Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2006, n. 23617
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Sentenza 19 maggio 2006

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È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non prevede che i più brevi termini di prescrizione siano applicabili ai processi già pendenti in primo grado, ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, ai processi pendenti in grado di appello ed ai processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, perché l'individuazione dell'inizio del processo, con la dichiarazione di apertura del dibattimento, come linea di confine tra le discipline, coniuga la salvaguardia delle esigenze processuali con lo spirito complessivo della riforma, e consente di operare una ragionevole differenziazione tra gli imputati in considerazione di un fattore oggettivo che non è certo irrilevante nello sviluppo processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2006, n. 23617
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23617
    Data del deposito : 19 maggio 2006

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