Sentenza 15 dicembre 2014
Massime • 1
L'omissione dell'avviso all'indagato di accertamenti tecnici irripetibili integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, che è sanata con l'acquisizione concordata della relazione di consulenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2014, n. 11086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11086 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 15/12/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 3844
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere - N. 15812/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.G. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 4/2012 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di CALTANISSETTA, del 17/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPUTO ANGELO;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. FRATICELLI M., che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito altresì per il ricorrente l'avv. G. Fiorenza, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata in data 17/05/2013, la Corte di appello di Caltanissetta - Sezione per i minorenni ha confermato la sentenza del 27/10/2011 con la quale il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta aveva dichiarato V.G. colpevole di lesioni pluriaggravate in concorso con alcuni maggiorenni e in danno di M.G.P. e, applicata la diminuente della minore età prevalente sulle contestate circostanze aggravanti, lo aveva condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione (pena base:
tre anni di reclusione;
riduzione di sei mesi di reclusione per la minore età).
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di V.G. , il difensore avv. Fiorenza G. 0., articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Vizio di motivazione e mancata applicazione degli artt. 354, 360 e 178 c.p.p.. Erroneamente e con motivazione apparente la Corte di appello ha ritenuto che gli accertamenti medici espletati nella fase delle indagini preliminari non debbano essere qualificati come accertamenti irripetibili, "ma indagini tecniche sulla persona offesa e disposte dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 353 c.p.p.". Gli accertamenti erano irripetibili come dimostrato dallo stesso decreto del P.M. e dovevano essere eseguiti nel contraddittorio tra le parti, come eccepito fin dal giudizio di primo grado.
2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva, vizio di motivazione. Nessuna indagine è stata compiuta per accertare se l'azione violenta contestata all'imputato fosse o meno idonea a mettere in pericolo la vita della persona offesa ovvero a procurarle una malattia o un'incapacità per un tempo superiore ai quaranta giorni e se l'evento fosse o meno riconducibile all'azione di più persone. Le dichiarazioni rese dai consulenti del P.M. nel procedimento a carico dei coimputati maggiorenni e acquisite nel procedimento in esame hanno concordato sul fatto che anche un solo colpo avrebbe potuto causare lo sfondamento del setto sopraorbitario. Le zone d'ombra potevano essere superate a mezzo di perizia, ma la Corte di appello ha disatteso la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Anche in relazione alla deposizione dei testi M.N. , G.G. e F.G. , la Corte
di appello non ha indicato il percorso logico seguito al fine di ritenere attendibili le dichiarazioni rese dalla teste F.R. .V. , che ha certamente visto altri e diversi soggetti aggredire M. e scaraventarlo a terra, ma non ha assistito ad una successiva aggressione, essendosi allontanata per cercare aiuto. La Corte nissena non ha indicato quale sia la condotta del minore che, con nesso di stretta causalità, avrebbe causato o contribuito a causare l'evento. Anche la teste B.M.C. ha riferito che gli aggressori erano quattro o cinque e ha riconosciuto persone diverse. La teste M.N. , inoltre, ha parlato di tre o quattro persone e ha precisato che la vittima venne colpita sul lato sinistro della faccia. Il padre della vittima ha riferito di una telefonata anonima che gli comunicava i nomi degli aggressori tra i quali non era incluso l'imputato. La motivazione della sentenza impugnata è inoltre carente nella valutazione delle dichiarazioni dell'imputato.
2.3. Violazione dell'art. 392 c.p.p., comma 1, lett. g) e art. 213 c.p.p., comma 3. Non poteva essere utilizzato ai fini della decisione l'album fotografico, acquisito al fascicolo del dibattimento con l'opposizione della difesa, in quanto dal verbale della polizia giudiziaria non risultano rispettate le formalità di cui all'art. 213 c.p.p., comma 3: non è stato chiesto a F.R.V.
che ha visionato l'album se in precedenza avesse effettuato altro riconoscimento o altrimenti visto il soggetto raffigurato, mentre il riconoscimento degli autori del fatto doveva essere effettuato nelle forme dell'incidente probatorio.
2.4. Violazione dell'art. 577 c.p., comma 3 e vizio di motivazione. La circostanza aggravante della premeditazione è stata ritenuta sulla base della "dinamica dei fatti", laddove nel caso di specie manca la prova di un preventivo accordo criminoso e non emergono elementi valutabili circa l'esistenza di un ragionevole lasso di tempo tra il proposito criminoso e la sua attuazione, avendo anzi le testi F. e B. riferito di non aver visto gli aggressori nè prima dell'ingresso in discoteca, ne' all'interno di essa.
2.5. Violazione dell'art. 61 c.p., nn. 1) e 5) e vizio di motivazione. La motivazione della sentenza impugnata è illogica laddove ritiene sussistente l'aggravante dei futili motivi (gelosia), escludendo che gli stessi riguardassero il ricorrente. La Corte di appello ha omesso di valutare la doglianza relativa alla circostanza aggravante di cui al n. 5 dell'art. 61 c.p.. 2.6. Violazione degli artt. 133, 62 bis, 98 e 169 c.p., art. 27 Cost., comma 3, vizio di motivazione. La condanna a due anni e sei mesi di reclusione, senza la concessione del perdono giudiziale, è spropositata ed eccessiva. Pur avendo riconosciuto che l'imputato ha verosimilmente agito insieme al branco e con spirito emulativo, la motivazione della sentenza impugnata ha ritenuto corretta l'entità della pena, omettendo, altresì, di dar conto del criterio seguito per la diminuzione connessa alla riconosciuta prevalenza della diminuente della minore età.
3. Con memoria depositata il 30/10/2014, la difesa ha depositato copia della relazione medico-legale del perito nominato dal Tribunale di Gela nel procedimento nei confronti dei coimputati maggiorenni. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato. Nella ricostruzione dello svolgimento del processo, la sentenza di primo grado ha espressamente indicato che, all'udienza del 24/06/2010, con il consenso delle parti era stata acquisita la consulenza medico-legale a firma Mi. e Bo. . Trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. 1^, n. 28459 del 23/04/2013 - dep. 02/07/2013, Ramella, Rv. 256105) il consenso prestato integra la sanatoria della nullità per accettazione degli effetti dell'atto.
Il secondo motivo è, nel suo complesso, infondato. La Corte di appello ha valorizzato la testimonianza di F.R.V. ,
già fidanzata del coimputato D. , la quale - nel percorso argomentativo dei giudici di merito -ha ricostruito in modo chiaro e dettagliato, oltre che coerente con altre testimonianze, lo svolgimento dei fatti: giunto sulla pista da ballo, M. aveva appena scambiato poche parole con lei - all'orecchio a causa dell'elevato volume della musica - quando è stato improvvisamente aggredito alle spalle da D. e dall'amico di questi C. ;
nel frattempo si sono uniti altri cinque ragazzi, amici dei due, che hanno preso parte attivamente all'aggressione: tra questi, l'odierno imputato che la teste ha dichiarato di conoscere quale amico dell'ex fidanzato.
La teste ha descritto chiaramente la scena, soffermandosi sull'inaudita violenza degli aggressori, riferendo, in particolare, dei calci al viso sferrati alla vittima e del fatto che tra gli aggressori vi erano due ragazzi che si chiamano entrambi V. .G. (forse cugini); la teste ha riconosciuto l'imputato, indicandolo tra i soggetti raffigurati nelle fotografie esibite dal P.M. e aggiungendo di averlo visto colpire la vittima con pedate al viso. Muovendo da questa ricostruzione dei fatti, la Corte di appello evidenzia come non assuma rilievo la circostanza, rimarcata dalla difesa, che la lesione più grave (al seno e alla cavità orbitale sinistra) possa essere stata determinata da un solo colpo bene assestato, essendo evidente la ascrivibilità della relativa condotta a tutti i correi, che agivano in concorso con chi ha inferto quel colpo. A fronte della motivazione resa dalla Corte di merito le doglianze del ricorrente, per un verso, lamentano il mancato accertamento della lesività riconducibile alla specifica azione dell'imputato e, per altro verso, valorizzano la tesi sostenuta, nel procedimento a carico dei coimputati maggiorenni, dai consulenti del P.M. secondo cui anche un solo colpo avrebbe potuto provocare lo sfondamento del setto sopraorbitario (nonché la tesi del perito nominato dal Tribunale di Gela nell'ambito del procedimento nei confronti di alcuni dei coimputati maggiorenni): tali doglianze risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4^, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), argomentazioni incentrate sulla valenza concorsuale della condotta dell'imputato, valenza che rende l'accertamento prospettato dal ricorso e la tesi indicata inidonei a compromettere la tenuta motivazionale della sentenza impugnata. Il rilievo appena svolto, in uno con la valutazione, esente da cadute di consequenzialità logica, operata dalla Corte di merito delle risultanze emergenti dalla consulenza tecnica e dalla deposizione di uno dei due consulenti, rende ragione del giudizio di ininfluenza dell'accertamento sollecitato dalla difesa, tanto più che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti (Sez. 2^, n. 41808 del 27/09/2013 - dep. 10/10/2013, Mongiardo, Rv. 256968).
Le ulteriori doglianze incentrate su testimonianze prospettate come idonee ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili: lungi dall'offrire un quadro esaustivo delle testimonianze prese in considerazione dai giudici di merito e svolgere, in riferimento a tale analitico e completo quadro di riferimento, le critiche alla decisione impugnata, il ricorso si limita a segnalare, in modo del tutto frammentario, alcuni profili di tali testimonianze, così rimettendo, in buona sostanza, al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione generale e complessiva del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito:
il ricorso si è quindi sottratto all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, "la citazione di alcuni brani" dei medesimi atti (Sez. 6^, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349). Nel caso di specie, dunque, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5^, n. 44992 del 09/10/2012 - dep. 16/11/2012, P.M. in proc. Aprovitola, Rv. 253774).
Manifestamente infondata è la censura relativa all'individuazione della condotta posta in essere dall'imputato, avendo la Corte di appello delineato il contributo concorsuale dell'imputato, puntualmente ricostruito attraverso la richiamata testimonianza di F.R.V. . Inammissibile, infine, è la deduzione prospettata con la memoria, che deduce questioni di merito. Il terzo motivo è inammissibile: la Corte di appello ha rimarcato l'irrilevanza delle modalità del riconoscimento fotografico, non essendovi dubbi sull'individuazione dell'imputato da parte dei testimoni, che hanno dichiarato di conoscerlo., sicché il motivo è privo di correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Il quarto motivo è infondato. Premesso che elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica) (Sez. 5^, n. 34016 del 09/04/2013 - dep. 06/08/2013, F, Rv. 256528), la Corte di merito ha ritenuto provata la sussistenza della circostanza aggravante in questione rilevando come la dinamica dei fatti deponga per la preventiva ideazione e organizzazione dell'azione delittuosa ai danni di M. , "reo" di essersi recato in discoteca con la ex fidanzata di uno dei coimputati e per questo ritenuto meritevole di una punizione esemplare. La motivazione è idonea a dar conto della consapevole volontà adesiva dell'imputato al progetto "punitivo" la cui organizzazione, pure rimarcata dalla Corte distrettuale, rende ragione della sussistenza dell'elemento cronologico necessario per l'integrazione della fattispecie circostanziale. Il quinto motivo è, nel suo complesso, infondato. La doglianza relativa alla circostanza aggravante dei motivi futili è manifestamente infondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la circostanza aggravante dei motivi abietti e futili, pur avendo natura soggettiva, è estensibile al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell'evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell'azione esecutiva posta in essere dall'autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest'ultima (Sez. 1^, n. 13596 del 28/09/2011 - dep. 12/04/2012, Corodda e altri, Rv. 252348) Quanto all'aggravante della minorata difesa, non sussiste il vizio denunciato, avendo la Corte di merito richiamato la sentenza di primo grado che ha descritto la violenta aggressione subita dalla vittima, scaraventata a terra e poi restata completamente inerme. Il sesto motivo non è fondato. La Corte di appello ha ritenuto che nel calcolo della pena operato dai primi giudici si siano correttamente valutati tutti i profili della fattispecie e i parametri di cui all'art 133 cod. peri., ivi compresa la personalità negativa dell'imputato desumibile sia dalla particolare violenza dimostrata sia dal grave precedente a suo carico, argomentazioni, queste, ad avviso del Collegio valide a dar conto anche dell'entità della riduzione per la diminuente della minore età - ritenuta dai giudici di merito prevalente sulle contestate aggravanti - e non compromesse, sul piano logico-motivazionale, dai, rilievi del ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. La minore età dell'imputato impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Oscuramento dati secondo legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2015