Sentenza 7 luglio 2009
Massime • 1
Con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, "reato complesso".
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- 2. Rissa: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 588 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito il reato di rissa? 2. Quando si configura il reato di rissa? 3. L'elemento soggettivo della rissa 4. Cause di giustificazione del reato di rissa 5.Circostanze aggravanti ed attenuanti della rissa 6.I rapporti con gli altri reati 7. Faq 1. Che cos'è e come è punito il reato di rissa? L'art. 588 del codice penale stabilisce che: Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a 2.000 euro. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale [582], la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2009, n. 31219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31219 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/07/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 659
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 17120/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PU AX N. IL 09/03/1979;
2) NT IA N. IL 25/11/1980;
avverso SENTENZA del 09/01/2009 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Gaetano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma di quella del GIP del tribunale di Santa Maria Capua Vetere deliberata il 10 ottobre 2007 - che aveva dichiarato PU IM e AZ LI colpevoli dei reati loro ascritti di rissa e di concorso in omicidio volontario commesso in Villa Literno il 31 luglio 2006 in danno del cittadino rumeno IU IN UD, colpito al capo dal PU con un grosso sasso ed al quale entrambi gli imputati stringevano il collo con una cintura - ha escluso, con riferimento al reato di omicidio, l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 4 ed ha concesso alla VA l'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 2, rideterminando la pena inflitta al PU, in anni dodici di reclusione, quanto all'omicidio ed in mesi sei di reclusione quanto alla rissa;
quella inflitta alla AZ, per il delitto di omicidio, in anni undici e mesi quattro di reclusione.
1.1. I giudici di appello, per quanto ancora interessa nel presente giudizio, ritenevano infatti infondate le censure mosse alla sentenza di primo grado, che riguardavano: (a) con specifico riferimento alla posizione della AZ LI, la valutazione degli elementi di prova a carico della donna, escludendo che la chiamata in correità del marito PU, fosse sfornita di elementi di riscontro estrinseci e formulata in un impeto di rabbia, evidenziando come sin dal 19 agosto 2006 l'imputato avesse manifestato in un colloquio intercettato con l'amico OR AL, il suo proposito "di prendersi tutta la responsabilità" per tutelare la coimputata, e come in un passaggio successivo di tale colloquio avesse mostrato, altresì, di non dare eccessivo credito alle informazioni negative ricevute in merito alla condotta della donna, precisando, in particolare, che le dichiarazioni accusatorie di cui trattasi, solo successivamente ritrattate per un vano ed ingenuo tentativo di agevolare la persona amata, avevano trovato sicuri elementi di conferma nelle dichiarazioni dei testi EV LI e TE YL e nel ritrovamento di tracce di sangue del morto sul pantalone indossato dalla donna, ritenendo irrilevante la circostanza che sulla cintura utilizzata per il tentativo di soffocamento non erano state rinvenute le impronte dell'imputata; (b) il mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, eventualmente sotto il profilo putativo o dell'eccesso colposo, evidenziando che costituisce principio assolutamente consolidato quello secondo cui non è invocabile la legittima difesa, reale o putativa, neppure sotto l'aspetto dell'eccesso colposo, qualora la sproporzione della reazione rispetto all'offesa incombente, non deriva da colpa, cioè da un erroneo apprezzamento della situazione reale, ma sia consapevole e voluta, rimarcando, a tal fine, tutti i dati oggettivi ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione in tal senso della vicenda (quali la corporatura esile della vittima;
la sussistenza di una minima lesività sugli arti superiori della stessa, il che portava a escludere un'attiva partecipazione ad una colluttazione violenta;
lo stato di intossicazione alcolica in cui la stessa versava;
la circostanza che il cadavere della vittima era stato rinvenuto con i pantaloni abbassati al di sotto delle natiche e con gli slip anch'essi abbassati, tale da indurre a ritenere, verosimilmente, che lo stesso non avesse avuto il tempo di sollevarsi da terra;
la circostanza, riferita dallo stesso PU, di aver cessato di percuotere il IU solo quando costui non aveva dato più segni di vita, tante che alle parole della moglie che lo avvertivano che "lui ancora si muove", aveva vibrato ancora altri colpi con il sasso); (c) che alla mancata concessione delle generiche, si opponevano l'estrema oggettiva gravità dei fatti, la disumanità che ha connotato l'azione dei giudicabili, attestata dalla spietata efferatezza con cui era stato perpetrato l'assassinio, l'assenza di un concreto segnale di resipiscenza e la complessiva negativa personalità palesata dai giudicabili;
(d) che i reati di omicidio e di rissa erano del rutto indipendenti l'uno dall'altro, non avendo il IU preso parte alla rissa, sicché non poteva trovare accoglimento la richiesta di derubricazione del più grave delitto contestato in quella prevista dall'art. 588 c.p., comma 3. 2. Avverso l'indicata sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione sia il difensore della AZ sia lo PU, con atto sottoscritto personalmente.
2.1 Nel ricorso proposto nell'interesse della AZ LI e nella memoria depositata il 1/7/2009, si deduce:
- con il primo motivo di gravame, l'illegittimità dell'impugnata sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte in cui è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 588 c.p., contestandosi, in particolare, l'errata valutazione delle risultanze processuali con riferimento all'assunto secondo cui il IU non avrebbe partecipato alla rissa;
- con il secondo motivo d'impugnazione, l'illegittimità dell'impugnata sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente all'individuazione del contributo causale fornito alla determinazione dell'evento morte, ravvisato dai giudici di appello, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice ed in base ad una sommaria ed acritica valutazione degli elementi di prova, non tanto nel rafforzamento dell'intento omicidiario del PU, quanto in una partecipazione attiva all'azione, e ciò malgrado l'assenza di impronte sulla cintura utilizzata per il tentativo di soffocamento, lo stato di ebbrezza in cui versava la donna e la sua esile corporatura;
- con il terzo motivo di impugnazione, l'illegittimità dell'impugnata sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 52 c.p., tenuto conto che l'azione dello PU era stata determinata dalla necessità di difendere la AZ dalla violenza sessuale commessa ai suoi danni, sicché risultava incomprensibile la distinzione tra l'inizio della condotta ed il suo successivo sviluppo, che costituivano invece una progressione senza soluzioni di continuità;
- con il quarto motivo di impugnazione, l'illegittimità dell'impugnata sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione sia alla determinazione della pena base, che in considerazione dell'eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 4, secondo l'assunto della difesa, non poteva venire quantificata in anni 22 e mesi 6 di reclusione e quindi in misura superiore al minimo edittale pari ad anni 21, sia alla minima riduzione di pena operata in ragione del riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p., in violazione del principio di intangibilità del giudicato, tenuto conto che detta diminuente era stata considerata dal primo giudice come operante nella sua massima estensione.
2.2 Nel ricorso proposto personalmente dal PU si deduce:
- con il primo motivo di impugnazione, l'illegittimità dell'impugnata sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 530 c.p.p., comma 3 e art. 52 c.p., avendo i giudici di appello escluso la sussistenza della legittima difesa, disattendendo la ricostruzione dell'episodio quale compiuta dall'imputato, sebbene quest'ultima fosse confortata da numerosi elementi di riscontro, omettendo di valutare, in particolare, che il ricorrente aveva agito per scopo difensivo e non per risentimento;
che la proporzione tra bene minacciato e bene leso andava compiuta con valutazione ex ante e che la valutazione sul punto compiuta dai giudici di appello aveva valorizzato, illogicamente, dei dati scarsamente significativi, quali la corporatura esile della vittima, o travisati, quali l'assenza di lesività sulle mani dell'imputata ovvero il particolare dei pantaloni abbassati della vittima;
- con il secondo motivo di impugnazione, l'illegittimità dell'impugnata sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'esclusione della richiesta subordinata di riqualificazione della fattispecie come reato colposo, sbrigativamente disattesa dai giudici di appello, che avevano omesso di valutare nel suo complesso l'azione del ricorrente;
- con il terzo motivo di impugnazione, l'illegittimità dell'impugnata sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
- con il quarto motivo di impugnazione, l'illegittimità dell'impugnata sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, sia in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche relativamente all'imputazione di rissa, nonostante il riconoscimento del ruolo di secondo piano rivestito dal ricorrente nell'occorso, sia in relazione all'assenza di qualsiasi motivazione in merito alla richiesta formulata nell'atto di appello di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Le impugnazioni proposte da IM PU e nell'interesse di LI AZ sono basate entrambe su motivi infondati, e vanno quindi rigettate.
3.1 Con specifico riferimento all'impugnazione proposta nell'interesse della AZ, i cui motivi risultano ulteriormente sviluppati in apposita memoria difensiva, deve anzitutto escludersi qualsiasi profilo di illegittimità della sentenza impugnata con riferimento all'asserita violazione dell'art.588 c.p.. Sul punto, a prescindere dall'affermazione della Corte
territoriale del carattere indipendente dei due episodi delittuosi, va infatti ricordato: che la fattispecie di cui all'art. 588 c.p., comma 2, non costituisce titolo autonomo di reato ma ipotesi aggravata della fattispecie semplice prevista dal comma 1 del medesimo articolo;
che con tale ipotesi aggravata concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni o di omicidio da costui commessi nel corso della contesa (che - si rammenta - non hanno valore assorbente rispetto al delitto di rissa, non essendo il reato di omicidio od il reato di lesioni "reato progressivo" rispetto alla rissa e non essendo peraltro il reato di rissa, rispetto all'omicidio ed alla lesione, "reato complesso"); che l'assunto difensivo, per il quale non sarebbe possibile il concorso tra il reato di lesioni aggravate e quello di rissa aggravata, è contraddetto dalla chiara dizione usata dal legislatore, laddove, nell'art. 588 c.p., comma 2, ha previsto un aggravio di pena, quando nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, fatte quindi salve le pene per tali ulteriori reati previste a carico dell'autore di essi;
che, peraltro, l'assunto difensivo si pone in manifesto ed insanabile contrasto anche con ragioni di logica e di giustizia, giungendosi con esso a prevedere, inammissibilmente, una punizione più lieve nei confronti di chi commette reati di lesione o di omicidio nel corso di una rissa rispetto a colui che gli stessi reati pone in essere al di fuori di un tale contesto;
che, in conclusione, il delitto di rissa ben può concorrere con altri reati commessi in occasione o in conseguenza della rissa (cfr. Cass. sentenze n. 9047/86, n. 2991/84, n. 11169/81).
3.2 Per quanto concerne poi il secondo motivo d'impugnazione, che in riferimento al ritenuto concorso della AZ nell'omicidio, denuncia vizi di violazione dei canoni di valutazione probatoria e di carenza e manifesta illogicità della motivazione, giova premettere che questa Corte ha da tempo chiarito, che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 930 del 29/1/1996, Rv. 203428). In applicazione di tale condivisibile principio è agevole rilevare come nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisabile nella decisione impugnata, avendo la Corte territoriale fornito esauriente e logica spiegazione delle ragioni - concisamente illustrate al paragrafo 3.1 ma che trovano assai più ampio sviluppo argomentativo nella sentenza impugnata - per cui doveva ritenersi che AZ avesse fornito un contributo casuale, non solo in termini morali, alla consumazione dell'omicidio.
Ed invero i giudici di appello hanno ritenuto, in base ad un percorso argomentativo del tutto logico e coerente, che costituiva un dato fattuale certo, nel presente giudizio, il concorso della AZ nell'omicidio, in base alle dichiarazioni accusatorie del marito, ritenute attendibili anche se ritrattate e riscontrate adeguatamente sia dalle deposizioni di TE YL e di EV LI, la quale, in particolare, aveva riferito che l'imputata le aveva confidato di ritenersi la principale responsabile della morte del IU per averlo colpito più volte con calci, sia dal ritrovamento sugli abiti della donna di macchie ematiche, riferibili alla vittima. In presenza di un siffatto percorso argomentativo, è agevole rilevare che le deduzioni della difesa, specie quelle relative al mancato ritrovamento di impronte dell'imputa sulla cintura utilizzata per il tentativo di soffocamento, riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati valorizzati dai giudici di merito, lungi dal dimostrare un effettivo ed inconfutabile travisamento delle emergenze processuali, si risolvono, in definitiva, nella prospettazione di una "ricostruzione alternativa" dell'episodio, non consentita in sede di legittimità.
3.3. Considerazioni non dissimili valgono anche con riferimento al terzo motivo di impugnazione proposto dalla AZ ed ai primi due motivi del ricorso formulato dal PU, con i quali si denuncia la violazione degli artt. 52, 55 e 59 c.p., dal momento che la Corte territoriale ha fornito più che esauriente e logica spiegazione delle ragioni per cui andava esclusa la sussistenza dell'invocata esimente della legittima difesa, anche putativa, o dell'eccesso colposo. Ed invero i giudici di appello hanno ritenuto, in base ad un percorso argomentativo logico e coerente, che costituiva un dato fattuale certo nel presente giudizio, in base ad inequivoche risultanze processuali - che seppure la vittima aveva posto in essere un'aggressione sessuale nei confronti della AZ, i ricorrenti, però, non si erano limitati, a loro volta, grazie al determinante intervento del PU, ad interrompere la violenza, allontanando dalla donna il IU, di corporatura meno robusta rispetto al marito della donna ed oltretutto totalmente ubriaco, ma avevano reagito in modo del tutto sproporzionato, colpendolo ripetutamente con un sasso e con dei calci, fino a causarne la morte e che pertanto non era invocabile la legittima difesa, reale o putativa, neppure sotto l'aspetto dell'eccesso colposo, tenuto conto che la sproporzione della reazione rispetto all'offesa incombente, non era derivata da colpa, cioè da un erroneo apprezzamento della situazione reale, ma doveva ritenersi consapevole e voluta.
3.4 Manifestamente infondati devono ritenersi, infine, anche il quarto motivo d'impugnazione sviluppato nel ricorso della AZ relativo alla dosometria della pena inflitta, specie laddove denuncia una pretesa violazione del principio relativo al divieto della reformatio in peius, ed il terzo e quarto motivo proposti nel ricorso del PU.
Ed invero, quanto alla specifico profilo di illegittimità prospettato dalla difesa AZ, va osservato che la censura si fonda su di un presupposto in fatto totalmente errato, quello cioè che il primo giudice avrebbe determinato in anni ventuno la pena base, laddove dall'esame della sentenza, si ricava che non vi è alcuna effettiva indicazione in tal senso.
3.5 Quanto poi a pretese insufficienze motivazionali in merito alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva, è sufficiente rilevare che l'obbligo della motivazione in ordine alla entità della pena inflitta si ritiene sufficientemente osservato, "qualora il giudice dichiari di ritenere "adeguata" o "congrua" o "equa" la misura della pena applicata o ritenuta applicabile nel caso concreto, risultando la scelta di tali termini "sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p." (in tal senso, ex multis Cass., Sez. 6^, Sentenza n. 7251 del 24/5/1990, Rv. 184395) e che nel caso in esame i giudici di appello, oltre ad evidenziare l'adeguatezza della pena e ad aver fatto espresso richiamo alla summenzionata norma, hanno comunque diffusamente illustrato le ragioni per cui l'attenuante della provocazione e, quanto alla AZ, quella ex art. 114 c.p., doveva attribuirsi un peso minimo, in ragione della particolare ferocia del fatto e dell'apporto morale e materiale comunque assicurato dalla ricorrente al verificarsi dell'evento morte.
3.6 Manifestamente prive di fondamento risultano, infine, le censure prospettate con riferimento al diniego da parte dei giudici di appello delle attenuanti generiche e la mancata conversione della pena detentiva inflitta per la partecipazione alla rissa, tenuto conto: (a) che rappresenta principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (così ex multis Sez. 1^, sentenza n. 8677 del 6/12/2000, Rv. 218140, ric. Gasparro) che seppure "ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p.", non è necessario però, a tale fine, che li esamini tutti"; (b) che la sentenza impugnata reca un'adeguata motivazione sul punto, avendo evidenziato l'estrema oggettiva gravità dei fatti, l'assenza di un concreto segnale di resipiscenza e la complessiva negativa personalità palesata dai giudicabili;
(c) che tali argomentazioni forniscono adeguata sia pur implicita spiegazione, anche del mancato accoglimento della richiesta del PU di sostituzione della pena detentiva a quella pecuniaria.
4. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2009