Sentenza 3 gennaio 2003
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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE Presidente: F. De Filippis – Relatore: T. Parisi FATTO In data 8 gennaio 2002, perveniva presso la Procura Regionale di questa Corte per la Regione Piemonte denuncia da parte del Comune di Arona, in merito all'asserita condotta trasgressiva serbata dall'odierno convenuto, all'epoca dei fatti in servizio nel citato Ente locale in qualità di Dirigente del 1° Settore “Gestione e sviluppo risorse”. Per quanto concerne la dinamica degli avvenimenti, giova evidenziare che, secondo quanto riferito nella menzionata segnalazione di danno, il Centro di elaborazione dati del Comune in parola aveva appurato, già da qualche tempo, che la rete …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2003, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2003 |
Testo completo
ITALIANA I T T BBLICA с I R I с D E N R E IO I Z L Z A L A R R O U T 0 0 007 / 0 3 A IS B P I G A R E D R A E U A T Q TA E N TE SUPREMA DI CASSAZIONE T E E IA Oggetto S G R E G E O EQUA RIPARAZIONE T S SEZIONE PRIMA CIVILE A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7072/02 Dott. Antonio - Presidente SAGGIO Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Cron.8 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere Rep. 7 Dott. Luigi Ud. 25/11/2002 MACIOCE - Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro MINISTERO elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI tempore PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CA RI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO BECHI, giusta mandato a margine del controricorso;
2002
- controricorrente -
2149 avverso il decreto della Corte d'Appello di GENOVA, " 1 depositato il 20/12/01; N20/12/01 (N. 194/01 BA.CC udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Palatiello che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Fatto Con ricorso depositato il 24 agosto 2001 il sig. VI RT chiese alla Corte d'appello di D Genova, nei confronti del Ministero della giustizia, la corresponsione di un'equa riparazione, a norma della legge 24 marzo 2001, n.89, per effetto della violazione dell'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole da essa previsto. Addusse, infatti, di avere convenuto in giudizio, con atto di citazione notificato il 23 lu- glio 1992, davanti al Tribunale di Pistoia, il sig. Marcello PA e la Sara Assicurazioni s.p.a. per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni (per oltre lire 70 milioni) provocati all'edicola di giorna- da lui gestita, dal violento urto dell'autovettura 2 condotta dal PA, e che dopo otto anni la causa versava ancora nella fase istruttoria. Costituitosi il contraddittorio e acquisiti i ver- bali del procedimento pendente davanti al Tribunale di Pistoia, con decreto depositato il 20 dicembre 2001 la Corte d'appello condannò il Ministero della giustizia a corrispondere allo RT, a titolo di equa ripa- razione, la somma di lire 10 milioni, oltre agli acces- sori. La Corte considerò: -che, essendo la causa ancora lontana dalla sua de- A finizione in primo grado, poiché l'udienza destinata all'esame della relazione predisposta dal consulente tecnico era fissata al 28 febbraio 2002, la vicenda processuale aveva già abbondantemente superato i limiti della ragionevole durata;
-che il danno non patrimoniale lamentato era il ri- flesso della mancata Osservanza della convenzione, e che questo poteva essere liquidato con criterio equita- tivo, avuto riguardo alla misura eccedente la tollera- bile durata del processo (5 anni). Avverso questo provvedimento il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Ha resistito con controricorso lo Scarta- belli. Corte di cassazione est. V. Proto (r.n.7072) 3 Diritto Con il motivo del ricorso si denunciano la viola- zione e falsa applicazione dell'art.2043 C.C. e dell'art. 2, co.1 e 2 della 1.n.89 del 2001, nonché vizi di motivazione e mancato assolvimento dell'onere proba- torio sul nesso causale, sull'elemento soggettivo, e sul danno morale. Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non abbia chiarito per- ché la durata del giudizio doveva ritenersi eccessiva rispetto ai parametri indicati dall'art.2 della 1.89/2001, ed abbia determinato l'equa riparazione sen- Д za che fosse stata fornita la prova dell'imputabilità di quel particolare illecito al fatto doloso o colposo dell'autorità giudicante e senza valutare la complessi- tà del caso, il comportamento della parte, ed il com- portamento del giudice del procedimento e di ogni altra autorità chiamata a contribuire alla sua definizione. Sotto un secondo profilo, deduce che il danno mora- le in capo al ricorrente sia stato ricondotto ad una sorta di responsabilità oggettiva dell'amministrazione, prescindendo dalla prova dell'effettiva produzione del pregiudizio e dalla sua effettiva incidenza nella vita della persona. Il motivo non ha fondamento. Sotto il primo profilo è infondato perché come - Corte di cassazione est. V. Proto (r.n.7072) questa Corte ha già chiarito con la sentenza n. 14885 - il diritto ad un'equa riparazio- del 22 ottobre 2002 ne, ai sensi dell'art.2 della legge 24 marzo 2001, n.89, nel caso di mancato rispetto del termine ragione- vole del processo, ha carattere indennitario e non ri- sarcitorio. Pertanto, non è richiesto l'accertamento di un illecito secondo la nozione di cui all'art. 2043 C.C., ed esso non presuppone la verifica dell'elemento soggettivo della colpa a carico di un agente. E', in- fatti, ancorato all'accertamento della violazione dell'art.6, par.1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, A cioè di un evento ex se lesivo del diritto della perso- na alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole, l'obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione configurandosi come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all'art. 1173 c.c., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico. E' infondato anche sotto il secondo profilo, perché la Corte d'appello, considerato che l'oggetto del con- tendere era limitato al danno non patrimoniale, ha te- nuto conto della lesione determinata ai diritti invio- labili dello RT dalla mancata osservanza della convenzione, e ha provveduto alla sua determinazione Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.7072) 5 secondo criteri equitativi, ritenendo, nel suo insinda- cabile apprezzamento, che le non controverse circostan- ze di fatto inerenti alla durata ed alla natura del giudizio, consentivano di considerata provata in via presuntiva l'esistenza del danno non patrimoniale. E' dunque vero come rileva la ricorrente Ammini- strazione che il danno deve essere accertato di volta in volta e non si configura quale mera conseguenza au- tomatica della durata del processo. Ma è anche vero che, quando si tratti, come nella fattispecie, di danno non patrimoniale, la sua stessa natura ne rende plausi- bile l'accertamento mediante il ricorso a presunzioni ed a fatti notori ed è consentita la sua valutazione in via equitativa a norma dell'art. 1226 c.c.; disposizione C.C., cui fa riferimentorichia mata dall'art.2056 l'art.2, comma 3 della legge n.89 del 2001. In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensa- zione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 25 novembre 2002, in Roma. Il Consigliere estensore Il Presidente júní p Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.7072)1/ IL CANCELLIERĘ Domenico MazzaŘIJÍ Matxalup До мисов CORTE SUPREMA DI CASSADONE Prima Sezione City Depositato in Conc e 3 GEN. 2003 I ITT E IR IL CANGELIVERE N D IO E N Z E A I IO L R Z L T A IS O R B G A E IP A R D R A E A TA T U N Q T E E E S G IA E G R O E S T A M