Sentenza 13 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di pene accessorie, nel caso di condanna per reato continuato, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella principale deve farsi riferimento alla pena base inflitta per la violazione più grave e non a quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione. (Fattispecie in tema di pene accessorie stabilite dall'art. 317 bis cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2006, n. 17542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17542 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/02/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 213
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 22439/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO GI IA RA, n. a Tripoli il 10.5.1931;
2) DO NG, n. a Butera il 3.1.1933;
avverso la sentenza in data 27 gennaio 2004 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la IP in punto di pena detentiva con rettifica di essa in anni due e mesi uno di reclusione, e rigetto del ricorso nel resto;
rigetto del ricorso dell'DO;
Udito per l'DO l'avv. Rallo Roberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 4 dicembre 2001 del Tribunale di Como, NO GI IA RA e DO NG venivano dichiarati colpevoli di vari fatti di peculato continuato e, in particolare, entrambi per i reati di cui ai capi H e M e la IP, inoltre, per il reato di cui al capo L (reati commessi in Menaggio, tra il novembre e il dicembre 1993 quanto ai capi H e L e tra il giugno e il settembre 1995 quanto al capo M).
A seguito di appello degli imputati, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, preso atto della rinuncia agli altri motivi di impugnazione proposti dagli imputati, sull'accordo delle parti ex art. 599 c.p.p., accogliendo il motivo relativo alla determinazione della pena, riduceva quella inflitta alla IP in anni due e mesi undici di reclusione e quella inflitta ALDO in anni due e mesi undici di reclusione, ritenuta la continuazione, per quest'ultimo, con i fatti accertati con sentenza irrevocabile in data 11 gennaio 2001 della medesima Corte di appello di Milano. Ricorrono per Cassazione entrambi gli imputati.
IP RI con atto sottoscritto congiuntamente al difensore, avv. Ennio Amodio, deduce:
1. Violazione dell'art. 599 c.p.p., comma 4 e art. 602 c.p.p.: la pena concordata era stata parametrata ad anni due e mesi uno di reclusione, come dava atto la stessa Corte di Appello nella parte motiva della sentenza, mentre nel dispositivo viene stabilita illegittimamente la pena di anni due e mesi undici di reclusione.
2. Violazione dell'art. 1 c.p., art. art. 317 bis c.p., art. 29, 31 e 32 c.p., art. 25 Cost., in relazione alle pene accessorie stabilite dal Tribunale e mantenute ferme dalla Corte di appello nonostante la riduzione della pena principale.
Quanto alla interdizione (perpetua) dai pubblici uffici, a norma dell'art. 317 bis c.p., essa non poteva essere perpetua ma temporanea, una volta che la pena principale era stata ridotta al di sotto di tre anni di reclusione, e la misura di tale pena accessoria avrebbe dovuto essere determinata dalla Corte di appello in ossequio ai criteri di cui agli artt. 28 e 37 c.p.. Quanto alla interdizione dalla professione di notaio, ex art. 31 c.p., essa, in base ALart. 30 c.p., comma 2, doveva essere determinata tra un minimo di un mese e il massimo di anni due e mesi uno, in virtù del disposto dell'art. 37 c.p.. Quanto, infine, alla interdizione legale, essa avrebbe dovuto essere eliminata, posto che l'art. 32 c.p., ne prevede l'applicazione solo per il caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni.
Il difensore di DO, avv. Rallo Roberto, deduce:
1. Inosservanza dell'art. 37 c.p.. Essendo stata la pena principale ridotta ad anni due e mesi undici di reclusione, in pari misura avrebbe dovuto essere stabilita la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, che il Tribunale aveva determinato in anni cinque. A ciò non osta l'art. 311 bis c.p., che, con riferimento al delitto di peculato, prevede che detta pena accessoria sia temporanea quando la pena della reclusione sia stabilita per un tempo inferiore a tre anni.
Inoltre, nel determinare tale durata, non poteva tenersi conto dell'aumento di pena per la continuazione e quindi, in forza dell'art. 37 c.p., la pena accessoria avrebbe dovuto essere parametrata alla pena-base detentiva di due anni.
2. Violazione dell'art. 129 c.p.p., e relativo vizio di motivazione. La Corte di appello non ha reso una motivazione adeguata in ordine alla sussistenza di prove evidenti di innocenza dell'imputato, non considerando affatto la mancanza della qualità di pubblico ufficiale in capo al notaio;
qualità che, con riferimento ALattività di registrazione degli atti, doveva essere esclusa, dato che essa non implica funzioni certificative, come dimostra il fatto che la legittimazione a richiedere la registrazione è riconosciuta anche a soggetti privati come i contraenti di scritture private non autenticate.
In ogni caso difettava ALevidenza, per più profili, l'elemento soggettivo del reato, in particolare essendo da escludere o quanto meno dubbio che nel caso di specie la vendita fosse assoggettabile ALimposta fissa di registro.
DIRITTO
1. Il secondo motivo di DO è inammissibile, essendo da ribadire la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui non possono essere dedotti come motivo di ricorso per Cassazione questioni concernenti capi o punti della sentenza di appello oggetto di rinuncia ex art. 599 c.p.p., comma 4, quali, come nella specie, la configurabilità del reato contestato in relazione alla qualità di pubblico ufficiale richiesta dal reato di peculato o l'elemento soggettivo del reato.
2. Il primo motivo di ricorso di IP RI è fondato, essendo la pena stata determinata nel dispositivo in misura diversa da quella concordata dalle parti e recepita dal giudice. Non si tratta però di un vizio logico della sentenza, ma di un semplice errore materiale, come emerge dal tenore della motivazione, in cui si da atto della misura della pena che il giudice ha inteso irrogare, in parziale riforma della sentenza di primo grado, e cioè quella di due anni e un mese di reclusione, conformemente alla richiesta delle parti (v. in particolare p. 4 e gli ultimi due passaggi di p. 5) .
Al riguardo va precisato che nella speciale procedura disciplinata dALart. 599 c.p.p., comma 4, considerata la decisiva rilevanza della volontà delle parti circa il parziale accoglimento di taluni motivi di appello, in caso di contrasto tra il contenuto dell'accordo, quale emerge dagli atti o dalla motivazione della sentenza, e il dispositivo, quest'ultimo deve essere rettificato per renderlo conforme al primo, a meno che vi siano elementi per ritenere che il giudice, sia pure abnormemente, abbia inteso non recepirlo (v. tra le tante, Cass., sez. 6^, u.p. 26 gennaio 2005, Addante;
nonché, per l'analoga tematica nell'ambito della sentenza ex art. 444 c.p.p., Cass., sez. 6^, c.c. 22 gennaio 1999, Aquaro).
Va pertanto statuito che, a norma dell'art. 130 c.p.p., nel dispositivo della sentenza impugnata, con riferimento alla pena inflitta a IP RI IA RA, le parole "2 anni e 11 mesi di reclusione" siano sostituite dalle parole "2 anni e 1 mese di reclusione".
3. Sono fondate anche le doglianze degli imputati in punto di determinazione delle pene accessorie, che devono essere adeguate alla pena principale, in base al principio di legalità (v. Cass., sez. 5^, u.p. 24 maggio 1985, Ramondo), a nulla rilevando che nel motivo concordato tra le parti non se ne sia fatta espressa menzione, dato che la statuizione sulle pene accessorie dipende dalla misura della pena principale (v. Cass., sez. 3^, u.p. 9 luglio 2004, Faro;
Cass., sez. 4^, c.c. 23 dicembre 2003, Maisto;
Cass., sez. 1^, u.p. 25 giugno 1990, Barbato).
3.1. Quanto a IP RI, essendo stata la pena della reclusione ridotta al di sotto di tre anni e determinata in due anni (pena-base) e un mese (a titolo di continuazione), l'interdizione perpetua dai pubblici uffici va sostituita in quella temporanea pari alla durata della pena-base principale (due anni), a norma dell'art.317 bis c.p. e art. 37 c.p., dovendosi escludere rilevanza alla porzione di pena apportata in aumento ex art. 81 cpv. c.p. (v. Cass., sez. 4^, u.p. 25 febbraio 1999, Lubrano;
Cass., sez. 6^, u.p. 29 ottobre 1996, Ferrari;
Cass., sez. 2^, u.p. 5 aprile 1989, Drago). Anche l'interdizione dalla professione di notaio va ridotta nella stessa misura di anni due, a norma del combinato disposto dell'art.30 c.p., comma 2, artt. 31 e 37 c.p..
Va eliminata l'interdizione legale, che in base ALart. 32 c.p., può essere inflitta solo in caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ai tre anni.
3.2. Quanto ad DO, la durata della interdizione temporanea dai pubblici uffici va ridotta ad anni due, per considerazioni analoghe a quelle esplicitate con riferimento ALaltra ricorrente.
P.Q.M.
Corregge l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata con riferimento alla pena inflitta a IP RI IA RA, nel senso che alle parole "2 anni e 11 mesi di reclusione" sono sostituite le parole "2 anni e 1 mese di reclusione".
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma delle pene accessorie inflitte dal Tribunale, nei seguenti termini:
1. nei confronti di IP RI:
a) sostituisce l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni due;
b) riduce ad anni due la durata dell'interdizione temporanea dALesercizio della professione di notaio;
c) elimina l'interdizione legale.
2. nei confronti di DO, riduce ad anni due la durata dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Rigetta nel resto il ricorso di DO.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2006