Sentenza 1 marzo 2006
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 25, comma secondo, 97, comma primo, 111 Cost., dell'art. 10, comma terzo, L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede l'inapplicabilità dei più brevi termini di prescrizione, previsti dalla suddetta legge, ai processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto, e con riferimento all'art. 3 Cost., il principio di retroattività della legge penale successiva favorevole all'imputato, sancito dall'art. 2, comma terzo, cod. pen., rileva solo nel caso in cui sia intervenuto un mutamento favorevole nella valutazione legislativa del fatto tipico oggetto del giudizio, mentre il legislatore può razionalmente graduare nel tempo e differenziare in relazione ai diversi stati e gradi dei procedimenti e dei processi pendenti l'applicazione di nuovi, più favorevoli, termini di prescrizione dei reati, senza per questo violare il canone dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. Non è violato, inoltre, l'art. 25, comma secondo, Cost. posto che i termini di prescrizione applicabili ai processi già pendenti avanti alla Corte di cassazione sono previsti da norme antecedenti i fatti oggetto dell'accertamento penale, né è violato l'art. 97, comma primo, Cost. posto che il buon andamento della P.A. non è minimamente pregiudicato dalla scelta del legislatore di fissare nuovi termini di prescrizione. Infine, non sussiste la violazione dell'art. 111 Cost., in quanto la ragionevole durata del processo non confligge con la scelta del legislatore di adottare nuovi termini di prescrizione modulati in relazione al diverso stato e grado cui il procedimento penale è pervenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/2006, n. 9811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9811 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 01/03/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 432
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 039280/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PR RU N. IL 07/08/1965;
avverso SENTENZA del 17/05/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli MA, che ha concluso per rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv.to Manlio Ingarrica, del foro di Roma, per la parte civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando mera memoria con allegati.
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 9.4.2003 il Tribunale di Roma ha condannato EP NO alla pena (sospesa) di mesi otto di reclusione, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile (quello morale liquidato in Euro 40.000,00 e quello materiale da liquidarsi in separata sede), quale concorsualmente responsabile del delitto di falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici, per avere egli, nella qualità di ufficiale riscossione e messo notificatore competente per gli atti dell'esattoria tributaria di Frascati, compilato in modo ideologicamente falso la relata di notifica, con vano esito per irreperibilità del destinatario, di un avviso di mora nei confronti di tale MI MA, emesso dal servizio di riscossione tributi del Monte dei Paschi di Siena, trattandosi di notifica in realtà mai effettuata, ed inserendo poi la notifica stessa nell'apposito registro cronologico, parte riservata ai contribuenti irreperibili.
Ha ritenuto il Tribunale, infatti, raggiunta la prova di colpevolezza sulla base della consulenza grafica che, fatta eccezione per il numero 512 annotato sulla relata di notifica dell'avviso, con molta probabilità vergato dall'imputato, aveva escluso con certezza che le altre parti manoscritte - indirizzo, causale della mancata notifica (irreperibilità), sottoscrizione - fossero riconducibili all'imputato.
Pure potendosi ipotizzare l'effettivo accesso con esito negativo, in sostanza, la relata doveva dirsi ideologicamente falsa e frutto di una operazione "a tavolino", trovando ciò riscontro nella non riconducibilità della firma al EP, nella falsità della firma del segretario comunale e dello stesso timbro tondo del Comune quanto alla attestazione di avvenuta affissione della relata negativa all'albo pretorio, oltre che nella circostanza che analogo avviso di messa in mora era andato a buon fine nello stesso periodo;
il falso, peraltro, comprendeva anche il registro cronologico personale dell'imputato, sul quale questi aveva inserito la notifica al numero progressivo 512 pag. 2.
Investita del gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Roma, con sentenza 17.5.2005, ha confermato il giudizio di colpevolezza, peraltro riducendo la somma dovuta a titolo di danno morale (Euro 25.000).
Ha ritenuto, in particolare che, pure "discutibile" la falsità della firma del segretario comunale e certa la "non falsità" del timbro tondo, e pure ipotizzabile la corrispondenza al vero dell'accesso con esito negativo presso l'abitazione del MI (essendo emerso che all'epoca spesso egli risultava irreperibile), tuttavia debba confermarsi l'ipotesi del falso ex artt.479 e 476 c.p., comma 2, con riferimento alla relata di notifica del 19.3.1991 ed alla sua iscrizione nel registro cronologico dello stesso giorno, apparendo incontestabile "che la relata di notifica sia comunque falsa in quanto non effettuata dal EP il quale, benché consapevole della falsificazione della sua firma, iscrisse l'esito di tale notifica irregolare nel suo personale registro cronologico, iscrizione per l'effetto da ritenersi falsa", e tale da configurare il contestato reato, attesa la natura di atto pubblico fidefaciente assegnabile al registro.
L'imputato ricorre per Cassazione, a mezzo del difensore, deducendo:
1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in punto di attribuzione all'imputato della scritta "512", contestata con richiamo al giudizio di mera similarità delle firme affermata dall'ausiliario e di falsità della relata, con ricaduta probatoria in ordine alla complessiva condotta;
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta qualifica pubblica dell'atto nonché alla quantificazione del danno morale (essendo rimasto ignorato il motivo di appello con cui si era dedotto che il MI aveva subito la procedura di espropriazione sulla base di cartelle esattoriali regolarmente notificate a mezzo posta e che il giudizio civile di risarcimento, dallo stesso promosso innanzi il Tribunale di Roma, era stato definito con sentenza totalmente reiettiva della pretesa). All'odierna udienza, il difensore del ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, motivata per rinvio a due ordinanze - Tribunale di Bologna 12.1.2006 e Tribunale di Teramo 15.2.2006 - che hanno rimesso la questione alla Corte Costituzionale, deducendone la rilevanza nella fattispecie perché, ove tale eccezione fosse accolta, il reato (commesso in data 19.3.1996) dovrebbe ritenersi estinto per la prescrizione più breve di anni 12 e mesi sei ai sensi degli artt. 157 e 160 come modificati dalla Legge;
chiedendo, quindi, analogo provvedimento di rimessione previa sospensione del procedimento.
Deve premettersi che la questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, - ai sensi del quale le nuove disposizioni sui termini di prescrizione più brevi, fra l'altro, non si applicano ai processi pendenti avanti la Corte di Cassazione - è rilevante nel presente giudizio di legittimità;
poiché, infatti, il reato contestato è quello di cui all'art. 476 c.p., comma 2, per il quale è prevista la pena della reclusione da tre a dieci anni, lo stesso risulterebbe estinto per prescrizione ove detta norma venisse dichiarata incostituzionale e dovesse quindi applicarsi la nuova disciplina dei termini di prescrizione prevista dalla L. n. 251 del 2005, art. 6 (nel massimo, ex comma 5, pari ad anni 12 e mesi sei).
Il reato non risulta invece prescritto se, in conformità alla disposizione di cui alla L. art. 10, comma 3, si deve fare ancora riferimento, per il computo della prescrizione, al previgente termine (che andrà a scadere soltanto il 19.3.2006).
Ciò premesso, tuttavia, l'eccezione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa dell'imputato (peraltro per relationem a precedenti pronunce e non corredata di autonoma illustrazione) è da ritenere manifestamente infondata.
Risulta, invero, perfettamente condivisibile l'analogo giudizio già reso sulla questione dal Giudice di legittimità con sentenza di Sez. 6^, 12.12.2005, Narcantonini più altri), sul fondamentale e decisivo rilievo che, premesso che il principio di retroattività della legge penale successiva più favorevole all'imputato entra in discussione solo nel caso in cui sia intervenuto un mutamento favorevole nella valutazione legislativa del fatto tipico del giudizio (Corte Cost. 277/1990), il legislatore può razionalmente graduare nel tempo e differenziare in relazione ai diversi stati e gradi dei procedimenti e dei processi pendenti l'applicazione di nuovi, più favorevoli, termini di prescrizione dei reati senza per questo violare il canone dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. Nelle ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale (prodotte all'udienza), i Giudici di Bologna e Teramo - chiamati a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale della L., art. 10, nella parte in cui preclude l'applicazione della più favorevole disciplina del termine prescrizionale con riferimento ai processi per il quali la dichiarazione di apertura del dibattimento ha preceduto l'entrata in vigore della legge medesima - hanno ritenuto di ravvisare la violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento degli imputati connessa allo stato di avanzamento del processo alla data di entrata in vigore della legge;
ma, per giungere ad una tale conclusione, hanno dovuto ritenere che l'istituto della prescrizione fondi su un fatto di cessazione del disvalore penale della condotta dell'imputato quando, invece, tale istituto mira essenzialmente a garantire gli imputati (tutti gli imputati) "dalla prospettiva di una persecuzione penale ed un processo interminabili" (così testualmente cit. sent. 2005/Marcantonini più altri), fissando un confine temporale all'esercizio dell'azione penale per i diversi tipi di reato.
Disponendo l'art. 10, comma 3, - in perfetta armonia con il comma 2 della stessa norma, che stabilisce l'inapplicabilità dei nuovi termini di prescrizione che risultino "più lunghi di quelli previgenti" nei procedimenti e nei processi in corso alla data di entrata in vigore della legge - che nei processi pendenti avanti la Corte di Cassazione (dunque pervenuti "all'ultimo stadio" dell'accertamento penale), restano fermi i preesistenti termini di prescrizione, è del tutto evidente come l'intero regime transitorio assicura che nessun cittadino imputato verrà a trovarsi esposto ad un termine prescrizionale più lungo di quello in vigore al momento della commissione del reato e che nessuno degli imputati nei processi pervenuti al giudizio di legittimità verrà a subire mutazioni alterazioni del confine temporale della repressione penale fissato dalla legge previgente.
Risultandone, conclusivamente rispettato, sotto ogni profilo, il principio di uguaglianza ed il paritetico trattamento degli imputati davanti alla legge penale. Deve poi decisamente escludersi la violazione dell'art. 25 Cost., comma 2, essendo evidente che gli immutati termini prescrizionali sono comunque dettati da norme antecedenti i fatti oggetti dell'accertamento penali e sui quali gli imputati si sono già misurati e difesi.
Nè può fondatamente prospettarsi una violazione dell'art. 97 Cost., posto che "il buon andamento della P.A." non è minimamente pregiudicato dalla norma in questione, ed anzi è certamente coerente alla scelta del legislatore di fissare i nuovi termini di prescrizione, più brevi o più lunghi dei precedenti;
modulata questa, in ragione della gravità dei reati oltre che della qualifica soggettiva dell'imputato (elemento idoneo ad incidere sulla pena, la cui misura edittale resta parametro nella determinazione dei termini prescrizionali); ne', da ultimo, può sostenersi una possibile violazione dell'art. 111 Cost., perché la ragionevole durata del processo non confligge con tale scelta, graduata in relazione al diverso stato e grado cui il procedimento penale è comunque pervenuto. Tanto premesso, deve ritenersi fondato il primo ed assorbente motivo di impugnazione.
La Corte Territoriale, invero, ha ritenuto, diversamente dal Giudice di primo grado, non potersi elevare a dignità di riscontri di commissione del falso da parte del EP ne' la firma del segretario comunale apposta sull'attestazione di affissione della relata di notifica sull'albo Pretorio del Comune - giudicandone "discutibile" la falsità, insufficientemente desunta dal mero disconoscimento del segretario comunale a distanza di tempo dal fatto - ne' il timbro tondo del Comune apposto accanto alla firma - perché "solo diverso" ma "non falso" - ed ha poi ritenuto "ipotizzabile" che, effettivamente, la relata abbia attestato il vero (e, cioè, che l'accesso all'abitazione del MI fosse realmente avvenuto e che questi non fosse risultato reperibile).
Ha tuttavia concluso, la Corte Territoriale, che, falsa comunque la relata in quanto non effettuata dal EP - unico soggetto legittimato nella veste di messo notificatore - il reato deve configurarsi nel fatto che questi, consapevole della falsificazione della propria firma, tuttavia "iscrisse l'esito di tale notifica irregolare nel suo personale registro cronologico, iscrizione per l'effetto da ritenersi parimenti falsa"; ravvisando, quindi, un falso sul registro (atto pubblico fidefaciente), attinente "non all'esito dell'atto bensì alla regolarità formale della notifica (effettuata, sempre che non sia stata costruita a tavolino, da soggetto non legittimato).
È del tutto evidente che l'elemento di prova del falso è stato individuato nella "iscrizione consapevole", nel registro cronologico, con il numero 512, di una notifica irregolare, e falsa nell'attestare la formazione i dell'atto da parte del soggetto legittimato. Orbene, fondatamente lamenta il ricorrente un vizio di motivazione, posto che con l'appello il difensore aveva richiamato il giudizio del consulente grafico (del P.M.) che si era espresso in termini probabilistici quanto alla paternità dell'annotazione 512 sulla relata di notifica;
termini che sono ricordati dalla stessa Corte territoriale laddove, nell'illustrare in sintesi le ragioni della condanna in primo grado, ha ricordato come il consulente avesse ritenuto che il numero 512 fosse stato "con molta probabilità" vergato dall'imputato. Alla censura che tale giudizio non desse certezza dell'attribuzione al EP dell'appostazione del numero, per quanto enunciata in sentenza come motivo del gravame, la Corte territoriale non ha fornito specifica risposta, ritenendo bastevole ad integrare il falso contestato la circostanza della consapevole iscrizione dell'esito della notifica irregolare nel personale registro cronologico;
ma, in tali termini, la sentenza non che l'iscrizione consapevole (per consapevolezza della falsificazione della firma sulla relata) dell'esito della notifica irregolare nel personale registro cronologico ha di per stesso integrato il falso ex art. 476 c.p., comma 2; ma, in tali termini, la sentenza non ha adeguatamente risposto al motivo di impugnazione che, dall'impossibilità di attribuire con certezza all'imputato l'iscrizione del 512 sulla relata, ricavava che non risultasse sufficientemente dimostrato, attraverso l'iscrizione del numero progressivo 512 nel registro cronologico personale, il concorso - contestato nel capo di imputazione - con l'ignoto che aveva acceduto all'abitazione del MI attestando poi l'esito negativo della notifica (per irreperibilità del destinatario dell'atto) e, in particolare, la consapevolezza di cooperare nel fatto criminoso. Consapevolezza che, peraltro, la sentenza afferma con riferimento al dato certo di falsificazione della firma sulla relata di notifica, senza però fornire più precisa motivazione.
Peraltro, deve considerarsi che il falso ideologico è stato ritenuto sia in ordine alla relata perché non effettuata dal EP - ipotizzandosi invece la veridicità quanto all'esito attestato - sia in ordine all'attestazione, nel registro cronologico, di sua "regolarità" - evidentemente riferita all'adempimento come espletato dal pubblico ufficiale - quando, invece, la falsità non potrebbe che riguardare, ove indimostrato (o indimostrabile il concorso con ignoti quale descritto nel capo di imputazione, l'attestazione del fatto non vero su tale registro.
Il difetto di motivazione, incidendo su questione rilevante (e già prospettata con l'appello) impone, assorbiti gli ulteriori motivi, l'annullamento della sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 1 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2006