Sentenza 16 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, la nuova formulazione dell'art. 223, comma 2, n. 1 della legge fallimentare, introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, ha comportato abrogazione, e non mera continuità, rispetto alla precedente previsione normativa. Ed infatti, l'introduzione di un elemento totalmente nuovo, rappresentato dal rapporto di causalità tra il falso in bilancio (o le altre ipotesi di reato societario richiamate dalla nuova disposizione) ed il dissesto della società conferisce alla nuova fattispecie un significato lesivo del tutto diverso rispetto alla precedente. (Sul presupposto che, abrogata la fattispecie precedente, potesse residuare in concreto - a parte il reato di falso in bilancio comunque prescritto - la diversa ipotesi prevista dallo stesso art. 223, comma 2, n. 2, relativa alla causazione del fallimento con dolo o per effetto di operazioni dolose, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata affinché il giudice di merito verificasse la sussistenza dell'anzidetta ipotesi di reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2002, n. 40159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40159 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 16/10/2002
1. Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 779
3. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 11726/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE SE, n. il 2/10/10 a Barcellona;
avverso la sentenza emessa il 12/12/01 della Corte di appello di Firenze. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giordano;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Mazzacuva.
OSSERVA
con sentenza in data 4/12/98, emessa in esito a giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 247 D.L.vo 28/7/89 n. 271 in procedimento disciplinato dal C.P.P. 1930, il Tribunale di Firenze ha dichiarato VE SE colpevole, in relazione al fallimento del Calzaturificio David S.p.A. (poi S.r.l.) dichiarato il 5/8/87, di concorso in violazione continua degli artt. 223 comma 2 n.1 e 219 comma 1 L.F. per avere commesso falsi nei bilanci per gli esercizi 1980, come co-amministratore di fatto, e 1981, in qualità di componente del consiglio di amministrazione della società, e, con le attenuanti generiche prevalenti e la diminuente del rito, lo ha condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione con le pene accessorie di legge.
Proposto gravame dall'imputato, con sentenza in data 8/5/00 la locale Corte di appello, esclusa la continuazione, ha ridotto la pena a 2 anni di reclusione interamente condonati.
Tale decisione è stata però parzialmente annullata dalla 5^ Sezione di questa Corte, con sentenza in data 5/7/01, limitatamente al falso in bilancio del 1980 per vizio di motivazione in punto contributo dell'imputato alla causazione del fatto.
Con sentenza in data 12/12/01 altra Sezione della Corte di appello di Firenze, non ritenendo sufficientemente provato che nel 1980 vi fosse stato un sistematico intervento del VE nella gestione sociale ed escludendo che altri comportamenti che gli sono stati addebitati (emissione di falsa fattura e prestito "in nero") fossero idonei a rafforzare il proposito criminoso dei correi, l'ha assolto dai fatti concernenti il relativo bilancio per non averli commessi e ha per l'effetto ridotto la pena per i fatti residui concernenti il bilancio per l'esercizio 1981 (occultamento di perdite affettive per oltre 500 milioni di lire) a 1 anno e 10 mesi di reclusione interamente condonati.
Avverso quest'ultima sentenza l'imputato e l'attuale difensore hanno proposto ricorso per Cassazione con il quale, oltre a una questione processuale del tutto infondata sollevata dal solo imputato attinente a una indimostrata impossibilità per altro precedente co-difensore di estrarre copia di atti, deducono in via principale, con motivi identici e con motivo nuovo del difensore, due ordini di questioni attinenti all'affermazione di penale responsabilità per i fati concernenti il bilancio del 1981.
Si censura anzitutto l'affermazione del giudice di rinvio di non potersi più pronunciare al riguardo per avere la relativa parte della sentenza 8/5/00 acquistando autorità di cosa giudicata in forza dell'art. 545 comma 1 C.P.P. 1930 (riprodotto dall'art. 624 comma 1 C.P.P. 1988), e ciò sull'assunto che tale parte si porrebbe in rapporto di connessione essenziale con quella, annullata da questa Corte, avente ad oggetto i fatti attinenti al bilancio del 1980. La doglianza - che fa leva su un'affermazione contenuta nella menzionata sentenza 8/5/00 secondo cui tutti i falsi in bilancio di cui si tratta sarebbero tra loro collegati essendo la conseguenza, per una sorta di trascinamento contabile, di quelli iniziati nel 1979 - è priva di fondamento in quanto il parziale annullamento della condanna e la successiva assoluzione del VE, in sede di rinvio, dall'addebito concernente i fatti attinenti al bilancio del 1980 non sono avvenuti perché questi non siano stati ritenuti sussistenti, ma per ritenuta estraneità ad essi del predetto VE che in quell'anno, a differenza che nel 1981, non faceva parte del consiglio di amministrazione della società fallita. Sotto un diverso profilo, compiutamente sviluppato con il motivo nuovo di ricorso, si invoca l'abolitio criminis che si sostiene essersi verificata in seguito all'entrata in vigore dell'art. 4 D.L.vo 11/4/02 n. 61 che ha sostituito la disposizione di cui al n. 1
del secondo comma dell'art. 223 L.F..
Si evidenzia in proposito che, a parte le modifiche apportate dallo stesso D.L.vo alle disposizioni concernenti i reati societari richiamati, nella fattispecie configurata dal testo entrato da ultimo in vigore della suddetta norma incriminatrice è stato introdotto un elemento totalmente nuovo rappresentato dal rapporto di causalità che deve esistere tra il falso in bilancio e il dissesto della società, rapporto di causalità che si sostiene fare nel caso di specie difetto (per il tempo intercorso tra le condotte addebitate al VE e il fallimento e per essergli nelle more subentrati altri amministratori); e si chiede pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto per cui l'imputato ha riportato condanna più previsto dalla legge come reato. Sotto questo profilo, assorbente di ogni altra questione sollevata in via subordinata, il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti di cui si dirà.
Occorre premettere che la formazione del c.d. giudicato parziale sulla responsabilità del VE per i fatti concernenti il bilancio del 1981, in seguito all'annullamento ad opera di questa Corte solo di alcune delle statuizioni della sentenza della Corte di appello di Firenze in data 8/5/00, non è di ostacolo al riconoscimento di una intervenuta abolitio criminis (cfr. al riguardo da sentenza delle Sezioni unite 26/3/97, Attinà). E che si sia verificata l'abolizione totale della fattispecie di cui al numero 1 del secondo comma dell'art. 223 L.F. sostituita da quella inserita con l'art. 4 D.L.vo 61/2002 - per la fondamentale ragione che il già ricordato elemento aggiuntivo, rappresentato dal rapporto di causalità che ora si richiede tra l'illecito e il dissesto della società fallita, conferisce alla nuova fattispecie un significato lesivo del tutto diverso da quella abrogata e non consente quindi di ritenere che via sia continuità tra le due disposizioni - è già stato da questa Corte ripetutamente affermato (cfr. Sez. 5^ 8/5/02, Kkunz e soprattutto, con dovizia di argomenti che si ritengono condivisibili, Sez. 5^ 8/10/02, Tosetti e altri). Occorre peraltro verificare se il fatto di cui il VE è stato chiamato a rispondere possa integrare gli estremi di ipotesi di reato diverse da quella abolita quali, a parte il reato di falso in bilancio comunque ormai prescritto, quella prevista dalla preesistente, e non abrogata, norma generale di chiusura di cui al numero 2 (causazione dolosa o per effetto di operazioni dolose del fallimento) del secondo comma dell'art. 223 L.F..
Questo accertamento non può essere limitato all'esame del capo di imputazione - che è stato ovviamente formulato avendo riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie abrogata, ma in cui comunque si evidenzia la causazione di un danno rilevante alla società - e della sentenza impugnata, ma va esteso, al di fuori quindi dei confini del sindacato di questa Corte, a tutto quanto risulta dagli atti del processo ed è stato anche di fatto contestato al VE, per cui la soluzione che si impone è quella di un nuovo annullamento parziale con rinvio affinché a ciò si possa provvedere in sede di merito.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente ai fatti concernenti il bilancio del 1981 e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2002