. Bellicosa Maurizio in sostituzione degli avv. Carbone Paolo e Severino Paola per gli imputati ZZ e AN;
avv. Franchomme EL per l'imputato De NO;
avv. D'Ambrosio Francesco per l'imputato NO.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno ha parzialmente riformato quella di primo grado del Tribunale della città in data 12 febbraio 2004, appellata, tra gli altri, dai quattro odierni ricorrenti, riducendo le pene a EL ZZ e a GI De NO, che hanno concordato in appello le pene stesse, a quella di anni tre e mesi quattro di reclusione ciascuno, e confermando quelle inflitte in primo grado a IO NO e ad ON AN, rispettivamente, di anni due e mesi sei di reclusione, e di anni due di reclusione.
I Giudici di appello hanno ridotto al ZZ e al De NO la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici ad anni cinque e ad anni uno la stessa pena inflitta allo NO. Ferma la condanna per tutti i ricorrenti alla pena accessoria prevista dalla L. Fall., art. 216, u.c.. Ai primi tre (ZZ, De NO e NO) - componenti del consiglio di amministrazione della s.p.a. GE, concessionaria del servizio di riscossione dei tributi, poi dichiarata fallita - erano stati contestati tre episodi del reato di peculato continuato, in concorso tra loro, e i reati di bancarotta fraudolenta di cui alla L. Fall., art. 216, comma 1, nn. 1, 2 e 3; L. Fall., art. 219, commi 1 e 2; L. Fall., art. 223, commi 1 e 2, in relazione all'art. 40 c.p.; al AN - liquidatore della s.p.a. GE a far data dal 30 giugno 1993, in qui era stata deliberata la liquidazione della società - era stato contestato il reato di cui alla L. Fall., art. 216, commi 1 e 3; L. Fall., 219, commi 1 e 2; L. Fall., art. 223, commi 1 e 2, in relazione agli artt. 81 e 110 c.p.. La Corte salernitana ha condannato altresì al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, EL ZZ, De NO GI e ON AN in favore della "Intesa Gestione Crediti" s.p.a., nonché i medesimi, oltre che IO NO, al risarcimento da liquidarsi, sempre in separata sede, in favore del "Consorzio Bonifica Paestum ex Sele" e del "Fallimento GE in liquidazione" s.p.a..
Con riguardo ai reati attribuiti ai primi tre ricorrenti, un primo episodio di peculato (Capo A) era stato contestato perché gli amministratori si appropriavano di denaro pubblico per la somma di L. 3.762.240.183, che la società GE aveva ricevuto attraverso versamenti diretti dei contribuenti e che non aveva trasferito nei modi e nei termini di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 17 alla Soc. SEV "Società Esattorie Vacanti". Si trattava di una somma di cui la SEV, precedente concessionaria del servizio, era creditrice per rimborsi dovuti dall'Ente impositore. La legge anzidetta imponeva al nuovo concessionario (nel caso: la GE) di versare tale somma al precedente concessionario, consentendo al primo di non versarla all'Ente stesso: in sostanza, per una sorta di compensazione, l'Ente pubblico impositore permetteva al nuovo concessionario di non riversare tale somma nelle sue casse e di pagarla al precedente concessionario, imputandola a quanto pagato dai contribuenti per imposte versate a titolo diretto. (Nel caso le somme dovevano essere versate alla SEV entro il 15 marzo 1993 come da provvedimento dell'Intendenza di Finanza in data 8 febbraio 1993, col quale, contestualmente, la GE veniva legittimata a non riversarle allo Stato alle scadenze previste dalla L. 15 febbraio 1993 e L. 25 febbraio 1993). Come accertato dal verbale di constatazione del
Servizio Ispettivo Centrale del Ministero delle Finanze, tali somme non venivano mai versate alla SEV ne' ad alcun altro Ente. Altro episodio di peculato (capo B) si riferiva alla appropriazione di denaro pubblico anticipatamente versato dai contribuenti per un importo totale di L. 9.185.622.102, che non venivano mai riversate alla GEI spa (per lo Stato) e agli altri Enti impositori. Si trattava delle somme relative alle imposte iscritte a ruolo con l'obbligo del riscosso per non riscosso per il periodo tra il 1 gennaio 1993 e il 30 giugno 1993 e, in particolare, si trattava delle somme che i contribuenti, una volta ricevuta la cartella esattoriale, avevano pagato tutte anticipatamente senza attendere le singole scadenze delle diverse rate che scadevano dal settembre 1993 al settembre 1996. Tali somme potevano essere trattenute dal concessionario senza obbligo di immediato riversamento, ma dovevano essere versate alla scadenza delle singole rate (nel caso, a decorre da quella scadente il mese di settembre 1993). Tale situazione di mancato riversamento era emersa in base alla segnalazione della GET, che era subentrata alla GE. Numerosi contribuenti riferivano infatti di aver già pagato le rate che la GET andava loro via via richiedendo. Nè la GE avrebbe potuto più versare la somma in questione, che comunque non veniva più versate ad alcuno, perché con Delib. 30 giugno 1993 era stata posta in liquidazione, e il 30 luglio 1993 era stato emanato dalla Amministrazione il provvedimento di decadenza dalla concessione.
L'ultimo episodio di peculato (capo C) si riferiva alla appropriazione della somma di L. 8.024.493.908, risultante dalla differenza tra le somme incassate per imposte provenienti dai ruoli con obbligo del riscosso per non riscosso, pari a L. 40.070.493.908, e somme versate dalla GE pari a L. 32.046.165.604 per il periodo gennaio - luglio 1993. Tale ammanco veniva accertato a seguito di ispezione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze del 21 gennaio 1994.
Per quel che riguarda i reati previsti dalla legge fallimentare, un primo episodio (Capo D punto 3^) di bancarotta fraudolenta documentale riguardava l'imprudente e irragionevole appostazione nel bilancio 1991 (approvato nel giugno 1992) di una posta all'attivo pari a L. 3.774.093.931 (non incassati nel corso dell'esercizio) per interessi maturati e non ancora riscossi (peraltro con modifica dei criteri di appostazione dell'anno precedente in cui era stati appostati all'attivo solo gli interessi maturati e riscossi), corretta da una posta passiva pari al solo 70 per cento dell'importo di tali crediti (corrispondente a crediti per interessi di mora di inesigibilità addirittura accertata sulla scorta delle relazioni al bilancio) in modo da pervenire a un utile di esercizio di 668.265.220, dissimulando così una perdita dei 3.105.82.8.711, che, sommata a quella riconosciuta dell'anno precedente, superava, per la seconda volta, la perdita di capitale di oltre 1/3, al fine di evitare la adozione delle iniziative, di cui all'art. 2446 c.c.. Risultava cosi pienamente integrata l'ipotesi di cui alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, ultimo periodo, di tenuta delle scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Un secondo episodio (Capo D punto 6^) riguardava la stessa condotta con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta impropria di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n.
1 - che ben può concorrere, secondo i Giudici di merito, con il reato di cui alla L. Fall., art.216 - compiuto attraverso la falsificazione del bilancio, così
cagionando il dissesto della società con la consumazione del reato societario dell'art. 2621 c.c. per false comunicazioni (nascondimento di perdite;
creazione di utili fittizi) capaci di danneggiare azionisti e creditori e costituenti falso (e non erroneo apprezzamento), in quanto eccedenti i limiti della ragionevolezza e sconfinanti nella artificiosità. Il mancato superamento dei limiti di tollerabilità previsti dalla nuova formulazione dell'art. 2621 c.c. (commi 3 e 4) non è indispensabile, secondo i Giudici di merito, per la punibilità del falso. In ogni caso, tali limiti sono stati tutti superati. Il comportamento degli imputati, con la realizzazione dei falsi anzidetti, aveva indubbiamente concorso al dissesto con sicuro nesso eziologico, integrando così il requisito di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n.
1. Il terzo episodio di bancarotta (patrimoniale) per distrazione (Capo D punto 5^) si riferiva alle stesse somme contestate per i reati di peculato. Si trattava di somme affluite nelle casse della GE nel periodo 1 gennaio - 30 giugno 1993, mai versate agli enti impositori e neppure rinvenute dagli organi fallimentari: il delitto di bancarotta concorreva con quello che aveva consentito l'illecito conseguimento del denaro, in base a giurisprudenza costante, in quanto il patrimonio viene in considerazione nella sua consistenza oggettiva indipendentemente dal modo del suo formarsi. Altro fatto di distrazione riguardava la Delib. 12 gennaio 1990 con la quale erano state conferite alla GL s.r.l., facente capo agli stessi ZZ e De NO (per il 90 per cento), le consulenze, rispettivamente per impostazione dell'ufficio legale e dell'ufficio contabilità per il periodo di gennaio 1990 - dicembre 1993. Con tale delibera si era altresì stabilito di affidare a detta società, i cui uffici erano attigui a quelli della GE, il servizio di segreteria e domiciliazione per un compenso di 12.000.000 annui. Negli anni in questione erano state emesse dalla GL s.r.l. fatture nei riguardi della GE per complessivi 283.770.000. A nulla valeva - secondo i Giudici di merito - la tesi defensionale che le prestazioni erano state effettivamente rese, sia perché non v'era alcuna sicurezza sulla congruità degli importi, sia perché deve ritenersi la sussistenza del delitto di bancarotta per distrazione a carico dell'amministratore che faccia valere suoi crediti verso la società in periodo di decozione, non potendosi scindere le figure di amministratore e di terzo creditore.
Per quanto attiene alla posizione di AN, le contestazioni erano sostanzialmente riconducibiii al prelievo dal conto corrente della stessa GE (acceso sul Monte dei Paschi di Siena), in data 17 novembre 1993, della somma di L. 600.000.000 (12 assegni circolari da 50.000.000 ciascuno) all'ordine della GE s.p.a. in liquidazione. Gli assegni erano stati consegnati fiduciariamente all'avv. Toscano. La ragione di tale prelievo, come affermato dagli stessi liquidatori agli organi fallimentari, era stata quella di "evitare l'aggressione della somma da parte dei creditori, in quanto necessaria per il deposito giudiziario nella eventualità di ammissione al concordato preventivo, nonché per i pagamenti occorrenti per la procedura di liquidazione" (sent. 1^ grado pag. 112). (La domanda di concordato preventivo era stata proposta il 3 novembre 1993 e rigettata il 24 novembre 1994, data in cui veniva dichiarato il fallimento). Sennonché, l'utilizzo di tali somme non era coinciso con tale intento, perché esse erano state progressivamente riconsegnate dal fiduciario ai liquidatori e versate su altri conti intestati alla GE in liquidazione presso diversi istituti di credito e destinati a pagamenti di prestazioni professionali di legali (in particolare dello stesso fiduciario), di consulenze e di compensi degli stessi liquidatori. Mentre il reato per i pagamenti effettuati a persone diverse dai liquidatori stessi doveva ritenersi prescritto in quanto rientrante nella previsione della bancarotta preferenziale, il pagamento di compensi a favore dei liquidatori doveva ritenersi illegittimo, secondo i giudici di merito, perché i liquidatori potevano compiere solo atti di conservazione a tutela della massa e dei creditori per la somma indicata nella proposta di concordato preventivo. Senza che si potesse distinguere, come ritenuto dalla difesa, tra pagamenti di crediti sorti prima della richiesta di concordato preventivo rispetto a quelli sorti dopo, per i quali non v'era nessun vincolo. Ciò, specie per i pagamenti di compensi effettuati a ridosso del fallimento, che doveva apparire agli occhi dei liquidatori pressoché inevitabile per le numerose procedure esecutive già in corso. Il reato consumato, per i pagamenti di compensi ai liquidatori, era quello di bancarotta per distrazione, non essendo "possibile scindere la qualità di creditore da quella di amministratore". Essi, in altri termini, non sono creditori estranei alla società per i quali soli è ipotizzabile la bancarotta preferenziale.
Con il ricorso per cassazione il ZZ deduce violazione dell'art.29 c.p.. Ai fini della sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici, applicata nella misura di cinque anni, non doveva tenersi conto della pena complessiva di anni tre e mesi quattro di reclusione, ma della pena base di anni due e mesi otto applicata per il reato più grave, tenuto conto delle concesse attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, esclusa la continuazione. La pena accessoria andava quindi ridotta.
Il De NO deduce che gli erano state confermate, nonostante in punto di pene accessorie non fosse intervenuto alcun accordo tra le parti, come da verbale del 3 maggio 2007, la interdizione perpetua dai pubblici uffici, ai sensi degli artt. 29 e 317 bis c.p. (ma la pena era stata ridotta a cinque anni in appello, ritenuto reato più grave quello di bancarotta, n.d.e.), nonché l'inabilitazione dall'esercizio di un'impresa commerciale e dall'esercizio di uffici direttivi in qualsiasi impresa (L. Fall., ex art. 216) per la durata di dieci anni. Lamenta, con un primo mezzo, la nullità del patteggiamento per nullità della pena concordata. Egli, pur essendo presente in udienza, non aveva capito che le sanzioni accessorie sarebbero state confermate: non aveva compreso e udito ciò che era avvenuto in udienza perché affetto da "ipoacusia". Se avesse capito non avrebbe accettato il patteggiamento. Il difensore non era munito di procura. Con un secondo mezzo deduce nullità del patteggiamento per grave ipoacusia e compromissione del diritto di difesa. Deduce ancora la illegittimità, costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n.251, art. 10, comma 3. I nuovi termini di prescrizione - sostiene -
si dovrebbero applicare anche ai processi pendenti in appello alla data di entrata in vigore della legge con riferimento all'art. 3 Cost.. Censura ancora la sentenza per "Calcolo della pena abnorme ed erroneo". La pena base non era stata applicata nel minimo e le attenuanti generiche dovevano essere dichiarate prevalenti sulle aggravanti e sulla continuazione. Chiede, comunque, l'applicazione dell'indulto.
Lo NO deduce i seguenti motivi.
Sui reati di peculato. Violazione dell'art. 314 c.p.. a) La GE avrebbe versato tutti i contributi riscossi ma con una imputazione diversa da quella dalla quale era tenuto per legge o per contratto. La fattispecie avrebbe integrato non un peculato per appropriazione ma una distrazione di somme dalle finalità cui sono destinate, oggi non più punibile ai sensi dell'art. 314 c.p. ma ai sensi dell'art.323 c.p.. b) Mancata assunzione di una prova decisiva e mancanza di motivazione. Con riferimento al capo C) non si era dato corso alla richiesta rinnovazione della istruttoria dibattimentale per l'esecuzione di una nuova perizia, in quanto le somme riscosse erano molto inferiori, e quelle versate all'erario erano superiori rispetto a quanto ritenuto nella relazione ispettiva relativa a tale reato. Mancherebbe qualsiasi motivazione sul mancato esercizio di tale potere discrezionale. c) In ordine ai peculati di cui ai capi A) e B) la loro consumazione doveva ritenersi verificata dopo il 30 giugno 1993 (data ultima del capo di imputazione), quando egli non rivestiva più la qualifica per il reato proprio. Secondo il primo giudice, i reati si erano consumati il 5 luglio 1993 e il 31 luglio 1993. In ordine al capo a), l'amministrazione finanziaria, con provvedimento di tolleranza, aveva concesso una dilazione nel versamento sino al 5 luglio 1993 e, in ordine al capo B), la decadenza della società dal servizio di riscossione era stata pronunciata il 31 luglio 1993. d) Lamenta quindi la violazione dell'art. 40 c.p. in quanto era amministratore delegante (non aveva i poteri di firma). Egli non conosceva lo stato di dissesto della società e soprattutto non v'era prova che conoscesse gli eventi di peculato.
Sui reati di bancarotta di cui ai capi D3 e D6. a) L'affermazione che sarebbe contenuta in sentenza, in forza della quale i crediti per interessi di mora non andavano iscritti nel bilancio del 1991 secondo il valore presumibile di realizzazione ma solo nella misura di quanto riscosso, contrasta con la norma dell'art. 2426 c.c., n. 8, la quale prescrive che i crediti vanno indicati secondo il valore presumibile di realizzazione, in forza del testo della norma introdotto dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. b) Inoltre, si afferma che, al più, si tratterebbe di una ipotesi di realizzo di tali crediti mal valutata (sbagliata), ma non si verserebbe nella "impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari della società fallita"; c) Sul punto v'è una contraddittorietà della motivazione della sentenza (v. pag. 22): nell'esaminare la posizione dei sindaci (assolti in appello da tale reato), si afferma che dalla relazione sindacale si ricavava che "la violazione del principio di chiarezza e trasparenza non solo non (era) macroscopica ma neppure (assumeva) dimensioni di particolare evidenza"; d) Altra contraddizione era nella motivazione sul dolo, ritenuti non sussistente peri sindaci e sussistente per NO.
Sul reato di bancarotta societaria, il ricorrente osserva che: a) nella specie, si dovevano applicare le nuove norme degli artt. 2621 e 2622 c.c. (v. sent. SU. "Giordano"): la sentenza non diceva quale sarebbe stata la percentuale più congrua di svalutazione dei crediti per interessi diversa dal 70 per cento: ciò significa che non era possibile individuare il superamento della soglia del 10% della valutazione corretta come previsto dal nuovo art. 2622 c.c.; f) Non vi sarebbe stata violazione della nuova norma dell'art. 2622 c.c. in relazione alla L. Fall., art. 223, il quale ora richiede che la condotta di false comunicazioni sociali sia idonea a indurre in errore soci e pubblico e a cagionare un danno patrimoniale (che non sarebbe il dissesto) alla società ai soci è ai creditori. Insomma si dovrebbe provare che la falsa comunicazione avrebbe recato un danno patrimoniale che, a sua volta, avrebbe portato al dissesto. Sul reato di bancarotta di cui al capo D5. NO deduce che non aveva fatto parte del consiglio di amministrazione che aveva deliberato i compensi agli amministratori componenti della società di consulenza. Sul punto non v'era motivazione.
Il AN, a sua volta, deduce i seguenti motivi: a) Mancanza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per lo svolgimento di perizia sulle risultanze contabili e sulla documentazione relativa alla GE;
b) Violazione di legge per avere qualificato come bancarotta per distrazione il pagamento dei compensi dei liquidatori (per L. 141.780.000) nel periodo intercorrente fra la domanda di ammissione al concordato e il suo rigetto. La L. Fall., art. 168 vieta, dal momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore solo ai creditori i cui crediti siano sorti prima della domanda stessa, ma non ai creditori i cui crediti siano sorti dopo la domanda. Una conferma si avrebbe dalla formulazione del vecchio testo L. Fall., art. 167 dalla quale si desume che il debitore ha il potere di disporre del proprio patrimonio, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, senza autorizzazione del giudice delegato, mentre il divieto di disporre dei propri beni inizia con la pronuncia di ammissione al concordato. Tali atti sono, secondo la giurisprudenza, quelli di conservazione o miglioramento del patrimonio: insomma quelli "normali" e tra essi rientrerebbe il pagamento dei compensi ai liquidatori;
c) Inosservanza della legge nella parte in cui ha ritenuto che il reato commesso fosse qualificabile come bancarotta per distrazione. Gli amministratori sono anche creditori. Si doveva considerare il fatto, al più, come bancarotta preferenziale che è prescritta.
Il ricorso proposto dal ZZ è fondato.
Invero, la giurisprudenza costante di legittimità che questa Corte condivide, è nel senso che in caso di condanna per reato continuato, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella principale deve farsi riferimento alla pena base inflitta per la violazione più grave, come determinata in concorso delle circostanze attenuanti e aggravanti e del relativo bilanciamento, e non a quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione (Sez. 4, Sentenza n. 4599 del 1999. Il principio che debba aversi riguardo alla pena base inflitta per il reato più grave, valutata ogni riduzione ad essa apportata per effetto di diminuenti è ribadito, ora esplicitamente ora implicitamente da una serie di altre pronunce:
Sez. 1, Sentenza n. 27700 del 2007; Sez. 6, Sentenza n. 17542 del 2006; Sez. 1, Sentenza n. 8605 del 1997). Nel caso di specie - in cui con la sentenza di appello si è ritenuto reato più grave quello di bancarotta fraudolenta, in diverso avviso da quanto ritenuto dal giudice di primo grado - è stata applicata la pena base di tre anni di reclusione, ridotta a due anni e otto mesi di reclusione per effetto delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, in conseguenza della clausola di riserva contenuta nella norma della L. Fall., art. 216, la quale, oltre che prescrivere la applicazione della inabilitazione dall'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci, richiama tutte le altre sanzioni accessorie previste nel capo 3^, titolo secondo, libro 1^ del codice penale. Ne consegue che la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici non poteva, nel caso, superare la durata di due anni e otto mesi ai sensi degli artt.28 e 37 c.p. con esclusione di qualsiasi riferimento alla norme degli artt. 29 e 317 bis c.p., non applicabili alla specie. La pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici può essere rideterminata da questa stessa Corte ai sensi dell'art. 619 c.p., trattandosi di rettifica di mero calcolo, escludente ogni valutazione discrezionale.
Per quanto riguarda il ricorso del De NO, vanno rigettate per infondatezza le tesi che pretenderebbero un annullamento della sentenza di patteggiamento perché egli avrebbe assistito passivamente alla udienza senza avere sentito e capito, per essere affetto da ipoacusia, che le pene accessorie sarebbero state confermate e perché il calcolo della pena sarebbe erroneo e abnorme per non essere stata applicata la pena base nel minimo e per non essere state riconosciute prevalenti le attenuanti generiche sulle aggravanti e la continuazione.
A parte la implausibilità della tesi della presenza meramente passiva dell'imputato nella udienza di patteggiamento, in quanto non sembra possibile che egli non abbia almeno comunicato in modo comprensibile col difensore di fiducia, pure presente (ancorché sfornito, come affermato, di procura speciale), il quale ha pur sempre il dovere di concordare con l'imputato le strategie processuali da adottare e di rendere edotto l'imputato stesso delle implicazioni che ne derivano (in tal senso, sia pure in tema di rito abbreviato, arg. da Cass. pen. Sez. U., Sentenza n. 9977 del 2008), la indagine sulla affezione lamentata dal ricorrente costituisce una questione di fatto in ordine alle quali la Corte di cassazione non ha poteri di cognizione.
E anche a questo proposito non può non ricordarsi il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di patteggiamento in appello, anche in considerazione della esclusione ex lege di qualsiasi beneficio premiale (a differenza del patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), l'accordo delle parti non può comportare alcuna conseguenza sulla applicazione delle pene accessorie conseguenti alla affermazione di responsabilità e alla relativa condanna disposta dal giudice di primo grado e, in particolare, non può comportare alcuna automatica esclusione delle sanzioni accessorie applicate dal giudice di primo grado (Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 1760 del 1998; Sez. 3^, Sentenza n. 3431 del 2000). Restando ovviamente salva la possibilità di impugnazione con il ricorso per cassazione circa ogni questione sul computo della pena accessoria ove essa risulti applicata in modo erroneo. Non si vede poi perché la sentenza di patteggiamento dovrebbe essere nulla solo per il motivo che non è stato applicato il minimo della pena e perché le attenuanti generiche non sono state dichiarate prevalenti sulle aggravanti e sulla continuazione. A parte il fatto che le attenuanti generiche sono state dichiarate prevalenti sulle aggravanti (come concordato) e che il giudizio di valenza delle circostanze non ha nulla a che vedere con la continuazione, rileva la Corte che una volta che sia stata concordata la pena in appello non può dolersi l'imputato con i mezzi di impugnazione della pena che ha concorso a determinare con la sua volontà.
In base a quanto detto sopra, mentre deve restare ferma la condanna alle pene accessorie, non può non ripetersi, anche per la posizione del De NO, quanto si è detto per il coimputato ZZ. La pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici è stata erroneamente applicata dal giudice di appello nella misura di anni cinque per le medesime ragioni già esposte per il ZZ che, con il patteggiamento davanti alla Corte di appello di Salerno, ha avuto riconosciuto il medesimo trattamento sanzionatorio in ordine alla pena principale. Anche per tale imputato la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici deve essere rideterminata in quella di due anni e otto mesi.
Va da sè che la richiesta di applicazione dell'indulto non può essere rivolta alla Corte di Cassazione ma al giudice della esecuzione.
Su tale ricorso resta da dire della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale formulata dal De NO in ordine alla L. n. 251 del 2002, art. 10 in tema di prescrizione in relazione all'art. 3 Cost.. Una serie ininterrotta di decisioni di questa Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata (solo tra le più recenti, v. Cass. pen., Sez. 6^, n. 42189 del 2006. Massime precedenti Conformi: N. 460 del 2006; n. 8382 del 2006; n. 9571 del 2006; n. 9601 del 2006; n. 9811 del 2006; n. 23617 del 2006;
n. 24410 del 2006; n. 33435 del 2006).
E infatti, da tutte le citate sentenze, anche alla luce delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006, che ha posto il limite della emanazione di una sentenza di condanna in primo grado per la applicazione per la applicazione della nuova disciplina della prescrizione, è stato osservato che il principio di retroattività della legge penale successiva favorevole all'imputato, sancito dall'art. 2 c.p., comma 3, rileva solo nel caso in cui sia intervenuto un mutamento favorevole nella valutazione legislativa del fatto tipico oggetto del giudizio, mentre il principio di retroattività della legge più favorevole non è costituzionalizzato come emanazione diretta del principio di legalità, e ben può essere derogato da norme di legge;
onde il legislatore può razionalmente graduare nel tempo e differenziare, in relazione ai diversi stati e gradi dei procedimenti e dei processi pendenti, l'applicazione di nuovi, più favorevoli, termini di prescrizione dei reati, senza per questo violare il canone dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale, tanto più ove si consideri il potere discrezionale del legislatore di dettare una disciplina transitoria non sindacabile, di per sè, davanti alla Corte costituzionale salvo il principio di ragionevolezza che, nel caso, non risulta violato, considerato anche l'interesse statuale a non disperdere l'attività processuale svolta sotto la vigenza della disciplina anteriore.
Passando all'esame del ricorso dello NO, appare opportuno premettere i principi giurisprudenziali consolidati, elaborati da questa Corte in materia di rapporti tra ente pubblico impostore e concessionario della riscossione delle imposte, e sui riflessi che dal legame conseguono in tema di reato di peculato.
Il rapporto che lega l'esattore. all'Ente impositore è un rapporto sui generis, che non può essere classificato tra gli ordinari contratti di diritto privato, rientrando tra le concessioni amministrative: in virtù di tale concessione all'esattore è conferito l'esercizio di una pubblica funzione (Cass. pen., sez. 6, sentenza n. 32 del 1 dicembre 1966; Cass. pen., Sez. 6, n. 1631 del 1997). Se è affermato in giurisprudenza che la posizione del concessionario è riconducibile alla figura dell'adiectus solutionis causa delineata dall'art. 1188 cod. civ., (Cass. civ. sez. 5, sentenza n. 21222 del 29 settembre 2006: tale rapporto è caratterizzato dal fatto che il denaro versato dal contribuente è destinato alla pubblica amministrazione e quando il soggetto, che nel suo interesse agisce, lo riceve a titolo di imposta o altro dal privato, il possesso conseguito rimane qualificato dal fine pubblico cui il bene risulta destinato (Cass. pen., sez. 6, sentenza n. 405, 25 febbraio 1994). Ne consegue che il danaro stesso versato dal contribuente al concessionario in adempimento di una obbligazione tributaria verso lo Stato o altro ente pubblico diviene, quindi, pecunia pubblica non appena entri in possesso del pubblico ufficiale incaricato dell'esazione (Cass. pen., Sent. n. 1631 del 1997 cit.). Le somme versate a titolo di tributo, siccome destinate agli enti impostori ed ai loro fini, appartengono infatti alla P.a. anche prima che l'esattore ne faccia il versamento alle casse dello Stato, con la conseguenza che non può essere data a tali somme una diversa destinazione, ne' può disporsi delle stesse per uso personale (Cass., pen. sez. 6, sentenza n. 9698 del 14 aprile 1982). Nè la natura di pecunia pubblica viene meno per la obbligazione di quantità, a cui l'esattore è eventualmente tenuto verso l'ente impositore allorché debba versare il non riscosso per riscosso, in quanto si tratta di una obbligazione sussidiaria a garanzia dell'ente pubblico, che non fa perdere al danaro riscosso il carattere di appartenenza all'ente stesso. (Cass. pen., sez. 6, sentenza n. 32 cit.; Cass., pen., sez. 6, sentenza n. 1631 del 1997 cit.). Ne consegue ulteriormente che commette peculato il concessionario che omette di versare ciò che ha ricevuto, perché quel denaro entra nella disponibilità della pubblica amministrazione nel momento stesso della consegna al pubblico ufficiale incaricato dell'esazione. In base a tali principi può dunque affermarsi sia che il concessionario è un semplice "collettore" di somme di denaro dai contribuenti verso l'ente impositore, sia che non diviene creditore dei contribuenti ne' cessionario dei crediti dell'ente pubblico, sia, infine, che lo schema del rapporto tra ente impositore e concessionario non si inquadra in un rapporto obbligatorio di credito- debito con l'amministrazione, permanendo, tale rapporto, tra ente impositore e contribuente. Ciò implica conseguenze fondamentali in tema di peculato che consentono di disattendere il primo motivo di ricorso. Non solo, infatti, tra i concessionario ed ente impositore non possono sussistere rapporti di compensazione (tanto che l'esattore deve riversare all'ente impositore quanto incassato per somme iscritte a ruolo con obbligo del non riscosso per riscosso e poi ripetere dall'ente le somme non riscosse), ma non è neppure consentito al concessionario imputare il pagamento di somme secondo la sua volontà ai sensi dell'art. 1193 c.c., nel senso che egli non può imputare, nel riversare nelle casse dell'ente pubblico, le somme incassate per versamenti diretti all'adempimento dell'obbligo di riversamento di imposte iscritte a ruolo con obbligo del non riscosso per riscossole viceversa. In altri termini, la inapplicabilità dell'art. 1193 c.c. impone che le somme incassate per versamenti diretti debbano necessariamente essere imputate a tale obbligo di riversamento, ed altrettanto deve dirsi per le somme iscritte a ruolo incassate con l'obbligo del non riscosso per riscosso (ancorché si tratti di somme versate anticipatamente dai contribuenti per pagamento di rate non ancora scadute ma comunque dopo la scadenza del termine di versamento della rata gravante sul concessionario nei confronti dell'ente impositore divenendo pecunia pubblica già in tale momento). Dal che deriva che una diversa imputazione di un riversamento da luogo a una appropriazione delle somme destinate ad altri scopi, sia pure pubblici, cioè alla copertura di tributi (o carichi di altra natura) diversi da quelli per i quali sono stati incassati. Non si tratta quindi di peculato per distrazione, oggi non più esistente e rifluito nella figura dell'abuso di ufficio, ma di vero e proprio peculato per appropriazione.
Neppure il secondo motivo relativo ai reati di peculato è fondato. Non appare esatta la affermazione della difesa secondo cui mancherebbe in senso grafico la motivazione sulla mancata richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale per la assunzione di una perizia volta ad accertare gli esatti rapporti di debito credito in ordine al peculato di cui al capo C). Alla pag. 27 della sentenza impugnata si da atto di tale richiesta, anche se si afferma erroneamente essere stata avanzata in sede di discussione, giacché risulta proposta con l'atto di appello. Tuttavia, una motivazione sussiste, considerato che la Corte spiega che: "Tale indagine non appare ne' indispensabile, ne' utile, considerata l'entità dei dissesto, e la conseguente certa insufficienza di eventuali crediti per sanare il passivo". Si osserva ancora che la motivazione non risulta neppure illogica alla luce della sentenza di 1^ grado, i cui rilievi consentono di affermare che i due atti conclusivi dei giudizi di merito offrono una risposta esauriente al motivo di appello in esame. Si legge infatti alle pagg. 32 - 37 della sentenza di primo grado che, a fronte di quanto dovuto per scadenza delle rate per somme iscritte a ruolo con obbligo del non riscosso per riscosso relativamente ai mesi novembre 1992 (limitatamente alla quota imputabile al 1993), febbraio, aprile e giugno 1993, la somma dovuta dalla GE ammontava a complessive L. 66.145.670.426: la società aveva incassato di tale somma l'importo di L. 40.070.605 512 e aveva riversato quella di L. 32.046.156.604, da cui la differenza riportata nel capo di imputazione sub C). Non può quindi sostenersi, come fatto dalla difesa, che alla somma del riversato si sarebbe dovuto aggiungere l'importo di 13.423.036.385 - con azzeramento della differenza - per compensazione di somme che la GE vantava per suoi crediti derivanti da provvedimenti di sgravio e di tolleranza (provvedimenti concessi ai contribuenti per dilazioni dall'ente impositore): infatti non solo osserva acutamente la sentenza del Tribunale che la stessa deduzione difensiva - che fa leva su un meccanismo compensativo - conferma che il corrispondente importo affluito nella casse della GE, e costituente già pecunia pubblica, "è stato dirottato altrove", ma, come si e già detto prima, osserva anche che eventuali pretese creditorie non sono compensabili con le somme dovute allo Stato e agli altri enti impostori alle singole scadenze. E la legittimità della pretesa di aggiungere al riversato la somma indicata dal ricorrente per compensazione di crediti della GE è categoricamente smentita dalla deposizione della teste NO UC, funzionario della Intendenza di Finanza, che, in sede locale, ha operato gli accertamenti i quali hanno consentito di individuare e contestare gli addebiti: la teste ha confermato l'accertamento svolto dal Servizio Ispettivo Centrale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze in data 24 gennaio 1994, e ha ribadito la debenza delle somme di cui alla imputazione in argomento, risultante anche per il capo G); somme anche queste mai più ritrovate nelle casse della GE neppure nella sede fallimentare.
Oltre tutto, considerato che l'indagine peritale è sottratta alla disponibilità delle parti ed è rimessa alla discrezionalità del giudice, essa non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, in altri termini, la mancata disposizione di un'indagine peritale non può essere oggetto di doglianza con ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d: v. Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 14130 del 2007. I principi che regolano la materia della riscossione e del riversamento delle imposte già esaminati consentono di ritenere la mancanza di fondatezza anche del terzo motivo concernente i reati di peculato di cui ai capi A) e B). La natura di pecunia pubblica assunta dalle somme incassate dal concessionario dal momento della loro entrata nelle sue casse al momento del loro riversamento permette di affermare che tutti i reati si sono consumati entro il 30 giugno 1993, data della delibera dello scioglimento della società e della sua contemporanea messa in liquidazione, e quindi di cessazione delle attività del consiglio di amministrazione di cui NO faceva parte, con pienezza della qualifica per la consumazione del reato proprio. Le somma di cui al reato di peculato contestato al capo A) di cui alle scadenze del 15 febbraio (L. 1.115.165.224) e del 25 febbraio 1993 (L. 2.762.240.183), già incassate dalla GE, dovevano essere nelle casse della stessa e versate alla SEV entro dieci giorni dall'ultima di tali scadenze. Tali somme non venivano mai più trovate nelle casse della GE. Non ha alcuna importanza il provvedimento di tolleranza dell'amministrazione, comunque revocato (solo) il 28 giugno 1993 perché l'amministrazione stessa veniva posta a conoscenza della inadempienza, comunicatale dalla SEV, (solo) il 25 giugno 1993. Il provvedimento amministrativo di tolleranza e soprattutto l'intervenuto provvedimento di revoca della concessione del 31 luglio del 1993, sono circostanze accidentali non assolutamente in grado di legittimare un inadempimento dell'obbligo gravante sulla concessionaria di non trattenere denari che già avrebbero dovuto essere consegnati molto prima al destinatario e comunque quando il consiglio di amministrazione era nel pieno esercizio delle sue funzioni.
NO è responsabile dei reati in esame al pari degli altri amministratore aventi poteri di firma (ZZ e De NO), onde anche il quarto motivo deve ritenersi infondato. I poteri di firma non hanno a che vedere con l'obbligo di garanzia nei confronti della società e dei creditori gravante su tutti i consiglieri di amministratori di adempiere "i doveri ad essi imposti dalle legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle loro specifiche competenze" (art. 2392 c.c., comma 1). Nel caso, la sentenza impugnata sottolinea correttamente che non v'era nessuna ripartizione di competenze tra i consiglieri di amministrazione, onde tutti avevano gli stessi obblighi. La tesi che NO non fosse a conoscenza del risalente stato di dissesto della società e di pessima gestione della stessa non può essere condivisa Non è pensabile che un componente del consiglio di amministrazione non sia in grado di leggere i bilanci (e i documenti di accompagnamento), alla approvazione dei quali ha partecipato, ed avvedersi dello stato di dissesto della società: tanto più che, come dedotto con i motivi relativi al reato di bancarotta che si esamineranno tra breve, lo stesso NO sostiene che non si tratterebbe di bilanci in base ai quali non era impossibile ricostruire la situazione patrimoniale della società fallita. Anche se nominato amministratore nel corso dell'anno 1990 (ma già prima faceva parte del collegio sindacale), NO aveva concorso ad approvare i bilanci senza dire nulla.
NO ha avuto anche nel primo dell'anno 1993 (epoca cui si riferiscono i reati di peculato) precisi segnali del disfacimento della situazione societaria (si pensi, ad esempio, alla revoca degli affidamenti della CRAISAL del febbraio 1993, sicuro "campanello d'allarme" per chi rivestiva la posizione di componente del consiglio di amministratore). Egli aveva l'obbligo, per la sua carica, di verificare la situazione contabile della società e vigilare perché quei reati non si compissero e aveva i poteri per farlo, anche a costo di dimettersi (come già in passato fatto dall'altro amministratore Michele Ingenito, dimessosi per contrasti con gli altri amministratori). Egli deve quindi rispondere dei reati di peculato, non essendo pensabile che, tenuto conto dell'oggetto sociale della società, egli non fosse a conoscenza del fatto che non venivano puntualmente riversate le somme incassate agli enti cui spettavano, con le conseguenze di legge, che, per la sua carica e le sue qualità professionali, non potevano sfuggirgli. Egli era tenuto ad adempiere alla sua funzione di garanzia, insieme con tutti gli altri amministratori, quanto meno ai sensi dell'art. 40 c.p., come correttamente ritenuto dai giudici di merito.
Per quanto riguarda il reato di bancarotta contestata al capo D 3, l'anomalia del bilancio 1991, giustamente ritenuta dai giudici di merito preordinata al fine di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, realizzata facendo risultare un utile di esercizio al posto di una cospicua perdita, è ravvisata dalle sentenze di merito non solo nel fatto di una radicale passaggio, rispetto al bilancio precedente (1990), delle iscrizione in bilancio del credito per interesse da un criterio di cassa a un criterio di competenza, ma anche nel fatto di non avere "azzerato", come fatto per l'esercizio successivo (1992), attraverso la appostazione al passivo di un fondo di pari importo della voce iscritta nei ricavi (nell'anno 1991 pari a L. 12.255.373.664) per crediti da interessi di mora - di assai incerta realizzazione e in gran parte di certa irrealizzazione). È stato invece "appostato" al passivo un fondo corrispondente al solo settanta per cento, con una differenza pari a L. 3.774.093.931 - mai entrate nelle casse della GE in quell'anno e mai più negli anni successivi -, facendo così risultare un utile di L. 668.265.620, anziché una perdita di L.
3.105.828.711. Per di più, senza la spiegazione dei criteri adottati sulla valutazione del grado di solvibilità dei contribuenti dai quali si sarebbe potuto ottenere il trenta per cento delle somme da essi dovute, e in aperta discordanza dalla circolare Ascotributi del giorno 8 novembre 1991 che invitava gli associati ad appostare anche al passivo l'intera voce degli interessi di mora (v. sentenza impugnata pag. 26).
Nè può aver peso l'osservazione difensiva sulla modifica legislativa delle norme codicistiche sul bilancio introdotta, a seguito di direttive CEE, con D.Lgs. n. 127 del 1991. La nuova normativa - che all'art. 2423 bis c.c. prevedeva, al n. 3), la redazione dei bilanci secondo criteri di competenza e non di cassa - doveva applicarsi (v. artt. 44 e 45, D.Lgs. cit.) a partire dal bilancio del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 17 aprile 1991), cioè dal bilancio 1993 (da approvarsi entro il 30 giugno 1994). La norma sul criterio di valutazione dei crediti è sempre stata identica sin da quando essa faceva parte dell'art. 2425 c.c., n. 6 (prima dell'inizio delle travagliate vicende delle reiterate modifiche del diritto societario): sin da allora, come oggi (art.2426 c.c., n. 8), la disposizione è sempre stata di uguale identico contenuto cioè: "I crediti devono essere valutati - oggi per l'esattezza iscritti, n.d.e. - secondo il presumibile valore di realizzazione". Non può quindi dirsi che la redazione del bilancio con criteri di competenza anziché di cassa sia avvenuta per disposizione di legge in vigore dal bilancio 1991, per giustificare la modifica adottata nel bilancio "incriminato" del 1992. Non si tratta, in definitiva, di una semplice valutazione "imprudente" ma di una vera e propria alterazione artificiosa e fraudolenta del bilancio con la volontà di mascherare il dissesto della società e di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio, considerato, si ripete, che nell'anno successivo i crediti per interessi sono stati azzerati completamente (con posta al passivo di identico valore a quella dell'attivo). E anno 1991, come si ricava dalle analitiche elaborazioni della "storia" della GE contenute nelle sentenza di merito, è proprio quello in cui gli amministratori ancora cercavano di ottenere credito dalle varie banche per far fronte ai propri impegni, banche che poi, man mano, hanno finito tutte per revocare le loro linee di affidamento (l'ultima la CARISAL nel febbraio 1993).
Sul motivo in esame, infine, va detto che non è dato ravvisare alcuna contraddizione su quanto ritenuto nella sentenza impugnata circa il dolo degli amministratori e dei sindaci. Come spiega icasticamente la sentenza impugnata: "(il dolo dell')amministratore deve essere valutato per la sua azione (e quello del) sindaco per la sua omissione". Gli amministratori, cioè, hanno commesso il reato, i sindaci hanno omesso il controllo. Si tratta di situazioni disomogenee che non ammettono alcuna comparazione. Se poi la difesa vuol fare riferimento alla affermazione secondo cui la alterazione del bilancio non era poi così macroscopica da rendere illeggibili i dati dell'atto contabile, non si deve dimenticare che ciò si afferma con riguardo all'esame delle scritture contabili fatto dai sindaci, persone di sicure e specifiche competenza ed esperienza, e l'espressione ha un significato preciso considerato il loro punto di "osservazione". Ma la giurisprudenza di questa Corto non esclude il reato di bancarotta fraudolenta contabile da parte degli amministratori se la situazione patrimoniale possa essere ricostruita solo da una analisi delle scritture da parte di esperti con la dovuta diligenza e magari superando ostacoli che la persona comune non può superare (Cass. pen., sez. 5, sentenza n. 24333 18 maggio 2005), Con riguardo, poi, al reato di bancarotta societaria, non è esatto il profilo del motivo con cui si afferma che la sentenza non ha indicato -, e avrebbe dovuto farlo - quale sarebbe stata la percentuale di interessi da iscrivere in un fondo passivo, anziché quella indicata del settanta per cento. La sentenza impugnata, anche qui integrata con quella di primo grado, afferma che si doveva apporre al passivo l'intera somma corrispondente al valore dei crediti maturati, come chiarito dalla circolare Assotributi già ricordata e come del resto fatto in occasione del bilancio 1992. Non era certamente rispettato il limite di cui all'art. 2622 c.c., comma 8. Non solo, ma come si evince dalla sentenza di 1^ grado (pag. 93),
la stessa valutazione estimativa "incriminata", pari a trenta per cento, superava il limite del dieci per cento indicato in quest'ultima norma.
In punto di rapporto tra false comunicazioni sociali e fallimento della società i giudici di merito hanno correttamente interpretato e applicato la nuova normativa introdotta dal D.Lgs. n. 61 del 2002, art. 4 adeguatamente motivando in proposito, in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto con la quale si è affermato che la novità della nuova disciplina va ravvisata nel fatto che mentre anteriormente alla riforma era sufficiente che il reato societario fosse semplicemente in connessione temporale con la dichiarazione di fallimento, oggi è necessario che esso sia causa - o concausa - del dissesto societario, che costituisce evento del reato (Cass. pen., sez. 1, sentenza n. 40159, 16 ottobre 2002; Cass. pen., sez. 5, sentenza n. 36347, 3 ottobre 2002; Cass. pen., Cass. pen., sez. 5, sentenza n. 21535 del 8 maggio 2002). Correttamente si è detto nella sentenza di primo grado (pagg. 89 ss.) che l'espressione "cagionato o concorso a cagionare" il dissesto contenuta nella nuova formulazione della L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1, comprenda anche l'ipotesi in cui il comportamento sanzionato dalla norma è quello che si innesta in una situazione di difficoltà economica già consolidata incidendo sulla stessa contribuendo al fallimento. Come quella del nascondimento di perdite o della creazione fittizia di utili, verificatasi nella specie, situazione tipica di creazione di una "bolla fittizia" di solidità societaria e nello stesso tempo di innesco di una spirale di progressivo indebitamento, come puntualmente si è verificato nel caso, sino alla cessazione definitiva degli affidamenti bancari nel febbraio 1993, come già detto.
Si deve ribadire ancora una volta che una stringata motivazione della sentenza di appello ben può essere integrata da quella più diffusa della sentenza di primo grado, sempre che dalla combinazione dei due testi ne derivi una risposta complessivamente esaustiva ai motivi di appello, come nella specie si è verificato.
Con riferimento, infine, al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo D5, vanno tenute presenti le considerazioni fatte per i reati di peculato, che concorrono con il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione: l'accusa principale del capo di imputazione in esame riguarda proprio le somme relative alla "distrazione appropriativa" concernenti tali reati. Su tale punto il ricorrente si riporta ai motivi per i quali ha contestato la sua responsabilità in ordine ai reati contro la pubblica amministrazione. Ad essi si è già replicato sopra e a tale replica si rimanda.
È vero che in occasione della seduta del 12 gennaio 1990, in cui si deliberava di affidare alla GL s.r.l. (facente capo a ZZ e De NO) incarichi di consulenza e di domiciliazione) per centinaia di milioni NO non aveva partecipato quale amministratore (carica alla quale fu nominato successivamente), ma come sindaco, ma è anche vero che nel 1991, 1992 e 1993 furono emesse dalla GL s.r.l. alla GE e da questa pagate fatture per complessivi 283.770.000, quando lo NO era già amministratore, il quale aveva poi concorso ad approvare tutti i relativi bilanci anche per tali voci, senza esprimere una parola di dissenso quando la situazione di decozione aziendale era già apparsa in tutta la sua crescente gravità e non era minimamente provata la congruità degli importi pagati rispetto alle prestazioni effettivamente erogate (v. sentenza di 1^ grado pag. 107). Può quindi affermarsi che dalla lettura della sentenza di secondo grado, integrata con quella di primo grado, emergono elementi tali da offrire una congrua risposta ai motivi proposti dallo NO in sede di appello.
Va quindi rigettato il ricorso di NO.
Sono infine infondati i motivi di ricorso proposti da AN. Sul primo motivo si osserva che, leggendo l'atto di appello, non si ricava che si sia richiesta da parte di tale imputato una rinnovazione della istruzione dibattimentale che deve essere, per giurisprudenza consolidata, chiesta con tale atto. Il ricorrente non può dolersi della mancata risposta da parte della Corte di appello. Va aggiunto che, essendo la sintesi della richiesta di accertamento allora fatta riportata anche nel ricorso per cassazione (pag. 3), non si vede quale interesse potesse avere il AN allo svolgimento di una perizia sui "flussi finanziari dalla GE s.p.a. (quali, ad esempio, gli importi riscossi dai contribuenti;
gli importi relativi ai buoni di sgravio, le tolleranze e le revoche;
i versamenti effettuati all'Erario o ad altri Enti)", posto che al AN è contestato unicamente di essersi autoliquidato - nella fase di liquidazione - compensi che non avrebbe dovuto autoliquidarsi;
contestazione sulla quale non hanno la minima rilevanza gli accertamenti sopra evidenziati. Anche per tal verso la Corte d'appello non aveva uno specifico obbligo di risposta esplicita, e ben poteva (e può) considerare implicitamente disattesa la richiesta.
Per quel che riguarda il secondo motivo, ai sensi della L. Fall., art. 167 non possono essere iniziate azioni esecutive sul patrimonio del debitore dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato sino alla sentenza di omologazione del concordato stesso da parte dei creditori per titolo o causa anteriore al decreto di ammissione al concordato (o, nel caso in cui non segua un decreto di ammissione al concordato, al decreto di rigetto e alla contestuale sentenza che dichiarali fallimento, come verificatosi nella specie). Tale divieto deve ritenersi esteso anche a qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare unilateralmente, al di fuori della procedura concorsuale, il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario (Cass. civ., Sez. 1^, Sentenza n. 3588 del 1.6 aprile 1996; Cass. civ., Sez. 1^ Sentenza n. 12710 del 18 ottobre 2001, sia pure con riferimento a fattispecie diversa). Come rilevato dalla Corte d'appello, nessuna possibilità v'era di distinguere tra crediti anteriori e posteriori alla richiesta di concordato, essendo a tutti riservato uguale trattamento sino al momento del decreto di ammissione (o di rigetto). E non v'è dubbio che il credito del AN era credito derivante da titolo anteriore al momento dei decreto (eventuale) di ammissione al concordato (nel caso, come già osservato, del decreto di rigetto e della declaratoria di fallimento) in una fase di già acclarata decozione.
Sul terzo motivo di ricorso, il Collegio, pur dando atto di un indirizzo contrario, ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale che appare preferibile, secondo cui l'amministratore (o il liquidatore) che sia anche creditore nei confronti della società, ove si appropri di somme per crediti vantati nei confronti della stessa fallita commette il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e non preferenziale. La ragione di tale affermazione risiede ne fatto, già rilevato dai giudici di merito, che non è possibile distinguere nella stessa persona tra creditore e amministratore (Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 27343 del 22 giugno 2007; Cass. pen., Sez. 5^, Sentenza n. 19577 del 13 aprile 2007; Cass. pen., Sez. 5^, Sentenza n. 38149 del 6 luglio 2006), vincolato alla società dall'obbligo di fedeltà e;
da quello della tutela degli interessi sociali anche nei confronti dei terzi.
Va quindi rigettato anche il ricorso di AN.
Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di EL ZZ e GI De NO limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, che va rideterminata in anni due e mesi otto ciascuno. Il ricorso del De NO va rigettato nel resto. Devono essere altresì rigettati i ricorsi di IO NO e ON AN, i quali vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali oltre che alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili "Intesa Gestione Crediti s.p.a.", "Consorzio di Bonifica Paestum ex Sele" e "GE s.p.a.", liquidate, per ciascuna di esse, nella somma di Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZZ EL e De NO GI limitatamente alla misura della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, che ridetermina in anni due e mesi otto ciascuno. Rigetta nel resto il ricorso del De NO. Rigetta i ricorsi di NO IO e AN ON che condanna in solido tra loro al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili in questo grado che liquida in Euro 2.500,00 per ciascuna di esse, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2008