Sentenza 8 maggio 2002
Massime • 1
Per la configurabilità del reato di bancarotta societaria previsto dall'art. 223, comma 2, della legge fallimentare, come modificato dall'art. 4 D.L.G. 11 aprile 2002 n. 61, non è più sufficiente la commissione di uno dei reati societari in connessione temporale con una sentenza dichiarativa di fallimento, ma occorre la sussistenza di un nesso di causalità fra il reato societario posto in essere e il dissesto della società, che viene assunto come evento sostanziale del reato.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta fraudolentaAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2002, n. 21535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21535 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE RENATO LUIGI - Presidente - del 08/05/2002
1. Dott. MARINI PIER FRANCESCO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FERRUA GIULIANA - Consigliere - N. 00618
3. Dott. CICCHETTI NUNZIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTELLA MARIO - Consigliere - N. 021721/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) KU LB NO N. IL 14/06/1931
avverso SENTENZA del 22/03/2001 CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Generale Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per rigetto del ricorso. Annullamento senza rinvio quanto alla bancarotta preferenziale. Udito il difensore Avv. Berni Gaetano di Firenze.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza della corte d'appello di Firenze 22.3.2001 riduceva ad anni 3 e mesi 2 la pena inflitta all'imputato UN D'BU OR BE ZZ per i reati di fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale e preferenziale nonché di bancarotta impropria (223, 219 comma 2 n. 1 L.F. in relazione 2621 L.F.).
L'imputato, in qualità prima di amministratore unico e successivamente "di fatto" della società "Principe D. UN D'BU OR" srl, dichiarata fallita il 10.6.1996, aveva dissimulato beni sociali, facendone apparire la vendita, e tenuto scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari;
aveva poi effettuato rimborsi a riduzione di crediti vantati da soci ed esposto nel bilancio approvato il 29.6.1994 - quando era amministratore unico - fatti non rispondenti al vero, mediante notevole riduzione del passivo.
Il ricorrente allegava i seguenti motivi.
1) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla bancarotta per distrazione, in relazione alla ritenuta "cogestione" tra amministratore di diritto e di fatto, senza inquadrare la fattispecie nell'ambito del concorso, in reato proprio.
2) Quanto alla bancarotta preferenziale allegava i medesimi vizi, sotto il profilo della valenza probatoria di U in verbale di assemblea e, comunque, la prescrizione.
3) Erronea applicazione di legge sostanziale, nella misura in cui il bilancio non era stato valutato facendo ricorso ai principi fissati dall'art. 2423 c.c. ma sulla base di un raffronto con una scrittura privata avente scopi del tutto diversi. Mancava, inoltre, l'idoneità "ingannatoria" e l'elemento soggettivo del reato non era stato correlato alla conoscenza dello stato di insolvenza. 4) Violazione art. 62 bis c.p. e correlativo vizio di motivazione, in rapporto al diniego delle generiche per una presunta recidiva. Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato siccome infondato. Invero quando l'art. 223 L.F. indica i soggetti che possono commettere bancarotta fraudolenta, in caso di fallimento di società di capitali, si riferisce non all'aspetto formale di investitura alla "qualifica" di amministratore (o direttore generale, sindaco, ecc.) bensì alle mansioni concrete inerenti a tale qualifica, poiché la ratio della legge deriva dall'obbligo di lealtà e correttezza nell'espletamento di quelle mansioni, sicché sarebbe irrazionale - in relazione all'interesse tutelato - escludere da quell'obbligo chi eserciti di fatto le funzioni di amministratore, nella piena convivenza degli organi societari, pur senza esserne formalmente investito.
Ne consegue che non necessariamente si pone un problema di concorso in reato proprio.
Nella specie la sentenza - con una motivazione congrua che sfugge al controllo di legittimità - deduce la responsabilità dall'accertamento fattuale di una "congestione" dell'imputato, indipendentemente dalla permanenza nel tempo dell'investitura quale amministratore legale.
Il reato di bancarotta preferenziale è prescritto, in relazione alla misura della pena ed alla data della dichiarazione di fallimento, cui occorre riferirsi per la fissazione della consumazione, risalente al 10.6.1996.
Non è applicabile l'art. 129 c.m., 2 c.p.p. poiché non risulta evidente - senza un approfondimento di merito precluso in questa sede - che dal verbale di assemblea non possa dedursi l'avvenuto pagamento a favore dei soci.
Quanto alla bancarotta documentale impropria (art. 223 comma 2 n. 1 L.F.), l'entrata in vigore - il 16.4.2002 - del Decreto Legislativo 11.4.2002 n. 61 pone la questione in ordine all'attuale configurabilità del reato.
L'art. 4 di tale D. Lgs., nel riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano quelli societari, introduce una fondamentale novità nella previsione del nesso causale tra commissione dei "fatti previsti dagli articoli 2621, 2622 ... del codice civile" e dissesto della società, modificando il n. 1 del comma 2 art. 223 L.F.
Alla precedente formulazione ("1. Hanno commesso alcuni dei fatti preveduti dagli artt. 2621, 2622, 2623, 2628, 2630 comma 1 C.C.") sostituisce, infatti, la nuova ("1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto delle società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2629, 2629, 2632, 2633, 2634 del codice civile."). Limitandoci a considerare il reato oggetto del presente procedimento (senza occuparci della sostanziale previsione di nuove ipotesi di bancarotta impropria e, viceversa, l'esclusione di quelle attinenti alla violazione degli artt. 2623 e 2630 C.C.), appare evidente che non può bastare la commissione di un falso in bilancio (o di alt.1 reati societari) in connessione semplicemente temporale con una sentenza dichiarativa del "fallimento della società", ma il reato societario viene assunto come condotta volta a provocare "il dissesto della società" come evento sostanziale.
Sotto altro profilo, la stessa riformulazione dei reati di "false comunicazioni sociali" in genere (art. 2621 C.C.) e di "false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori" (art. 2622 C.C.), si risolvono indirettamente in differenze anche nell'ambito della "bancarotta impropria".
Le due ipotesi di reato contengono altri elementi qualificanti il fatto materiale non rispondente al vero.
Non solo viene aggiunta l'omissione di informazioni la cui comunicazione è specificamente imposta dalla legge, ma - in linea generale - viene esplicitata l'idoneità della falsità o dell'omissione "ad indurre in errore i destinatari", circa la situazione economica della società o del gruppo.
La differenza essenziale tra le due nuove ipotesi criminose è costituita dal fatto che l'art. 2621 C.C. prevede una contravvenzione (arresto fino ad 1 anno e 6 mesi) di pura condotta, mentre l'art.2622 C.C. assurge a delitto di evento, per il danno patrimoniale che la condotta deve cagionare a soci o creditori, ma diviene punibile a querela della persona offesa (salvo il caso in cui sia commesso ai danni di Stato, enti pubblici o Comunità Europea).
Per entrambi i reati sono previste, tuttavia, cause di non punibilità.
Anche l'elemento psicologico subisce una precisazione sotto il profilo dell'intenzionalità dell'inganno e del fine di conseguire l'ingiusto profitto, sì da atteggiarsi chiaramente a dolo specifico, anche nell'ipotesi contravvenzionale.
Ora, considerando i riflessi della nuova normativa fatto contestato al capo c) con riferimento all'art. 223 comma 2 n. 1 L.F., la "fraudolenza" prevista nel reato societario ex art. 2621 C.C. vecchia formulazione stava ad indicare condotta diretta ad ingannare gli altri sicché il dolo doveva comprendere - secondo la giurisprudenza più rigorosa - non solo la volontà di determinare un errore dei soci e dei terzi in ordine all'effettiva situazione patrimoniale della società, ma anche il proposito di procurare un ingiusto profitto a sè o ad altri.
Ne consegue che la continuità ed omogeneità, in linea di massima, tra vecchia e nuova normativa sul reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 C.C. anche nella nuova formulazione) consente di ritenere la successione di leggi penali piuttosto che l'abrogazione di legge.
Con riferimento alla fattispecie di bancarotta impropria, invece, deve escludersi che il fatto contestato al ricorrente sia sussumibile sotto l'attuale ipotesi criminosa prevista dall'art. 223 co. 2 n. 1 L.F. modificato con l'esplicita previsione del nesso causale tra false comunicazioni e stato di decozione.
Nell'imputazione sub c), infatti. manca coni accenno ad un simile rapporto, poiché il fallimento viene riguardato di concomitanza temporale.
Il fatto contestato oggi non è previsto dalla legge come reato di bancarotta impropria.
Dei resto una derubricazione nella contravvenzione ex attuale art.2621 C.C. sarebbe impossibile, per la eccessiva genericità
dell'imputazione sub C), ed inutile per l'evidente superamento dei limiti temporali della prescrizione per ipotesi contravvenzionale consumata nel 1994.
Dichiarata la prescrizione del reato di bancarotta preferenziale ed eliminato, perché non previsto come reato il fatto di bancarotta impropria contestato, occorre eliminare l'aumento di pena per la continuazione (mesi due di reclusione).
L'ultimo motivo, attinente alle generiche, costituisce censura di merito perché da un canto procede ad erronea lettura della motivazione (con riferimento al precedente "precedente specifico", da non intendersi necessariamente come recidiva) e dall'altro indica nuovi elementi fattuali ritenuti rilevanti, ma implicitamente superati in sentenza nella motivata valutazione globale della personalità dell'imputato.
P.T.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente alla bancarotta preferenziale, perché estinta per prescrizione, ed all'imputazione di cui al capo C) della rubrica, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Elimina i relativi aumenti di pena determinati in mesi 2 di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2002