Sentenza 6 luglio 2006
Massime • 1
Non sussiste il delitto di bancarotta per distrazione (art. 216, comma terzo, l. fall.) ma quello di bancarotta preferenziale (art. 223 l. fall.) nel caso in cui il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato percepiscano i compensi spettanti agli amministratori, ancorché la società versi in stato di dissesto, considerato che, in tal caso, i creditori, contemporaneamente anche amministratori, soddisfano il loro credito violando le norme poste a tutela della "par condicio creditorum".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2006, n. 38149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38149 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 06/07/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1404
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 019004/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE AR, N. IL 07/07/1944;
2) RI EN, N. IL 30/11/1951;
avverso SENTENZA del 18/02/2005 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA Gennaro;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. JACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. OSSERVA
GR RD, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, e ER FI, quale amministratore delegato, venivano condannati dal GUP presso il Tribunale di Trento con sentenza del 22 dicembre 2003 per il delitto di bancarotta per distrazione in relazione al fallimento della Sige Sistemi Gestionali srl dichiarato il 17 aprile 1998, per avere percepito, talvolta anche in assenza di delibera assembleare, i compensi spettanti agli amministratori, pur versando la società in stato di dissesto.
La Corte di Appello di Trento, con sentenza in data 18 febbraio 2005, confermava la decisione di primo grado. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati. Il GR, dopo avere illustrato l'iter del processo ed i problemi affrontati, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche correlate perché si trattava della normale retribuzione, peraltro anche modesta come entità, per il lavoro svolto a favore della società regolarmente approvata dall'assemblea dei soci costituita dai due imputati e senza alcuna contestazione del collegio sindacale;
2) mancanza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, quantomeno con riferimento ad esso GR che non era l'amministratore delegato, perché non vi è stata mai consapevolezza di arrecare danno ai creditori con la propria condotta perché non era mai emersa la grave situazione finanziaria che aveva poi portato al fallimento;
3) mancanza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo perché i giudici non hanno considerato che l'assemblea aveva approvato tutti i bilanci e che gli amministratori erano talmente poco consapevoli della situazione che avevano assunto un contabile ed avevano operato un finanziamento, mai più recuperato, di ben L. settantacinque milioni poco prima della dichiarazione di fallimento.
ER FI ha dedotto:
1) violazione della L. Fall., artt. 216 e 223, con riguardo all'elemento oggettivo del reato perché del tutto regolare è stata la percezione dei compensi, la cui corresponsione è stata approvata, o comunque ratificata, dall'assemblea dei soci quantomeno in sede di approvazione del bilancio, compensi che erano del tutto congrui rispetto alla attività svolta dagli imputati;
2) violazione dei citati articoli in relazione all'elemento soggettivo del reato contestato;
3) mancanza o insufficienza della motivazione con riguardo alla situazione finanziaria della società negli anni 1994, 1995 e 1996, che non era precaria tanto è vero che gli amministratori avevano discusso e finanziato piani di sviluppo della società. Dalle due sentenze di merito si desume che GR RD e ER FI, soci della fallita società, ne erano anche, rispettivamente, il Presidente del Consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato.
I due imputati, pertanto, prestavano la loro attività lavorativa per conto della società fallita ed avevano, quindi, diritto ad un compenso per prestazione di attività professionale. I compensi percepiti e per alcuni anni approvati dall'assemblea annuale della società erano congrui perché inferiori alla media di compensi corrisposti ad amministratori di analoghe società;
inoltre non risulta che i due amministratori avessero percepito altre somme di danaro a titolo di compenso per prestazioni professionali per gli anni 1995, 1996 e 1997.
Quindi non vi è alcun dubbio che i due imputati fossero creditori della fallita società dei compensi spettanti agli amministratori, compensi che per l'anno 1997 erano stati anche deliberati ed approvati dall'assemblea dei soci.
Naturalmente il diritto degli amministratori ad un equo compenso non viene meno per la assenza di una delibera assembleare che ne determini preventivamente l'ammontare, perché il credito matura quando vi sia stata la prestazione professionale trattandosi di amministratori ritualmente nominati alla carica ricoperta dalla assemblea dei soci.
La mancanza di approvazione dell'ammontare del compenso da parte dell'assemblea può, in verità, costituire un indice, unitamente ad altri elementi, della non regolarità dell'operazione. Nel caso di specie non risulta dalla lettura delle due sentenze alcuna contestazione ne' del diritto dei due amministratori a vedersi corrispondere un compenso ne' della congruità della somma poi effettivamente percepita come compenso.
In conclusione è fuori contestazione il diritto degli amministratori imputati a percepire un compenso per le prestazioni professionali effettuate in favore della fallita società. Senonché quando venga dichiarato il fallimento il creditore non può soddisfare le sue pretese direttamente, nel senso che gli amministratori non possono favorire alcuni creditori, ma deve insinuarsi nel passivo fallimentare;
saranno poi gli organi fallimentari a valutare in concreto la esistenza del credito e del suo ammontare.
Gli attuali imputati, invece, hanno ritenuto di soddisfare le loro pretese senza insinuarsi al passivo fallimentare violando in tal modo la par conditio creditorum.
Da quanto detto risulta evidente che il fatto commesso non può essere qualificato come ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, perché, tra l'altro, il danaro della società è stato utilizzato per fini sociali, ovvero per pagare creditori che avevano fornito prestazioni professionali in favore della società (sul punto per la soluzione di casi analoghi vedi Cass. 17 aprile 2003, Leonardi e Cass. 10 novembre 2004, Andreotti). Il fatto va qualificato, invece, come una ipotesi di bancarotta preferenziale perché gli imputati creditori e contemporaneamente anche amministratori, hanno soddisfatto il loro credito violando le norme poste a tutela della par conditio creditorum. Il reato di bancarotta preferenziale di cui alla L. Fall., art.216, comma 3, si prescrive in un termine più breve rispetto a quello previsto per le altre due ipotesi di bancarotta dolosa di cui alla L. Fall., art. 216, e precisamente in cinque anni e in sette anni e mesi sei con l'interruzione, che si è verificata nel caso di specie.
Il reato, che è stato commesso il 17 aprile 1998, data della dichiarazione di fallimento della Sige Sistemi Gestionali srl, si è, pertanto, estinto per prescrizione in data 17 novembre 2005. I motivi di ricorso, come risulta evidente da quanto scritto, sono parzialmente fondati e, quindi, non vi è alcun profilo di inammissibilità dei motivi stessi. Non ricorrono poi i presupposti per un proscioglimento nel merito dei due imputati ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non essendo evidente la prova della loro estraneità al fatto ritenuto, essendo vero il contrario, come è possibile evincere dalla motivazione che precede. Per tutte le ragioni esposte il fatto deve essere qualificato come bancarotta preferenziale e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il fatto come bancarotta preferenziale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2006.
Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2006