Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2006, n. 8382
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Sentenza 25 gennaio 2006

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È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma terzo, L. 5 dicembre 2005, n. 251 (modifiche al cod. pen. ed alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze per i recidivi, di usura e di prescrizione) - per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. - secondo cui non si applicano i termini di prescrizione che risultino più brevi di quelli previgenti nei processi già pendenti in primo grado, ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché nei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione, in quanto, da un lato, le disposizioni transitorie censurate non investono le norme incriminatrici e, dall'altro, il legislatore ben può razionalmente graduare nel tempo e differenziare in relazione ai diversi stati e gradi dei procedimenti e dei processi pendenti l'applicazione di nuovi, più favorevoli, termini di prescrizione dei reati, senza per questo violare il principio di uguaglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2006, n. 8382
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8382
    Data del deposito : 25 gennaio 2006

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