Sentenza 29 gennaio 2015
Massime • 1
Non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito, quale quella della meritevolezza del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto incompatibili con il sindacato di legittimità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2015, n. 11099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11099 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 29/01/2015
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 370
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 35644/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL AG NE N. IL 24/01/1986;
avverso la sentenza n. 2026/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 21/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. SPINACI Sante, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente è presente l'Avvocato Valentini per Fois, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. El BA ER propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Genova del 21 novembre 2013 (confermativa della sentenza di condanna emessa dal tribunale di Sanremo) lamentando la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, nonostante egli sia stato condannato in precedenza alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, per cui avrebbe potuto ulteriormente godere del suddetto beneficio di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e palesemente inammissibile;
il ricorrente sostiene che egli avrebbe potuto godere del beneficio della sospensione condizionale della pena e che tale beneficio poteva essere concesso in considerazione del fatto che il reato risale al 2007 e che attualmente egli gode di una stabile sistemazione abitativa in Ospedaletti (presso cui risiede unitamente alla famiglia, che sostiene per mezzo di regolare attività lavorativa).
2. Ebbene, a prescindere dal fatto che delle proprie affermazioni egli non produce alcuna prova, rendendo il ricorso privo delle necessarie specificità ed autosufficienza, si deve rilevare che nessuna richiesta di sospensione condizionale della pena in era stata formulata con l'atto di appello, per cui, essendo stato dedotto in cassazione un profilo di illegittimità della sentenza per violazione di legge (".. non è stata correttamente applicata la disciplina della sospensione condizionale della pena..."), il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte. Si veda, sul punto, sez. 4^, Sentenza n. 10611 del 04/12/2012, Rv. 256631: in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 609 c.p.p., comma 2, - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame.
3. D'altronde, non sono deducibili per la prima volta, in sede di legittimità, le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito, quale quella della meritevolezza del beneficio di cui all'art. 163 c.p., in quanto tali incompatibili con il sindacato di legittimità (Sez. 5^, Sentenza n. 41331 del 04/10/2006, Rv. 235764). Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2^, n. 35443 del 06/07/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2015