Sentenza 16 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/05/2001, n. 6750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6750 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
REPU LIC 75 0 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RISARCIMENTO DI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DANNI Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 9687/99 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI 11147/99 Consigliere Cron.1517 Dott. Giovanna SCHERILLO Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere Rep.2867 Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere Ud. 26/01/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPPEMA DI CASSAZIONE UFFICIO COME OL IL, elettivamente domiciliato in ROMA L.RE Richiesta copia studio DEI MELLINI 391 presso lo studio dell'avvocato dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 D'ANGELANTONIO CLAUDIO, che lo difende unitamente #1.6 MHG 2001 all'avvocato TRUCCO MARIO, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE LIRE 3000
- ricorrente -
CANCELLERIA
contro
ICMESA S.p.A. in liquidazione in persona del legale C651277 rapp.te p.t.; intimato CG512772 e sul 2° ricorso n 11147/99 proposto da: 2001 ICMESA S.p.A. in liquidazione in persona del liquidatore Rag. BOCCHIERI 158 GIUSEPPE, elettivamente Min -1- domiciliato in ROMA VIA PREVESA 11, presso lo studio dell'avvocato SIGILLO' ANTONIO, che lo difende unitamente agli avvocati BROGGINI GERARDO, LENSKI EVA, per procura speciale Dott. BARENGHI SERGIO, notaio in Milano, Rep. n. 110905, del 19/5/99; controricorrente e ricorrente incidentale
contro
OL IL;
- intimato avverso la sentenza n. 867/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 27/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Claudio D'ANGELANTONIO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Rg. 9687/99; udito 1'Avvocato Antonio SIGILLO' difensore del controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso Rg. 9687/99; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 27 settembre 1984 Emi- lio DA, proprietario di un fondo in Seveso, investito dalla "nube tossica" di diossina spri- gionatasi il 10 luglio 1976 dallo stabilimento gestito dalla s.p.a. IC, citò quest'ultima davanti al Tribunale di Monza, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni che egli aveva subito, nella misura dovuta secondo che il terreno fosse risultato o non "recupe- rabile". La convenuta, costituendosi in giudizio, riconobbe che l'immobile era compreso tra quelli che erano stati pregiudicati irrimediabilmente e che essa si era impegnata ad acquistare, con una convenzione intercorsa con lo Stato e con la Regione Lombardia, ma sostenne che una propria precedente offerta di lire 22.230.000, rifiutata dall'DA, era congrua sia in relazione al prezzo unitario, sia alla superficie (la quale era estesa 1260 mq., anziché 1670 mq., come affermato dall'attore). All'esito dell'istruzione della causa, consi- stita nell'assunzione di prove testimoniali e nell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 13 maggio 1994 il 9687/99-11147/99 3 Tribunale condannò la s.p.a. IC a pagare a EM DA lire 143.437.140, con gli interessi a decorrere dal 27 settembre 1984, oltre a lire 1.603.134, con gli interessi a decorrere dal spese di luglio 1976, nonché a rimborsargli le giudizio. Impugnata in via principale dalla IC e incidentalmente dall'DA, la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Milano, che con sentenza del 27 marzo 1998 ha rigettato entrambi i gravami e ha condannato la società a due terzi delle spese del giudizio di impugnazio- compensandole per l'altro terzo. A tali ne, pronunce il giudice di secondo grado pervenuto ritenendo (per quanto rileva in questa sede): - non sono fondate le critiche rivolte dall'ap- pellante principale alla consulenza tecnica di ufficio, sia perché esattamente si è tenuto conto della destinazione edificatoria del fondo in questione, anche se ubicato fuori del territorio cittadino, sia perché la stima è stata fatta secondo i criteri di mercato e attualizzata, essendo irrilevante che il proprietario non avesse accettato l'offerta rivoltagli stragiudi- zialmente, sia perché il danno è insito nell'im- 9687/99-11147/99 4 Api possibilità di ogni utilizzazione dell'immobile, risultante dalla sua inclusione tra quelli "irre- cuperabili" della zona "A"; la misura del terreno, determinata in 1260 mq., è stata corret- tamente desunta dalle risultanze del nuovo cata- sto terreni, essendo impossibile la misurazione in loco, a causa degli stravolgimenti dovuti alle - iloperazioni di bonifica e decontaminazione;
relativo dato è conseguente a una variazione del 1965, che non è stata oggetto di impugnazione o richiesta di rettifica da parte del proprietario;
non probante l'indicazione di una estensione maggiore, contenuta negli allegati a una istanza di concessione edilizia dell'DA, trattandosi di documenti di parte e potendo egli aver avuto interesse a ottenere l'assenso a una cubatura a sua volta maggiore;
- la richiesta dell'appellan- te incidentale, di determinare del risarcimento nella misura di lire 835.000.000, è sganciata dalla realtà, poiché non tiene conto della dispo- derivante dalla nibilità volumetrica concreta, destinazione di una parte del fondo a fascia di rispetto dei corsi d'acqua e dell'altra а zona residenziale artigianale, né sono stati provati mercato superiori, rispetto a quellivalori di 9687/99-11147/99 5 Mm applicati dal consulente tecnico di ufficio;
- equa la compensazione di un terzo delle spese del giudizio di secondo grado, stante la parziale reciproca soccombenza delle parti. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione EM DA, in base а due motivi. La s.p.a. IC ha resistito con
contro
- ricorso, formulando a sua volta, in via inciden- tale, tre motivi di impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE In quanto proposti contro la stessa sentenza, i due ricorsi debbono essere riuniti in un solo processo, in applicazione dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo di quello principale Emi- lio DA, denunciando «violazione e falsa dell'art. 950 C.C. in relazione applicazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e insufficiente e con- traddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dal Dr. DA in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. per quanto la determinazione della misura delconcerne terreno»>, lamenta innanzi tutto che la Corte di appello erroneamente ha fatto prevalere le risul- tanze censuarie, relative all'estensione del terreno in questione, sulle dichiarazioni rese 9687/99-11147/99 M dai testimoni, i quali avevano confermato che l'area dell'immobile era quella di 1670 mq., indicata nel catasto cessato;
sostiene inoltre che quest'ultimo dato è esatto, poiché i mappali attuali (n. 26 e 27) derivano da «parte»> dei precedenti (n. 416 e 417), ma la consistenza dei fondi è rimasta la stessa, sicché ingiustificata- mente è stato preferito il nuovo dato, secondo cui la misura è di 1260 mq., invece che di 1670 mq. La censura non può essere accolta. Il richiamo all'art. 950 c.c. non è conferen- te, poiché non si verte, nella specie, in tema di regolamento di confini, né quindi il giudizio soggiace alla regola dell'utilizzabilità dei dati censuari solo «in mancanza di altri elementi»>>. Trattandosi, invece, di determinare l'estensione del terreno dell'DA, reso "irrecuperabile" dalla contaminazione da diossina e ubicato in una zona poi stravolta dalle operazioni di bonifica, che impedivano la misurazione in loco, la Corte di appello era libera, come di norma, di avvaler- si di ogni mezzo istruttorio, individuando il più idoneo а fondare il suo convincimento, mediante su apprezzamenti una scelta discrezionale basata 9687/99-11147/99 7 Mer. e valutazioni eminentemente di merito, come tali insindacabili in questa sede: cfr., per tutte, Cass. 24 luglio 2000 n. 9716. Né appare irrazionale, come il ricorrente so- stiene, la preferenza accordata dal giudice di secondo grado, sulla scorta delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio, alle ultime risultanze censuarie, che derivano da una revisione delle vecchie mappe, compiuta dall'uf- ficio tecnico erariale in occasione dell'introdu- zione, nel 1969, del nuovo catasto terreni, senza che a suo tempo l'interessato avesse proposto impugnazioni o chiesto rettifiche. Non è quindi privo di giustificazione l'aver fatto prevalere, su quelli precedenti, i dati più recenti. Infine, quanto al frazionamento che delle due particelle sarebbe stato effettuato in sede catastale, ma non nella realtà, è sufficiente osservare che l'argomento non era stato prospet- tato nel giudizio a quo e implica la necessità di accertamenti di merito, sicché non può costituire valida ragione di cassazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo del ricorso principale EM DA si duole di «insufficiente e con- 9687/99-11147/99 traddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dal Dr. DA in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. per quanto concerne la determinazione del valore del terre- no>>>, lamentando che la Corte di appello ha rece- pito acriticamente la stima effettuata dal consu- lente tecnico di ufficio, senza alcuna indicazio- ne dei criteri adottati e dei parametri applica- ti. Neppure questa censura può essere accolta. Si tratta, ancora, di valutazioni prettamente di merito, insindacabili nel giudizio di legitti- mità, se non sotto il profilo dei vizi della motivazione, dai quali però la sentenza impugnata risulta del tutto immune. Il giudice di secondo ho grado, infatti, spiegato adeguatamente le ragioni della decisione sul punto, osservando che la valutazione contenuta nella relazione peritale doveva essere condivisa, in considerazione delle ridotte possibilità edificatorie del fondo in questione, destinato per 880 mq. a zona di ri- spetto di un corso d'acqua e per 380 mq. a zona residenziale artigianale: limitazioni delle quali l'DA, nelle contestazioni rivolte all'operato del consulente, non aveva tenuto conto. 9687/99-11147/99 9 Mum Con il primo motivo del ricorso incidentale la s.p.a. IC, denunciando «violazione e falsa applicazione dell'art. 91 срс in relazione al- l'art. 360 n. 3 cpc'>>, osserva che la Corte di appello ha omesso di pronunciare sul motivo di gravame, con il quale essa aveva contestato la - pronunciata legittimità della propria condanna l'accoglimento solo dal Tribunale nonostante parziale della domanda dell'attore al rimborso integrale delle spese del giudizio di primo grado sostenute dall'DA. La doglianza va disattesa, potendosi ritenere che il motivo di appello in questione, anche se sia stato esaminato e respinto. implicitamente, sentenza impugnata, infatti, per le spese Nella di secondo grado è stata decisa la compensazione di una quota, «in considerazione della parziale soccombenza»: reciprocità che invece reciproca non è stata ravvisata con riguardo al grado precedente, per il quale stato applicato in toto il criterio della causalità, come si desume da quanto nella stessa sentenza impugnata è stato rilevato, a proposito del fatto che l'attore aveva dovuto promuovere il giudizio, а causa dell'offerta di risarcimento dell'inadeguatezza 9687/99-11147/99 10 Mm. della IC. Con il secondo motivo del ricorso incidentale rubricato come «violazione dell'art. 112 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc ed omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 cpc'>> viene denunciato un ulteriore vizio di omessa pronuncia, relativamente al motivo di appello con cui era stato dedotto che il Tribuna- le aveva previsto solo nella motivazione, ma non anche nel dispositivo della sentenza di primo grado, l'obbligo dell'DA di trasferire il suo terreno alla IC, all'atto del pagamento, da parte di quest'ultima, della somma dovuta al proprietario del bene come risarcimento per la sua perdita totale. Anche questa censura va disattesa. L'individuazione di ciò che il giudice ha de- ciso deve essere compiuta alla stregua non solo del dispositivo, ma anche della motivazione del provvedimento, che reciprocamente si integrano (v., tra le più recenti, Cass. 19 gennaio 2000 n. 567). Pertanto, poiché già il Tribunale aveva stabilito, pur senza ripeterlo nel dispositivo, che non appena tale somma sarà corrisposta 9687/99-11147/99 11 quest'ultimo dovrà all'attore, procedere al ***di proprietà dei terreni trasferimento in favore della convenuta>>>, non Occorreva che la Corte di appello, nel confermare integralmente la sentenza di primo grado, ribadisse tale statui- zione, alla quale l'DA, del resto, aveva espressamente dichiarato di voler ottemperare. Con il terzo motivo di ricorso la IC, la- mentando «insufficiente e contraddittoria motiva- zione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 cpc», si duole del da parte del giudice dimancato accoglimento, secondo grado, delle censure che essa aveva rivolto alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, fatte proprie dal Tribunale. La censura va respinta, poiché la ricorrente stessa ammette che investe valutazioni puramente di merito e dichiara di proporla solo «per scru- verificatosi] in cui lapolo, nel caso [non] Suprema Corte dovesse ritenere ammissibile il secondo motivo di impugnazione dell'DA». Entrambi i ricorsi debbono quindi essere ri- gettati. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi. 9687/99-11147/99 12 M DISPOSITIVO riunisce i ricorsi e li rigetta;
La Corte compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ятои Вийсий frames Buchares Roma, 26 gennaio 2001 IL CANCELLIERE C1 Paolo Talaric DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 16 MAG. 2001 HL CANCELLIERE 30000 330000 UFFICIO DELLE ENTRATA ROMA 2 Registrato R e 4 OTT. 2001 4 al n.43962 versare D330'000 (lire Trecentohentaile p. Il Dirigente Area Serviz (Dott.ssa Mana Grazia DFPO Responsabile Servizio A udiziari (Dr. M. RACQICHINIY 9687/99-11147/99 13