Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2002, n. 21535
CASS
Sentenza 8 maggio 2002

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Massime1

Per la configurabilità del reato di bancarotta societaria previsto dall'art. 223, comma 2, della legge fallimentare, come modificato dall'art. 4 D.L.G. 11 aprile 2002 n. 61, non è più sufficiente la commissione di uno dei reati societari in connessione temporale con una sentenza dichiarativa di fallimento, ma occorre la sussistenza di un nesso di causalità fra il reato societario posto in essere e il dissesto della società, che viene assunto come evento sostanziale del reato.

Commentario1

  • 1Bancarotta fraudolentaAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2002, n. 21535
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21535
Data del deposito : 8 maggio 2002

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