Sentenza 15 novembre 2016
Massime • 1
In tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, il provvedimento di cui all'art. 6, comma settimo, legge 401 del 1989 deve essere formulato in modo da consentire l'osservanza dello stesso e deve rispondere ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, di cui deve dare conto, in considerazione della diretta incidenza che tali prescrizioni possono avere sulla libertà personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza di appello che non aveva esaminato la doglianza relativa alla mancata determinazione delle manifestazioni sportive per cui il divieto doveva ritenersi operante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2016, n. 52294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52294 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2016 |
Testo completo
52 2 94/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 15/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2858/2016 -Presidente - GERARDO SABEONE REGISTRO GENERALE N. 13845/2016 FRANCESCA MORELLI ROSSELLA CATENA PAOLO MICHELI -Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN AS nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/10/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO che ha concluso per Udit i difensor Avv. Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa M. Di Nardo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena accessoria per tutti i ricorrenti tranne CO e per il rigetto nel resto dei ricorsi. Uditi altresì l'avv. P. Ventura (per i ricorrenti RI e MA), l'avv. R. Luzi (per il ricorrente CO) e l'avv. G. Adami (per i ricorrenti SE e ON), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 27/02/2012, il Tribunale di Rimini dichiarava EN RI ON, NC MA, FA RI, EL SE e DE ES NN colpevoli dei seguenti reati commessi il 13/08/2010: capo A): escluso il riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 577, primo comma, n. 3), cod. pen., lesioni personali continuate e pluriaggravate dall'aver commesso il fatto in numero di cinque o più persone, con l'uso di strumenti atti ad offendere (catene, cinghie, bastoni, ombrelli, coltelli, bottiglie rotte, manganelli) e dall'aver cagionato l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, in danno di AJ AV (che riportava la perdita permanente delle vista dall'occhio sinistro), di AU MI e di AN TO;
capo B): porto di armi e oggetti atti ad offendere;
i soli ON, RI e MA: capo C): violazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6, comma 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. ON, MA e RI venivano condannati alla pena di anni cinque di reclusione e alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
SE e NN venivano condannati alla pena di anni 4 e mesi 9 di reclusione e alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5; tutti i predetti imputati, inoltre, venivano condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili e, nei loro confronti, veniva disposto, per la durata di anni 6, il divieto di accesso nei luoghi di cui all'art. 6, comma 1, I. n. 401 del 1989 (da intendersi relativo, con particolare riguardo alle manifestazioni calcistiche, a tutte le partite di campionato nazionale di qualunque serie, ai tornei internazionali, alla Coppa Italia e alle partite della Nazionale Italiana di calcio, nonché a tutti gli incontri amichevoli), nonché l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di tutte le manifestazioni sportive relative alla discipline di calcio, basket, volley e rugby di ogni ordine organizzate secondo le procedure statuite dalle rispettive federazioni sportive, con la presenza di un direttore di gara. 2 Il Tribunale di Rimini, invece, assolveva MA CO dal reato sub C), per insussistenza del fatto, e dai reati sub A) e B), per non aver commesso il fatto.
2. Investita delle impugnazioni degli imputati condannati e del pubblico ministero, la Corte di appello di Bologna, con sentenza deliberata il 15/10/2015, confermata nel resto la sentenza di primo grado, ha dichiarato MA CO colpevole del reato sub A); ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per il reato sub B), perché estinto per prescrizione;
applicata a tutti gli imputati la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 2), cod. pen., e ai soli ON, NN e SE le circostanze attenuanti generiche, valutate, per tutti gli imputati, equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, ha rideterminato la pena in anni 3 di reclusione per MA e RI, in anni 2, mesi 9 e giorni 15 di reclusione per CO, in anni 2 e mesi 8 di reclusione per ON e in anni 2, mesi 5 e giorni 15 di reclusione per NN e SE.
3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione EN RI ON, attraverso i difensori avv.ti A. Tura e G. Adami, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, B comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 6 I. n. 401 del 1989 e insussistenza dell'elemento oggettivo del reato sub C). Il DASPO disposto dal Questore di Venezia stabiliva che gli incontri per i quali era disposto il divieto sono quelli ufficiali con la terna arbitrale (ufficiali di gara) e con l'autorizzazione della Lega di appartenenza, elementi, questi, non provati, laddove l'Isp. IN aveva fatto riferimento a una "festa" e che "ci poteva stare chiunque".
3.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al divieto di accesso e all'obbligo di presentazione ex art. 6, comma 7, I. n. 401 del 1989 riferito a tutti i luoghi in cui si svolgono incontri di calcio, rugby, volley e basket per tutte le partite calendarizzate dei quattro sport.
3.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 583 cod. pen., essendo configurabile l'ipotesi di reato di cui all'art. 588 cod. pen., e vizi di motivazione. La Corte di appello ha trascurato gli argomenti difensivi, riproponendo i percorsi logici e ricostruttivi della sentenza di primo grado, trascurando gli elementi favorevoli emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale. I ragazzi di CI camminavano per strada nel mese di agosto con i caschi in testa, mentre la Corte di appello ha ritenuto credibili le versioni 3 dei testi AC e AV, laddove la detenzione e il porto dei caschi trova logica spiegazione solo nel loro preordinato utilizzo quale arma impropria, tale dovendosi considerare il casco secondo la giurisprudenza di legittimità trascurata dalla sentenza impugnata. La Corte di appello non ha tenuto conto che gli ultras del CI si erano preparati e organizzati ed erano muniti di un indumento atto a celare la propria identità, essendo stato confermato in varie occasioni lo scambio delle felpe, e armati, come emerge dalle testimonianze di IN AR, RI CO, RC NI e CO LI. Viene trascurata la circostanza che AN TO è passato sotto le telecamere della caserma Giulio Cesare munito di una torcia, essendo ampiamente provato che non si trattava di un panino come dallo stesso sostenuto. Le armi rinvenute sul luogo degli scontri non furono mai sottoposte a rilievi dattiloscopici, mentre le presunte vittime arrivarono a partita già iniziata assumendo atteggiamenti provocatori, andando verso la curva ospiti (ben sapendo che la stessa era chiusa) e parcheggiando i mezzi a 800 metri dallo stadio in quanto consapevoli che la provocazione e le azioni poste in essere avrebbero potuto determinare la reazione dei tifosi del Rimini. I riccionesi hanno messo in atto un'organizzazione tesa all'intento di scontro, come dimostrato dalla pianificazione della trasferta e dalla felpa fornita anche a chi ne era privo. La Corte di appello non ha valutato le dichiarazioni di RC DE, che, nelle sommarie informazioni utilizzate per le contestazioni dibattimentali, ha riconosciuto che il suo gruppo aveva ingaggiato la rissa con un gruppetto di tifosi del Rimini. AV ha spiegato, nel corso della testimonianza dibattimentale, che nell'immediatezza dei fatti non aveva dato indicazioni sui presunti autori, non avendo voluto "sembrare un infame", e di essersi deciso a raccontare quanto a suo conoscenza solo dopo aver compreso la reale entità delle lesioni subite, sicché, se le conseguenze non fossero state così gravi, non avrebbe nemmeno denunciato il fatto. Gli elementi probatori emersi durante l'istruttoria dibattimentale evidenziano che il caso di specie deve essere qualificato come rissa aggravata, che secondo la giurisprudenza di legittimità, può concorrere con i reati contro la vita che si determinano a seguito della stessa rissa, ma, non essendosi raggiunta la prova in ordine a chi tra gli imputati abbia materialmente cagionato le gravi lesioni riportate da AV, gli imputati avrebbero al più potuto rispondere del reato di cui al secondo comma dell'art. 588 cod. pen.
4. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione EL SE, attraverso i difensori avv.ti A. Tura e G. Adami, articolando tre motivi dal contenuto argomentativo analogo a quello dei motivi del ricorso proposto nell'interesse di EN RI ON. 4 5. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione NC MA, attraverso il difensore avv. P. Venturi, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
5.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione della prove circa la colpevolezza del ricorrente. A sostegno di una atteggiamento corrissante presente nel gruppo degli ultras riccionesi militano la posizione dei mezzi di trasporto (appartata e idonea alla fuga), il trasferimento dei caschi (tre, di cui due indossati e uno in mano), il raggiungimento dell'area della manifestazione in orario prossimo alla fine della manifestazione e dal lato diverso da quello dove si potevano acquistare i biglietti, la circostanza che gli stessi indossavano tute con cappuccio e zip idonee al travisamento, il sicuro trasporto di corpi contundenti (pile, cinture, manganelli telescopici), il procedere in formazione compatta e militaresca, la non credibilità dell'identificazione di un panino nelle mani di un tifoso riccionese, la concorde testimonianza degli abitanti della zona circa lo scontro tra le tifoserie. Erroneamente la persona offesa AV è stata ritenuta credibile, in quanto alla sopravvenuta coscienza della gravità delle lesioni subite va attribuita la necessità di individuare capri espiatori, tanto più che lo stesso AV aveva riferito ai compagni di tifoseria di non essere in grado di identificare gli aggressori.
5.2. Il secondo motivo articola censure dal contenuto argomentativo analogo a quello del terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di EN RI ON.
5.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonostante la rideterminazione in melius della pena principale.
5.4. Il quarto motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. L'imputato è coetaneo di NN e di SE e molto più giovane di ON, ai quali sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Quanto ai precedenti penali, MA è gravato solo da una condanna per guida in stato di ebbrezza.
5.5. Il quinto e il sesto motivo articolano censure dal contenuto argomentativo analogo a quello del primo e del secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di EN RI ON. 105 6. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione FA RI, attraverso il difensore avv. P. Venturi, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
6.1. Il primo motivo articola censure dal contenuto argomentativo analogo a quello del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NC MA.
6.2. Il secondo motivo articola censure dal contenuto argomentativo analogo a quello del terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di EN RI ON.
6.3. Il terzo motivo articola censure dal contenuto argomentativo analogo a quello del terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NC MA.
6.4. Il quarto motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. L'imputato è incensurato ed è coetaneo di NN e di SE e molto più giovane di ON, ai quali sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.
6.5. Il quinto e il sesto motivo articolano censure dal contenuto argomentativo analogo a quello del primo e del secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di EN RI ON.
7. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione DE NN, attraverso il difensore avv. S. Brandina, denunciando inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110, 112, 582, 583, 585 e 577 cod. pem., omessa riqualificazione dei fatti a norma dell'art. 588 cod. pen. e vizi di motivazione con censure dal contenuto argomentativo analogo a quello del terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di EN RI ON.
8. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione MA CO, attraverso il difensore avv. R. Luzi, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
8.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine ai risultati delle indagini genetiche sugli indumenti dell'imputato e sulla ritenuta compatibilità con il DNA della persona offesa AN TO, violazione dell'art. 360 cod. proc. pen., nonché dei principi, delle raccomandazioni e dei protocolli in tema di indagini genetiche. Erroneamente la Corte di appello definisce la traccia biologica rinvenuta sulla camicia del ricorrente come commistione di sostanza ematica con altro fluido umano, laddove il NO NI ha affermato che il combur test non attestava la presenza di emoglobina. La sentenza impugnata ha omesso di valutare completamente i dati emersi nel corso dell'istruttoria: le tracce 6 rinvenute sui pantaloni di CO erano sembrate sangue ai Carabinieri, ma, alla luce della consulenza del R.I.S., sono risultate negative al test per la natura ematica umana;
la sola traccia di 3 4 millimetri rinvenuta intorno ad un'asola della camicia di CO non è stata oggetto di un test specifico per la natura umana, poiché il campione sarebbe divenuto inutilizzabile per l'estrazione del DNA;
il profilo della persona offesa TO risultava nel profilo misto così individuato minoritario;
il test Opti per verificare la presenza di emoglobina non era stato effettuato per l'esiguità della traccia;
nel profilo misto non era dato stabilire se TO avesse contribuito con del sangue;
non era possibile una datazione temporale della macchia;
non si poteva escludere il contributo di terze persone;
sulla camicia di CO non erano state rinvenute altre macchie;
il combur test può offrire un risultato falso positivo in presenza di ruggine;
CO svolge la professione di macellaio, il che spiega la natura non umana delle tracce color sangue sui pantaloni;
il risultato del calcolo delle probabilità utilizzato dal R.I.S. dipendeva dall'impostazione iniziale;
non è stata disposta una perizia o un accertamento tecnico non ripetibile, ma solo una consulenza della polizia scientifica senza contraddittorio con violazione delle garanzie difensive di cui all'art. 360 cod. proc. pen.; a causa di tale consulenza scientifica, di cui non si provava il rispetto dei protocolli di repertazione e sterilizzazione, tutto il campione era stato consumato;
non è stato effettuato il test dell'emoglobina umana e non veniva ripetuta l'amplificazione, ossia la procedura di validazione e falsificazione propria del metodo scientifico;
il DNA dell'imputato non è mai stato repertato. Erroneamente la Corte di appello ha escluso la contaminazione del campione affermando che TO era stato soccorso dagli Isp.ri IN e Montemaggi, che non avevano avuto contatti con CO, in quanto almeno dieci investigatori nell'immediatezza dei fatti sono venuti contemporaneamente in contatto con i due. Nonostante l'esame del reperto ne comportasse la distruzione non sono stati dati gli avvisi ai difensori ex art. 360 cod. proc. pen.
8.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione. Oltre alla traccia, unico elemento a carico del ricorrente è indicato nel fatto che fu fermato insieme con i coimputati, ma si tratta di un dato neutro tanto è vero che la sera dei fatti fu fermato anche MB NJ, la cui posizione è stata poi archiviata. La Corte di appello omette di valutare l'assenza di riconoscimento da parte delle persone offese e dei testi di accusa, l'assenza di intercettazioni telefoniche о video-ambientali (compreso il "video della caserma"), l'esito negativo delle perquisizioni personali e domiciliari, la mancata attribuibilità degli oggetti sequestrati, la mancanza di lesioni o ferite sul corpo di CO, le fotografie del foto-segnalamento e la deposizione del teste 7 Giacomini, la circostanza che CO non si dava alla fuga. CO è stato assolto dal reato sub C), in quanto non era stato visto all'interno dello stadio e Via Dei Gracchi, dove era stato rintracciato, era esclusa dal DASPO, laddove Via Arnaldo Da Brescia, dove è stato rintracciato AN TO, rientra nella zona interdetta, ma CO non vi è stato visto.
8.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, avendo omesso la sentenza impugnata di valutare le ipotesi alternative emergenti dagli atti.
8.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute in favore dei coimputati ON, NN e SE, coetanei o più anziani di CO, che è incensurato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono da accogliere nei limiti e per le ragioni che di seguito si indicheranno.
2. Le censure relative alle imputazioni di lesioni personali sub A) (terzo motivo del ricorso ON e del ricorso SE;
primo e secondo motivo del ricorso MA e del ricorso RI;
ricorso NN) non meritano accoglimento.
2.1. Per una compiuta disamina di tali censure, mette conto ripercorrere, in estrema sintesi, i tre passaggi essenziali attraverso i quali si articola il percorso argomentativo seguito dal giudice di appello. In primo luogo, la sentenza impugnata rileva come nessun elemento probatorio consenta di affermare che gli otto tifosi del CI volessero addivenire a uno scontro fisico con il gruppo dei tifosi del Rimini, numericamente sovrastante e armato con numerosi oggetti contundenti (cinture, ombrelli, una catena, un manganello telescopico, bottiglie). A sostegno del rilievo, la Corte distrettuale pone una serie di dati probatori e, in primo luogo, le risultanze offerte dai filmati registrati dalle telecamere installate in Via Flaminia, dai quali emerge che i tifosi riccionesi che si dirigevano verso lo stadio erano del tutto privi di strumenti atti ad offendere, conclusione, questa, non confutata dalla mera presenza dei caschi portati da tre tifosi, che hanno offerto al riguardo una spiegazione attendibile. Osserva inoltre sul punto il giudice di appello che la palese inferiorità numerica e la totale impreparazione nei mezzi offrono argomenti logici idonei ad escludere che il gruppo riccionese avesse programmato una rissa con i tifosi del Rimini, come ulteriormente confermato, da un lato, dall'univocità dei rilievi medico-legali, che certificano come le ferite 8 furono cagionate solo ai danni degli aggrediti, e, dall'altro, dalle dichiarazioni dibattimentale del teste neutrale CO LI, il quale ha attribuito ai tifosi ospiti lo scoppio di un petardo e uno scambio di invettive con i riminesi, che, dopo aver atteso di essere numerosi e attrezzati, si scagliarono all'attacco della controparte che stava indietreggiando. In secondo luogo, la sentenza impugnata esamina, in modo analitico, gli elementi probatori specificamente afferenti alla partecipazione ai fatti degli imputati MA, ON, RI, SE e NN. In terzo luogo, la Corte di appello rileva che tutti gli imputati indicati hanno preso parte all'aggressione insistita e feroce ai danni dei riccionesi, nel corso della quale le tre persone offese hanno riportato le lesioni documentate: ciascuno degli imputati, sottolinea la sentenza impugnata, ha agito in maniera coordinata e simultanea con gli altri componenti del gruppo dei tifosi riminesi, così fornendo un contributo causale apprezzabile sia in termini di rafforzamento del proposito criminoso (posto che l'esecuzione del delitto è stata determinata proprio dalla superiorità di mezzi e persone che gli imputati hanno concorso a creare), sia in termini di agevolazione alla consumazione del reato, atteso che l'azione congiunta di tutti i concorrenti ha favorito la neutralizzazione fisica degli avversari e l'inflizione dei colpi che hanno determinato le lesioni riportate dalle persone offese. Rileva ancora la Corte distrettuale che tutte le circostanze del caso concreto, quali la superiorità numerica degli aggressori, la disponibilità di armi improprie e la contestuale mancanza di strumenti di offesa o di difesa da parte degli aggrediti, il perdurare dell'attacco dopo aver disperso gli avversari, così da realizzare una vera e propria "caccia all'uomo", evidenziano come fosse logicamente prevedibile, secondo le regole di comune esperienza, la possibile derivazione dall'aggressione delle lesioni procurate alle vittime, al cui verificarsi ciascun concorrente ha consapevolmente aderito attraverso il compimento della propria azione violenta.
2.2. A fronte della diffusa motivazione del giudice di appello, le censure proposte dai ricorrenti ripropongono, in buona sostanza, la tesi della configurabilità, nel caso di specie, della fattispecie di rissa aggravata. Tuttavia, poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di lesioni personali (così come quello di omicidio) può concorrere con il reato di rissa aggravata (Sez. 1, n. 31219 del 07/07/2009 - dep. 29/07/2009, Chapurin, Rv. 244304; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 30215 del 07/04/2016 - dep. 15/07/2016, R., Rv. 267224; Sez. 5, n. 32027 del 19/02/2014 dep. 21/07/2014, Carrozzo, Rv. 262171), come del resto evidenziato in alcuni ricorsi, l'invocata configurabilità del reato di rissa aggravata non è idonea ad inficiare il nucleo essenziale della motivazione della sentenza impugnata, non essendo in 9 grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516). Né a diverse conclusioni può condurre l'ulteriore rilievo dei ricorrenti, secondo cui, non essendosi raggiunta la prova in ordine a chi tra gli imputati abbia materialmente cagionato le gravi lesioni riportate, in particolare, da AV, gli imputati dovrebbero, al più, rispondere del reato di rissa aggravata;
infatti, in linea con la pronuncia di primo grado, la sentenza di appello, con il terzo dei passaggi argomentativi sopra richiamati, ha delineato, sulla base della ricognizione delle specifiche circostanze del caso concreto, la sussistenza dei requisiti della fattispecie concorsuale: motivazione, questa, rispetto alla quale i ricorsi non offrono una puntuale disamina critica, risultando, sotto questo profilo, carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
2.3. Ai rilievi che precedono, di per sé sufficienti a dar conto dell'infondatezza delle censure in esame, può aggiungersi l'ulteriore considerazione della inidoneità delle censure stesse a compromettere la tenuta logico-argomentativa della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui disattende la prospettazione difensiva circa la configurabilità del reato di rissa aggravata. Alcune doglianze fanno leva su dichiarazioni di persone offese o di altri testi (alcune, peraltro, rese in fase di indagini) dedotte, tuttavia, in termini aspecifici: lungi dall'offrire un quadro esaustivo delle testimonianze prese in considerazione dai giudici di merito e svolgere, in riferimento a tale analitico e completo quadro di riferimento, le critiche alla decisione impugnata, il ricorso si limita a segnalare, in modo del tutto frammentario, alcuni profili di tali testimonianze, così rimettendo, in buona sostanza, al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione generale e complessiva del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito: il ricorso si è quindi sottratto all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani>> dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349). Nel caso di specie, dunque, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è 10 stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012 - dep. 16/11/2012, P.M. in proc. Aprovitola, Rv. 253774). Altre censure (incentrate, in particolare, sui caschi portati da tre giovani del gruppo di CI e sulle felpe indossate;
sull'oggetto che aveva in mano una delle persone offese;
sul posto dove erano state parcheggiate le auto;
sull'orario di arrivo allo stadio e sul lato dello stadio verso il quale si era diretto il gruppo di CI) fanno leva su elementi congruamente valutati dai giudici di merito o, comunque, idonei a dar corpo, al più, a questioni di merito, volte a sollecitare una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del compendio probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati conoscitivi richiamati ed immune da vizi logici. Compendio probatorio, peraltro, in parti significative del tutto obliterato dai ricorrenti (ad esempio, la rilevata univocità dei rilievi medico- legali, attestanti la circostanza che solo gli aggrediti subirono lesioni) ovvero preso in considerazione sulla base di circostanze affermate in modo assertivo in assenza di specifica disamina critica dei dati valorizzati dalle concordi pronunce di merito (la deduzione circa il trasporto di corpi contundenti a fronte dei dati tratti dai giudici di merito dalle registrazioni delle riprese di telecamere installate in Via Flaminia).
3. Sono, invece, fondate, nei termini di seguito indicati, le censure relative al reato di violazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di cui all'imputazione sub C), per il quale sono stati condannati nei due gradi di merito ON (primo motivo di ricorso), RI (quinto motivo di ricorso) e MA (quinto motivo di ricorso). Rilievo, quest'ultimo, che, in premessa, giova a dar conto dell'inammissibilità del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di EL SE, nei confronti del quale non è intervenuta pronuncia di condanna per il reato di cui all'art. 6 I. n. 401 del 1989. Dalla sentenza di primo grado, risulta che il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di calcio, basket, volley e rugby era stato disposto dal Questore di Venezia nei confronti di ON, RI e MA in relazione, oltre che ai campionati nazionali e ai tornei internazionali, anche a tutti gli incontri amichevoli (intendendosi, con ciò, gli incontri autorizzati dalla Lega di competenza, con la presenza degli Ufficiali di gara)». Al giudice di appello era stato devoluta la doglianza (articolata, in particolare, dal gravame proposto nell'interesse di ON, ma estensibile ai coimputati) relativa all'errata interpretazione del giudice di primo grado, che aveva ritenuto riconducibile nel genus delle manifestazioni di cui al provvedimento del Questore di Venezia anche un incontro privo di autorizzazione della Lega di competenza e senza 11 l'incarico a una terna ufficiale di arbitri» (secondo la sintesi dei motivi di appello offerta dalla sentenza impugnata). Sul punto, la Corte di appello di Bologna ha affermato, per un verso, che l'incontro di calcio in questione era stato programmato e autorizzato con anticipo, nonché ampiamente pubblicizzato dalla stampa locale e, per altro verso, che lo stesso era «necessariamente diretto da una terna arbitrale», circostanze che «comprovano il carattere di ufficialità dell'incontro in questione». Nei termini indicati, la motivazione della sentenza impugnata non risulta "effettiva", ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516): l'affermazione secondo cui la partita sarebbe stata necessariamente» diretta da una terna arbitrale affermazione dalla quale si fa discendere la prova del carattere di ufficialità dell'incontro risulta di carattere assertivo e, comunque, non è idonea a dar conto della sussistenza, in relazione all'incontro in questione, dei requisiti individuati dal provvedimento questorile al fine di includere gli incontri amichevoli nella sfera applicativa del divieto, ossia l'intervenuta autorizzazione della Lega di competenza e la presenza di Ufficiali di gara. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti dei ricorrenti ON, RI e MA in ordine all'imputazione sub C), con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. In considerazione di detto annullamento restano assorbiti il quarto motivo del ricorso MA e il quarto motivo del ricorso RI, riguardanti il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, posto che la conferma o la riforma di detta statuizione è compito del giudice del rinvio, essendo suscettibile di mutamento il quadro dei reati a carico dei ricorrenti. Per le medesime ragioni, restano altresì assorbite le questioni poste dal terzo motivo del ricorso MA e dal terzo motivo del ricorso RI in ordine alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. A proposito di tale pena, rileva d'ufficio la Corte che, all'esito del giudizio di appello, gli imputati ON, NN e SE sono stati condannati a una pena principale inferiore ai tre anni di reclusione, sicché l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici disposta dal giudice di primo - grado e non oggetto di riforma in appello - è illegale: poiché, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, «la violazione del principio di legalità della pena, anche accessoria, pur se non oggetto dei motivi d'impugnazione, è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., anche nell'ambito del giudizio di legittimità» (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013 - dep. 12 14/03/2014, Maldera), nei confronti dei ricorrenti indicati la pena accessoria de qua deve essere esclusa.
4. Sono, altresì, fondate, nei termini di seguito indicati, le censure relative all'applicazione delle misure di cui all'art. 6, comma 7, I. n. 401 del 1989 (secondo motivo del ricorso ON e del ricorso SE;
sesto motivo del ricorso MA e del ricorso RI). In premessa, mette conto evidenziare che nei confronti dei quattro ricorrenti indicati nonché di DE NN, cui l'impugnazione sul punto va estesa ex - art. 587 cod. proc. pen., non essendo fondata su motivi esclusivamente personali ai ricorrenti è stato disposto, per la durata di anni 6, il divieto di - accesso nei luoghi di cui all'art. 6, comma 1, I. n. 401 del 1989 (da intendersi relativo, con particolare riguardo alle manifestazioni calcistiche, a tutte le partite di campionato nazionale di qualunque serie, ai tornei internazionali, alla Coppa Italia e alle partite della Nazionale Italiana di calcio, nonché a tutti gli incontri amichevoli), nonché l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di tutte le manifestazioni sportive relative alle discipline di calcio, basket, volley e rugby di ogni ordine che siano organizzate secondo le procedure statuite dalle rispettive federazioni sportive, con la presenza di un direttore di gara. La sentenza di primo grado osservava al riguardo che la durata delle misure si giustifica in relazione alla gravità delle condotte e alla spregiudicatezza degli autori. Il giudice di appello era stato investito della richiesta (articolata, in particolare, dal gravame proposto nell'interesse di ON, ma estensibile, come si è detto, ai coimputati) di «riduzione della statuizione sulla durata del DASPO giudiziale ex art. 6 comma 7 della legge n. 401/1989, nonché [di] una determinazione dello stesso in relazione alle partite e agli sport per i quali è necessario l'obbligo di firma» (secondo la sintesi dei motivi di appello offerta dalla sentenza impugnata). Al riguardo, la Corte distrettuale ha osservato che la durata del divieto di cui all'art. 6, comma 7, cit. è stata condivisibilmente individuata dal giudice di primo grado in considerazione della pericolosità degli imputati desumibile dalla circostanza che gli stessi erano già destinatari di un provvedimento di DASPO a causa di precedenti episodi di violenza e hanno reiterate dette condotte, per di più in occasione di una partita "amichevole". Nei termini indicati, la sentenza di appello ha esaminato il tema ad essa devoluto della durata delle misure ex art. 6, comma 7, cit., ma non quello, parimenti dedotto con il gravame, della "determinazione" delle partite e degli sport in relazione ai quali l'obbligo di presentazione è stato disposto. Sul punto, pertanto, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, 13 lett. e), cod. proc. pen., in quanto le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento della statuizione in esame sono prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello (cfr., in tema di affermazione di responsabilità, Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 dep. 22/01/2014, Dall'Agnola, Rv. 257967). A ciò si aggiunga che, come affermato da questa Corte, il provvedimento di inibizione ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive o di imposizione dell'obbligo di presentazione agli uffici di polizia deve essere «formulato in modo da consentire l'osservanza del provvedimento medesimo», in quanto il riferimento contenuto nell'art. 6 cit. a "manifestazioni sportive specificamente indicate" richiede non che queste siano indicate nominativamente (il che sarebbe impossibile, sia per la evidente "lunghezza" della elencazione, sia perché non è dato sapere in relazione alla possibile lunga durata della prescrizione quali incontri verranno disputati da una squadra), ma che esse siano determinabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento» (Sez. 3, n. 46359 del 05/11/2008 - dep. 17/12/2008, P.G. in proc. Lospalluti, Rv. 241792). Deve, infatti, rimarcarsi che le misure ex art. 6, comma 7, cit. sono destinate ad incidere su libertà fondamentali dell'individuo, ossia la libertà di circolazione, 凸 quanto al divieto di accesso, e la libertà personale, quanto all'obbligo di presentazione in un ufficio o comando di polizia (cfr. Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004 dep. 12/11/2004, Labbia), il che, come rilevato dalla Corte costituzionale per le prescrizioni disposte dal questore, ma con argomentazioni valide anche con riguardo alle misure in questione, comporta che l'intervento giurisdizionale debba investire la ragionevolezza e l'esigibilità" della misura disposta (Corte cost., sent. n. 512 del 2002; sent. n. 136 del 1998). Invero, con riguardo al provvedimento adottato dal questore, ma con argomenti, ancora una volta, pienamente riferibili anche alle misure adottate dal giudice a norma del comma 7 dell'art. 6 cit., questa Corte ha affermato che il provvedimento applicativo dell'obbligo di presentazione in questura deve dar conto dell'osservanza dei parametri di proporzionalità ed adeguatezza della misura (Sez. 3, n. 24249 del 09/05/2007 - dep. 20/06/2007, Viola, Rv. 236908; conf. Sez. 6, n. 19511 del 27/04/2016 dep. 11/05/2016, Olivo, Rv. 267176), parametri, questi, anche rispetto ai quali va riferita la rilevata carenza motivazionale della sentenza impugnata. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti dei ricorrenti ON, SE, MA, RI e NN limitatamente all'applicazione delle misure di cui all'art. 6, comma 7, 1. n. 401 del 1989, con rinvio per nuovo esame sul punto, alla luce dei principi di diritto richiamati, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. 14 5. Il ricorso proposto nell'interesse di MA CO deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.
5.1. In premessa, si deve rilevare che le censure difensive circa il mancato espletamento della consulenza del P.M. nelle forme previste dall'art. 360 cod. proc. pen. non meritano accoglimento. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'omissione dell'avviso all'indagato, alla persona offesa e ai difensori di accertamenti irripetibili integra un'ipotesi non già di inutilizzabilità, come dedotto dal ricorrente, bensì - di nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 28459 del 23/04/2013 - dep. 02/07/2013, Ramella, Rv. 256105; Sez. 5, n. 11086 del 15/12/2014 - dep. 16/03/2015, V, Rv. 262816): invero, qualora pubblico ministero proceda ad un accertamento tecnico irripetibile senza dare il previsto avviso alla persona indagata ed al suo difensore, non si realizza un ipotesi di inutilizzabilità del mezzo, ma di nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, cod. proc. pen. la quale, non rientrando nel novero di quelle previste dal successivo art. 179 cod. proc. pen., deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 10688 del 15/10/1996 - dep. 12/12/1996, Gidaro, Rv. 206576); infatti, attenendo all'intervento e all'assistenza della stessa in operazione alla quale l'indagato e la difesa hanno diritto ma non obbligo di partecipare (tanto da non essere prevista la nomina di difensore di ufficio in caso di assenza), la nullità dell'accertamento tecnico non ripetibile disposto dal P.M. ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. per omissione dell'avviso alla persona indagata e al difensore va eccepita, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., nel corso del giudizio di primo grado, prima della deliberazione della relativa sentenza (Sez. 4, n. 10590 del 30/10/1996 - dep. 09/12/1996, Graziani, Rv. 207337), eccezione che, nel caso di specie, la difesa del ricorrente neppure deduce di avere tempestivamente proposto.
5.2. Sempre in premessa, mette conto ripercorrere, in sintesi, i dati e le valutazioni delle sentenze di merito, difformi in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente. Il Tribunale di Rimini ha preso le mosse dalla ricognizione degli elementi relativi agli accertamenti tecnici sugli indumenti sequestrati a CO, alla luce, prima di tutto, dell'esame dibattimentale del NO dei Carabinieri NI, in servizio presso il Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma, e della relazione tecnica dallo stesso elaborata. Mentre le tracce rinvenute sui pantaloni sono risultate di natura "potenzialmente non umana", le piccole tracce brune presenti nei pressi di un'asola della camicia sequestrata hanno rivelato, all'esito del combur test (non essendo stato possibile effettuare il test OBTI, per l'esiguità della traccia), un assetto genotipico misto, formatosi con il contributo di almeno 15 due individui, nel quale è distinguibile una componente maggioritaria, diversa dai profili genotipici delle persone offese TO, AV e MI, e una componente minoritaria "compatibile" con il profilo relativo ad AN TO: poiché nel profilo misto compaiono un numero massimo di 4 alleli per marcatori, l'ipotesi ritenuta più attendibile è che due persone abbiano contribuito alla sua formazione, sicché, in base al calcolo effettuato con un programma software, l'ipotesi accusatoria secondo cui un individuo ignoto e TO hanno contribuito alla formazione del profilo misto sarebbe 280 milioni di volte più probabile rispetto all'ipotesi difensiva, secondo cui due individui ignoti hanno contribuito alla formazione del profilo misto. Il consulente del P.M. ha quindi concluso nel senso della possibilità di affermare che la traccia rinvenuta sulla camicia sia relativa ad una commistione di fluidi biologici relativi ad almeno due soggetti distinti, uno dei quali presumibilmente relativo a sangue, e che, con ragionevole certezza, uno dei due soggetti che ha contribuito alla formazione della traccia è AN TO. La sentenza di primo grado ha poi richiamato le valutazioni del consulente tecnico della difesa Di Leo, secondo cui il numero massimo di 4 alleli non esclude la presenza di una terza persona, sicché, tenendo conto di tale possibilità, il rapporto di verosimiglianza indicato dal consulente del p.m. potrebbe essere diverso. Il consulente della difesa, inoltre, ha evidenziato la possibilità di una contaminazione del reperto, ossia la possibilità che una persona entrata in contatto con il DNA di TO (ad esempio, un agente di polizia giudiziaria) possa averlo trasferito sull'indumento. Il Tribunale di Rimini ha quindi rilevato che nessuna delle persone offese o dei testi escussi ha riconosciuto CO tra i soggetti presenti al momento dell'aggressione, osservando altresì come la circostanza che l'imputato sia stato fermato insieme con i coimputati e con MB LU sia neutra, non provando, di per sé, la sua presenza all'atto dell'aggressione. Gli accertamenti tecnici sulla camicia sequestrata a CO, osserva ancora il giudice di primo grado, non appaiono del tutto attendibili, in considerazione dell'estrema esiguità della traccia repertata, della presenza di un profilo genetico misto, che non esclude il possibile contributo di una terza persona, e della mancanza di prova in ordine all'osservanza delle procedure internazionali di sopralluogo e dei protocolli di raccolta e campionamento del reperto, il che non consente di escludere fenomeni di contaminazione. A sostegno del difforme giudizio, la Corte di appello di Bologna ha valorizzato essenzialmente il rinvenimento sulla camicia di CO di una traccia ematica riconducibile con altissima probabilità a TO, il che costituisce un'evidenza grave e precisa attestante non solo la presenza dell'imputato tra gli 16 ultras riminesi artefici dell'aggressione, ma anche un contatto fisico effettivo con la persona offesa. Richiamata la consulenza e la testimonianza del NO NI, la sentenza impugnata osserva che alla riconducibilità a TO della componente minoritaria del reperto, si aggiunge il rilievo per il quale l'ipotesi dell'attribuibilità a TO della componente minoritaria è stata calcolata come 280 milioni di volte più probabile rispetto all'ipotesi alternativa;
tale probabilità, tutavia, diviene certezza qualora si ritenga che la componente maggioritaria della traccia appartenga a CO, conclusione, questa, del tutto logica e assai plausibile, trattandosi realisticamente di una camicia che, ad agosto, avrebbe assorbito anche il sudore di chi la indossava. Osserva inoltre la Corte distrettuale che la prospettazione difensiva circa la presenza di una terza persona è solo teorica, non essendo sostenuta da alcun dato di fatto, e, comunque, aumenterebbe, anziché diminuire, la probabilità che il DNA presente sulla camicia appartenga a TO, come confermato da NI in sede di controesame. Rileva ancora la sentenza impugnata che il rischio di fenomeni di contaminazione resta escluso in quanto TO era stato soccorso da due ufficiali della Polizia di Stato (IN e Montemaggi), mentre CO era stato fermato dai Carabinieri e i suoi indumenti erano stati repertati dall'operatore D specializzato Mar. Vescovo, che ha espressamente riferito di aver attuato tutte le specifiche precauzioni previste per evitare l'alterazione, la dispersione o la modificazione dei reperti. Infine, la Corte di appello rileva che, subito dopo i fatti, CO era stato fermato in compagnia dei coimputati riminesi MA, RI, ON e SE a distanza di poche centinaia di metri dal luogo dell'aggressione.
5.3. Nei termini sinteticamente indicati, la sentenza impugnata presenta carenze motivazionali che ne impongono l'annullamento. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231679; conf., di recente, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 - dep. 06/07/2016, Dasgupta): in particolare, la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, 17 anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 - dep. 16/02/2006, Aglieri ed altri, Rv. 233083; conf.: Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008 - dep. 11/11/2008, Pappalardo, Rv. 242330). La Corte di appello di Bologna non ha fatto buon governo dei principi di diritto richiamati sotto un triplice profilo. In primo luogo, mette conto sottolineare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA, atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., mentre, nei casi in cui l'indagine genetica non dia risultati assolutamente certi, ai suoi esiti può essere attribuita valenza indiziaria (Sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013 - dep. 21/02/2013, Mariller, Rv. 255257). Nel caso di specie, la sentenza assolutoria di primo grado aveva rimarcato il connotato di compatibilità del 炒 profilo genetico di cui al reperto con quello relativo alla persona offesa TO, ponendo tale rilievo in correlazione con l'estrema esiguità della traccia repertata (dalla quale sono scaturite molteplici conseguenze in punto esplicabilità di ulteriori accertamenti). La difforme sentenza di appello, dato atto dell'elevatissimo indice di probabilità dell'attribuzione della componente minoritaria a TO, ritiene di poter raggiungere, sul punto, la certezza processuale circa il coinvolgimento dell'imputato argomentando sulla base dell'attribuibilità della componente maggioritaria della traccia a CO, quest'ultima, a sua volta, desunta dall'argomento logico secondo cui, ad agosto, la camicia dell'imputato ne aveva assorbito il sudore. Ora, mentre quest'ultimo passaggio non rivela cadute di conseguenzialità logica, il primo ossia, il superamento del carattere di mera compatibilità dell'attribuzione a TO della componente minoritaria della traccia sulla base dell'identificazione della componente maggioritaria è argomentato in termini non esenti dal vizio denunciato: se, infatti, il carattere di mera compatibilità della componente minoritaria con il profilo genetico della persona offesa discende, come la ricostruzione degli esiti della consulenza tecnica svolta dal giudice di primo grado lascia intendere, dal tipo di accertamento espletato (e dalla mancanza di ulteriori verifiche dipesa dall'esiguità della traccia), l'inferenza relativa all'attribuzione della componente maggioritaria non è idonea, nei termini con i quali è stata articolata, a proiettare la valenza degli esiti dell'indagine genetica dal piano della 18 compatibilità a quello certezza processuale. Sul punto, dunque, il giudice del rinvio deve essere chiamato ad una rinnovata valutazione degli esiti dell'indagine scientifica, valutazione che dovrà essere svolta alla luce del complesso dei dati da essa offerti, compresi quelli, per così dire, "negativi" rappresentati dal mancato espletamento di ulteriori test. Dato, quello rappresentato dall'esiguità della traccia repertata, valorizzato dal giudice di primo grado insieme con i rilievi concernenti la possibile contaminazione del reperto. A proposito di questi ultimi, va premesso, in secondo luogo, che le valutazioni del Tribunale di Rimini in ordine alla mancanza di prove circa l'osservanza delle procedure di sopralluogo e dei protocolli di raccolta e campionamento del reparto non sono privi così come le corrispondenti censure - proposte dal ricorrente di alcuni profili di genericità, non indicando le specifiche - divaricazioni tra detti protocolli e procedure e le modalità operative seguite nel caso di specie;
ciò detto, osserva il Collegio che, sul punto, all'evidenza centrale, relativo alla possibile contaminazione del reperto, l'argomentare della sentenza impugnata non è immune dal vizio motivazionale denunciato. Secondo la Corte distrettuale, la prospettazione difensiva circa la presenza di una terza persona è solo teorica, ma, in tal caso, la probabilità che il DNA appartenga a TO aumenterebbe, anziché diminuire. Al riguardo, deve rilevarsi che lo stesso NO NI, nella deposizione richiamata dalla sentenza impugnata, ha riferito che «non si può escludere il contributo di una terza persona», ma la circostanza che il marcatore esibisca al massimo quattro alleli fa sì che esso abbia «un'alta probabilità di essere formato da due individui piuttosto che da tre» alla luce di tale passaggio della testimonianza dell'Ufficiale del R.I.S., il rilievo della Corte distrettuale secondo cui il contributo di una terza persona rafforzerebbe la probabilità dell'appartenenza del DNA a TO, non è decisivo, posto che, anche a voler ipotizzare come acquisita la riconducibilità della componente minoritaria alla persona offesa, la Corte di appello omette di valutare se il possibile contributo di una terza persona non escluso in termini - assoluti dal consulente, che pure ha ritenuto altamente probabile l'ipotesi che due persone (una delle quali, TO) abbiano contribuito a formare il reperto - possa essere ascrivibile ad un fenomeno di contaminazione della traccia (ossia, per riprendere l'espressione del consulente della difesa riportata nella sentenza di primo grado, al "trasferimento" da parte di una persona entrata in contatto con TO del D.N.A di questi sulla camicia). In altri termini, l'argomentazione con la quale la Corte di merito ritiene di poter superare il dato relativo al possibile contributo di una terza persona (rimarcato, oltre che dalla sentenza di о primo grado, dal primo motivo del ricorso in esame) non risulta esaustiva, non 19 avendo sottoposto a specifica disamina tutti i profili di possibile valenza del dato stesso. Sempre con riferimento alla possibile contaminazione della traccia, la sentenza impugnata fa leva su due elementi, la circostanza che TO fu soccorso dalla Polizia di Stato, mentre CO fu fermato dai Carabinieri, da un lato, e la testimonianza dell'operatore specializzato Vescovo (che ha riferito della correttezza delle procedure di conservazione del reperto), dall'altro. Ora, mentre quest'ultimo elemento risulta dotato di sicura valenza dimostrativa in ordine alla fase delle operazioni tecniche volte a salvaguardare la genuinità del reperto, il primo argomento non risulta compiutamente correlato alla specifica e puntuale ricostruzione delle fasi che precedettero l'intervento dell'operatore Vescovo e, dunque, degli spostamenti e dei contatti dell'imputato prima di tale intervento: ricostruzione, questa, necessaria al fine di dar conto del compiuto accertamento finalizzato ad escludere - anche alla luce dei rilievi prospettati dalla difesa fenomeni di contaminazione e, di conseguenza, a privare di potenziale incidenza il dato relativo al possibile contributo di una terza persona alla formazione del reperto. In terzo luogo, coglie nel segno il secondo motivo di ricorso, che, in linea con la sentenza di primo grado, denuncia il carattere neutro della circostanza del fermo, subito dopo i fatti, di CO in compagnia dei coimputati riminesi MA, RI, ON e SE, tanto più che la sentenza di primo grado, sul punto, aveva rilevato come tra i fermati vi fosse anche MB LU, la cui posizione è indicata dal Tribunale di Rimini come stralciata, mentre la difesa del ricorrente precisa che essa è stata oggetto di archiviazione, laddove la Corte distrettuale ha del tutto trascurato la circostanza, limitandosi a richiamare la presenza del ricorrente insieme con i coimputati "riminesi". In ogni caso, nei termini in cui è stato indicata dalla Corte distrettuale quale ulteriore indizio convergente verso l'ipotesi accusatoria, la presenza di CO nel gruppo dei coimputati fermati subito dopo i fatti è richiamata dalla sentenza di appello in assenza di argomentazioni idonee ad escludere la mera occasionalità dell'incontro e a dar conto del superamento del dato, sottolineato dalla sentenza di primo grado (e richiamato dal ricorso), che nessuna delle persone offese e dei testimoni escussi ha riconosciuto il ricorrente tra le persone presenti all'atto dell'aggressione. Dati, questi ultimi, rispetto ai quali rileva il Collegio un'ulteriore carenza motivazionale della sentenza impugnata, che non ha offerto alcuna indicazione in ordine alle modalità del fatto (e, in particolare, in ordine all'aggressione subita da AN TO) idonea a confutare la valenza dell'elemento valorizzato dalla sentenza assolutoria di primo grado. Invero, a fronte di un quadro conoscitivo caratterizzato da elementi connotati da 2 20 0 divergente valenza (e, a fortiori, di una riforma della sentenza assolutoria di primo grado), solo la completa e approfondita disamina di ciascun elemento e la necessaria valutazione dei dati raccolti in una prospettiva globale e unitaria (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231678) consentono di giungere a una conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale e, quindi, alla "certezza processuale" dell'attribuibilità del fatto all'imputato (Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010 - dep. 11/05/2010, Giampà, Rv. 247449).
5.4. Pertanto, assorbite le ulteriori doglianze (alcune delle quali, peraltro, prive di reale attitudine critica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, come i rilievi sul mancato rinvenimento di tracce di sangue umano sui pantaloni di CO o l'assoluzione irrevocabile per il reato sub C, derivata, come si desume dalla sentenza di primo grado, dalla circostanza che il decreto del questore nei suoi confronti non menzionava diversamente dagli altri - gli incontri amichevoli), la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che, nel quadro dei principi di diritto richiamati, conserverà nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, dep. 10/03/1998, Scuotto, Rv. 210016), procedendo ad un nuovo as esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, dep. 29/02/2012, Montali, Rv. 252333).
6. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata: nei confronti di EN RI ON senza rinvio limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che va eliminata, e con rinvio per nuovo esame e determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Bologna limitatamente all'imputazione ex art. 6 1. n. 401 del 1989 e all'applicazione delle misure di cui all'art. 6, comma 7, I. n. 401 del 1989; nei confronti di NC MA e di FA RI limitatamente all'imputazione ex art. 6 I. n. 401 del 1989, al trattamento sanzionatorio e all'applicazione delle misure di cui all'art. 6, comma 7, I. n. 401 del 1989 con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna;
nei confronti di EL SE e di DE ES NN senza rinvio limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che va eliminata, e con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna limitatamente all'applicazione delle misure di cui all'art. 6, comma 7, I. n. 401 del 1989; nel resto i ricorsi dei predetti ricorrenti devono essere rigettati. Nei confronti di 21 MA CO la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EN RI ON senza rinvio limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che elimina, e con rinvio per nuovo esame e determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Bologna limitatamente all'imputazione ex art. 6 I. n. 401 del 1989 e all'applicazione delle misure di cui all'art. 6, comma 7, I. n. 401 del 1989; rigetta nel resto il ricorso del predetto ricorrente. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NC MA e di FA RI limitatamente all'imputazione ex art. 6 I. n. 401 del 1989, al trattamento sanzionatorio e all'applicazione delle misure di cui all'art. 6, comma 7, I. n. 401 del 1989 con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna;
rigetta nel resto i ricorsi dei predetti ricorrenti. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EL SE e di DE ES NN senza rinvio limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che elimina, e con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna limitatamente all'applicazione delle misure di cui all'art. 6, comma 7, I. n. 401 del 1989; rigetta nel resto i ricorsi dei predetti ricorrenti. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MA CO con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso il 15/11/2016. Il Consigliere estensore "AnjeloCope to Il Presidente W hen O TATE IN CANCELLERIA adell 9 DIC 2016 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cosmote LanzuÁSO Ми 2 22 2