Sentenza 25 gennaio 2006
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma terzo, L. 5 dicembre 2005, n. 251 (modifiche al cod. pen. ed alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze per i recidivi, di usura e di prescrizione) - per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. - secondo cui non si applicano i termini di prescrizione che risultino più brevi di quelli previgenti nei processi già pendenti in primo grado, ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché nei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione, in quanto, da un lato, le disposizioni transitorie censurate non investono le norme incriminatrici e, dall'altro, il legislatore ben può razionalmente graduare nel tempo e differenziare in relazione ai diversi stati e gradi dei procedimenti e dei processi pendenti l'applicazione di nuovi, più favorevoli, termini di prescrizione dei reati, senza per questo violare il principio di uguaglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2006, n. 8382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8382 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 25/01/2006
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Giuliano - Consigliere - N. 89
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 019700/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DR FO, N. IL 17/06/1951;
avverso SENTENZA del 05/11/2001 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale Dott. Galati Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Carlo Taormina del Foro di Latina, che ha proposto questione di legittimità costituzionale e chiesto la prescrizione di entrambi i reati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 05/11/2001 la Corte d'Appello di Torino, 3 Sezione Penale, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, condannava ED FO alla pena di due anni di reclusione e L. dieci milioni di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 644 c.p. (secondo le formulazioni previgenti alla L. n. 108 del 1996; si trattava di tre episodi di usura per prestiti, con esborso da parte della parte offesa, IZ IC, della somma di L. 85 milioni). In considerazione di non lievi precedenti penali, la Corte d'Appello non concedeva all'imputato le attenuanti generiche e rimetteva al P.M. la valutazione circa la necessità di chiedere i provvedimenti di confisca previsti per legge dei beni appartenenti all'imputato. Con ricorso proposto il 28/01/2002 l'avv. Alberto Mittone del Foro di Torino impugnava la pronuncia della Corte d'Appello di Torino, nell'interesse del ED, svolgendo i motivi di gravame che in seguito saranno esaminati. Il procedimento subiva una serie di rinvii (all'udienza del 21 giugno 2005 veniva rinviato ex art. 36 c.p., lett. h, successivamente per omessa notifica al difensore dell'imputato). In data 25/01/2005 l'imputato revocava la nomina del precedente difensore e nominava propri difensori di fiducia l'Avv. Carlo Taormina del foro di Latina e l'Avv. Eugenio Minniti di Locri. Il processo perveniva quindi all'udienza odierna. In essa hanno avuto luogo la relazione della causa e la sua discussione, nella quale il P.G. ed il difensore hanno assunto le conclusioni in epigrafe riportate.
Questa Corte ha quindi deliberato la presente sentenza che è stata pubblicata mediante lettura in udienza del solo dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che all'udienza il difensore Avv. Carlo Taormina ha dedotto questione di legittimità costituzionale della cd. Legge Cirielli in relazione alle disposizioni transitorie, posto che il nuovo regime di prescrizione in quanto legge più favorevole avrebbe dovuto ritenersi applicabile anche nel presente procedimento. La norma transitoria colliderebbe quindi con gli artt. 25 e 3 Cost., onde la questione non sarebbe manifestamente infondata. Il difensore in udienza ha nel merito contestato la sussistenza degli estremi del reato di usura in relazione all'ammontare degli interessi complessivamente imposti al IZ, rilevando come non sussisterebbe corrispettivo usurario rispetto al passaggi successivi al marzo 1992. Ha poi ribadito che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in difetto di motivazione giudicando inattendibili i testimoni a discarico senza dar conto delle ragioni di un simile riconoscimento. Secondo la tesi difensiva esposata all'udienza la sentenza impugnata avrebbe richiamato un computo degli interessi nel termine di tre anni, laddove la situazione di fatto non sarebbe tale: difatti l'assegno sarebbe stato dato a garanzia mentre le cambiali si riferivano al periodo 1996/1998. Quindi "spalmando" quegli interessi su un periodo dal 1993 al 1998 gli interessi medesimi non risulterebbero usurari. Quanto allo stato di bisogno, l'attività di giocatore d'azzardo risulterebbe accertata dai testimoni assunti in primo grado. Trattandosi di attività in atto nel periodo dal 1992 al 1995. Tutte le dismissioni sarebbero successive al 1992 e quindi si collocherebbero in epoca successiva al secondo prestito e in concomitanza con l'attività di gioco.
Eccepisce poi il difensore l'intervenuta prescrizione del reato consumato nel 1990, non avendo la sentenza giudicato sul fatto del 1993. Ciascun episodio poi ai fini della prescrizione andrebbe valutato autonomamente. Non applicandosi la normativa del giugno 1992 si tratterebbe di due episodi entrambi prescritti, posto che, in base alla formulazione anteriore dell'art. 644 cod. pen., il termine di prescrizione si maturava in sette anni e mezzo.
Insiste infine il difensore anche per la concessione delle attenuanti generiche risalendo l'ultimo episodio al 1991.
Esaminando i rilievi svolti all'udienza dal difensore, innanzitutto deve condividersi l'opinione espressa da altra sezione di questa Corte circa la manifesta infondatezza della questione di legittima costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3 (entrata in vigore l'08/12/2005). Il principio di retroattività della legge penale successiva più favorevole all'imputato, di cui all'art. 2 cod. pen., comma 3, entra in discussione solo nel caso in cui sia intervenuto un mutamento favorevole nella valutazione legislativa del fatto tipico oggetto del giudizio. Si deve osservare come il legislatore ben possa razionalmente graduare nel tempo e differenziare in relazione ai diversi stati e gradi dei procedimenti e dei processi pendenti l'applicazione di nuovi, più favorevoli, termini di prescrizione dei reati, senza per questo violare il canone dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. Nè la conclusione circa la manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità cambia per essere stato invocato anche l'art. 25 Cost., posto che la disposizione transitoria non investe le norme incriminatici destinate ad essere applicate nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione e perciò non si pone in contrasto con la regola costituzionale secondo cui "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Va infine rilevato che la difesa non ha diversamente valorizzato i profili di illegittimità costituzionale eccepiti, rispetto a quanto già non sia stato rilevato. Si deve quindi sul punto concludere per la manifesta infondatezza della questione. Passando all'esame dei motivi dedotti in ricorso ed inserendo in questo esame la replica anche a quanto dedotto verbalmente all'udienza, va rilevato che, con il primo motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, il difensore del ED ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., 1 comma, lett. c) ed e), l'utilizzazione di prove in violazione delle regole stabilite dalla legge processuale ed il correlativo difetto assoluto di motivazione della sentenza in relazione all'art. 500 cod. proc. pen., comma 4 e 5 (nel testo previgente alla L. n. 63 del 2001), laddove tale norma detta le regole da seguire in sede di valutazione della prova, circoscrivendo l'acquisizione al fascicolo del dibattimento e la conseguente utilizzabilità dei verbali istruttori alla sole "dichiarazioni utilizzate per le contestazioni".
In particolare la sentenza impugnata non avrebbe indicato da quali circostanze emerse dal dibattimento di primo grado risulti l'asserito "timore" del IZ nei confronti del prevenuto o quali altre situazioni particolari abbiano potuto compromettere la genuinità dell'esame testimoniale. Avrebbe dovuto essere indicato in sentenza su quali punti e su quali circostanze si fondi e si concentri il contrasto per verificare se sussistano gli altri elementi di prova o la violenza o la minaccia nei confronti del teste.
Secondo la sentenza impugnata vi sarebbe in atti una sufficiente documentazione dei rapporti economici intercorsi fra le parti da cui si evincerebbe una sproporzione usuraria fra quanto dato dal ED al IZ e quanto da costui restituito, mentre si tratterebbe di un milione e cinquantamila lire dopo più di un anno. Sul punto si può subito replicare che la sentenza d'appello considera che su 25.000.000 prestati IZ ne aveva resi, o comunque promessi in restituzione, 85 dal 1990 al 1993.
Quanto ai testi a difesa ritenuti "palesemente compiacenti", la difesa ricorrente rilevava come non fosse possibile passare da una sentenza assolutoria ad una di condanna liquidando l'approfondita istruttoria dibattimentale con una immotivata affermazione. Di ben 12 testimoni, escludendo il IZ, non uno ha ricostruito in termini di prestazione usuraria la condotta del ED nei confronti della parte lesa. Persino i familiari del IZ hanno riferito delle dissennate iniziative di questi pesantemente condizionate dal gioco d'azzardo. Non poteva poi essere ritenuta intempestiva la documentazione prodotta dal ED a dimostrazione della sua attività di assicuratore;
la documentazione era stata legittimamente prodotta al termine dell'acquisizione delle prove (art. 507 c.p.p. in relazione all'art. 273 c.p.p.). Denuncia il ricorrente il difetto di motivazione per avere la Corte ritenuto tale attività subalterna rispetto a quella di "prestasoldi". Contrariamente a quanto affermato dalla difesa nel ricorso e sviluppato in sede di discussione all'udienza, la Corte d'appello di Torino ha fornito una precisa ricostruzione degli elementi probatori a carico del ED. Ha così ritenuto sussistente il "timore" del IZ nei confronti del prevenuto in base al rilievo che la denuncia iniziale fu presentata dalla moglie la quale ebbe a dichiarare proprio di essere rimasta Impaurita dall'arrivo in negozio del ED con modi minacciosi per ottenere il pagamento dei debiti. È stato quindi ritenuto con osservazione logica fondata anche su altri elementi (riferimento ad altre esperienze comuni in fattispecie delittuose di tal fatta, insussistenza di altre spiegazioni a giustificare "tale radicale volta faccia") che fossero credibili le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal IZ, anziché quelle di opposto contenuto rese in dibattimento. Inoltre la Corte d'appello ha valorizzato le contraddizioni in cui era incorso il IZ nelle dichiarazioni rese al dibattimento, i riferimenti in linea con le precedenti affermazioni che "senza volere" questi "si era lasciato scappare". Continua ancora la sentenza impugnata rilevando che nel caso di specie più di quanto solitamente avviene era stata ritrovata una sufficiente documentazione dei rapporti economici intercorsi fra le parti e che, osservando gli importi riportati sui titoli era evidente la sproporzione usuraria fra quanto dato dal ED al IZ e quanto da costui restituito o promesso in restituzione, mediante il rilascio dei titoli in futura scadenza. Quindi la sentenza procede richiamando le indicazioni, già contenute nella sentenza di primo grado circa l'ammontare degli assegni e dei titoli rilasciati dal IZ e, valutato correttamente che il reato si consuma anche solo con la semplice promessa di interessi usurati e che il rilascio dei titoli rappresentava comunque una promessa di pagamento, conclude per la sussistenza di una rilevante sperequazione fra quanto il IZ ebbe e quanto si impegnò a restituire. In tal modo, considerato il lasso di tempo di meno di tre anni intercorso per le restituzioni, risultava confermata la natura usuraria degli interessi pattuiti. Nè il modo di procedere sopra riassunto può dirsi contravvenire alle disposizioni di legge all'epoca vigenti (art. 500, 4 e 5 comma, anteriore alla riforma di cui alla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 16) posto che le dichiarazioni resa dal IZ sono state valutate correttamente come prova dei fatti in esse affermati in presenza di altri elementi di prova che ne confermavano l'attendibilità. Quanto alla vantazione dell'attività di assicuratore, la cui esistenza è stata comunque fatta oggetto di riferimento da parte della Corte torinese, indipendentemente dalla tempestività o meno della relativa documentazione, non può dirsi sussistente difetto di motivazione per avere la Corte ritenuto tale attività subalterna rispetto a quella di "prestasoldi", avendo la Corte espresso sia pure in termini sintetici il proprio giudizio nell'ambito del potere discrezionale rimesso al giudizio di merito. Tale giudizio poi deve essere integrato con gli altri elementi di valutazione espressi in diversi punti della sentenza circa l'attività del ED. Del resto, seppure risultasse che il ED svolgeva primariamente attività di assicuratore non per questo si svaluterebbero tutti gli elementi presi in considerazione dai giudici torinesi con riferimento agli specifici episodi riguardanti il IZ.
Non è assolutamente vero che i giudici del secondo grado siano passati da una sentenza assolutoria ad una di condanna "liquidando l'approfondita istruttoria dibattimentale con una immotivata affermazione di responsabilità". Al contrario la motivazione della sentenza d'appello è esauriente, approfondita e logicamente coerente, in un iter argomentativo che va esente da vizi logico- giuridici rilevabili in questa sede.
Neppure si può condividere l'analisi fatta all'udienza circa le lacune valutative in cui sarebbero caduti i giudici dell'appello, posto che gli elementi diffusamente ed efficacemente considerati dalla sentenza d'appello ben servono a costituire valida risposta anche ai rilievi svolti dal difensore all'udienza.
Puramente suggestiva è l'affermazione circa l'esclusione della condanna da parte della sentenza d'appello di episodi che si collochino dopo il secondo prestito, oltre il marzo 1992. È evidente, infatti, che è solo nel momento in cui i giudici d'appello hanno determinato la pena (ultimo foglio della sentenza) che hanno fatto riferimento al secondo prestito, considerato come reato più grave, laddove nella pagine precedenti avevano preso in considerazione tutti gli episodi contestati, ed in particolare nel penultimo foglio l'episodio dell'aprile 1993, quando - è scritto - il ED si fece dare dal IZ un assegno di 4 milioni a titolo di interessi per il ritardo di un mese nel pagamento del debito di 40 milioni. Inoltre, deve rilevarsi che la critica al provvedimento impugnato è mossa proponendo una valutazione di elementi fattuali, e quindi una valutazione di merito, non consentita in questa sede. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un ambito circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30/04 - 02/07/1997 n. 6402, ric. Dessimone e altri). L'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo della correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass. Sez. 5^, 15/04 - 13/05/2004 n. 22771). Con il secondo motivo di ricorso il difensore denunciava ex art. 606 c.p.p., 1 comma, lett. b) in ordine alla sussistenza dello stato di bisogno rilevante ex art. 644 cod pen.. Sul punto questo collegio ritiene pienamente condivisibile ed in linea con una corretta applicazione ed interpretazione delle norme di legge l'assunto della Corte d'appello torinese, laddove ha ritenuto che solo ove fosse dimostrato che il IZ si faceva dare denaro per andare a giocare d'azzardo si sarebbe potuto ritenere inesistente lo stato di bisogno.
Nè basta il rilievo che sarebbe risultato provato che fra il 1990 ed il 1994 il IZ si era recato al casinò per 261 volte, più di 50 volte l'anno. Non può infatti escludersi la ricorrenza dello stato di bisogno in senso penalistico nel semplice rilievo che il IZ era dedito al giuoco d'azzardo, dovendo acquisirsi per una simile esclusione la prova - che la Corte ha giudicato carente nella specie - dell'effettivo utilizzo delle somme ricevute in prestito per il giuoco d'azzardo. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia l'errata interpretazione e applicazione degli artt. 157 e 158 cod. pen.. La Corte d'appello riconoscendo la continuazione fra i vari episodi e valutando di non concedere al prevenuto le circostanze attenuanti generiche ha ritenuto che il reato continuato non fosse prescritto in quanto l'ultimo episodio contestato risaliva al 1993 (sotto il vigore della L. n. 356 del 1992, entrata in vigore dal 22/08/1992, con l'originaria pena della reclusione fino a due anni, elevata solo in seguito fino a cinque anni. La Corte d'appello avrebbe fatto raffronto con una legge successiva, la L. n. 108 del 1996, che non poteva riguardare i fatti di causa in quanto è la meno favorevole. Non ha considerato che il tempo necessario a prescrivere è quello previsto per legge per i singoli reati in continuazione (Cass. S.U. 24/01/1996, Panigoni e altri). Dei tre episodi contestati i primi due sono intervenuti sotto la vigenza della normativa più mite (essendo allora la prescrizione massima di 7 anni e mezzo) cosicché le condotte di reato commesse sino al 22/08/1992 dovevano essere dichiarate estinte per prescrizione.
Va ricordato che in tema di prescrizione di reati, l'art. 158 cod. pen., comma 1 ricollega l'inizio del decorso della prescrizione alla cessazione della continuazione, considerando il reato continuato come un'unità reale, non suscettibile di scomposizione nei singoli reati che la compongono, siano essi istantanei o permanenti, sicché la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della continuazione per tutti i reati unificati nella complessa figura prevista dall'art. 81 cpv cod. pen. e, quindi, dalla consumazione dell'ultimo dei reati che entrano in continuazione, fermo restando il periodo prescrittivo proprio di ciascun reato (sez. 4, sentenza n. 46546 del 04/10/2004 - 01/12/2004, ric. Negro, rv. 230347; n. 24527 del 03/02/2005, ric. Pirronello, rv. 251500; conf. sentt. n. 2809 del 1998 Rv. 210038, n. 7878 del 1999 Rv. 214541, n. 42790 del 2003 Rv. 227616). Vanno senz'altro disattesi i tentativi della difesa di parcellizzare i diversi episodi, che sono stati invece, come dovevano, essere considerati uniti dal vincolo della continuazione: vanno parimenti disattesi anche gli argomenti sviluppati all'udienza con i quali si è tentato di nuovamente perseguire un simile risultato. Non è poi vero che la pena base irrogata per il reato più grave fra quelli ritenuti in continuazione sia stata determinata dalla Corte superando il limite massimo della multa previsto in allora dalla legge (sino a 4 milioni). La Corte torinese ha fatto corretto riferimento, in quanto più favorevole all'imputato, alla L. 7 agosto 1992, n. 356 (D.L. 8 giugno 1992, n. 306) che prevedeva la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da L. quattro milioni a L. venti milioni (pena in seguito aumentata con la reclusione da uno a cinque anni e la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni). Con il quarto motivo di gravame il ricorrente denuncia la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) in ordine al diniego delle circostanze attenuanti: la concessione di dette attenuanti in prevalenza sull'aggravante contestata avrebbe in ogni caso portato alla prescrizione del reato in ordine alla condotta consumata nell'aprile 1993. Il diniego sarebbe carente della dovuta motivazione, non essendo stati esauriti tutti gli indici che dovevano essere considerati ex art. 133 cod. pen., fra i quali non ultimo la risalenza nel tempo della precedente condanna. Anche tale censura è infondata. Infatti i giudici dell'appello hanno negato le attenuanti generiche in considerazione dei "non lievi precedenti penali", non sussistendo alcun obbligo di motivazione ne' in merito agli indici dettati dall'art. 133 cod. pen. per la valutazione della pena, ne' con riferimento alla dedotta risalenza nel tempo della condanna. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2006