Sentenza 25 marzo 1998
Massime • 1
L'istituto del cd. "patteggiamento in appello" disciplinato dagli artt. 599, comma quarto, e 602, comma secondo, cod. proc. pen. che consente - previa rinunzia contestuale dell'imputato a tutti gli altri motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello - la definizione concordata del procedimento soltanto nei casi elencati nel primo comma dell'art. 599, è cosa ben diversa dal patteggiamento regolato dagli artt. 444-448 cod. proc. pen., non comportando il primo, in contropartita dell'economia processuale, diminuzioni di pena o vantaggi premiali di alcun genere. In particolare, l'accordo tra le parti previsto dall'art. 599 citato non svolge alcuna efficacia sulle statuizioni concernenti il pagamento delle spese del procedimento, l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, conseguenti all'affermazione di responsabilità e alla condanna dell'imputato, disposte dal giudice di primo grado. (Fattispecie relativa all'applicazione, in primo grado, della misura di sicurezza della casa di lavoro ai sensi dell'art. 7, ult. comma, della legge n. 575 del 1965, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice d'appello che, nell'applicare la pena concordata, aveva confermato il capo relativo alla predetta misura di sicurezza).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/1998, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 25/03/1998
1. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 1760
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI rel. " N. 42932/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della corte d'appello di Bari di data 26.9.1997;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;
Lette le richieste del P.M., nella persona del sost. proc. gen. Dott. MA Persiani, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
Osserva
1. L'imputato MA AL con sentenza 13/11/1996 del tribunale di Bari veniva dichiarato colpevole dei reati di tentate lesioni, minaccia grave, detenzione illegale di arma comune da sparo e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e condannato alla complessiva pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione e lire 800.000 di multa, oltre l'applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata di un anno ai sensi dell'art. 7, ult. co., l.575/65. La corte d'appello di Bari con sentenza in data 26/9/1997, in parziale riforma di quella di primo grado, dato atto della rinunzia dell'appellante al motivo di gravame riguardante l'insufficienza degli elementi probatori d'accusa e dell'accordo delle parti sul conseguente adeguamento sanzionatorio, giudicava congrua la misura della pena concordata e applicava al AL la pena di anni uno e mesi sei di reclusione e lire 600.000 di multa, confermando nel resto.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, censurando con un unico motivo di gravame la confermata applicazione della misura di sicurezza, in violazione dell'accordo delle parti sulla pena.
2. Il ricorso appare destituito di ogni fondamento.
L'istituto del c.d. patteggiamento in appello disciplinato dagli artt. 599.4 e 602.2 c.p.p., che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 435 del 1990, consente (previa rinunzia contestuale dell'imputato a tutti gli altri motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello) la definizione concordata del procedimento soltanto nei casi elencati nel primo comma dell'art. 599, è cosa ben diversa dal patteggiamento regolato dagli artt. 444-448, non comportando il primo, "in contropartita" dell'economia processuale, diminuzioni di pena o vantaggi premiali di alcun genere, quali ad esempio quelli previsti dall'art. 445.1 c.p.p. In particolare, l'accordo tra le parti previsto dall'art. 599 non svolge alcuna efficacia sulle statuizioni concernenti il pagamento delle spese del procedimento, l'applicazione di pene accessorie (Cass., Sez. VI 3/5/1995, P.M. in c. D'Amato, rv. 202218;
1/6/1994, Esposito, rv. 199095; Sez. IV, 7/2/1994, Gulino Mini;
Sez. V, 13/12/1993, Zanicotti, rv. 197061; Cass., 25/6/1990, Barbato) e di misure di sicurezza, conseguenti all'affermazione di responsabilità e alla condanna dell'imputato, disposte dal giudice di primo grado. Di talché, l'applicazione concordata della pena in appello non comportava affatto nel caso in esame il venire meno della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per anni uno, irrogata ope legis, il disposto dell'art. 7, ult. co., l. 31/5/1965 n. 575, con la sentenza di condanna anche per il delitto di minaccia grave commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione.
Il ricorso, attesa la manifesta infondatezza dell'unica doglianza, va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende dell'ulteriore somma di lire 1.000.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di lire 1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, deliberato in camera di consiglio, il 25 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 1998