Sentenza 19 maggio 2006
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non prevede che i più brevi termini di prescrizione siano applicabili ai processi già pendenti in primo grado, ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, ai processi pendenti in grado di appello ed ai processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, perché l'individuazione dell'inizio del processo, con la dichiarazione di apertura del dibattimento, come linea di confine tra le discipline, coniuga la salvaguardia delle esigenze processuali con lo spirito complessivo della riforma, e consente di operare una ragionevole differenziazione tra gli imputati in considerazione di un fattore oggettivo che non è certo irrilevante nello sviluppo processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2006, n. 23617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23617 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 19/05/2006
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 600
Dott. MONASTERO Francesco - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 20383/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR AN;
avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Perugia, in data 27 ottobre 2004, confermava la decisione con la quale il Tribunale della stessa città, in data 23 settembre 1996, condannava l'imputato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione e L. 800.000 di multa;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita, all'udienza del 19 maggio 2006, la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. EGIDI S., difensore dell'imputato, che, preliminarmente, ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, e, nel merito, ha chiesto, in via principale, l'accoglimento del ricorso e, in subordine, il rinvio della decisione in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sul punto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 27 ottobre 2004, la Corte di appello di Perugia confermava la decisione con la quale il Tribunale della stessa città, in data 23 settembre 1996, condannava l'imputato OR AN alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione e L. 800.000 di multa per il reato di ricettazione di assegni bancari e circolari. In particolare, il Tribunale riteneva provata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli alla luce dell'esame reso in dibattimento dai testi escussi che avevano puntualmente riferito in ordine alla disponibilità degli assegni da parte dell'Orsini che li aveva negoziati in cambio di forniture di prodotti agricoli: peraltro, e con specifico riferimento all'assegno bancario di cui al capo b) della rubrica, il perito grafico, riferiva ancora la Corte territoriale, aveva accertato che la grafia dell'importo, della sottoscrizione e della prima firma di girata a nome NU VA, corrispondeva a quella dell'imputato.
Infine, la Corte di appello escludeva la sussistenza dell'ipotesi attenuata dell'articolo 648 cod. pen., richiesta dalla difesa, perché si versava "in presenza della ricezione di moduli di assegni" e, parimenti, riteneva insussistente l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, "trattandosi di assegni circolari".
Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con un primo motivo, violazione dell'art. 648 cod. pen. e art. 192, cod. proc. pen., con un secondo motivo,
violazione della legge penale con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 712 cod. pen., e con un terzo motivo, l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi attenuata dell'art. 648 cod. pen., e dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
4. In particolare, con il primo motivo, il ricorrente ritiene del tutto insussistente la prova certa in ordine al reato di furto, presupposto del delitto di ricettazione: inoltre, ad avviso del ricorrente, l'illogicità della motivazione emergerebbe dal fatto che i titoli erano del tutto regolari, privi di abrasioni o di alterazioni in genere, e che erano stati negoziati e girati anche da altri soggetti che, a differenza dell'imputato, non erano stati ritenuti responsabili dell'illecita provenienza.
Ancora, e con particolare riferimento all'assegno bancario, la Corte di appello avrebbe erroneamente fondato il suo convincimento esclusivamente sugli esiti della perizia grafica, senza tener conto della circostanza, dedotta dal ricorrente, di aver ricevuto l'assegno in questione da altra persona, compiutamente identificata. Quanto al secondo motivo, il ricorrente sostiene che anche la motivazione relativa all'esclusione della richiesta ipotesi colposa di cui all'art. 712 cod. pen., sarebbe lacunosa, apodittica e affatto convincente.
Infine, quanto al terzo motivo, il ricorrente ritiene che nella specie devono essere riconosciute sia l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., sia l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4: e che le motivazioni adottate dalla Corte per motivarne l'esclusione, sarebbero del tutto apodittiche e prive di consistenza, in relaziona ai fatti contestati.
Il procedimento, fissato per l'udienza del 24 marzo 2006, veniva rinviato a norma della L. n. 46 del 2006, art. 10, su richiesta del difensore: con motivi aggiunti, il ricorrente sviluppava, nella sostanza, il motivo già dedotto al punto del ricorso, e sosteneva che le deposizioni testimoniali non sarebbero state minimamente considerate dal giudice di appello, quando, invece, le stesse avrebbero sostanzialmente escluso l'elemento soggettivo del reato. All'udienza del 19 maggio 2006, il Procuratore generale presso questa Corte concludeva per il rigetto del ricorso mentre il difensore dell'imputato chiedeva, preliminarmente, sollevarsi questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 6: in subordine, l'accoglimento del ricorso e, in ogni caso, il rinvio della decisione in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, già adita in merito alla medesima questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorso è inammissibile;
2) Va preliminarmente affrontata la questione di legittimità costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, ("Modifiche al codice penale e alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione") che il ricorrente ha chiesto a questo collegio di sollevare, con riferimento all'art. 3 Cost.. La L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, recante "Modifiche al codice penale e alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione", recita:
"1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
2) Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti;
3) Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione."
La disposizione impugnata dispone, dunque, che se i termini di prescrizione, per effetto della nuova disciplina, risultano più brevi, le nuove disposizioni si applicheranno ai procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, ma con esclusione di quelli già pendenti in primo grado per i quali vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione.
La questione viene prospettata con riferimento all'art. 3 Cost., sia sotto il profilo del contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sia sotto il profilo della ragionevolezza della previsione di termini massimi di prescrizione non omogenei con riferimento a fattispecie identiche. La questione è manifestamente infondata.
La questione di costituzionalità prospettata dalla difesa del ricorrente è rilevante nel presente giudizio di legittimità poiché il reato contestato risulterebbe estinto per prescrizione ove la norma transitoria impugnata venisse dichiarata incostituzionale e, conseguentemente, la nuova disciplina dei termini di prescrizione prevista dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, dovesse trovare immediata ed integrale applicazione anche nel processo pendente dinanzi a questa Corte.
Il reato non risulta invece prescritto se - in conformità alla disposizione dettata dalla citata L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3 - nel giudizio di legittimità si deve continuare a fare riferimento, per il computo della prescrizione, ai previgenti - più lunghi - termini di prescrizione.
Nel merito, va osservato che l'unica decisione di questa Corte rinvenuta sul punto specifico risulta essere stata adottata dalla sesta sezione, in data 12 dicembre 2005, n. 460, Marcantonini, con la quale è stato escluso il contrasto della norma in esame con gli artt. 3, 25 e 101 Cost., in base alla considerazione della non costituzionalizzazione del principio della legge penale successiva più mite (per una condivisione del citato principio, in un contesto più ampio, vedi, inoltre, Cass., sez. 5, 20 gennaio 2006, n. 9589, Maggiorelli).
Questo collegio ritiene di condividere le argomentazioni adottate dalla citata sentenza rilevando, peraltro, che la stessa Corte costituzionale ha più volte affermato il richiamato principio. In particolare, con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 20 della L. n. 4 del 1929, che sanciva, in tema di successione di leggi penali tributarie, il principio della cd. ultrattività, la Corte costituzionale ha osservato che tale principio rappresenta una deroga a quello della retroattività della legge più favorevole al reo, stabilito per le leggi penali comuni dall'art. 2 c.p., comma 3. Tuttavia, affinché possano ritenersi vulnerati i parametri costituzionali invocati, è necessario dimostrare che la regola della retroattività della legge penale favorevole sia stata elevata a rango di principio costituzionale: viceversa, dalla lettura dell'art. 25 Cost., comma 2, emerge che solo il principio della irretroattività della legge penale incriminatrice ha acquistato valenza costituzionale, ma non quello della retroattività della legge più favorevole al reo. Da ciò consegue che, come deve essere ritenuto conforme al richiamato disposto costituzionale il principio della retroattività della disposizione più favorevole, alla stessa conclusione dovrà pervenirsi in ordine alla legge che preveda la irretroattività delle norme favorevoli.
In altri termini, in tema di successione nel tempo della legge penale, il legislatore ordinario è vincolato solo al principio della irretroattività della legge incriminatrice, con la conseguenza che una disposizione che, ragionevolmente, fissa limiti temporali alla immediata applicabilità della nuova disposizione più favorevole, non può considerarsi, per ciò solo, incostituzionale (cfr., in particolare, Sentenza n. 80 del 1995). Occorre, quindi, valutare, esclusivamente, la "ragionevolezza" della scelta in concreto operata dal legislatore, e cioè del discrimen individuato dalla legge ai predetti fini: e lo scrutinio conduce a una affermazione di manifesta infondatezza della questione, sol considerando che il momento processuale prescelto dal legislatore per operare la distinzione, coincidente con l'avvenuta apertura del dibattimento, e che il ricorrente assume del tutto irragionevole perché irrilevante anche rispetto a cause interruttive dei termini prescrizionali, vecchi e nuovi, da un lato non appare certo irrilevante, come dedotto, nella dinamica del processo, comportando il definitivo avvio dell'iter dibattimentale, e, dall'altro, non appare certo nuovo nella legislazione processualpenalistica ma, al contrario, del tutto omologo ad analoghi termini individuati in (anche recenti) normative novellistiche.
Momento processuale, peraltro, che, individuando nell'inizio del processo la linea di displuvio tra le discipline, ben appare coniugare la salvaguardia delle esigenze processuali (del processo, appunto), con lo spirito complessivo della riforma. La disposizione impugnata non può ritenersi, in conclusione, palesemente irragionevole operando, viceversa, una ragionevole differenziazione tra gli imputati in considerazione del fattore oggettivo consistente nell'accertamento dello stadio in cui è giunto l'accertamento penale;
3) Quanto al merito del ricorso, va osservato che i principali motivi di ricorso, e, segnatamente, quelli di cui al punti 1) e 2), non sono altro che la riproposizione di quelli già prospettati alla Corte territoriale ed ampiamente esaminati.
In particolare, con motivazione esauriente e del tutto esente da vizi logici, la Corte ha ritenuto sussistente il reato presupposto (il delitto di furto è stato denunciato dall'interessato) nonché l'elemento psicologico della ricettazione: circa, poi, i rapporti tra ricettazione ed incauto acquisto, la Corte territoriale ha condivisibilmente escluso la condotta colposa in considerazione della natura degli assegni ricevuti, della mancata possibilità di risalire a VA Emanuele e degli accertamenti grafici.
Per il resto, vengono prospettate situazioni di fatto, non censurabili in questa sede.
Infine, quanto al terzo motivo, è sufficiente osservare che si tratta di censure non prospettate in sede di impugnazione (a p. 5 dell'atto di appello vi è solo una generica doglianza concernente l'eccessività della pena in concreto applicata, ma nulla di specifico in relazione alla mancata applicazione della ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. o dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., numero 4) e, quindi, tardivamente proposte: ne è evidente la inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 600,00 (seicento) a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2006