Sentenza 12 aprile 2006
Massime • 1
Poiché nessuna norma di diritto internazionale stabilisce il principio della obbligatoria retroattività della norma penale più favorevole, laddove tale caratteristica attenga alla determinazione di un termine di prescrizione più breve e non invece alla modifica "in melius" della norma incriminatrice, ovvero della previsione sanzionatoria della stessa, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità, in riferimento all'art. 10 Cost., dell'art. 10, comma terzo, legge n.251 del 2005, norma transitoria in base alla quale i termini di prescrizione più brevi rispetto a quelli previgenti non si applicano nei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata l'apertura del dibattimento, nonché in quelli già pendenti in grado di appello od in cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2006, n. 24410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24410 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 12/04/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 679
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 29461/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IZ RI nato il [...];
avverso la Sentenza del 15.12.2004 resa dalla Corte d'Appello di IA;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per il rigetto del ricorso e condanna alle spese;
È presente l'avv. Melchionda Alessandro di Bologna che chiede l'accoglimento del ricorso e la rideterminazione della pena. Per l'odierna udienza l'avv. Melchionda ha fatto pervenire nuovi motivi ex art. 585 c.p.p., comma 4 portanti questione di legittimità costituzionale.
IN FATTO
La difesa di IZ ricorre avverso la Sentenza 3.5.2005 della Corte d'Appello di IA che, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione (Cass. Sent., 1^ Sez., 23.11.2004), in parziale riforma della Sentenza della Corte d'Appello di Trento, resa in data 26.9.2003, confermava la presenza in capo a IZ RI del dolo di bancarotta fraudolenta per distrazione ma, in parziale riforma, riconosceva l'equivalenza delle attenuanti genetiche rispetto alla contestata aggravante di cui alla L. Fall., art. 219 cpv., n. 1, condannando il predetto alla pena di tre anni di reclusione (minimo edittale).
I motivi a sostegno del ricorso attengono:
- all'erronea applicazione della legge penale ed illogica motivazione in relazione al all'affermata ricorrenza del dolo generico nel fatto di bancarotta fraudolenta, avendo la Corte di rinvio omesso di argomentare sulla consapevolezza della (futura) mancata restituzione del prestito effettuato da Spa. IZ a favore di IMM. IZ Sas.;
- all'erronea applicazione della legge penale ed illogica motivazione nella dichiarazione di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, poiché nel corso del processo le ipotesi criminose sono progressivamente venute meno;
- all'erronea applicazione della legge processuale/penale (art. 178 c.p.p., lett. c, art. 430 ter c.p.p.) nel mancato rinvio, da parte della Corte di Appello, dell'udienza 3.5.2005, pur in presenza di rituale e motivata istanza fondata su impedimento del difensore, lamentando, infine, la brevità dei termini concessi al difensore di ufficio per l'esame degli atti.
Come dianzi detto, con memoria del 27.3.2006 l'avv. Melchionda proponeva nuovo motivo di ricorso eccependo l'illegittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3 per violazione degli artt. 3, 10, 11 e 111 Cost., evidenziando che il termine di prescrizione per la bancarotta fraudolenta ascritta al IZ è - secondo la novella legislativa - ravvisabile in un massimo di dodici anni e sei mesi, considerando i prolungamenti derivanti dall'interruzione della causa estintiva (data di estinzione il 5.9.2005).
Ritenuta la natura sostanziale della prescrizione e non processuale, dovrebbe trovare applicazione il disposto dell'art. 3 c.p., comma 2 con applicazione retroattiva della norma più favorevole all'imputato, senonché la norma transitoria della L. n. 251 del 2005 impedisce siffatto evento.
Di qui i vizi di illegittimità costituzionale rilevati. Infatti, se è vero che l'art. 25 Cost., comma 2 non attribuisce rilevanza costituzionale al principio della retroattività della norma sopravvenuta più favorevole al reo, esso - tuttavia - è riconoscibile in seno a norma dell'ordinamento internazionale. IN DIRITTO
1) La questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3 - ancorché rilevante (il reato secondo la citata legge, art. 6 che riformula l'art. 161 c.p., risulterebbe estinto per prescrizione in data 5.9.2005), è manifestamente infondata.
La Corte di Cassazione si è già espressa al riguardo (cfr. Cass., Sez. 6^, 12.12.2005, Marcantoni ed altri) e quelle ragioni, a parere del Collegio, permangono tuttora valide e convincenti. I nuovi profili qui addotti dalla difesa non apportano momenti di maggiore interesse.
I punti della questione sono:
- la L. n. 251 del 2005 dispone di una normativa transitoria che all'art. 10, comma 3 stabilisce "se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti la Corte di cassazione".
- non vi è dubbio che, relativamente ai termini più brevi, la nuova legge può considerarsi più favorevole all'imputato per il quale il decorso prescrizionale sia già maturato, alla luce del riformato art. 157 c.p.. - al contempo, la disciplina transitoria impedisce a questa norma, più favorevole al reo, la retroazione alla data delle condotte incriminate, secondo i generali criteri dell'art. 158 c.p., avendo il legislatore a ciò frapposto delle soglie processuali. La deroga insita nel regime transitorio, dunque, impedisce l'applicazione retroattiva della norma penale sopravvenuta più favorevole e consente una ultrattività della vecchia disposizione più sfavorevole al reo.
Di qui l'eccezione di legittimità costituzionale, nella convinzione che il principio della retroattività della norma penale più favorevole sia ormai sancito dall'ordinamento internazionale e che la disciplina così dettata dal legislatore sia fomite di ingiustificate disparità di trattamento.
Occorre rammentare che l'istituto della prescrizione - quale causa estintiva del reato - ha indubbiamente carattere sostanziale:
l'esercizio della funzione repressiva risulta inopportuno con il decorso del tempo, qualora non intervenga nei termini stabiliti la decisione irrevocabile di condanna;
le esigenze di prevenzione generale si affievoliscono e si esauriscono.
Soltanto la gravità dei reati modula (o impedisce) questa perenzione;
mentre il decorso del tempo è commisurato sullo sviluppo della vicenda processuale, trovando ostacolo alla maturazione della prescrizione la pronuncia della decisione di condanna. È indiscutibile che un termine più breve di prescrizione realizza una fattispecie penale più favorevole rispetto ad una norma che preveda una maturazione più estesa nel tempo;
che, conseguentemente, la successione di norme sulla prescrizione interagisce con la regola stabilita dall'art. 2 c.p. e, particolarmente, il comma 3 che consacra la regola della retroattività della norma più favorevole all'imputato;
che, in conclusione, la L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3 si pone in contrasto con questa disposizione.
La prima domanda che l'eccezione proposta sollecita è se il principio della retroattività della norma più favorevole possa conoscere deroghe.
La risposta, per quanto attiene all'ordinamento penale italiano, è agevole: l'art. 2, comma 3 è soggetto a deroghe, come attestato dal successivo comma 4, in tema di leggi eccezionali o temporanee. Non è difficile, infatti, ricondurre il principio, oltre che ad un generico favor libertatis, piuttosto al divieto di consentire ingiustificate disparità di trattamento in ossequio all'art. 3 Cost.. Ed, allora, può agevolmente concludersi che l'eccezione alla regola disposta dall'art. 2 c.p., comma 3 suppone motivazioni ragionevoli. Con riserva di tornare al riguardo, occorre accertare se - diversamente da quanto osservato - l'art. 2 c.p., comma 3 trovi un rafforzamento ed un presidio in norme di rango superiore con il divieto di deroghe al principio della retroattività della norma più favorevole, conseguentemente, ad opera di disposizione di legge ordinaria.
Di certo la Carta fondamentale non conosce la tutela di questo principio, come è convinzione diffusa e come lo stesso ricorrente ammette (cfr. pag. 4 della memoria):
l'art. 25 Cost. sancisce il divieto di retroattività della norma penale successiva, ma non contempla disciplina nell'ambito della norma più favorevole, sopravvenuta alla condotta incriminata. La difesa del ricorrente segnala, invece, che l'Ordinamento internazionale ha previsto questo principio come norma generale e che, pertanto, la violazione dello stesso si pone in diretto contrasto con l'art. 10 (e si indica anche l'art. 11) Cost. non conformandosi alle norme del diritto internazionale. Anche questo richiamo risulta non pertinente alla questione qui dedotta.
Non è esatto, invero, che l'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma, il 4.11.1950, resa esecutiva in Italia con L. n. 848 del 1955) rappresenti un attestato normativo in tal senso.
La norma non introduce il principio della obbligatoria retroattività della norma penale più favorevole, ma si limita a riaffermare il principio di legalità nel senso che ne' la fattispecie ne' la pena più severa subentrata alla originaria previsione, possono avere effetto retroattivo.
Nè giova alla tesi del ricorrente la sentenza della Corte di Giustizia europea 3.5.2005.
Questa decisione, che esaminò i profili della legittimità costituzionale delle nuove norme penali in materia societaria ha sancito: (p. 155) "Nella sua precedente giurisprudenza, la Corte ha considerato il problema dell'applicabilità retroattiva della legge penale più favorevole come una questione di diritto nazionale, che va decisa dai rispettivi giudici del rinvio ....(p. 156) tuttavia il principio dell'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole non è consacrato solo negli ordinamenti giuridici nazionali di quasi tutti i 25 Stati membri, ma è anche internazionalmente riconosciuto ... e (nota 131) v. ad esempio art. 15, n. 1, terza frase, del Patto internazionale sui diritti civili e politici.... Tale principio è inoltre stato richiamato nell'art. 49, n. 1, terza frase, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea".
Orbene, l'art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (firmato a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con L. 25 ottobre 1977, n. 881) dispone "nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne".
Mentre la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è ancora una prospettazione programmatica non essendo stata definitivamente approvata.
Come è agevole verificare, i richiami contenuti nella decisione della Corte (che, peraltro, attiene all'eventuale contrasto tra legge italiana e direttive comunitarie, area di valutazione del tutto esterna al quesito qui dedotto) non riguardano la norma più favorevole quando siffatta caratteristica dipenda dal decorso di maturazione più giovevole per l'imputato.
Questi enunciati, invero, contemplano il caso di modifica in melius della norma incriminatrice ovvero della previsione sanzionatoria della stessa. Ma la prescrizione non riguarda ne' il fatto tipico del reato ne', tantomeno, la misura della sanzione ad esso riconnessa. Si tratta di un elemento esterno all'area descrittiva della condotta ed alla statuizione afflittiva.
Queste norme di origine internazionale, quindi, non interferiscono in senso derogatorio con le disposizioni nazionali.
Pertanto è più perspicuo liberare il principio da aspetti di assolutezza o da generici e discrezionali aspetti connessi al favor libertatis, e pervenire alla sua valutazione alla luce del portato prescrittivo dell'art. 3 Cost., non essendo contestabile che la regola transitoria in discorso comporta oggettive disparità di trattamento.
Come ha ricordato la difesa ricorrente, la veloce conclusione di processi, consentita in un ufficio libero da eccessivo carico di lavoro, rispetto alla lunga attesa della sentenza irrevocabile, per le sedi giudiziali ingolfate di processi, determina, per fatti del tutto esterni alla condotta dell'autore dello stesso illecito, un possibile trattamento diverso.
La prospettazione di questa "ingiustizia" è certamente suggestiva, ma non idonea a profilare la violazione del principio costituzionale. Infatti, non è la diversa disciplina transitoria della novella legislativa dar vita alla lamentata disparità di trattamento dei singoli inquisiti, ma lo stesso istituto del diritto penale che - pur a parità di fatto illecito commesso da altri - consente o impedisce l'esito liberatorio, per cause esterne all'autore. La generale regola della prescrizione ancora la permanenza del potere punitivo dello Stato al dato temporale nel suo collegamento allo sviluppo del processo penale e viene a dipendere, nella sua pratica applicazione, dalle ineliminabili e fisiologiche dinamiche giudiziali (non si tratta soltanto della maggior solerzia di alcuni uffici rispetto ad altri, ma anche, per esempio, del momento di scoperta delle prove d'accusa, casualità connessa alla fase dell'accertamento del fatto).
Ed, allora, il discorso si posta sulla valutazione della ragionevolezza della deroga all'art. 2 c.p., comma 3, sulla ricerca - cioè - di situazioni che consentano di derogare in vista di interessi pari o superiori, alla disciplina generale del citato principio, come dianzi osservato, assicurando, al contempo, al legislatore la sua piena autonomia discrezionale nel dettare la disciplina transitoria (al riguardo cfr. Sent. Corte Cost., 6.12.2001, n. 381, a proposito della L. 25 febbraio 2000, n. 35 art.1). Si tratta, all'evidenza, di ragioni oggettive giuridicamente apprezzabili.
Il Collegio ricorda che proprio l'iter di questa disposizione scaturisce dalla convinzione che, senza una disciplina transitoria, la riduzione dei termini prescrizionali si concretasse - per i processi già pendenti - in un provvedimento amnistia, adottato al di fuori della qualificata maggioranza parlamentare dettata dall'art. 79 Cost.. Eppertanto, proprio la generalizzata omologazione del trattamento prescrizionale avrebbe potuto vulnerare altri espliciti cardini della carta fondamentale.
Ma ritiene la Corte che elementare esigenza dell'ordinamento è la tutela dell'organizzazione giudiziale, nel senso della più corretta applicazione della giustizia e della salvaguardia del momento cognitivo del processo.
Applicare ex abrupto la diversa disciplina della prescrizione significherebbe sottrarre d'improvviso al giudice quelle valutazioni di contemperamento tra la durata del processo ed il carico gravante sul suo ufficio, nella cernita dei processi che abbisognano più sollecita fissazione, al fine di impedire il decorso prescrizionale. Pertanto, si riscontrano aspetti oggettivi e generali a presidio della scelta del legislatore. Che vi potessero esser altri parametri processuali a cui collegare l'effetto estintivo del reato è ovvio. Non spetta al giudice dire se migliori o peggiori di quelli scelti dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3. Ma è certo che questa norma non si presenta violatrice dell'art. 3 Cost.. Infine, il richiamo (dalla difesa, in realtà, non sviluppato come, invece, quelli riferiti agli altri precetti costituzionali) all'art.111 Cost. nel suo portato precettivo sulla ragionevole durata del processo non appare conferente. Non tanto perché il principio costituzionale riguarda il profilo processuale e le sue connaturate dinamiche, mentre la prescrizione adempie a finalità di ordine sostanziale (cfr. al proposito anche Cass., 2.4.1986, Colussi, Cass. pen., 1987,1339), ma perché la durata della vicenda processuale (commisurata sulla durata della perseguibilità dell'illecito) dipende - anche per questo versante della questione - non già dalla norma transitoria della L. n. 251 del 2005, ma dalle comuni regole sulla prescrizione (tenendo tra l'altro conto, che la legge esaminata conosce anche casi di esteso allungamento del termine prescrizionale e della possibile durata del processo, ma essi non possono trovare applicazione retroattiva nella disciplina transitoria), sicché la proposizione della questione dovrebbe tradursi non tanto nella censura sulla durata in sè, bensì sulla "non abbreviata durata" del processo, il che pare esulare dall'enunciato dell'art. 111 Cost.. 2) Venendo ora all'elaborato e compendioso ricorso della difesa, la Corte ritiene che lo stesso sia infondato e debba essere rigettato. Il primo mezzo di impugnazione lamenta l'insufficiente motivazione sul dolo di fraudolenza che avrebbe sorretto i numerosi prestiti, autorizzati dal IZ (nella sua veste di Presidente del Consiglio di amministrazione dal 17.12.1990 e, dal 17.12.1991, amministratore unico), nel corso di tutto l'esercizio 1991, dalla Spa. IZ (fallita il 5.4.1993) a favore della IMMOBILIARE IZ Sas., incaricata di costruire un immobile destinato ad abitazione personale per il IZ stesso.
Invero, la Corte di Cassazione, nell'annullare la Sentenza della Corte d'Appello di Trento e nel rinviare al giudice di appello di IA gli atti, invitava il giudice del rinvio ad una più circostanziata motivazione sulla situazione finanziaria esistente al momento della erogazione dei prestiti, non essendo chiaro se l'appunto formale del Collegio Sindacale, annotato l'11.5.1992 a monito dell'accertata precarietà della erogante e della conseguente inopportunità della uscita di denaro contante, potesse ritenersi pertinente anche all'epoca in cui furono concessi i mutui. In sostanza se la rappresentazione della realtà economica sociale consentisse di ravvisare la presenza, al momento della erogazione dei mutui, del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice. La difesa rileva che la motivazione della Corte d'Appello di rinvio è sostanzialmente apodittica fondando su mere presunzioni conoscitive.
La Corte territoriale ebbe ad osservare che:
- le due società interessate appartenevano allo stesso gruppo il cui controllo era riferibile al IZ;
- il costruendo immobile era intestato personalmente al IZ stesso;
- il IZ ricopriva carica amministrativa e, quindi, era al corrente delle reali situazioni finanziarie degli organismi interessati;
- la vicinanza nel tempo del rilievo sindacale, sia con la erogazione dei prestiti sia con la dichiarazione di fallimento, erano sintomi evidenti della precarietà della situazione già al momento della erogazione.
Il motivo di ricorso non è fondato.
Due sono le ragioni che portano a qualificare come distrattive le operazioni di prestito.
In primo luogo, la loro oggettiva estraneità all'oggetto sociale che non comprendeva l'attività di finanziamento a terzi. Di qui la conseguente arbitrarietà dell'atto di gestione rispetto ai limiti del potere amministrativo affidato al IZ, senza che a giustificare la deroga (di ordine civilistico) ricorressero ragioni che potessero compensare l'impoverimento patrimoniale (per es. ai sensi dell'art. 2634 c.c., comma 3, quando si ritenesse questa disposizione compatibile con la disciplina concorsuale, cfr. negativamente, Cass., Sez. 5^, 24/04/2003, Tavecchia, CED Cass.224952). Inoltre, la consapevolezza della illiceità della condotta deriva dalle stesse modalità del negozio concluso con la società collegata, non tanto con riguardo alla prognosi di una mancata restituzione (che, essendo evento futuro e dipendente dall'economia di una società diversa, potrebbe creare questioni di prova sulla corretta rappresentazione fatto illecito), bensì con l'assenza di contemporanei accorgimenti negoziali volti a garantire la puntuale ed integrale restituzione. Un onere ed una cautela che discendono dai doveri di conservazione dell'integrità patrimoniale a cui è tenuto ogni amministratore.
In questo senso, il dolo deve essere riscontrato al momento della condotta di depauperamento del patrimonio sociale, quando essa già in sè manifesti il profilo della violazione alle corrette norme di gestione e di protezione della ricchezza amministrata (cfr per es. Cass., sez. 5^, 19.9.1995, Guerrini, Ced. Cass., rv. 203006).
Per questi motivi
la decisione impugnata risulta corredata da puntuale e convincente motivazione logica e le censure del ricorrente attengono a profili non pertinenti all'oggetto della verifica del momento soggettivo.
Le osservazioni della Corte d'Appello di IA non sono mere presunzioni, quando rilevano la vicinanza temporale tra il rilievo sindacale - focalizzato sulle asfittiche condizioni di finanza - e l'erogazione del denaro. Poco più di cinque mesi dall'occorso, senza che sia stata evidenziata una improvvisa e grave causa di dissesto verificatasi medio tempore. In tal senso esse rispondono ai canoni di logica e coerenza argomentativi (anche in considerazione della reiterazione dei fatti di mutuo e del loro prolungamento a tutto l'esercizio 1991, per un importo certamente elevato). D'altra parte, la situazione che fa da sfondo all'operazione - protesa ad assicurare allo stesso imputato un'abitazione spesata con soldi della società da lui amministrata - imponeva una particolare cautela nell'assumere il rilevante impegno di garanzia, dal momento che la finalità era, quantomeno, coincidente con un diretto interesse dello stesso amministratore. Il tornaconto egoistico colora di greve fraudolenza tutta l'operazione.
Ogni ulteriore considerazione nel merito risulta preclusa al giudizio di legittimità, trasformandosi in una sovrapposizione di valutazioni della prova rispetto a quanto già verificato in sede di merito. Il secondo motivo riguarda il trattamento sanzionatorio:
la decisione della Corte d'Appello di IA - pur riducendo la pena inflitta in ossequio alla indicazione della Corte di Cassazione quanto al referente normativo (non già l'art. 81 cpv. c.p., bensì la L. Fall., art. 219 cpv., n. 1) - ha mantenuto il rapporto di bilanciamento in termini di equivalenza tra le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e l'aggravante speciale, rapporto ravvisato dalla sentenza di primo grado (Sentenza Tribunale di Rovereto, 25.5.1998). La difesa insta per un'affermazione di prevalenza nell'applicazione dell'art. 62 bis c.p., osservando che progressivamente - e successivamente alla decisione della Corte bresciana - molti fatti di bancarotta originariamente ascritti al IZ sono venuti meno o per prescrizione o per abrograzione della legge incriminatrice. Sicché, la mera equivalenza non risulta più giudizio pertinente alla attuale situazione. Orbene, sicura è la ricorrenza della L. Fall., art. 219 cpv., n. 1 poiché l'attuale vicenda, succedendo ad un giudicato di bancarotta fraudolenta conseguente alla stessa procedura fallimentare, configura pluralità di fatti previsto dalla aggravante.
Ed è, del pari, certo che l'esame anche del solo addebito oggetto dell'attuale ricorso attesta una notevole pluralità di fatti distrattivi (la reiterazione delle erogazioni finanziarie nel corso di un intero esercizio fu plurima) e per somme non indifferenti e con connotati di particolare fraudolenza (la persecuzione di un interesse esclusivo dell'amministratore).
Pertanto, in sè, la decisione della Corte d'Appello di IA risponde a logica e coerenza intrinseca.
D'altra parte, la fissazione nel minimo edittale della pena/base dimostra una scelta sanzionatoria piuttosto mite, esclude, a sua volta, un trattamento irragionevole ed esorbitante rispetto al fatto. In relazione, poi, alla determinazione della pena ogni ulteriore valutazione è inibita al giudizio di legittimità.
Manifestamente infondato è l'ultimo motivo:
non soltanto è preclusa al giudice di legittimità la valutazione discrezionale dell'assolutezza dell'impedimento, quando essa è sorretta da una motivazione adeguata, logica, corretta e puntuale. Ma, nel caso di specie, la motivazione si adegua all'insegnamento della SC. per cui il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento non deve limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di altro suo impegno professionale, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento:
nel caso in esame, rettamente la Corte d'Appello di IA ha rigettato la domanda di rinvio riscontrando la presenza di codifensore nel procedimento che si svolgeva contemporaneamente a quello di IA (cfr. per es. Cass. Sez. 5^, 16.3.1999, Natali, Ced. Rv. 213195).
Nè può censurarsi la ridotta dilazione per la lettura degli atti assegnata al difensore di ufficio, trattandosi di scelta unicamente discrezionale, volta che si stata garantita per l'udienza l'assistenza del difensore. Al contempo, la brevità del lasso temporale concesso non risulta irragionevole tale da sottendere un virtuale rifiuto all'esercizio del diritto di difesa. La difesa era stata ampiamente già sviluppata e consacrata negli articolati motivi di appello ed il thema decidendi era ristretto al principio i diritto stabilito dalla Cassazione in sede di rinvio.
La Corte, rigetta pertanto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2006