Sentenza 22 giugno 2007
Massime • 1
Integra il reato di bancarotta fraudolenta la condotta delll'amministratore che si ripaghi di crediti pretesamente vantati nei confronti della società sottraendo la somma all'attivo fallimentare. (La Corte, con riferimento alla fattispecie, ha precisato che la società era in cronica inattività e che pertanto il compenso vantato dall'amministratore non era neppure dovuto, con la conseguenza che neanche in astratto poteva configurarsi l'ipotesi alternativa di bancarotta preferenziale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2007, n. 27343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27343 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 22/06/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1523
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 037342/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE LO, N. IL 28/12/1966;
avverso SENTENZA del 30/03/2006 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ad il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
Sentito il P.G., in persona delle Dott. De Sandro, la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
sentito per il ricorrente l'Avv. Coffi, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado pronunciata dal tribunale di Cagliari il 15 novembre 2001, NE LO venne ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta per distrazione per avere, secondo l'accusa, nella qualità di amministratore della s.r.l. "Studio Melis 2", dichiarata fallita con sentenza del 31 luglio 1993, sottratto all'attivo fallimentare la somma complessiva di L. 84.690.000 figuranti in contabilità come compenso a lui dovuto per la carica ricoperta;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del NE denunciando:
1) erronea applicazione della legge penale unitamente a mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere la corte di merito disatteso le argomentazioni difensive contenute nell'atto di appello (in cui si metteva in luce come il ricorrente avesse operato in piena conformità a valide delibere assembleari), postulando soltanto come "verosimile" la mancata partecipazione dei soci di minoranza a dette delibere (in contrasto, peraltro, con quanto risultante dalle deposizioni del commercialista della società fallita, Dott. Cogotti, e dalla curatrice del fallimento, Dott.ssa Ferri), e non considerando che era stato lo stesso NE a ripianare in precedenza le perdite sociali;
2) analoghi vizi per non avere la corte di merito considerato che, in base alla nuova disciplina dei reati fallimentari, introdotta dal D.Lgs. n. 61 del 2002, è necessario - si afferma - "che il dissesto della società sia conseguenza del fatto illecito posto in essere dall'amministratore della società stessa"; condizione, questa, di cui non risultava in alcun modo dimostrata la sussistenza;
3) erronea applicazione, ancora, della legge penale per mancata derubricazione dell'addebito di bancarotta fraudolenta in quello di bancarotta semplice, avuto riguardo al fatto che il NE, appena sette mesi prima della presunta attività distratti va a lui addebitata, aveva provveduto a sottoscrivere un aumento di capitale della società, per cui sarebbe stato da ritenere che detta attività fosse stata da lui posta in essere nel convincimento che la società non sarebbe fallita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso appare al Collegio inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto:
a) anche ad ammettere la piena validità delle delibere assembleari con le quali era stato stabilito che il NE avesse diritto ad un compenso e ne era stata fissata la misura, ciò nulla avrebbe tolto alla configurabilità, a carico del medesimo ricorrente, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione a lui addebitato, avuto riguardo, per un verso, all'orientamento più volte espresso da questa Corte, secondo cui risponde del suddetto reato l'amministratore il quale si ripaghi di crediti da lui vantati nei confronti dell'impresa fallita (in tal senso: Cass. 5^, 5 maggio - 1 ottobre 1983 n. 7772, Bonacci, RV 160372; Cass. 5^, 30 gennaio - 24 aprile 1987 n. 5077, Rifondale, RV 175775; Cass. 5^, 2 dicembre 1997 6 febbraio 1998 n. 1458, Zannoni, RV 209801); peraltro verso al fatto, insindacabilmente affermato nella sentenza impugnata (e, del resto, neppure confutato nel ricorso) che, nella specie, la vita della società fallita era stata caratterizzata da "cronica inattività", per cui il compenso all'amministratore non sarebbe stato comunque dovuto, nulla avendo egli fatto per guadagnarselo;
il che avrebbe reso improponibile, nel caso in esame, anche la configurabilità (cui, infatti, neppure si accenna da parte della difesa) del meno grave reato di bancarotta preferenziale, di cui, secondo altro orientanmento giurisprudenziale (Cass. 5^, 18 maggio - 7 luglio 2006 n. 23730, Romanazzi ed altro, RV 235325) si renderebbe responsabile l'amministratore che si ripaghi di propri crediti nei confronti dell'impresa fallita;
b) trattandosi di bancarotta fraudolenta per distrazione, rientrante, come tale, nelle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 216, e art. 223, comma 1, della legge fallimentare, è del tutto indifferente che essa non avesse cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società fallita, essendo tale condizione richiesta solo nella diversa ipotesi di bancarotta prevista dal comma 2, n. 2, della stessa legge, quale novellato dal D.Lgs. n. 61 del 2002, art.4;
c) del tutto assertivo e generico appare l'assunto secondo il quale sarebbe stata comunque da escludere, nella specie, la sussistenza del dolo, con conseguentemente derubricazione dell'addebito in quello di bancarotta semplice, non risultando in alcun modo smentito il fatto, affermato nell'impugnata sentenza, che all'atto in cui vennero effettuati i prelievi in favore del ricorrente, la società già presentava un deficit di bilancio di circa L. 330 milioni e se ne era, pertanto, deliberata la messa in liquidazione;
- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro cinquecento.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007