Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2017, n. 5157
CASS
Sentenza 22 novembre 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In tema di arresto o fermo per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale di cittadini extracomunitari previsto dall'art. 12, comma 3, lett. a) e d), del d.lgs. n. 286 del 1998, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 386 cod. proc. pen., non rileva la parziale limitazione della libertà di movimento subita dagli occupanti di una imbarcazione abbordata in alto mare dalla polizia giudiziaria, trattandosi di una limitazione relativa, avente per oggetto il mezzo nautico e le connesse attività di controllo di esso, senza una limitazione della libertà personale, anche se, a causa del controllo di polizia e della localizzazione del natante, gli stessi non potessero allontanarsi o darsi alla fuga, sempre che la nave sia stata legittimamente abbordata a norma degli artt. 110 e 111 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982.

L'art. 111 della Convenzione ONU sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, attribuisce allo Stato il diritto d'inseguimento della nave straniera anche in alto mare e, quindi, oltre il mare territoriale e la zona contigua, quando abbia fondati motivi di ritenere che la stessa abbia violato le sue leggi, purché detto inseguimento sia iniziato in tali zone e sempre che non sia stato interrotto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in relazione al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in una fattispecie in cui la nave utilizzata per il trasporto dei cittadini extracomunitari, avvistata mentre si trovava nel mare territoriale, era stata seguita senza soluzione di continuità anche in alto mare, dove era avvenuto l'abbordaggio).

In tema di giurisdizione, in forza della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, lo Stato può esercitare l'attività di repressione e prevenzione dei reati nella "zona contigua" al mare territoriale, dell'estensione massima di ulteriori dodici miglia marine, ovvero di ventiquattro miglia dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2017, n. 5157
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5157
    Data del deposito : 22 novembre 2017

    Testo completo