Sentenza 17 gennaio 2007
Massime • 1
Per la configurabilità del reato di favoreggiamento reale è necessario che l'aiuto venga prestato nell'interesse esclusivo dell'autore del reato principale; se esso venga, invece, prestato, o anche solo offerto, per una finalità di profitto, propria dell'agente medesimo, pur se comune a quella di detto autore o di terzi, e prima o durante la commissione del reato principale, ricorre l'ipotesi di concorso nel reato stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la configurazione del concorso nel reato di falso ideologico avente ad oggetto la manipolazione degli esami di abilitazione alla guida, in luogo di quella di favoreggiamento reale, poiché il ricorrente, dipendente della motorizzazione civile, aveva collaborato con la moglie, titolare di una scuola guida, prima e durante la commissione del reato).
Commentario • 1
- 1. Scuola guida: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 agosto 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2007, n. 4997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4997 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/01/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 63
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 45120/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI LE, n. ad Acerra il 6 marzo 1941;
SE ZZ RT, n. a S. Michele di Ganzarla il 9 dicembre 1944;
DI ST FE NA, n. a S. Michele di Ganzarla il 5 maggio 1944;
CAO SE LE, n. a Vanzago il 15 aprile 1956;
AR IN, n. a Pachino il 2 gennaio 1941;
AN FR, n. a Napoli l'11 novembre 1941;
ED LA BD MA, n. a El Cairo il 21 dicembre 1941;
GO IO, n. a Napoli il 26 settembre 1931;
BI UC, n. a Imperia il 19 settembre 1967;
CHIUSANO EN, n. a Milano il 2 giugno 1962;
OC TO, n. a Gosaldo il 2 febbraio 1933;
PANZA UN, n. a Brindisi il 12 maggio 1946;
IO AR, n. a Napoli il 9 settembre 1938;
NA VA, n. a Portici il 24 gennaio 1952;
LU FR, n. a Latronico il 26 dicembre 1938;
DE SI TA, n. a Trani il 27 gennaio 1952;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata l'8 luglio 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del Dott. D'ANGELO VA che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente agli episodi di corruzione contestati da ED LA BD MA, perché estinto per prescrizione e rigetto nel resto, inammissibili i ricorsi di CHIUSANO, NA, DI ST, SE ZZ e LI;
rigetto degli altri.
Udito per la parte civile l'Avv. MAGLIE Cosimo foro di Milano;
Uditi i difensori Avv. MANICA Gianluca per AR;
Avv. GROSSO Enrico, Foro di Torino, in sostituzione dell'Avv. GROSSO Carlo Federico per BI;
Avv. MUCCI UC, Foro di Milano, per OC;
Avv. DE MARTINO Valerio, Foro di Napoli, per IO. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di LE AN, RT SE OT, FE NA Di ST, SE LE AO, IN AC, FR LA, BD MA ED LA, IO ST, IN UC, EN HI, TO CH, UN ZA, ON AR, VA LI, FR NG e De SI TA in ordine ai delitti di falso ideologico loro rispettivamente ascritti in relazione a una diffusa attività di manipolazione degli esami di abilitazione alla guida nella provincia di Milano. In particolare è contestato ai titolari delle scuole di guida e ai funzionari esaminatori corrotti di avere riempito o fatto riempire le schede quiz dei candidati favoriti e di averne poi falsamente attestato l'idoneità accertata con regolare esame.
La sentenza è stata pronunciata su accordo delle parti a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4 nei confronti di HI EN. Ricorrono per cassazione gli imputati.
2. LE AN, RT SE OT e Di ST FE NA, titolari di autoscuole, propongono tre motivi d'impugnazione.
2.1- Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di accertare a quali specifici atti si riferiscano tutte le falsità ipotizzate, mentre nei casi in cui risultano individuati i singoli atti falsi abbiano desunto illogicamente dall'accertata falsità la prova del concorso dei titolari di scuola guida, evidentemente non presenti agli esami. Dichiarata l'estinzione per prescrizione dei delitti di corruzione, infatti, manca qualsiasi collegamento probatorio e finalistico con le successive attività di falso.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizi di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di accertare i presupposti della responsabilità dei titolari di autoscuole, in quanto solo in un caso, e non con riferimento a essi, la chiamata di correo del funzionario EN HI ha permesso di individuare i candidati favoriti. Sicché la chiamata di correo manca di riscontri individualizzanti, che permettano di collegare ciascuno dei fatti di corruzione, nei quali sono coinvolti i titolari delle autoscuole e i funzionari della motorizzazione civile, a ciascuna delle falsificazioni, nelle quali i funzionari sono coinvolti insieme ai candidati all'esame di guida.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono travisamento del fatto e vizio di motivazione della sentenza impugnata, ribadendo che sulla scorta delle prove acquisite potrebbe tutt'al più argomentarsi in ordine al delitto di corruzione, estinto per prescrizione, ma non in ordine al delitto di falso.
2.2 - I ricorsi sono manifestamente infondati. I giudici del merito hanno invero fondato il proprio convincimento quanto a Di ST FE NA e RT SE OT sulle dichiarazioni confessorie rese dagli imputati, ritualmente acquisite al fascicolo per il dibattimento, corroborate dalla chiamata in correità di EN HI, dalla accertata alterazione da parte di costui delle schede relative agli esami dei coimputati IC e LA, e dalla deposizione della teste TI.
Quanto a LE AN i giudici del merito si sono fondati sulle dichiarazioni di EN HI, corroborate dalla accertata alterazione della scheda d'esame di FR LA e da conversazioni telefoniche intercettate, indicative del pieno inserimento del ricorrente nel sistema delle corruzioni. I ricorrenti sostengono ora che, dichiarati estinti i delitti di corruzione, verrebbe meno il collegamento con le falsità cui essi sono materialmente estranei. Ma si tratta di deduzione palesemente illogica, perché, nonostante la prescrizione, i fatti di corruzione sono stati accertati dai giudici del merito, i quali ne hanno plausibilmente desunto la responsabilità dei titolari di scuole guida come concorrenti morali nei delitti di falso preventivamente concordati come corrispettivo della corruzione.
3. SE LE AO, candidato all'esame di guida, propone tre motivi d'impugnazione.
3.1 - Con il primo motivo il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità del decreto che aveva disposto il giudizio di primo grado, per indeterminatezza dell'accusa, lamentando che non ne risulti individuato il titolo del suo concorso nel delitto di falso. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della sua responsabilità per concorso nel delitto di falso, sostenendo che nel momento in cui aveva versato denaro per essere aiutato all'esame, neppure immaginava che gli avrebbero evitato del tutto la prova. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura della pena e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
3.2 - Il ricorso va respinto.
Il primo motivo è infondato, perché dal capo di imputazione risulta evidente il titolo concorsuale dell'addebito, essendo adeguatamente descritta la condotta criminosa.
Infondato è anche il secondo motivo, perché il ricorrente, avendo ammesso di avere pagato per ottenere illecitamente la patente di guida, aveva previsto quantomeno nella forma del dolo alternativo la consumazione di uno o più delitti di falso, la cui consumazione sarebbe stata comunque necessaria, almeno nel momento dell'attestazione della regolarità dell'esame. Sicché non è configurabile neppure l'ipotesi attenuata di responsabilità concorsuale prevista dall'art. 116 c.p., ma SE LE AO deve rispondere a pieno titolo di concorso, ex art. 110 c.p., delle condotte commesse per procurargli ciò che egli aveva deciso di comprare illecitamente (Cass., sez. 1^, 20 novembre 2000, Riso, m. 218191, Cass., sez. 1^, 20 maggio 2001, Milici, m. 219434, Cass., sez. 2^, 25 settembre 1990, Palmas, m. 189768 Cass., sez. 1^, 30 ottobre 1990, Velia, m. 186662). Il terzo motivo del ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, perché i giudici del merito hanno correttamente valutato i "ponderosi precedenti penali" dell'imputato.
4. IN AC, titolare di una scuola guida, propone tre motivi d'impugnazione, illustrati anche da tre successive memorie. 4.1 - Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art.603 c.p.p., lamentando che i giudici d'appello abbiano ammesso d'ufficio, e in mancanza di impugnazione dell'accusa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale allo scopo di procedere all'esame della coimputata UN ZA. Con il secondo motivo la ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alle prove ammesse su richiesta delle difesa per contrastare le dichiarazioni rese da UN ZA e sulla memoria depositata per illustrarle. Dalla documentazione acquisita risultava infatti che l'unico candidato rilevante, LI Di LE, aveva sostenuto solo la prova pratica presso la sua autoscuola, mentre la stessa ZA N. aveva affermato che gli interventi illeciti avevano riguardato solo le prove teoriche. Sostiene che, in seguito alla modifica apportata all'art.606 c.p.p., lettera e) dalla recente L. n. 46 del 2006, questa Corte
può verificare direttamente la decisività delle prove non considerate.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce mancata acquisizione di prova decisiva, lamentando che non sia stata accolta la sua richiesta di escutere come teste LI Di LE.
4.2 - Il terzo motivo del ricorso è infondato, essendo indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte, che la necessità di rinnovare l'istruzione dibattimentale è affidata alla valutazione discrezionale del giudice d'appello (Cass., sez. 4^, 19 febbraio 2004, Montanari, m. 228353), che ne caso in esame appare congruamente giustificata in relazione alla considerazione che LI Di LE aveva patteggiato la pena per il reato ascrittogli. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, essendo esplicitamente previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 3 che "la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria", indipendentemente da quale sia la parte appellante.
Il secondo motivo è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alla posizione del candidato Di LE, il quale, secondo la plausibile ricostruzione dei giudici del merito, evitò la prova teorica e superò quella pratica, grazie all'intermediazione di AC IN.
Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori;
e l'art. 606 c.p.p., lettera e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Nè questa interpretazione può risultare superata in ragione della modifica apportata all'art.606 c.p.p., comma 1, lettera e, dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto quando risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
Questo riferimento va evidentemente interpretato in un senso che non privi di qualsiasi significato il limite della testualità imposto dalla stessa disposizione;
e quindi va interpretato come relativo solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. Così interpretata, in realtà, la nuova norma finisce per riprodurre in parte il testo dell'art. 569, n. 4) del Progetto preliminare del 1978, laddove prevedeva appunto la ricorribilità per "mancanza o contraddittorietà della motivazione nei casi in cui il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato o dipende dall'omesso esame delle richieste delle parti ovvero delle prove contrarie a quelle poste a base della decisione". Infatti il riferimento alle "prove contrarie a quelle poste a base della decisione", venne allora soppresso, in conformità a un parere espresso anche dalla Corte di cassazione, per l'ambiguità della formula, che avrebbe appunto consentito il raffronto tra la motivazione e qualsiasi dato probatorio. Tuttavia, come opportunamente risulta dalla nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lettera e), ciò non esclude che assuma rilevanza la mancata motivazione su fatti controversi, perché da ogni controversia insorta tra le parti su uno specifico fatto deriva un dovere di decisione del giudice, che può essere certamente assolto con una pronuncia anche implicita, ma richiede una giustificazione adeguata;
e l'individuazione dei fatti effettivamente controversi, attenendo alla definizione dell'oggetto del giudizio, può essere compiuta direttamente dalla Corte di cassazione attraverso l'esame degli atti, sia pure sulla base delle indicazioni delle parti. Questo non significa che al giudice di legittimità possa richiedersi una rivalutazione delle prove relative al fatto controverso;
ma significa che sull'esistenza di un tale fatto il giudice del merito deve comunque pronunciarsi, pur rimanendo incensurabile la valutazione delle prove sulle quali quella pronuncia si fondi.
Infatti, se il vizio di motivazione deve risultare dal testo della decisione impugnata, come tradizionalmente si riconosce anche quando si attribuisce in via esclusiva al giudice del merito la selezione delle prove rilevanti, questa selezione non può essere censurata neppure se il ricorso risulti effettivamente autosufficiente, perché il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione, non ha una funzione solo "logistica", che possa essere soddisfatta mediante la trascrizione dei verbali di prova nel ricorso. Non c'è nessuna prova, in realtà, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile. Sicché il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione. Nè sembra sostenibile che la Corte di Cassazione possa astenersi da qualsiasi interpretazione o valutazione della prova e "limitarsi a esaminare la motivazione, per stabilire se il giudice si sia effettivamente "occupato" di una specifica informazione introdotta nel processo, o per desumerne una prova a sostegno della decisione, oppure per spiegarne l'inattendibilità". Se il confronto dovesse riguardare il rapporto tra motivazione e dati probatori, non potrebbe certamente esaurirsi nella verifica che un qualche verbale risulti effettivamente citato dal giudice del merito, ma esigerebbe un'interpretazione del significato degli enunciati verbalizzati. Ed è proprio questo significato che non può essere attendibilmente ricostruito se non nel contesto dell'intera costellazione delle prove acquisite.
Si è sostenuto che questa interpretazione sarebbe sostanzialmente abrogatrice della L. n. 46 del 2006. È vero al contrario che una portata abrogativa della perdurante prescrizione di testualità del vizio di motivazione hanno le interpretazioni non restrittive del riferimento anche "agli altri atti del processo" dai quali il vizio di motivazione può risultare.
Si è pure sostenuto che la tesi dell'inaccessibilità degli atti probatori nel giudizio di legittimità non può essere fondata sulla distinzione tra fatto e diritto. E infatti il divieto di accesso agli atti istruttori non ha nulla a che vedere con la distinzione tra fatto e diritto, ma è conseguenza dell'indiscussa premessa che il controllo della Corte di cassazione sul giudizio di fatto è limitato alla motivazione, non si estende alla decisione. Se il sindacato sulla motivazione attenesse al rapporto tra la giustificazione in fatto della decisione di merito e le prove acquisite, dovrebbe escludersi la possibilità per il giudice del merito di rinnovare la decisione in sede di rinvio sulla base delle stese prove, pur diversamente valutate. E ciò significherebbe che il controllo di legittimità non è limitato alla giustificazione, ma è esteso alla decisione. Mentre è noto che è appunto la possibilità di distinguere tra la decisione e la sua giustificazione a rendere compatibile con i limiti del sindacato di legittimità il controllo sulla giustificazione del giudizio di fatto.
Neppure la dedotta decisività di una prova ne legittima il confronto con la motivazione, se il fatto controverso cui essa eventualmente si riferisca sia stato oggetto di un'esplicita considerazione da parte del giudice del merito, perché è solo il fatto controverso, non la prova pur decisiva, a individuare un punto della decisione che deve essere oggetto di motivazione. La verifica di rilevanza del vizio è successiva alla valutazione dell'ammissibilità della sua deduzione;
e può valere a rivelare appunto l'irrilevanza di un vizio pur esistente, quando la motivazione resista anche prescindendo dal fatto controverso oggetto di invalida motivazione ovvero pur considerando il fatto controverso pretermesso.
La completezza della motivazione va dunque definita nel suo rapporto con la decisione, non con le prove, perché non è la motivazione ma è la decisione che deve essere conforme alle prove. Tuttavia questa esigenza di conformità tra decisione e prove può essere fatta valere nel giudizio di legittimità solo quando si traduca in un error in procedendo, come quando il giudice erroneamente neghi l'esistenza stessa o l'utilizzabilità di un atto probatorio (Cass., sez. 5^, 9 febbraio 2006, Paolone, m. 233829), ad esempio affermando che non è necessario disporre una perizia che invece è già stata espletata (travisamento della prova); ovvero quando si fondi su una prova inutilizzabile o su una prova inesistente. Ed è chiaro che, contrariamente a quanto pure si è affermato (Cass., sez. 1^, 14 luglio 2006, Stojanovic, m. 234167), in questi casi non viene in discussione un vizio della motivazione, bensì un vizio della decisione per error in procedendo: un vizio che è denunciabile a norma dell'art. 606 c.p.p., lettera c) e rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, potendo perciò accedere al fascicolo delle prove. In tutti gli altri casi, in tutti i casi in cui non si traduca in un error in procedendo, il contrasto tra la decisione e le prove non può essere denunciato con il ricorso per Cassazione, perché il giudice di legittimità non ha il potere di sindacare il giudizio di merito sul fatto;
e il controllo sulla motivazione non può essere utilizzato per dissimulare un tale indebito sindacato.
5. FR LA, candidato all'esame di guida, propone un unico motivo d'impugnazione.
5.1 - Deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito gli abbiano addebitato il concorso con LE AN in un fatto che allo stesso AN R. non è stato mai contestato e in mancanza di qualsiasi prova di un accordo con l'esaminatore IN L., ma sulla base di insignificanti tracce di grafite rinvenute sulle sue schede quiz. 5.2 - Il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui argomenta dalla mancata elevazione dell'imputazione a carico di LE AN, dal momento che i giudici del merito ne hanno ritenuto incidentalmente la responsabilità; è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, nella parte in cui denuncia un difetto di motivazione, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alle risultanze delle perizia e della consulenza grafiche, che accertarono l'alterazione della scheda quiz del ricorrente, e alla tardività e inverosimiglianza della sua sopravvenuta attribuzione dei segni di matita a un riempimento provvisorio della scheda. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).
6. BD MA ED LA, dipendente della motorizzazione civile e cointeressato con la moglie in una scuola guida, propone sei motivi d'impugnazione.
6.1 - Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.513 c.p.p., lamentando l'illegittima utilizzazione delle dichiarazioni confessorie rilasciate durante la custodia cautelare nelle indagini preliminari e poi ritrattate.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 603 c.p.p., lamentando la mancata ammissione in appello del suo esame.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di valutare le dichiarazioni rese in appello da ZA UN, dalle quali egli risultava scagionato, e abbiano espresso un convincimento contrastante con le prove acquisite. Con il quarto motivo lamenta la mancata pronuncia nei suoi confronti dell'estinzione per prescrizione del delitto di corruzione. Con il quinto motivo deduce che la sua condotta doveva essere qualificata come favoreggiamento della moglie e non come concorso nel delitto di falso. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura della pena e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
6.2 - Il primo e il secondo motivo del ricorso sono infondati, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in caso di rifiuto dell'esame richiesto dal p.m. da parte dell'imputato, è legittima la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dal medesimo in sede di indagini preliminari, ai sensi dell'art. 513 c.p.p., comma 1, e l'espletamento di tale attività processuale,
unitamente al rilascio di dichiarazioni spontanee, precludono successivamente la reiterazione della richiesta di esame avanzata dall'imputato medesimo" (Cass., sez. 1^, 27 giugno 2002, Boscherini, m. 222586). D'altro canto, anche a volere ritenere ammissibile l'esame in precedenza rifiutato, la richiesta di questo mezzo di prova in appello non può certo privare di efficacia la lettura già legittimamente disposta a norma dell'art. 513 c.p.p., comma 1 delle dichiarazioni rese dall'imputato nella fase delle indagini preliminari;
e quindi il nuovo mezzo di prova può plausibilmente essere valutato come superfluo dal giudice a norma dell'art. 603 c.p.p.. Il terzo motivo è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutazione di attendibilità della confessione resa dall'imputato. Inammissibile per manifesta infondatezza è il quinto motivo del ricorso, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "per la configurabilità del reato di favoreggiamento reale è necessario che l'aiuto venga prestato nell'interesse esclusivo dell'autore del reato principale;
se esso venga, invece, prestato, o anche solo offerto, per una finalità di profitto, propria dell'agente medesimo, pur se comune a quella di detto autore o di terzi, e prima o durante la commissione del reato principale, ricorre l'ipotesi di concorso nel reato stesso" (Cass., sez. 2^, 21 marzo 1987, Catuogno, m. 175408). Sicché nel caso in esame sussiste certamente il concorso, considerato che il ricorrente collaborò con la moglie prima e durante la commissione dei reati.
Il sesto motivo è infondato, perché la pena fu correttamente determinata dai giudici del merito con riferimento al comportamento processuale del ricorrente.
Fondato è invece il quarto motivo del ricorso, perché LA BD MA ED fu condannato in primo grado anche per il delitto di corruzione, la cui sopravvenuta prescrizione i giudici d'appello omisero di dichiarare. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente a tale reato, con eliminazione della relativa pena.
7. IO ST, titolare di una scuola guida, propone due motivi d'impugnazione.
7.1 - Con il primo motivo eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal candidato SI RI, valutate dai giudici del merito come riscontro alla chiamata in correità proveniente da EN HI, benché non reiterate in dibattimento, e la mancanza di riscontri alla chiamata in correità proveniente da UN ZA.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce illogicità della motivazione, lamentando che i giudici del merito, con argomentazione circolare, considerano autoriscontranti le dichiarazioni di HI V..
7.2 - Il ricorso è manifestamente infondato.
I giudici del merito, invero, si sono fondati sulla chiamata di correo proveniente da EN HI, in quanto corroborata dalle risultanze della perizia e dalle deposizioni di IN SI, che ha confermato di avere consegnato in bianco la scheda dei quiz a HI V. incaricatosi poi di compilarla, e di ZA UN, che ha ribadito di avere "preso soldi" anche da ST IO. Il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di IN M. nella parte in cui coinvolgeva direttamente ST F., in quanto non confermate in dibattimento. Ma i giudici del merito non hanno fatto alcun riferimento alle dichiarazioni riferibili direttamente al ricorrente, avendo desunto argomenti di prova a suo carico dal fatto oggettivo della manipolazione dell'esame, in base alla plausibile premessa che tale manipolazione presupponeva un accordo tra esaminatore e titolare della scuola guida. Quanto alle dichiarazioni di UN ZA, esse riscontrano quelle di HI V. e ne sono riscontrate, secondo il legittimo schema del riscontro incrociato tra chiamate di correo reciprocamente indipendenti (Cass., sez. 6^, 20 aprile 2005, Aglieri, m. 233084).
8. UC IN, funzionario esaminatore, propone sei motivi d'impugnazione.
8.1 - Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.513 c.p.p., denunciando l'illegittima utilizzazione nei suoi confronti delle dichiarazioni rese da FE NA Di ST e RT SE OT nel corso delle indagini preliminari. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata nella valutazione delle dichiarazioni di HI EN, che, pur smentite nella parte in cui riferivano di inesistenti esami condotti insieme da entrambi gli imputati, come accertato dai giudici del merito, sono state tuttavia utilizzate come generica prova di colpevolezza in ordine all'unico episodio per cui è intervenuta la condanna.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla valutazione delle schede quiz del candidato FR LA, lamentando che illogicamente i giudici del merito abbiano ipotizzato in generale di poter desumere la prova del reato dall'accertamento dell'alterazione delle schede quiz e abbiano in particolare considerato alterata la scheda di LA F. sol perché presentava segni di grafite, imputabili anche a una prima stesura provvisoria delle risposte del candidato e certamente non riconducibili a un intervento dell'esaminatore.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'effettiva esistenza di riscontri alle dichiarazioni del coimputato EN HI. Con il quinto motivo il ricorrente deduce erronea valutazione delle dichiarazioni rese in appello da UN ZA, che vengono richiamate in prospettiva accusatoria, ma senza neppure spiegarne il significato, come sarebbe stato necessario in ragione della mancanza in tale deposizione di qualsiasi indicazione rilevante.
Con il sesto motivo infine il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura della pena e al mancato riconoscimento sia della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sia dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
8.2 - Il primo motivo del ricorso è fondato ma irrilevante, perché la motivazione esibita dai giudici del merito rimane idonea a giustificare la decisione impugnata anche se amputata del riferimento alle inutilizzabili dichiarazioni di FE NA Di ST e RT SE OT, risultando infondati i motivi d'impugnazione riferibili alle altre parti della motivazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in realtà, "anche in sede di legittimità può procedersi alla cosiddetta "prova di resistenza", nel senso di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativa della motivazione al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento" (Cass., sez. 1^, 2 dicembre 1998, Archine, m. 212274). Infatti "la sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul "dictum" del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sè ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento" (Cass., sez. un. pen., 30 giugno 2000, Tamaro, m. 216249). Nel caso in esame i giudici del merito hanno richiamato le dichiarazioni di EN HI che, benché risultate errate nel riferimento a esami condotti insieme al ricorrente, sono state tuttavia considerate attendibili quanto all'accusa di corruzione mossa a UC IN, perché corroborate dalle affermazioni di UN ZA circa la possibilità che l'imputato avesse tratto in inganno il distratto collega Collica, che lo affiancava nell'esame di FR LA. In questo contesto probatorio sono stati valutati come significativi di un intervento dell'imputato, oltre che attendibili, gli accertamenti tecnici circa l'alterazione della scheda del candidato LA F.; e sono state considerate al contrario inverosimili le giustificazioni tardivamente fornite da costui a spiegazione delle alterazioni, dopo averle inizialmente del tutto negate.
Ora questa ricostruzione è certamente opinabile, ma ha una sua innegabile plausibilità; e non può perciò essere censurata in questa sede. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Risultano pertanto infondati il secondo, il terzo il quarto e il quinto motivo del ricorso. Infondato è anche il sesto motivo del ricorso, perché i giudici del merito, sia pure con motivazione succinta, hanno espresso una valutazione di oggettiva gravità dei fatti, così come risultanti dalla loro ricostruzione di una vicenda in verità allarmante, e su questa valutazione hanno fondato implicitamente la determinazione della misura della pena, esplicitamente il giudizio di mera equivalenza o tra aggravanti e attenuanti. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "il giudice di merito - per adempiere all'obbligo della motivazione nel determinare la misura della diminuzione della pena in conseguenza dell'applicazione di circostanze attenuanti - esercita una tipica facoltà discrezionale e perciò non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione dell'elemento o degli elementi resisi determinanti per la soluzione adottata. Conseguentemente, anche l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena" (Cass., sez. 1^, 11 aprile 1995, La Marca, m. 201433, Cass., sez. 6^, 2 luglio 1998, Urrata, m. 211582).
9. EN HI, funzionario esaminatore, propone un unico motivo di impugnazione.
9.1 - Lamenta mancanza di motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. e alla misura della pena. 9.2 - Il ricorso è inammissibile.
Non pare possa discutersi, invero, circa l'applicabilità dell'art.129 c.p.p. anche nel procedimento camerale d'appello previsto dall'art. 599 c.p.p. (Cass., sez. 6^, 14 gennaio 1999, Faiani, m. 212732). Ma deve ritenersi che, analogamente a quanto avviene per il patteggiamento in primo grado, la motivazione del giudice sulla ritenuta mancanza dei presupposti di applicazione della norma possa essere anche implicita.
Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è indiscusso che la richiesta di patteggiamento è quantomeno un'ammissione del fatto (Cass., sez. 6^, 21 maggio 1991, Grimaldi, m. 188084), se non addirittura "una forma di ammissione di responsabilità" (Cass., sez. 1^, 3 novembre 1995, Nulli, m. 203026, Cass., sez. 3^, 26 giugno 1995, Donazzolo, m. 202487, Cass., sez. 1^, 13 maggio 1994, Dellegrottaglie, m. 198419, Cass., sez. 1^, 12 gennaio 1994, Di Modugno, m. 196824, Cass., sez. 5^, 10 maggio 1991, Mazza, m. 187294) o un implicito riconoscimento di colpevolezza (Cass., sez. 6^, 19 giugno 1991, Jomli, m. 188057). Sicché l'accertamento contenuto nella sentenza di patteggiamento è solo sommario, in quanto il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento solo se risultino dagli atti elementi idonei a superare la presunzione di colpevolezza che, evidentemente, il legislatore ricollega alla formulazione di una richiesta di applicazione della pena, ovvero se manchi un quadro probatorio idoneo almeno a definire il fatto come reato (Cass., sez. 5^, 29 ottobre 1993, Marzioni, m. 196457). La motivazione della sentenza in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. può essere, pertanto, meramente enunciativa (Cass., sez. un., 27 marzo 1992, Di Benedetto;
Cass., sez. 1^, 12 gennaio 1994, Di Modugno). Secondo un'indiscussa giurisprudenza di questa Corte, infatti, "allorché l'appellante concorda con il procuratore generale la misura della pena, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, rinunciando a tutti gli altri motivi di impugnazione, non può poi dolersi della omessa o illogica motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia. Infatti la rinuncia ad alcuni dei motivi di appello ha per effetto di ridurre l'effetto devolutivo dell'appello ai motivi residui non rinunciati;
con la ulteriore conseguenza di precludere ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3 la deduzione in sede di legittimità dei motivi rinunciati, a meno che non riguardino questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo ex art. 609 c.p.p., comma 2" (Cass., sez. 1^, 28 aprile 1997, Stazzone, m. 207995, Cass., sez. 3^, 19 novembre 1997, Tomasello, m. 209817). D'altro canto il ricorrente non può lamentare l'eccessività di una pena sulla cui misura egli ha concordato.
10. TO CH, titolare di una scuola guida, propone tre motivi d'impugnazione.
10.1 - Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.192 c.p.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, fondata sulle dichiarazioni di EN HI, generiche e prive di riscontri nei suoi confronti, ma anzi smentite dai candidati TT e HI, che hanno escluso di avere avuto rapporti con il ricorrente prima dell'esame di teoria, avendo frequentato la sua scuola solo per l'esame pratico.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della sua responsabilità, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di indicare i fatti specifici cui riferire l'accusa rivoltagli di intermediazione della corruzione di EN HI, essendo individuabili come candidati preferiti solo TT e HI, di cui s'è detto. Con il terzo motivo il ricorrente deduce infine che non vi sono prove della sua partecipazione nei delitti di falso addebitati a EN HI, perché costui ha escluso di avere mai adoperato la matita per contrassegnare le risposte nelle schede quiz, sicché non sono attendibili le conclusioni del perito d'ufficio.
10.2 - Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alle risultanze delle perizie e consulenze grafiche, che accertarono l'alterazione delle schede quiz dei candidati TT e HI, così riscontrando le analitiche e attendibili dichiarazioni accusatorie di EN HI, corroborate anche dalla deposizione della teste TI, essendo invece inattendibili le discolpe dei due candidati. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). 11. UN ZA, funzionaria esaminatrice, propone due motivi d'impugnazione.
11.1 - Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione della legge penale e vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla misura della pena per il reato base, giustificata con vuote formule di stile.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione della legge penale e vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, priva di effettiva giustificazione.
11.2 Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p." (Cass., sez. 6^, 2 luglio 1998, Urrata, m. 211582). Sicché nel caso in esame i giudici del merito hanno correttamente giustificato la propria decisione sia con un implicito richiamo alla ricostruzione della vicenda sia con l'esplicita valutazione dell'obbiettiva gravità dei fatti, della reiterazione della condotta criminosa e dell'intensità del dolo. 12. AR ON, funzionario esaminatore, propone cinque motivi d'impugnazione.
12.1 - Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.194 c.p.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata,
lamentando che i giudici del merito abbiano utilizzato come riscontri le deposizioni dei testi TI, BE e NF, benché riferite e voci correnti nel pubblico e a valutazioni soggettive anziché a fatti determinati.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito per l'erronea valutazione come prova delle dichiarazioni di un coimputato come EN HI sebbene costui abbia escluso di avergli mai versato denaro e abbia espresso solo sospetti.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 192 in relazione alla valutazione di chiamate di correo inattendibili e prive di riscontri e acquisite in violazione dell'art. 210 c.p.p.. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale in ordine alla sussistenza del delitto di falso. Con il quinto motivo infine il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura della pena e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
12.2 - Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 581 c.p.p., quanto alla generica deduzione di violazione dell'art. 210 c.p.p., e quanto al resto per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alle numerose intercettazioni telefoniche, alla documentazione rinvenuta nel corso delle indagini preliminari e alle dichiarazioni di taluni testimoni, che, corroborando le chiamate in correità provenienti da HI V. e SP, confermano l'accusa, mentre la misura della pena irrogata è stata correttamente determinata anche in ragione dei precedenti penali dell'imputato, considerati ostativi al riconoscimento della sospensione condizionale.
13. VA LI propone un unico motivo d'impugnazione. 13.1 - Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura della pena e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
13.2 - Il ricorso è infondato, risultando la decisione d'appello motivata per relationem a quella di primo grado nella determinazione della pena, che era stata censurata solo genericamente dall'appellante.
14. FR NG e TA De SI, titolari di scuola guida, propongono un unico articolato motivo d'impugnazione. 14.1 - Deducono anche con una successiva memoria, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della loro responsabilità, lamentando che i giudici del merito ne abbiano affermato la colpevolezza in ordine a una decina di reati, fondandosi peraltro sulla deposizione di EN HI, che parla di soli due o tre episodi di corruzione e non fa mai il nome di NG FR. Aggiungono che mancano indicazioni circa i fatti cui la condanna si riferisce e che è illogico desumere dalla prova della corruzione la prova anche del falso.
14.2 - I ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto i giudici del merito hanno argomentato il proprio convincimento con riferimento alle ammissioni di TA De SI, che, pur ritrattate in dibattimento, trovano conferma nelle intercettazioni telefoniche, dalle quali risultano inequivocabili prove anche a carico di FR NG, corroborate dalle dichiarazioni della teste TI e dalla chiamata in correità di EN HI.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle imputazioni di corruzione ascritte a LA BD MA ED, perché estinti i reati per prescrizione, ed elimina il relativo aumento di pena per la continuazione di mesi otto di reclusione e la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, rigettandone nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di LE AN, SE OT RT, FE NA Di ST, LA FR, IO ST, EN HI, CH TO, AR ON, FR NG e De SI TA e condanna ciascun ricorrente al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta i ricorsi di AO SE LE, IN AC, UC IN, UN ZA e VA LI.
Condanna LE AN, RT SE OT, Di ST FE NA, AO SE LE, AC IN, FR LA, IO ST, IN UC, EN HI, TO CH, UN ZA, AR ON, VA LI, FR NG e TA De SI in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Condanna altresì LE AN, SE OT RT, FE NA Di ST, IN AC, BD MA ED LA, IO ST, CH TO, FR NG e TA De SI al pagamento delle spese alla parte civile, liquidandole in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007