Sentenza 26 giugno 2007
Massime • 2
In caso di condanna per reato continuato la pena principale alla quale si deve far riferimento per determinare la durata della conseguente pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici è quella inflitta per la violazione più grave e non già quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione.
Ai fini delle spese di custodia cautelare, la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna a norma dell'art. 445, comma primo bis cod.proc.pen. con conseguente loro addebito all'imputato cui sia stata applicata la pena a richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2007, n. 27700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27700 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/06/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2635
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 001380/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL AG, N. IL 18/05/1942;
avverso SENTENZA del 02/11/2006 GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. IZZO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 2/11/06 il GIP del Tribunale di Torre Annunziata, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione tra i reati, ha applicato su sua richiesta a LO AG - imputato di associazione per delinquere e di concorso in estorsione e usura - la pena complessiva di 5 anni di reclusione e Euro 4.000,00 di multa;
gli ha applicato inoltre le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante la pena e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di quelle di custodia cautelare.
Contro questa pronuncia l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con il quale lamenta che gli siano state applicate le pene accessorie pur potendo fruire, quanto al reato più grave di estorsione e a quello di associazione per delinquere, del condono concesso con L. n.241 del 2006, e deduce violazione di legge quanto alla condanna alla rifusione delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.
La prima doglianza deve trovare accoglimento in quanto l'applicazione delle pene accessorie della interdizione legale e della interdizione perpetua dai pubblici uffici risulta (anche se per una ragione diversa da quella addotta, essendo la concessione dell'indulto irrilevante a tali fini) illegittima.
Ed invero, in tema di pene accessorie la determinazione della entità della pena principale della reclusione - che, ai sensi della prima parte dell'art. 29 c.p., comma 1, e dell'art. 32 c.p., comma 3, quando non è inferiore a cinque anni comporta come conseguenza l'applicazione della interdizione legale e della interdizione perpetua dai pubblici uffici - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte va effettuata, se vi è stata unificazione dei reati ex art. 81 c.p., con riferimento non alla pena detentiva complessiva, comprensiva dell'aumento per la continuazione, ma alla pena base che nel caso di specie, tenuto conto della diminuzione per il rito, è di 3 anni e 8 mesi e quindi inferiore a tale limite (cfr., tra le molte, sez. 2^ 24/5/91, P.M. in proc. Maidecchi, RV. 188.186; sez. 4^ 25/2/99, Lubrano, RV. 213.149; sez. 1^ 5/7/00, Locorotondo e altri, RV. 217.047; sez. 6^ 13/2/06, Prestipino Giarritta e altro, RV. 234.496).
Previo annullamento in questa parte senza rinvio della sentenza impugnata a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. l), va quindi senz'altro eliminata l'interdizione legale mentre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, non essendo la pena base applicata al LO inferiore a tre anni, a norma della seconda parte dell'art.29 c.p., comma 1, va sostituita con quella temporanea.
Non può invece trovare accoglimento l'altro motivo di ricorso in quanto, secondo l'orientamento nettamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. sez. 4^ 29/4/97, Turturro, RV. 207.921; sez. 6^ 9/7/04, Speranza, RV. 231.013; sez. 5^ 18/6/01, Lafranceschina, RV. 219.345; sez. 2^ 10/10/03, Casetta, RV. 227.328;
sez. 6^ 25/2/03, Marsala, RV. 224.509), per le spese di custodia cautelare vale l'equiparazione della sentenza di patteggiamento a una pronuncia di condanna a norma dell'art. 445 c.p.p., comma 1 - bis, ultima parte, con conseguente applicabilità in ogni caso dell'art.692 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla interdizione legale, che elimina, e alla interdizione dai pubblici uffici che determina in cinque anni;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007