Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/2006, n. 9811
CASS
Sentenza 1 marzo 2006

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 25, comma secondo, 97, comma primo, 111 Cost., dell'art. 10, comma terzo, L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede l'inapplicabilità dei più brevi termini di prescrizione, previsti dalla suddetta legge, ai processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto, e con riferimento all'art. 3 Cost., il principio di retroattività della legge penale successiva favorevole all'imputato, sancito dall'art. 2, comma terzo, cod. pen., rileva solo nel caso in cui sia intervenuto un mutamento favorevole nella valutazione legislativa del fatto tipico oggetto del giudizio, mentre il legislatore può razionalmente graduare nel tempo e differenziare in relazione ai diversi stati e gradi dei procedimenti e dei processi pendenti l'applicazione di nuovi, più favorevoli, termini di prescrizione dei reati, senza per questo violare il canone dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. Non è violato, inoltre, l'art. 25, comma secondo, Cost. posto che i termini di prescrizione applicabili ai processi già pendenti avanti alla Corte di cassazione sono previsti da norme antecedenti i fatti oggetto dell'accertamento penale, né è violato l'art. 97, comma primo, Cost. posto che il buon andamento della P.A. non è minimamente pregiudicato dalla scelta del legislatore di fissare nuovi termini di prescrizione. Infine, non sussiste la violazione dell'art. 111 Cost., in quanto la ragionevole durata del processo non confligge con la scelta del legislatore di adottare nuovi termini di prescrizione modulati in relazione al diverso stato e grado cui il procedimento penale è pervenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/2006, n. 9811
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9811
    Data del deposito : 1 marzo 2006

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