Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2004, n. 16499
CASS
Sentenza 10 febbraio 2004

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L'operatività della garanzia di inutilizzabilità dei mezzi probatori illegittimi è riservata al momento giurisdizionale, da intendersi non solo come fase dibattimentale, ma come ogni fase o sede nella quale il giudice assume le proprie decisioni; pertanto le informazioni assunte attraverso mezzi di prova illegittimi, inutilizzabili per il giudice, possono essere utilizzate legittimamente dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria per il prosieguo delle indagini. (In applicazione del citato principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il contenuto di intercettazioni regolarmente autorizzate di un'utenza telefonica, individuata a seguito delle risultanze di una precedente intercettazione già dichiarata inutilizzabile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2004, n. 16499
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16499
    Data del deposito : 10 febbraio 2004

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